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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1243/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
, in Sesto San VA (MI) (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato P.IVA_1 Pt_2 Parte_3 dall'Avv. Palmiro Fronte (C.F. ), presso e nel cui studio in Milano, Via G. CodiceFiscale_1
Compagnoni n°8, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Joëlle Piccinino, C.F. , del Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, alla CodiceFiscale_3
Via Fontana n. 22, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Oggetto: Comunione e condominio, impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di PC ritualmente depositati
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il di Sesto San VA ha impugnato, con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato, la sentenza n. 840/2024, pubblicata in data 5.3.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Monza, accogliendo la domanda proposta in primo grado da , ha Controparte_1 dichiarato la nullità della delibera assembleare adottata in data 3.12.2019 e condannato il Parte_1 alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'attore, premesso di essere comproprietario insieme alla moglie di un appartamento e di alcuni box situati all'interno del complesso condominiale indicato, ha impugnato la delibera assembleare del 3.12.2019 di approvazione delle nuove tabelle millesimali lamentando un errore nel calcolo delle superfici degli appartamenti ed eccependo la nullità della delibera in quanto assunta senza il voto unanime di tutti i condomini. Ha dedotto la falsità del verbale assembleare per averne riportato il voto favorevole all'approvazione delle nuove tabelle pur avendo invece egli chiesto che fosse verificata la corrispondenza tra le metrature del suo appartamento ed i millesimi attribuiti con le tabelle stesse. Costituendosi in giudizio, il ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'attore Parte_1 dall'impugnativa proposta e, comunque, l'improcedibilità della domanda per avere lo stesso votato a favore della delibera poi impugnata. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto delle domande del
. CP_1
Il Tribunale, senza pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dal ha dichiarato Parte_1 la radicale nullità della delibera con la seguente motivazione “al punto numero 1, su espressa richiesta del di effettuare una misurazione di controllo al fine di avere una definitiva CP_1 conferma dell'ampiezza della sua unità immobiliare, risulta infatti verbalizzato che la verifica in questione sarebbe già stata svolta in data 11 Dicembre 2019 da tale Arch. Arcuri così come da allegata comunicazione di quest'ultimo datata 07 Gennaio 2020; riferimenti temporali che risultano del tutto privi di senso poiché incompatibili con la data della delibera stessa, adottata il 03 Dicembre
2019 e quindi ben prima dei suindicati avvenimenti. A fronte di una così grave ed insanabile contraddizione su un aspetto incontrovertibile di natura temporale l'oggetto della delibera in esame non può che ritenersi impossibile se non addirittura inesistente con conseguente nullità dell'atto impugnato”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il lamentando che il giudice abbia Parte_1 pronunciato oltre la domanda di parte e senza esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 1137 c.c. per intervenuta decadenza. Ripropone quindi tale eccezione rilevando che
“L'assemblea oggetto di contestazione si è tenuta, infatti, in data in data 3 dicembre 2019. La procedura di mediazione è stata incardinata in data 4 febbraio 2020, quindi ben oltre il limite di trenta giorni previsto dalla legge. Alla suddetta assemblea, inoltre, il condòmino era CP_1 presente e non dissenziente. Quest'ultimo, come anticipato, non ha mostrato alcuna contrarietà o dissenso rispetto all'approvazione delle nuove tabelle millesimali avendo chiesto esclusivamente una semplice verifica, da parte di un tecnico, per il ricontrollo delle altezze delle mansarde. Ne discende, pertanto, la tardività dell'impugnativa del verbale assembleare con conseguente improcedibilità della domanda ex art. 1137 c.c.”.
3. L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 7.10.2024, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'impugnazione proposta da controparte. Alla prima udienza dell'8.10.2024 il procuratore dell'appellato ha comunicato che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il ha adottato all'unanimità una delibera con Parte_1 oggetto identico a quello della delibera dichiarata nulla dal Tribunale, aggiornando le tabelle millesimali tenendo conto dell'errore di calcolo segnalato dal . CP_1 All'udienza del 21.1.2015, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2
4. L'appello va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnativa oggetto di causa, essendo pacifico e documentato in atti (doc. n. 9 fascicolo di secondo grado di parte appellata) che successivamente alla conclusione del procedimento di primo grado l'assemblea condominiale ha emesso, in data 19.4.2024 e con il voto favorevole di tutti i presenti incluso il , una nuova CP_1 delibera di approvazione delle tabelle millesimali che tenesse conto dell'errore di calcolo accertato successivamente alla precedente delibera del 3.12.2019 impugnata dall'attore.
Occorre quindi stabilire come vadano regolate le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di impugnativa della delibera assembleare del 3.12.2019.
In proposito la Corte ritiene che la decisione del Tribunale, che ha ritenuto tale delibera radicalmente nulla per impossibilità dell'oggetto, non sia affatto condivisibile. Dalla lettura del verbale prodotto in atti risulta infatti (punto 1 dell'ordine del giorno) che i condomini erano chiamati a decidere sulla revisione delle tabelle millesimali sulla base di una relazione tecnica dell'Arch Arcuri redatta il precedente 18.11.2019 e inviata in copia tramite lettera raccomandata prima della data dell'assemblea. Era quindi chiaro nonché determinato l'oggetto della discussione e successiva votazione dell'organo assembleare, mentre è del tutto evidente che l'indicazione contenuta nel verbale, laddove si fa riferimento ad un'ulteriore verifica di conferma svolta dall'Arch. il CP_2 successivo 11.12.2019, è stata inserita per errore nel momento in cui il verbale è stato trasmesso ai condomini, ovvero diversi giorni dopo rispetto alla data dell'assemblea.
Tanto premesso, e dovendo decidere sulla condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritiene la Corte che la domanda di annullamento/nullità della delibera de quo proposta in primo grado dall'attore non avesse alcuna possibilità di essere accolta, essendo radicalmente infondata o comunque inammissibile. Ciò in quanto, come si evince dalla lettura del verbale di assemblea del 3.12.2019, l'approvazione delle nuove tabelle millesimali, all'esito della relazione svolta anche oralmente dall'Arch. è CP_2 avvenuta all'unanimità dei presenti, e dunque con il voto favorevole dell'attore . Controparte_1 Si legge in particolare nel citato verbale “al termine delle valutazioni l'assemblea, all'unanimità dei presenti e delle relative deleghe, come da impegno inserito nel verbale del 28.1.2019 punto 4 … accetta il risultato del lavoro eseguito e conferma l'approvazione delle nuove tabelle senza riserva alcuna”. L'attore quindi, presente in assemblea, ha votato a favore dell'approvazione delle nuove tabelle millesimali – essendo del tutto fantasiosa oltre che indimostrata la tesi che sia stato scritto il falso nel verbale – limitandosi a chiedere, all'esito della votazione, che venissero ricontrollate le altezze delle mansarde per avere la conferma definitiva delle superfici indicate dall'Arch (conferma che è CP_2 stata acquisita dopo l'ulteriore controllo come detto avvenuto l'11.12.2019). Ne deriva che l'attore non aveva alcun interesse ad impugnare la delibera de quo per aver votato in favore dell'approvazione delle nuove tabelle, così che la domanda proposta in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o improcedibile.
va in definitiva condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e con l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, stante la minima complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in Sesto San VA (MI) Parte_1
3 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 840/2024, pubblicata in data 5.3.2024 e non notificata, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione all'impugnativa della delibera assembleare resa dal convenuto in data 3.12.2019; Parte_1
2) CONDANNA l'appellato al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese Controparte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro
3.809,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., quanto al presente grado in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso, in Milano il 27.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
, in Sesto San VA (MI) (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato P.IVA_1 Pt_2 Parte_3 dall'Avv. Palmiro Fronte (C.F. ), presso e nel cui studio in Milano, Via G. CodiceFiscale_1
Compagnoni n°8, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Joëlle Piccinino, C.F. , del Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, alla CodiceFiscale_3
Via Fontana n. 22, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Oggetto: Comunione e condominio, impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di PC ritualmente depositati
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il di Sesto San VA ha impugnato, con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato, la sentenza n. 840/2024, pubblicata in data 5.3.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Monza, accogliendo la domanda proposta in primo grado da , ha Controparte_1 dichiarato la nullità della delibera assembleare adottata in data 3.12.2019 e condannato il Parte_1 alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'attore, premesso di essere comproprietario insieme alla moglie di un appartamento e di alcuni box situati all'interno del complesso condominiale indicato, ha impugnato la delibera assembleare del 3.12.2019 di approvazione delle nuove tabelle millesimali lamentando un errore nel calcolo delle superfici degli appartamenti ed eccependo la nullità della delibera in quanto assunta senza il voto unanime di tutti i condomini. Ha dedotto la falsità del verbale assembleare per averne riportato il voto favorevole all'approvazione delle nuove tabelle pur avendo invece egli chiesto che fosse verificata la corrispondenza tra le metrature del suo appartamento ed i millesimi attribuiti con le tabelle stesse. Costituendosi in giudizio, il ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'attore Parte_1 dall'impugnativa proposta e, comunque, l'improcedibilità della domanda per avere lo stesso votato a favore della delibera poi impugnata. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto delle domande del
. CP_1
Il Tribunale, senza pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dal ha dichiarato Parte_1 la radicale nullità della delibera con la seguente motivazione “al punto numero 1, su espressa richiesta del di effettuare una misurazione di controllo al fine di avere una definitiva CP_1 conferma dell'ampiezza della sua unità immobiliare, risulta infatti verbalizzato che la verifica in questione sarebbe già stata svolta in data 11 Dicembre 2019 da tale Arch. Arcuri così come da allegata comunicazione di quest'ultimo datata 07 Gennaio 2020; riferimenti temporali che risultano del tutto privi di senso poiché incompatibili con la data della delibera stessa, adottata il 03 Dicembre
2019 e quindi ben prima dei suindicati avvenimenti. A fronte di una così grave ed insanabile contraddizione su un aspetto incontrovertibile di natura temporale l'oggetto della delibera in esame non può che ritenersi impossibile se non addirittura inesistente con conseguente nullità dell'atto impugnato”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il lamentando che il giudice abbia Parte_1 pronunciato oltre la domanda di parte e senza esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 1137 c.c. per intervenuta decadenza. Ripropone quindi tale eccezione rilevando che
“L'assemblea oggetto di contestazione si è tenuta, infatti, in data in data 3 dicembre 2019. La procedura di mediazione è stata incardinata in data 4 febbraio 2020, quindi ben oltre il limite di trenta giorni previsto dalla legge. Alla suddetta assemblea, inoltre, il condòmino era CP_1 presente e non dissenziente. Quest'ultimo, come anticipato, non ha mostrato alcuna contrarietà o dissenso rispetto all'approvazione delle nuove tabelle millesimali avendo chiesto esclusivamente una semplice verifica, da parte di un tecnico, per il ricontrollo delle altezze delle mansarde. Ne discende, pertanto, la tardività dell'impugnativa del verbale assembleare con conseguente improcedibilità della domanda ex art. 1137 c.c.”.
3. L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 7.10.2024, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'impugnazione proposta da controparte. Alla prima udienza dell'8.10.2024 il procuratore dell'appellato ha comunicato che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il ha adottato all'unanimità una delibera con Parte_1 oggetto identico a quello della delibera dichiarata nulla dal Tribunale, aggiornando le tabelle millesimali tenendo conto dell'errore di calcolo segnalato dal . CP_1 All'udienza del 21.1.2015, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnativa oggetto di causa, essendo pacifico e documentato in atti (doc. n. 9 fascicolo di secondo grado di parte appellata) che successivamente alla conclusione del procedimento di primo grado l'assemblea condominiale ha emesso, in data 19.4.2024 e con il voto favorevole di tutti i presenti incluso il , una nuova CP_1 delibera di approvazione delle tabelle millesimali che tenesse conto dell'errore di calcolo accertato successivamente alla precedente delibera del 3.12.2019 impugnata dall'attore.
Occorre quindi stabilire come vadano regolate le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di impugnativa della delibera assembleare del 3.12.2019.
In proposito la Corte ritiene che la decisione del Tribunale, che ha ritenuto tale delibera radicalmente nulla per impossibilità dell'oggetto, non sia affatto condivisibile. Dalla lettura del verbale prodotto in atti risulta infatti (punto 1 dell'ordine del giorno) che i condomini erano chiamati a decidere sulla revisione delle tabelle millesimali sulla base di una relazione tecnica dell'Arch Arcuri redatta il precedente 18.11.2019 e inviata in copia tramite lettera raccomandata prima della data dell'assemblea. Era quindi chiaro nonché determinato l'oggetto della discussione e successiva votazione dell'organo assembleare, mentre è del tutto evidente che l'indicazione contenuta nel verbale, laddove si fa riferimento ad un'ulteriore verifica di conferma svolta dall'Arch. il CP_2 successivo 11.12.2019, è stata inserita per errore nel momento in cui il verbale è stato trasmesso ai condomini, ovvero diversi giorni dopo rispetto alla data dell'assemblea.
Tanto premesso, e dovendo decidere sulla condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritiene la Corte che la domanda di annullamento/nullità della delibera de quo proposta in primo grado dall'attore non avesse alcuna possibilità di essere accolta, essendo radicalmente infondata o comunque inammissibile. Ciò in quanto, come si evince dalla lettura del verbale di assemblea del 3.12.2019, l'approvazione delle nuove tabelle millesimali, all'esito della relazione svolta anche oralmente dall'Arch. è CP_2 avvenuta all'unanimità dei presenti, e dunque con il voto favorevole dell'attore . Controparte_1 Si legge in particolare nel citato verbale “al termine delle valutazioni l'assemblea, all'unanimità dei presenti e delle relative deleghe, come da impegno inserito nel verbale del 28.1.2019 punto 4 … accetta il risultato del lavoro eseguito e conferma l'approvazione delle nuove tabelle senza riserva alcuna”. L'attore quindi, presente in assemblea, ha votato a favore dell'approvazione delle nuove tabelle millesimali – essendo del tutto fantasiosa oltre che indimostrata la tesi che sia stato scritto il falso nel verbale – limitandosi a chiedere, all'esito della votazione, che venissero ricontrollate le altezze delle mansarde per avere la conferma definitiva delle superfici indicate dall'Arch (conferma che è CP_2 stata acquisita dopo l'ulteriore controllo come detto avvenuto l'11.12.2019). Ne deriva che l'attore non aveva alcun interesse ad impugnare la delibera de quo per aver votato in favore dell'approvazione delle nuove tabelle, così che la domanda proposta in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o improcedibile.
va in definitiva condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e con l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, stante la minima complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in Sesto San VA (MI) Parte_1
3 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 840/2024, pubblicata in data 5.3.2024 e non notificata, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione all'impugnativa della delibera assembleare resa dal convenuto in data 3.12.2019; Parte_1
2) CONDANNA l'appellato al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese Controparte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro
3.809,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., quanto al presente grado in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso, in Milano il 27.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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