Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 cod. civ. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Nella specie la S.C. ha affermato l'enunciato principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 12 del d. lgs. n. 40 del 2006, ritenendo l'immediata applicabilità di tale norma nella controversia esaminata, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, sul presupposto che essa riguardava l'attività del giudice, senza alcun effetto per le parti).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12260 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi NC - Presidente -
Dott. PETTI VA Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9038/2004 proposto da:
EI RI MA, [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato POMPONIO AMEDEO, rappresentata e difesa dall'avvocato BOSSO Giuseppe giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FONDIARIA SAI ASSIC SPA, GR DA, LV CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3518/2003 del TRIBUNALE di TORINO, Sezione Quarta Civile emessa il 18/04/2003, depositata il 23/04/2003, RG. 6187/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/04/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario VA, che ha concluso la inammissibilità del 2 e del 6 motivo, accoglimento parziale del 5^ motivo e rigetto degli altri motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18-23 aprile 2003, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello di FONDIARIA SAI, ed in parziale riforma della decisione del locale giudice di pace dell'8-9 gennaio 2002, ha rigettato la domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta da IA MA IT nei confronti di AG LO, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, NC AL e FONDIARIA SAI, per intervenuta prescrizione. Avverso tale decisione, la IT ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sei motivi, illustrati da memoria (i primi due motivi riguardano LO AG e NC AL, gli altri quattro la FONDIARIA SAI).
Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art.375 c.p.c., per l'accoglimento del quarto motivo, la inammissibilità
del terzo ed il rigetto del quinto e sesto.
All'adunanza del 2 dicembre 2008 in Camera di Consiglio, il Collegio ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha concluso, alla udienza odierna, per l'accoglimento del quinto motivo ed il rigetto degli altri motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., artt. 2909, 1294, 1310 e 2735 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il giudice di appello avrebbe dovuto dare atto che il capo della sentenza di primo grado, che aveva respinto la eccezione di prescrizione, costituiva giudicato interno, per lo meno nei confronti del proprietario e conducente dell'autocarro (AG e AL), considerato che gli stessi non avevano proposto ricorso incidentale avverso tale decisione.
Dopo aver - correttamente - rilevato da un lato che il AG ed il AL si erano costituiti in appello solo in data 7 ottobre 2002 e dunque tardivamente per poter proporre appello incidentale sul punto (senza peraltro proporre alcuna conclusione interpretabile come appello incidentale), il Tribunale aveva, tuttavia, accolto l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla FONDIARIA SAI, anche nei confronti dei condebitori solidali.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno premettere che la parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale difettando il presupposto della soccombenza - le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l'onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all'art. 346 cod. proc. civ., manifestando in maniera chiara e precisa la volontà' di riproporle. (Cass. 13 aprile 2007 n. 8854; cfr. anche Cass. S.U. 24 maggio 2007 n. 12067). A parte tale rilievo, del tutto assorbente, appare opportuno ricordare (ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e della affermazione del principio di diritto di cui al comma 1 dello stesso articolo, norma questa immediatamente applicabile, nonostante la generale previsione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, riguardando l'attività del giudice, senza alcun effetto per le parti) che in tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 cod. civ. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali,
e quindi ad un rapporto con pluralità' di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento della impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi (Cass. 26 ottobre 1994 n. 8779). Con specifico riferimento all'ipotesi del condebitore vittorioso in primo grado e che dunque abbia partecipato al giudizio di primo grado (ma non abbia proposto impugnazione avverso un capo della decisione a sè sfavorevole) deve essere richiamata una recente decisione di questa Corte, secondo la quale:
"La L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore dev'essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario con inscindibilità di cause. Con riferimento al giudizio d'appello il litisconsorzio e l'inscindibilità delle cause comportano che l'impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato, da qualunque parte e nei confronti di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera sentenza nei confronti di tutte le parti". (Cass. 29 gennaio 2003 n. 1285, 7 ottobre 1998 n. 9919; cfr. Cass. 26 febbraio 2003 n. 10825 e 14 giugno 1999 n. 5877). Non possono trovare applicazione, pertanto, nel caso di specie le conclusioni cui pure è pervenuta questa stessa Corte in materia di obbligazioni solidali passive derivanti da responsabilità aquiliana, le quali - peraltro - non danno luogo a cause inscindibili (Cass. 11 gennaio 2005 n. 379). Deve pertanto concludersi che l'appello incidentale della FONDIARIA SAI, con il quale si deduceva il mancato accoglimento della eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado da LC e AG (eccezione fatta propria da FONDIARIA SAI alla prima udienza) - non necessario in conseguenza del rigetto delle domande della attrice - era comunque tempestivo e tale da impedire il passaggio in giudicato della decisione nei confronti di tutte le parti.
Con il secondo motivo (anche esso relativo alla posizione del AL e del AG) la ricorrente deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione agli artt. 320 e 321 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto.
Considerato che - almeno nei confronti di AL e AG - il capo della decisione con la quale il giudice di pace aveva respinto la loro eccezione di prescrizione era passato in giudicato, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il motivo di appello con il quale la IT, decidendo la causa nel merito, aveva respinto la domanda attrice con la seguente motivazione: "Il disinteresse di parte attrice alla continuazione del giudizio, con l'abbandono della causa, depongono per il rigetto della domanda".
La mancata comparizione del procuratore della attrice alla udienza dell'8 ottobre 2001 non poteva in alcun modo essere interpretato come "abbandono della causa" ne' giustificare una decisione di reiezione della domanda nel merito.
Era stata acquisita agli atti ampia documentazione e persino il riconoscimento da parte dei convenuti di avere cagionato il sinistro. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto provvedere in ordine alla ammissione delle prove richieste dalla IT.
Estendendo gli effetti dell'appello incidentale della FONDIARIA SAI ai condebitori solidali e non esaminando i motivi di censura sul merito, il Tribunale aveva finito per far propri gli errori già compiuti dal giudice di pace.
Il motivo è assorbito, per effetto dell'accoglimento del quinto motivo.
I motivi dal terzo al sesto riguardano, come precisato, la sola FONDIARIA SAI.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 83 c.p.c. e art. 2380 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Nella comparsa di risposta del 16 settembre 2002, contenente appello incidentale, la SAI risultava rappresentata dal Geom. NT VA, capo zona sinistri Piemonte e Val d'Aosta della Direzione sinistri Nord, che non risultava avere poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.
Donde la nullità della costituzione in giudizio della SAI e conseguente nullità dell'appello incidentale.
Anche in mancanza di specifica eccezione della appellante principale, sarebbe stato preciso onere del Tribunale verificare di ufficio il conferimento di poteri di rappresentanza da parte degli amministratori della società.
Le censure sono prive di fondamento.
In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass. 8 giugno 2007 n. 13381; cfr. Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20596). Pertanto, il dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio ed in sede d'impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, comporta che egli deve verificare soltanto se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo, non anche che il giudice sia tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest'ultimo l'onere di provarla solo in caso di contestazione della controparte. (Cass. 23 ottobre 2006 n. 22783). Nella specie, nessuna contestazione è stata sollevata in sede di merito in ordine alla qualità di rappresentante della società SAI del Geom. NT.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.343, 166 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
L'appellante IT aveva indicato come prima udienza il 7 ottobre 2002, poiché in tale giorno il giudice designato non teneva udienza, la causa era stata rinviata al giorno successivo (8 ottobre 2002). Poiché la comparsa di risposta della SAI era stata depositata in data 17 settembre 2002, l'appello incidentale doveva considerarsi depositato fuori termine, con la conseguenza che anche nei confronti della SAI doveva considerarsi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la eccezione di prescrizione.
Le censure sono inammissibili ancor prima che prive di fondamento. Va innanzi tutto richiamato quanto già esposto nel primo motivo: e cioè che la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale, in ordine alle questioni proposte e rigettate o ritenute assorbite dal primo giudice, essendo sufficiente che la stessa chieda il riesame in sede di appello delle domande ed eccezioni rigettate o dichiarate assorbite.
Sotto altro profilo, e con riferimento alla disposizione di cui all'art. 384 c.p.c., comma 1, già richiamata, va ricordato che il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, ha concluso per l'accoglimento di questo motivo, rilevando che l'appello incidentale risultava, in effetti, depositato in cancelleria il 17 settembre 202 per l'udienza del 7 ottobre 2002 indicata nell'atto di appello (e quindi nel termine inferiore a quello previsto dalle legge di venti giorni prima della data indicata nell'atto di appello). Il Procuratore Generale riporta la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "È inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima" (termine il quale, indicato dall'art. 166 cod. proc. civ., per la proposizione della domanda riconvenzionale di 1^ grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio di 2^ grado, dall'art. 343 cod. proc. civ.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., comma 4. Ed infatti - sottolinea tale giurisprudenza - l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dall'art. 168 bis cod. proc. civ., comma 5, la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza;
fattispecie nella quale - giusta espressa previsione di cui allo stesso art. 166 cod. proc. civ. - il termine di "20 giorni prima" va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato (Cass. 28 maggio 2007 n. 12490, 20 ottobre 2005 n. 20319, 27 aprile 2005 n. 8897, 23 marzo 2005 n. 6225, 12 novembre 2003 n. 17021, 11 giugno 2003 n. 9351, 20 settembre 2002 n. 13746, 2002 n. 7331, 6 marzo 1998 n. 2525). Le osservazioni formulate dal Procuratore Generale non possono, tuttavia, essere condivise dal Collegio, per la - assorbente - considerazione che nel caso di specie l'appello incidentale risulta proposto in termine, ai sensi dell'art. 166 e 343 c.p.c., non dovendosi tener conto del giorno iniziale coincidente con il giorno della udienza.
Si richiama l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, per il quale:
"In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro), l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine deve essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal ventesimo o decimo giorno), in base al principio generale (art. 155 cod. proc. civ. e art. 2963 cod. civ.) secondo cui "dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur".
(Cass. 23 marzo 2005 n. 6225, 6 marzo 1998 n. 2525, 4 giugno 1985 n. 3345, 20 maggio 2002 n. 7331, 4 giugno 1985 n. 3345, 26 gennaio 1982 n. 521, 6 marzo 1981, n. 2525, 26 febbraio 1980 n. 1338, 12 aprile 1979 n. 2189, 5 maggio 1978 n. 2156; per i termini della costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado cfr. Cass. 18 giugno 2002 n. 8823 e 18 febbraio 1987, n. 1760). Il principio, affermato con riferimento al rito del lavoro, è sicuramente applicabile anche al rito ordinario ed al termine di venti giorni di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., in considerazione della "eadem ratio" delle diverse disposizioni.
Ne consegue comunque - sotto tale profilo - anche l'infondatezza della censura formulata con il quarto motivo di ricorso. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., dell'art. 2947 c.c., in relazione agli artt. 157 e 593 c.p. e degli artt. 2697 e 2943 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Il Tribunale, come già il giudice di pace, aveva accolto la eccezione di prescrizione.
Ma da un semplice esame della documentazione prodotta risultava chiaramente la esistenza di alcuni atti interruttivi, provenienti dalla IT, tali da produrre effetti nei confronti di tutti i convenuti e della compagnia chiamata in causa.
Il motivo merita, in parte, accoglimento.
In ordine alla esistenza del reato di omissione di soccorso, la censura non evidenzia alcun argomento decisivo a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha formulato sul punto, precisi rilievi in fatto, non contestati specificamente dalla attuale ricorrente (la quale si è limitata a richiamare una dichiarazione scritta, rilasciata da un testimone, e una relazione medica dalla quale risulterebbe, indirettamente, che la IT si sarebbe recata, per farsi medicare, presso un Pronto Soccorso Ospedaliero, subito dopo l'incidente).
Quanto al secondo profilo di censura, si osserva che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare di ufficio la sussistenza di atti interruttivi, non essendo gli stessi materia di eccezione. "Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione" (Cass. S.U. 27 luglio 2005 n. 15661). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata sul punto in cui ha ritenuto maturato il termine di prescrizione previsto per il risarcimento danni da lesioni personali.
In ordine alla applicabilità del termine di prescrizione di due anni, con decorrenza dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela non vi è ricorso per cassazione (sul punto, cfr. la decisione a Sezioni Unite n. 27337 del 18 novembre 2008, per la quale qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica la eventuale, più lunga, prescrizione prevista per il reato, di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, prima parte). Con il sesto, ed ultimo, motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione agli artt. 320 e 321 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Come già rilevato (a proposito del secondo mezzo nei confronti di AG e AL) una volta dichiarata la inammissibilità o comunque respinto l'appello incidentale della SAI, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il motivo di appello con il quale la IT aveva censurato la decisione del giudice di pace. Una volta disattesa la eccezione di prescrizione, il giudice di pace avrebbe dovuto decidere sulle istanze istruttorie proposte fin dall'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, la IT aveva prodotto una dichiarazione resa da un teste oculare, chiesto l'ammissione di prova per interrogatorio e per testi e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio allo scopo di accertare la consistenza delle lesioni riportate a seguito dell'incidente e la durata della inabilità temporanea ed assoluta. Conclusivamente deve essere accolto il quinto motivo. Gli altri motivi devono essere rigettati (ad eccezione del secondo e sesto, che sono dichiarati assorbiti).
La sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, che rigetta nel resto (secondo e sesto assorbiti).
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009