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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio iscritto al n. 655 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda contestuale di separazione giudiziale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Soverato (CZ), alla Via San Giovanni Bosco, n. 206, presso lo studio dell'Avv. Maria Anita Chiefari che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRG) il 15.10.1987;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RGAC n. 655/2024 - Pagina 1 di 17 PER LA RICORRENTE: " 1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: affido esclusivo delle minori in favore della madre, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
4. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e stabilire di versare anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese al coniuge affidatario delle minori un contributo di 100,00 €. per il canone di locazione per la casa coniugale, sita in Soverato (CZ), Piazza Maria Ausiliatrice n.9;
5. disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, le minori, e , Persona_1 Persona_2
continuerà ad essere residente nell'abitazione familiare sita in Soverato (CZ),
Piazza Maria Ausiliatrice n.9;
6. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie – previa revoca della misura cautelare ed avvio del percorso di disintossicazione - in presenza dei
Servizi Sociali visto il suo costante stato di agitazione, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie, e in ragione delle circostanze menzionate, il genitore non collocatario corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
RGAC n. 655/2024 - Pagina 2 di 17
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
9. Stabilire che la casa coniugale sita in Soverato (CZ), Piazza Maria Ausiliatrice
n. 9, immobile condotto in locazione, è assegnata alla sig.ra presso il quale è collocata la prole, Parte_1 con ogni arredo e corredo”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 8 febbraio 2024, - Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 10 dicembre 2011 con , Controparte_1
nel Comune di Vrtsa, Regione di Vratsa (Bulgheria) dalla cui unione erano nate le figlie: nata il [...] in Giugliano in [...] e Persona_3
nata il [...] in [...] – adiva l'intestato Persona_2
Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale con addebito a carico del marito.
A fondamento del ricorso la ricorrente deduceva che a far data dal 2017 il rapporto coniugale e la coabitazione divenivano intollerabili a causa delle condotte estremamente aggressive e maltrattanti poste in essere del in danno della CP_1
moglie, specie allorquando faceva uso di sostanze alcoliche.
Rappresentava, in particolare, che quando il coniuge era ubriaco diventava violento, picchiava la ricorrente colpendola con pugni e calci, anche alla presenza delle figlie che rimanevano profondamente traumatizzate;
sicché - a seguito di denuncia- querela sporta in data 8 gennaio 2024, integrata il 12 e il 27 gennaio 2024 - il resistente veniva sottoposto a procedimento penale (n. 119/24 R.G. N.R. - N. 401/24
R.G. G.I.P.) per il reato di maltrattamenti in famiglia ed allo stesso era, altresì, applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alle persone offese (moglie e figlie) e ai luoghi da queste frequentate, mantenimento ad una distanza non inferiore ad 1 Km, divieto di comunicazione con ogni mezzo e applicazione del braccialetto elettronico.
Esponeva, inoltre, che il – operaio edile, attualmente privo di CP_1
occupazione lavorativa – in data 11 gennaio 2024 si era allontanato dalla casa
RGAC n. 655/2024 - Pagina 3 di 17 coniugale, senza comunicare alla moglie il nuovo domicilio e disinteressandosi completamente delle figlie, che già durante il periodo di convivenza erano totalmente a carico della ricorrente.
Evidenziava, infine, di essere al momento disoccupata, di svolgere soltanto in maniera saltuaria attività lavorativa domestica presso alcune famiglie e di provvedere alle necessità delle figlie anche grazie all'aiuto economico fornitole dalla propria madre.
Sulla scorta delle dedotte circostanze, la ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo in proprio favore delle minori, l'esercizio del diritto/dovere di visita del padre – previa revoca della misura cautelare ed avvio di un percorso di disintossicazione – alla presenza dei Servizi Sociali, l'obbligo per il resistente di versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle sole figlie, un assegno mensile di € 300,00, oltre ad ulteriori € 100,00 mensili per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale ed al 50% delle spese straordinarie.
Rassegnava, quindi, le conclusioni come sopra riportate.
1.1. Rigettata la richiesta di concessione di provvedimenti inaudita altera parte e fissata l'udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 42 c.p.c. con decreto del 20 febbraio 2024, all'udienza del 10 aprile 2024 il Giudice delegato
– sentita la ricorrente e preso atto della mancata comparizione e costituzione del coniuge convenuto – assegnava alla termine di giorni trenta per la Parte_1 produzione della documentazione reddituale e patrimoniale stabilita dall'art. 473 bis. 12 c.p.c., non riversata in atti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
1.2. Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
assegnava a Parte_1
la casa familiare;
sospendeva l'esercizio del diritto/dovere di visita delle
[...] minori da parte del padre e poneva a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di €
300,00 (€ 150,00 per ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla
RGAC n. 655/2024 - Pagina 4 di 17 presentazione della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate.
1.3. Alla successiva udienza del 9 ottobre 2024, su richiesta del difensore della ricorrente, la causa veniva differita per consentire alla stessa di reperire “l'indirizzo del resistente, in quanto imputato nel procedimento penale n. 119/2024 r.g.n.r., la cui udienza si terrà il prossimo 23 ottobre 2024”.
All'udienza del 15 gennaio 2025, atteso che “l'ennesimo tentativo di notifica al resistente effettuato presso il Comando dei Carabinieri di UL CA (NA), ove il risulta domiciliato per il procedimento penale n. 119/2024 R.G.N.R. CP_1
è risultato vano”, il Giudice delegato invitava il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni.
Discussa la causa alla medesima udienza, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia di Controparte_1
atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha intesto
[...]
costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi
è intervenuta una profonda e grave crisi coniugale che, secondo ogni ragionevole previsione, esclude ogni ragionevole e concreta possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, da cui è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151
c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
RGAC n. 655/2024 - Pagina 5 di 17 4. Venendo all'esame della domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente, il Collegio osserva, in via introduttiva, che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coni ugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(così Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri e più chiari termini, ai fini della pronuncia di addebito della separazione la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. è condizione necessaria ma non sufficiente, dovendosi necessariamente accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel cagionare l'irreversibilità della crisi coniugale e non s costituisca, invece, conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza già in atto.
Conseguentemente, nessun addebito della separazione potrà essere pronunciato dal giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza del nesso di causalità tra il comportamento consapevole e volontario assunto da uno o da entrambi i coniugi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il tracollo del
RGAC n. 655/2024 - Pagina 6 di 17 rapporto coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Allorquando, invece, a fondamento della richiesta di addebito della separazione vengano dedotte violenze fisiche e/o morali perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro, l'orientamento costante della Suprema Corte ritiene che tali condotte costituiscano «violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5171 del 2024; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 27324 del 2022; Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018).
Secondo la Suprema Corte, dunque, «anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass.
n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e
l'efficienza causale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27324 del 2022).
4.1. Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti dall'istruttoria della causa, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta dall'odierna ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
La ricorrente deduce, in particolare, che la fine del rapporto coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sono state causate esclusivamente dalle condotte violente, aggressive e prevaricatrici poste in essere dal coniuge durante il matrimonio.
Nel dettaglio, afferma che il coniuge il inizialmente “un buon marito e CP_1 buon padre”, a causa della dipendenza dalle sostanze alcoliche ha assunto nel corso
RGAC n. 655/2024 - Pagina 7 di 17 della vita matrimoniale e, in particolare a far data dal 2017, comportamenti estremamente violenti nei confronti della moglie, spesso aggredita verbalmente e percossa con calci e pugni, anche alla presenza delle figlie minori. Evidenzia, inoltre, che se “prima delle sua dipendenza tutti i soldi che guadagnava li utilizzava per il mantenimento della famiglia”, successivamente il coniuge ha iniziato a contratte debiti “in tutti i locali di Soverato” e “a chiedere soldi alla moglie”.
Orbene, quanto dedotto dalla ricorrente trova pieno riscontro negli atti del procedimento penale instaurato a carico del resistente (n. 119/2024 R.G.N.R. –
401/2024 R.G. GIP) imputato del grave delitto di maltrattamenti in famiglia: ed invero, dal capo di imputazione si evince che il “in abituale stato di CP_1 alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, maltrattava psicologicamente e fisicamente la moglie anche alla presenza delle figlie Parte_1
minori di anni 13 e di anni 7 minori e con lui conviven ti. Nela Per_1 Per_2 specie maltrattamenti consistiti tra l'altro:
- in numerose occasioni aggrediva fisicamente la moglie con calci e pugni cagionandole spesso dei lividi sugli occhi motivo per il quale la spesso era costretto
a portare gli occhiali da sole;
- nel giugno 2023 mentre si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol aggrediva la moglie con un pugno sul volto facendola urtare dapprima sul frigorifero e dopo facendola rovinare per terra con successiva rottura del ponte dentale che la donna portava l'arcata dentale superiore, nonostante la fuoriuscita di sangue la colpiva con dei calci e cercava di soffocarla stringendole le mani al collo;
- ponendo in essere scenate di gelosia sul luogo di lavoro della moglie creando dei problemi che poi determinavano la cessazione del rapporto di lavoro;
- con minacce e violenze imponeva alla p.o. di non denunciarlo per le violenze subite;
- nel mese di gennaio 2024 nel corso di alcune telefonate mentre si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol spaventava le due figlie minori dicendo loro che le avrebbe portate via dalla madre;
RGAC n. 655/2024 - Pagina 8 di 17 - nel mese di gennaio 2024 tramite diverse telefonate intercorse nel cuore della notte offendeva la moglie minacciava che in data 10 Febbraio avrebbe portato via le due figlie”.
Dall'ordinanza applicativa della misura cautelare emerge, infatti, che il CP_1
ha assunto in costanza di matrimonio atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti determinati dall'abuso di sostanze alcoliche, anche alla presenza delle figlie e di terzi soggetti, quale il vicino di casa e amico della coppia ( che, Persona_4
escusso in sede di indagini, ha confermato tanto il frequente stato di ubriachezza del resistente, quanto i comportamenti violenti posti in essere in danno della moglie, asserendo che la stessa era spesso costretta ad indossare gli occhiali da sole per celare i lividi cagionati nella zona oculare. Fatti dallo stesso conosciuti in quanto appresi direttamente e/o avvenuti in sua presenza.
Escussa, altresì, a sommarie informazioni tale , amica ed ex datrice di Tes_1 lavoro della ricorrente, questa ha confermato che “nel 2021 aveva assunto nel suo locale la donna ma era stata costretta poi a interrompere il rapporto lavorativo, perché l'uomo lei aveva fatto delle scenate nel locale. A tale proposito ha specificato che conosce il problema dell'abuso di alcol di a tale livello Per_5
da fargli perdere il controllo di sé, pur descrivendolo come una persona seria nella vita e nel lavoro, al netto di tale pesante problematica”.
Ebene, le risultanze istruttorie comprovano la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, essendo emersi gravi episodi, verificatisi sempre più frequentemente negli ultimi anni di convivenza matrimoniale, di maltrattamenti, aggressioni fisiche e verbali e percosse subiti dalla ricorrente. Trattandosi, dunque, di “violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio”, il Collegio non può che dichiarare l'addebito della separazione a carico del resistente, avendo questi con la propria condotta cagionato la rottura del rapporto matrimoniale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
5. Per quel che concerne, invece, il regime di affidamento e di collocamento del minore, il Collegio ritiene – nel superiore interesse delle minori - di dover confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento
RGAC n. 655/2024 - Pagina 9 di 17 prevalente dello stesso presso la figura materna, già disposto con l'ordinanza del 16 aprile 2024 pronunciata dal Giudice delegato.
5.1. Deve rammentarsi che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel
Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati.
Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Come si evince dalla lettera della norma, dunque, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori
– il diritto alla c.d. “bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrari o all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la
RGAC n. 655/2024 - Pagina 10 di 17 condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
A tal fine, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve accordare“esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (..), determina(ndo) i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cur a, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Appare evidente come la norma di cui trattasi sia stata formulata dal
Legislatore in maniera volutamente elastica, in modo da consentire all'Autorità
Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti in relazione al contesto familiare.
Allorché, invece, l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse della prole,
l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato l'affidamento monogenitoriale dei figli, attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando l'affidamento condiviso è oggettivamente contrario all'interesse del figlio ed uno dei due genitori risulti incapace o inidoneo ad assumere i compiti di cura ed educazione del minore.
In una recente pronuncia la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, ribadisce che “la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con
RGAC n. 655/2024 - Pagina 11 di 17 cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022)” (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. I, n.4056 del 09 febbraio 2023).
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più rilevanti, dunque, può trovare una deroga giudiziale, poiché la norma rimette al
Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle suddette questioni fondamentali.
Tra le ipotesi in cui il giudice può disporre l'affidamento di tipo monogenitoriale, per pacifica ed uniforme giurisprudenza, vi è quella in cui il padre – resosi autore di gravi condotte violente e maltrattanti nei confronti del coniuge e/o del figlio - manifesta un'indole fortemente aggressiva e pregiudizievole per il benessere ed il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della prole (cfr. Trib. Roma sez. I,
21/09/2018 – Trib. Roma 11.10.2018: Trib. Teramo 15.04.2021 n. 393).
5.2. Applicando al caso di specie i richiamati principi, il Tribunale ritiene di dover disporre l'esercizio della responsabilità genitoriale delle minori in via esclusiva alla madre.
Ed invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che il resistente, imputato nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Catanzaro per il delitto di cui agli artt. 572 c.p., aggravato per aver commesso i fatti descritti nel capo di imputazione alla presenza delle figlie minori, rispettivam ente di anni 13 e 7 all'epoca dei fatti, ha assunto condotte maltrattanti talmente gravi che non possono che far ritenere il totalmente inidoneo ad assolvere ai compiti di cura, CP_1
istruzione ed educazione e ad assicurare alla prole una sana ed equilibrata crescita psico-fisica.
Gli episodi di violenza e di aggressione alla madre a cui le minori hanno assistito,
l'abuso di sostanze alcoliche e l'evidente stato di alterazione in cui il padre si è frequentemente mostrato alle minori e, non da ultimo, l'episodio riportato
RGAC n. 655/2024 - Pagina 12 di 17 nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, in cui il ecatosi CP_2 in data 11 gennaio 2024 presso l'istituto scolastico frequentato dalla figlia – pretendeva di far uscire la bambina da scuola, “specificando all'insegnante che tanto era dovuto perché lui era nell'imminenza di partire, per discussioni in famiglia e per l'intervento dei Carabinieri a casa” (fatto riferito dalla stessa insegnante), costituiscono circostanze che consentono di ritenere il resistente del tutto incapace di attendere ai doveri genitoriali, specie nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare.
Sorregge siffatta decisione anche il comportamento assunto successivamente all'intervento dei Carabinieri presso la casa familiare in data 8 gennaio 2024 ed a seguito del quale la ricorrente ha sporto denuncia-querela: da allora, infatti, il si è allontanato dalla casa coniugale (prima ancora, dunque, CP_1 dell'applicazione della misura cautelare), senza comunicare il proprio recapito, mostrando evidente disinteresse per le figlie, anche sotto il profilo economico, atteso che nulla viene dallo stesso corrisposto per il loro mantenimento.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che l'affidamento condiviso nel caso di specie sia evidentemente contrario all'interesse della prole, in quanto non solo pregiudizievole per il sano sviluppo psico -fisico delle minori, quanto perché allo stato la condotta del resistente non consente di fondare alcun giudizio prognostico positivo della sua capacità di prendersi cura della prole.
5.3. Considerata l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, non solo alla ricorrente, quanto anche alle figlie, quali persone offese, il Tribunale ritiene di dover confermare la sospensione, disposta dal Giudice delegato con l'ordinanza del 16 aprile 2024, dell'esercizio del diritto/dovere di visita del padre.
6. Per quel che concerne, invece, l'obbligo di mantenimento, il Tribunale – valutate le condizioni lavorative ed economiche della sola ricorrente e considerato il collocamento esclusivo delle minori presso quest'ultima – ritiene di dover confermare l'importo fissato in € 300,00 mensili dal Giudice delegato, apparendo questo congruo e proporzionato alle esigenze della prole.
RGAC n. 655/2024 - Pagina 13 di 17 Preme rammentare che il diritto del figlio ad essere mantenuto da ciascuno genitore, comporta l'obbligo per ciascuno di essi di contribuire al suo mantenimento;
obbligo che non viene meno neppure in caso di disoccupazione. Nella determinazione dello stesso il giudice deve tener conto, oltre che delle effettive ed attuali esigenze del figlio, anche del collocamento di questo presso il genitore affidatario e dei tempi di permanenza presso ciascuno, nonché dei redditi di entrambi i genitori valutati comparativamente tra loro (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020;
Cass. 1 marzo 2018, n. 4811).
A tal riguardo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Nei giudizi di separazione e divorzio le condizioni economiche dei genitori cui il giudice deve guardare al fine di determinare il "quantum" dell'assegno di mantenimento per i figli non vanno necessariamente accertate mediante una rigorosa comparazione de i redditi nel loro esatto ammontare, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, che va valutata congiuntamente agli altri criteri indicati dall'art. 337 -ter c.c., ossia le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate alla loro età ed al tenore di vita che i genitori possono garantire, i tempi di permanenza presso il genitore collocatario, il presumibile valore economico dell'assegnazione della casa coniugale” (Tribunale
Pistoia sez. I, 13/02/2023, n.105).
Peraltro, è altrettanto granitico il principio in base al quale lo stato di disoccupazione non esime il genitore dal dover ottemperare comunque all'obbligo di mantenimento: “Per principio generale nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, neppure in caso di intervenuta decadenza, né l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie
e non può essere eluso - ponendolo solo a carico dell'altro genitore -; pertanto, pur tenendo conto dello stato di disoccupazione del genitore non collocatario, è equo prevedere a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli - seppure in maniera minima” (Tribunale Alessandria sez. I, 11/04/2022, n.315).
RGAC n. 655/2024 - Pagina 14 di 17 Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che – da una complessiva valutazione delle condizioni reddituali ed economiche della ricorrente, priva di stabile occupazione lavorativa - – l'importo fissato in € 300,00 mensili (€
150,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, appare congruo ed adeguato, non potendosi non tenere conto del fatto che, sebbene la mancata costituzione del coniuge convenuto abbia determinato l'impossibilità di conoscere l'attuale ed effettiva capacità economica di quest'ultimo, la stessa ricorrente deduce in sede di ricorso che “i coniugi non sono titolari di beni immobili e di beni mobili registrati” e che il resistente – attualmente disoccupato - “faceva l'operaio edile e alternava periodi in cui lavorava e periodi di disoccupazione”.
Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
7. In considerazione del collocamento della prole alla ricorrente, deve altresì confermarsi l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
8. Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente di corresponsione da parte del coniuge di un importo pari ad € 100,00 a titolo di contribuzione al pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, il Tribunale osserva che l'art. 6, comma 2, L. 27 luglio 1978, n. 392 prevede che “In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal gi udice a quest'ultimo”.
La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il giudice della separazione o del divorzio di porre a carico del coniuge non assegnatario della casa coniugale l'obbligo di provvedere al pagamento del relativo canone di locazione, quale misura avente la funzione di integrazione al mantenimento della prole, anche qualora questi non sia intestatario del contratto.
Ed invero, con la pronuncia dell'ordinanza n. 12058 del 2020, la Suprema Corte ha statuito che è “consentito al giudice della separazione e del divorzio di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e, come nella specie, ad integrazione del contributo in favore della prole, l'onere del pagamento del canone di locazione
RGAC n. 655/2024 - Pagina 15 di 17 dell'immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall'intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore”.
Nel caso di specie, il contratto (riversato in atti) per la locazione dell'unità abitativa in questione è stato stipulato da entrambi i coniugi e prevede il pagamento di un canone mensile pari ad € 200,00.
Orbene, alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte, il Tribunale ritiene non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, mancando nella fattispecie in esame il requisito della maggiore disponibilità economica del resistente, il quale – come sopra rilevato – non è titolare di beni immobili e di beni mobili registrati, è un “operaio edile” che già in costanza di matrimonio alternava periodi di occupazione a periodi di inoccupazione e, sulla base di quanto esposto dalla ricorrente, risulterebbe attualmente privo di occupazione lavorativa.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della congruità dell'importo di € 300,00 per il mantenimento della prole, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente debba essere respinta.
9. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
10. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa civile iscritta al n. 655 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda contestuale di separazione personale dei coniugi e divorzio, proposta da nei confronti Parte_1
di disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Controparte_1
così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
RGAC n. 655/2024 - Pagina 16 di 17
2. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato
[...] Controparte_1
a Ruse (BRG) il 15.10.1987, i quali hanno contratto matrimonio civile n. 0002 nel
Comune di Vrtsa, regione di Vratsa, Bulgheria in data 10 dicembre 2011;
3. in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dichiara l'addebito della separazione a carico di Controparte_1
4. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre ed il loro collocamento presso quest'ultima;
5. dispone la sospensione dell'esercizio del diritto/dovere di visita del padre;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presentazione della domanda;
7. pone a carico di l'obbligo di concorrere al Controparte_1
mantenimento delle spese straordinarie, concordate e documentate, nella misura del
50%;
8. assegna a la casa familiare;
Parte_1
9. rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di € 100,00 mensili per il canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale;
10. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore designato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata in ricorso;
11. rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 655/2024 - Pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio iscritto al n. 655 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda contestuale di separazione giudiziale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Soverato (CZ), alla Via San Giovanni Bosco, n. 206, presso lo studio dell'Avv. Maria Anita Chiefari che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRG) il 15.10.1987;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RGAC n. 655/2024 - Pagina 1 di 17 PER LA RICORRENTE: " 1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: affido esclusivo delle minori in favore della madre, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
4. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e stabilire di versare anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese al coniuge affidatario delle minori un contributo di 100,00 €. per il canone di locazione per la casa coniugale, sita in Soverato (CZ), Piazza Maria Ausiliatrice n.9;
5. disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, le minori, e , Persona_1 Persona_2
continuerà ad essere residente nell'abitazione familiare sita in Soverato (CZ),
Piazza Maria Ausiliatrice n.9;
6. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie – previa revoca della misura cautelare ed avvio del percorso di disintossicazione - in presenza dei
Servizi Sociali visto il suo costante stato di agitazione, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie, e in ragione delle circostanze menzionate, il genitore non collocatario corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
RGAC n. 655/2024 - Pagina 2 di 17
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
9. Stabilire che la casa coniugale sita in Soverato (CZ), Piazza Maria Ausiliatrice
n. 9, immobile condotto in locazione, è assegnata alla sig.ra presso il quale è collocata la prole, Parte_1 con ogni arredo e corredo”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 8 febbraio 2024, - Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 10 dicembre 2011 con , Controparte_1
nel Comune di Vrtsa, Regione di Vratsa (Bulgheria) dalla cui unione erano nate le figlie: nata il [...] in Giugliano in [...] e Persona_3
nata il [...] in [...] – adiva l'intestato Persona_2
Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale con addebito a carico del marito.
A fondamento del ricorso la ricorrente deduceva che a far data dal 2017 il rapporto coniugale e la coabitazione divenivano intollerabili a causa delle condotte estremamente aggressive e maltrattanti poste in essere del in danno della CP_1
moglie, specie allorquando faceva uso di sostanze alcoliche.
Rappresentava, in particolare, che quando il coniuge era ubriaco diventava violento, picchiava la ricorrente colpendola con pugni e calci, anche alla presenza delle figlie che rimanevano profondamente traumatizzate;
sicché - a seguito di denuncia- querela sporta in data 8 gennaio 2024, integrata il 12 e il 27 gennaio 2024 - il resistente veniva sottoposto a procedimento penale (n. 119/24 R.G. N.R. - N. 401/24
R.G. G.I.P.) per il reato di maltrattamenti in famiglia ed allo stesso era, altresì, applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alle persone offese (moglie e figlie) e ai luoghi da queste frequentate, mantenimento ad una distanza non inferiore ad 1 Km, divieto di comunicazione con ogni mezzo e applicazione del braccialetto elettronico.
Esponeva, inoltre, che il – operaio edile, attualmente privo di CP_1
occupazione lavorativa – in data 11 gennaio 2024 si era allontanato dalla casa
RGAC n. 655/2024 - Pagina 3 di 17 coniugale, senza comunicare alla moglie il nuovo domicilio e disinteressandosi completamente delle figlie, che già durante il periodo di convivenza erano totalmente a carico della ricorrente.
Evidenziava, infine, di essere al momento disoccupata, di svolgere soltanto in maniera saltuaria attività lavorativa domestica presso alcune famiglie e di provvedere alle necessità delle figlie anche grazie all'aiuto economico fornitole dalla propria madre.
Sulla scorta delle dedotte circostanze, la ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo in proprio favore delle minori, l'esercizio del diritto/dovere di visita del padre – previa revoca della misura cautelare ed avvio di un percorso di disintossicazione – alla presenza dei Servizi Sociali, l'obbligo per il resistente di versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle sole figlie, un assegno mensile di € 300,00, oltre ad ulteriori € 100,00 mensili per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale ed al 50% delle spese straordinarie.
Rassegnava, quindi, le conclusioni come sopra riportate.
1.1. Rigettata la richiesta di concessione di provvedimenti inaudita altera parte e fissata l'udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 42 c.p.c. con decreto del 20 febbraio 2024, all'udienza del 10 aprile 2024 il Giudice delegato
– sentita la ricorrente e preso atto della mancata comparizione e costituzione del coniuge convenuto – assegnava alla termine di giorni trenta per la Parte_1 produzione della documentazione reddituale e patrimoniale stabilita dall'art. 473 bis. 12 c.p.c., non riversata in atti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
1.2. Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
assegnava a Parte_1
la casa familiare;
sospendeva l'esercizio del diritto/dovere di visita delle
[...] minori da parte del padre e poneva a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di €
300,00 (€ 150,00 per ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla
RGAC n. 655/2024 - Pagina 4 di 17 presentazione della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate.
1.3. Alla successiva udienza del 9 ottobre 2024, su richiesta del difensore della ricorrente, la causa veniva differita per consentire alla stessa di reperire “l'indirizzo del resistente, in quanto imputato nel procedimento penale n. 119/2024 r.g.n.r., la cui udienza si terrà il prossimo 23 ottobre 2024”.
All'udienza del 15 gennaio 2025, atteso che “l'ennesimo tentativo di notifica al resistente effettuato presso il Comando dei Carabinieri di UL CA (NA), ove il risulta domiciliato per il procedimento penale n. 119/2024 R.G.N.R. CP_1
è risultato vano”, il Giudice delegato invitava il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni.
Discussa la causa alla medesima udienza, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia di Controparte_1
atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha intesto
[...]
costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi
è intervenuta una profonda e grave crisi coniugale che, secondo ogni ragionevole previsione, esclude ogni ragionevole e concreta possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, da cui è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151
c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
RGAC n. 655/2024 - Pagina 5 di 17 4. Venendo all'esame della domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente, il Collegio osserva, in via introduttiva, che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coni ugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(così Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri e più chiari termini, ai fini della pronuncia di addebito della separazione la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. è condizione necessaria ma non sufficiente, dovendosi necessariamente accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel cagionare l'irreversibilità della crisi coniugale e non s costituisca, invece, conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza già in atto.
Conseguentemente, nessun addebito della separazione potrà essere pronunciato dal giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza del nesso di causalità tra il comportamento consapevole e volontario assunto da uno o da entrambi i coniugi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il tracollo del
RGAC n. 655/2024 - Pagina 6 di 17 rapporto coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Allorquando, invece, a fondamento della richiesta di addebito della separazione vengano dedotte violenze fisiche e/o morali perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro, l'orientamento costante della Suprema Corte ritiene che tali condotte costituiscano «violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5171 del 2024; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 27324 del 2022; Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018).
Secondo la Suprema Corte, dunque, «anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass.
n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e
l'efficienza causale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27324 del 2022).
4.1. Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti dall'istruttoria della causa, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta dall'odierna ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
La ricorrente deduce, in particolare, che la fine del rapporto coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sono state causate esclusivamente dalle condotte violente, aggressive e prevaricatrici poste in essere dal coniuge durante il matrimonio.
Nel dettaglio, afferma che il coniuge il inizialmente “un buon marito e CP_1 buon padre”, a causa della dipendenza dalle sostanze alcoliche ha assunto nel corso
RGAC n. 655/2024 - Pagina 7 di 17 della vita matrimoniale e, in particolare a far data dal 2017, comportamenti estremamente violenti nei confronti della moglie, spesso aggredita verbalmente e percossa con calci e pugni, anche alla presenza delle figlie minori. Evidenzia, inoltre, che se “prima delle sua dipendenza tutti i soldi che guadagnava li utilizzava per il mantenimento della famiglia”, successivamente il coniuge ha iniziato a contratte debiti “in tutti i locali di Soverato” e “a chiedere soldi alla moglie”.
Orbene, quanto dedotto dalla ricorrente trova pieno riscontro negli atti del procedimento penale instaurato a carico del resistente (n. 119/2024 R.G.N.R. –
401/2024 R.G. GIP) imputato del grave delitto di maltrattamenti in famiglia: ed invero, dal capo di imputazione si evince che il “in abituale stato di CP_1 alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, maltrattava psicologicamente e fisicamente la moglie anche alla presenza delle figlie Parte_1
minori di anni 13 e di anni 7 minori e con lui conviven ti. Nela Per_1 Per_2 specie maltrattamenti consistiti tra l'altro:
- in numerose occasioni aggrediva fisicamente la moglie con calci e pugni cagionandole spesso dei lividi sugli occhi motivo per il quale la spesso era costretto
a portare gli occhiali da sole;
- nel giugno 2023 mentre si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol aggrediva la moglie con un pugno sul volto facendola urtare dapprima sul frigorifero e dopo facendola rovinare per terra con successiva rottura del ponte dentale che la donna portava l'arcata dentale superiore, nonostante la fuoriuscita di sangue la colpiva con dei calci e cercava di soffocarla stringendole le mani al collo;
- ponendo in essere scenate di gelosia sul luogo di lavoro della moglie creando dei problemi che poi determinavano la cessazione del rapporto di lavoro;
- con minacce e violenze imponeva alla p.o. di non denunciarlo per le violenze subite;
- nel mese di gennaio 2024 nel corso di alcune telefonate mentre si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol spaventava le due figlie minori dicendo loro che le avrebbe portate via dalla madre;
RGAC n. 655/2024 - Pagina 8 di 17 - nel mese di gennaio 2024 tramite diverse telefonate intercorse nel cuore della notte offendeva la moglie minacciava che in data 10 Febbraio avrebbe portato via le due figlie”.
Dall'ordinanza applicativa della misura cautelare emerge, infatti, che il CP_1
ha assunto in costanza di matrimonio atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti determinati dall'abuso di sostanze alcoliche, anche alla presenza delle figlie e di terzi soggetti, quale il vicino di casa e amico della coppia ( che, Persona_4
escusso in sede di indagini, ha confermato tanto il frequente stato di ubriachezza del resistente, quanto i comportamenti violenti posti in essere in danno della moglie, asserendo che la stessa era spesso costretta ad indossare gli occhiali da sole per celare i lividi cagionati nella zona oculare. Fatti dallo stesso conosciuti in quanto appresi direttamente e/o avvenuti in sua presenza.
Escussa, altresì, a sommarie informazioni tale , amica ed ex datrice di Tes_1 lavoro della ricorrente, questa ha confermato che “nel 2021 aveva assunto nel suo locale la donna ma era stata costretta poi a interrompere il rapporto lavorativo, perché l'uomo lei aveva fatto delle scenate nel locale. A tale proposito ha specificato che conosce il problema dell'abuso di alcol di a tale livello Per_5
da fargli perdere il controllo di sé, pur descrivendolo come una persona seria nella vita e nel lavoro, al netto di tale pesante problematica”.
Ebene, le risultanze istruttorie comprovano la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, essendo emersi gravi episodi, verificatisi sempre più frequentemente negli ultimi anni di convivenza matrimoniale, di maltrattamenti, aggressioni fisiche e verbali e percosse subiti dalla ricorrente. Trattandosi, dunque, di “violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio”, il Collegio non può che dichiarare l'addebito della separazione a carico del resistente, avendo questi con la propria condotta cagionato la rottura del rapporto matrimoniale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
5. Per quel che concerne, invece, il regime di affidamento e di collocamento del minore, il Collegio ritiene – nel superiore interesse delle minori - di dover confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento
RGAC n. 655/2024 - Pagina 9 di 17 prevalente dello stesso presso la figura materna, già disposto con l'ordinanza del 16 aprile 2024 pronunciata dal Giudice delegato.
5.1. Deve rammentarsi che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel
Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati.
Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Come si evince dalla lettera della norma, dunque, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori
– il diritto alla c.d. “bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrari o all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la
RGAC n. 655/2024 - Pagina 10 di 17 condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
A tal fine, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve accordare“esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (..), determina(ndo) i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cur a, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Appare evidente come la norma di cui trattasi sia stata formulata dal
Legislatore in maniera volutamente elastica, in modo da consentire all'Autorità
Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti in relazione al contesto familiare.
Allorché, invece, l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse della prole,
l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato l'affidamento monogenitoriale dei figli, attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando l'affidamento condiviso è oggettivamente contrario all'interesse del figlio ed uno dei due genitori risulti incapace o inidoneo ad assumere i compiti di cura ed educazione del minore.
In una recente pronuncia la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, ribadisce che “la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con
RGAC n. 655/2024 - Pagina 11 di 17 cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022)” (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. I, n.4056 del 09 febbraio 2023).
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più rilevanti, dunque, può trovare una deroga giudiziale, poiché la norma rimette al
Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle suddette questioni fondamentali.
Tra le ipotesi in cui il giudice può disporre l'affidamento di tipo monogenitoriale, per pacifica ed uniforme giurisprudenza, vi è quella in cui il padre – resosi autore di gravi condotte violente e maltrattanti nei confronti del coniuge e/o del figlio - manifesta un'indole fortemente aggressiva e pregiudizievole per il benessere ed il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della prole (cfr. Trib. Roma sez. I,
21/09/2018 – Trib. Roma 11.10.2018: Trib. Teramo 15.04.2021 n. 393).
5.2. Applicando al caso di specie i richiamati principi, il Tribunale ritiene di dover disporre l'esercizio della responsabilità genitoriale delle minori in via esclusiva alla madre.
Ed invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che il resistente, imputato nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Catanzaro per il delitto di cui agli artt. 572 c.p., aggravato per aver commesso i fatti descritti nel capo di imputazione alla presenza delle figlie minori, rispettivam ente di anni 13 e 7 all'epoca dei fatti, ha assunto condotte maltrattanti talmente gravi che non possono che far ritenere il totalmente inidoneo ad assolvere ai compiti di cura, CP_1
istruzione ed educazione e ad assicurare alla prole una sana ed equilibrata crescita psico-fisica.
Gli episodi di violenza e di aggressione alla madre a cui le minori hanno assistito,
l'abuso di sostanze alcoliche e l'evidente stato di alterazione in cui il padre si è frequentemente mostrato alle minori e, non da ultimo, l'episodio riportato
RGAC n. 655/2024 - Pagina 12 di 17 nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, in cui il ecatosi CP_2 in data 11 gennaio 2024 presso l'istituto scolastico frequentato dalla figlia – pretendeva di far uscire la bambina da scuola, “specificando all'insegnante che tanto era dovuto perché lui era nell'imminenza di partire, per discussioni in famiglia e per l'intervento dei Carabinieri a casa” (fatto riferito dalla stessa insegnante), costituiscono circostanze che consentono di ritenere il resistente del tutto incapace di attendere ai doveri genitoriali, specie nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare.
Sorregge siffatta decisione anche il comportamento assunto successivamente all'intervento dei Carabinieri presso la casa familiare in data 8 gennaio 2024 ed a seguito del quale la ricorrente ha sporto denuncia-querela: da allora, infatti, il si è allontanato dalla casa coniugale (prima ancora, dunque, CP_1 dell'applicazione della misura cautelare), senza comunicare il proprio recapito, mostrando evidente disinteresse per le figlie, anche sotto il profilo economico, atteso che nulla viene dallo stesso corrisposto per il loro mantenimento.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che l'affidamento condiviso nel caso di specie sia evidentemente contrario all'interesse della prole, in quanto non solo pregiudizievole per il sano sviluppo psico -fisico delle minori, quanto perché allo stato la condotta del resistente non consente di fondare alcun giudizio prognostico positivo della sua capacità di prendersi cura della prole.
5.3. Considerata l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, non solo alla ricorrente, quanto anche alle figlie, quali persone offese, il Tribunale ritiene di dover confermare la sospensione, disposta dal Giudice delegato con l'ordinanza del 16 aprile 2024, dell'esercizio del diritto/dovere di visita del padre.
6. Per quel che concerne, invece, l'obbligo di mantenimento, il Tribunale – valutate le condizioni lavorative ed economiche della sola ricorrente e considerato il collocamento esclusivo delle minori presso quest'ultima – ritiene di dover confermare l'importo fissato in € 300,00 mensili dal Giudice delegato, apparendo questo congruo e proporzionato alle esigenze della prole.
RGAC n. 655/2024 - Pagina 13 di 17 Preme rammentare che il diritto del figlio ad essere mantenuto da ciascuno genitore, comporta l'obbligo per ciascuno di essi di contribuire al suo mantenimento;
obbligo che non viene meno neppure in caso di disoccupazione. Nella determinazione dello stesso il giudice deve tener conto, oltre che delle effettive ed attuali esigenze del figlio, anche del collocamento di questo presso il genitore affidatario e dei tempi di permanenza presso ciascuno, nonché dei redditi di entrambi i genitori valutati comparativamente tra loro (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020;
Cass. 1 marzo 2018, n. 4811).
A tal riguardo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Nei giudizi di separazione e divorzio le condizioni economiche dei genitori cui il giudice deve guardare al fine di determinare il "quantum" dell'assegno di mantenimento per i figli non vanno necessariamente accertate mediante una rigorosa comparazione de i redditi nel loro esatto ammontare, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, che va valutata congiuntamente agli altri criteri indicati dall'art. 337 -ter c.c., ossia le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate alla loro età ed al tenore di vita che i genitori possono garantire, i tempi di permanenza presso il genitore collocatario, il presumibile valore economico dell'assegnazione della casa coniugale” (Tribunale
Pistoia sez. I, 13/02/2023, n.105).
Peraltro, è altrettanto granitico il principio in base al quale lo stato di disoccupazione non esime il genitore dal dover ottemperare comunque all'obbligo di mantenimento: “Per principio generale nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, neppure in caso di intervenuta decadenza, né l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie
e non può essere eluso - ponendolo solo a carico dell'altro genitore -; pertanto, pur tenendo conto dello stato di disoccupazione del genitore non collocatario, è equo prevedere a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli - seppure in maniera minima” (Tribunale Alessandria sez. I, 11/04/2022, n.315).
RGAC n. 655/2024 - Pagina 14 di 17 Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che – da una complessiva valutazione delle condizioni reddituali ed economiche della ricorrente, priva di stabile occupazione lavorativa - – l'importo fissato in € 300,00 mensili (€
150,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, appare congruo ed adeguato, non potendosi non tenere conto del fatto che, sebbene la mancata costituzione del coniuge convenuto abbia determinato l'impossibilità di conoscere l'attuale ed effettiva capacità economica di quest'ultimo, la stessa ricorrente deduce in sede di ricorso che “i coniugi non sono titolari di beni immobili e di beni mobili registrati” e che il resistente – attualmente disoccupato - “faceva l'operaio edile e alternava periodi in cui lavorava e periodi di disoccupazione”.
Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
7. In considerazione del collocamento della prole alla ricorrente, deve altresì confermarsi l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
8. Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente di corresponsione da parte del coniuge di un importo pari ad € 100,00 a titolo di contribuzione al pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, il Tribunale osserva che l'art. 6, comma 2, L. 27 luglio 1978, n. 392 prevede che “In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal gi udice a quest'ultimo”.
La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il giudice della separazione o del divorzio di porre a carico del coniuge non assegnatario della casa coniugale l'obbligo di provvedere al pagamento del relativo canone di locazione, quale misura avente la funzione di integrazione al mantenimento della prole, anche qualora questi non sia intestatario del contratto.
Ed invero, con la pronuncia dell'ordinanza n. 12058 del 2020, la Suprema Corte ha statuito che è “consentito al giudice della separazione e del divorzio di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e, come nella specie, ad integrazione del contributo in favore della prole, l'onere del pagamento del canone di locazione
RGAC n. 655/2024 - Pagina 15 di 17 dell'immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall'intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore”.
Nel caso di specie, il contratto (riversato in atti) per la locazione dell'unità abitativa in questione è stato stipulato da entrambi i coniugi e prevede il pagamento di un canone mensile pari ad € 200,00.
Orbene, alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte, il Tribunale ritiene non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, mancando nella fattispecie in esame il requisito della maggiore disponibilità economica del resistente, il quale – come sopra rilevato – non è titolare di beni immobili e di beni mobili registrati, è un “operaio edile” che già in costanza di matrimonio alternava periodi di occupazione a periodi di inoccupazione e, sulla base di quanto esposto dalla ricorrente, risulterebbe attualmente privo di occupazione lavorativa.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della congruità dell'importo di € 300,00 per il mantenimento della prole, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente debba essere respinta.
9. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
10. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa civile iscritta al n. 655 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda contestuale di separazione personale dei coniugi e divorzio, proposta da nei confronti Parte_1
di disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Controparte_1
così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
RGAC n. 655/2024 - Pagina 16 di 17
2. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato
[...] Controparte_1
a Ruse (BRG) il 15.10.1987, i quali hanno contratto matrimonio civile n. 0002 nel
Comune di Vrtsa, regione di Vratsa, Bulgheria in data 10 dicembre 2011;
3. in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dichiara l'addebito della separazione a carico di Controparte_1
4. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre ed il loro collocamento presso quest'ultima;
5. dispone la sospensione dell'esercizio del diritto/dovere di visita del padre;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presentazione della domanda;
7. pone a carico di l'obbligo di concorrere al Controparte_1
mantenimento delle spese straordinarie, concordate e documentate, nella misura del
50%;
8. assegna a la casa familiare;
Parte_1
9. rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di € 100,00 mensili per il canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale;
10. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore designato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata in ricorso;
11. rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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