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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33321/2021 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- Parte_1 tata e difesa dall'avv. Giuseppe Murdolo
- PARTE OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dagli avv.ti Antonello Mandarano e Paola Cozzi
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha proposto opposizione avverso l'intimazione ad adempiere ex art. Parte_1
50, comma 2, D.P.R. 602/1973 n. 20190430158330000000232 dell'importo di euro
26.564,00 che il le ha notificato il 09.12.2020 per il mancato versamento Controparte_1 dell'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto:
a) la tardiva notificazione dell'intimazione di pagamento;
1 b) la mancata conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto due dei sei verbali di contestazione;
c) la nullità dell'atto di intimazione per intervenuto pagamento degli avvisi n. 375/2012 e n.
376/2012.
Ha quindi concluso chiedendo di annullare l'intimazione ad adempiere n.
20190430158330000000 e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
2. – Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito in via pregiudiziale la tardi- Controparte_1 vità dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto propo- sta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel merito ha dedotto che:
- l'ingiunzione riguarda il pagamento dell'indennità per abusiva occupazione di suolo pub- blico prevista dall'art. 20 comma 3 lett. a) del Regolamento per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) adottato con delibera del Consiglio
Comunale n. 11 del 21.2.2000, in attuazione dell'art. 63 comma 2 lett. g) d.lgs. 446/1997;
- che con provvedimenti del 27.07.2011 e del 23.04.2012 era stata auto- Parte_1 rizzata ad occupare una porzione di suolo pubblico su Corso Buenos Aires, con tavoli, se- die, ombrelloni e tenda solare tradizionale;
- che la società non si era attenuta alle prescrizioni imposte dall'amministrazione, avendo ampliato lo spazio occupato anche mediante elementi di arredo non autorizzati, come risul- ta dai verbali di sopralluogo del 12.04.2011, 13.06.2011, 24.08.2011, 11.03.2012, 15.03.2012
e 15.07.2012;
- che, a seguito di tali accertamenti, erano stati emessi sei diversi avvisi di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione nonché l'ingiunzione di pagamento n.
20140430019040000000717 di euro 26.206,00, notificata il 29.01.2015;
- che, in assenza di versamento della suddetta somma, tenuto conto della maturazione degli interessi, gli uffici comunali avevano emesso l'intimazione n. 20190430158330000000232 di euro 26.564,00, notificata in data 09.12.2020;
- che ricorrevano e ricorrono i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per procedere alla riscossione delle somme dovute.
2 Istruita documentalmente, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memo- rie di replica.
3. – Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda di condanna proposta dal per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. fo- Controparte_1 glio trasmesso per via telematica in data 31.08.2023 richiamato all'udienza del 17.12.2024).
4. – Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto l'annullamento Parte_1 dell'intimazione di pagamento, sul presupposto della tardiva notificazione dell'“invito al pagamento”, della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo a due verbali di contestazione e per intervenuto pagamento nei termini di alcuni canoni di occu- pazione.
L'intimazione di pagamento (rectius, “avviso di intimazione”) è l'atto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, che l'erario ha l'obbligo di notificare al contri- buente prima di iniziare l'esecuzione forzata, quando sia trascorso più di un anno dalla noti- fica della cartella esattoriale, e contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risul- tante dal ruolo entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso stesso.
L'avviso di intimazione è dunque un atto prodromico all'esecuzione forzata (Cass. n.
41234/2021).
Nel caso di specie, inoltre, la società si è opposta all'avviso di intimazione deducendo la parziale estinzione della pretesa creditoria per intervenuto pagamento di alcuni canoni ri- chiesti.
Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la contestazione del diritto dell'amministrazione comunale a procedere esecutivamente nei confronti di Parte_1
Si tratta, pertanto, di una controversia pre-esecutiva rientrante nella previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. – Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che se- guono.
3 5.1. – Il presupposto del canone richiesto dal di è costituito dal regola- CP_1 CP_1 mento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21.02.2000 (“regolamento COSAP”).
Il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effet- tuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati” (art. 2).
Inoltre, “il canone è dovuto al dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancan- CP_1 za, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale” (art. 3).
L'art. 20 del regolamento considera abusive le occupazioni “effettuate senza concessione o auto- rizzazione comunale” e dispone che:
“2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso
l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento re- datto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico uffi- ciale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata au- mentata del 30% (trenta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione ammini- strativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n.
285”.
Pertanto, dall'occupazione abusiva discendono due differenti illeciti amministrativi (con le relative sanzioni di cui alle lettere b e c dell'art. 20 del regolamento COSAP) nonché
l'obbligo di versamento di un'indennità pari al canone da versare all'amministrazione per l'occupazione aumentato del 30% (lettera a).
L'indennità di cui alla lettera a) e le sanzioni di cui alle lettere b) e c) hanno natura e conte- nuti differenti e, sebbene prendano origine dal medesimo atto di accertamento, procedono in ambiti distinti e soggiacciono a discipline diverse tra loro: la prima attiene alla pretesa
4 creditoria dell'ente, che può essere fatta valere con azioni monitorie ovvero ordinarie a co- gnizione piena;
le seconde, invece, soggiacciono ai principi di cui alla L. n. 689 del 1981 e del codice della strada. Con la conseguenza che le vicende riguardanti l'illecito amministra- tivo e l'irrogazione della sanzione amministrativa non hanno rilievo sull'indennità dovuta ex art. 20 lett. a) e la sussistenza del relativo credito prescinde dall'esito della procedura ammi- nistrativa eventualmente avviata dal trasgressore ex L. n. 689/1981, che riguarda esclusiva- mente l'illecito amministrativo (Trib. Milano n. 4634/2019; Trib. Milano n. 8766/2022).
5.2. – Il caso in oggetto rientra nell'ipotesi di cui all'art.20 comma 3 lett. a), sicché non sono pertinenti tutte le contestazioni incentrate sul mancato rispetto di termini e modi per notifi- care gli atti amministrativi ai sensi della legge n. 689/1981 (pagg. da 2 a 4 dell'atto di cita- zione) e sulla sorte dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa (relativi ai verbali n. 6761168-1 e n. 6904490-5).
La mancata conclusione del procedimento amministrativo con ordinanza di pagamento o di archiviazione non preclude dunque al di azionare il procedimento di cui al R.D. n. CP_1
639/1910 per la riscossione del canone per occupazione abusiva o difforme dalla conces- sione, né incide di per sé sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'amministrazione che il è tenuto comunque a dimostrare. CP_1
5.3. – Ciò posto, risulta per tabulas che il di , con provvedimenti del CP_1 CP_1
27.07.2011 e 23.04.2012, ha rilasciato all'odierna opponente la concessione per l'occupazione del suolo pubblico su Corso Buenos Aires mediante tavoli, sedie, ombrelloni e tenda solare tradizionale, con occupazione della superficie indicata a pag. 2 del provvedi- mento (doc. 2b fasc. parte opposta).
Nel corso del rapporto la società ha aumentato lo spazio occupato, così come risulta dagli accertamenti della Polizia Locale in data 12.04.2011, 13.06.2011, 24.08.2011, 11.03.2012,
15.03.2012 e 15.07.2012 (doc.
3-8 fasc. parte opposta).
A seguito dell'accertamento dell'occupazione abusiva il ha emesso, a titolo di in- CP_1 dennità ex art. 20, comma 3, lett. a) del Regolamento, gli avvisi di pagamento n. 268/2011,
n. 535/2011, n. 752/2011, n. 375/2012, n. 376/2012 e n. 890/2012. (doc.
9-14 fasc. parte opposta).
Dato il mancato pagamento delle somme oggetto degli avvisi, il ha Controparte_1 emesso l'intimazione impugnata.
5 La pretesa creditoria risulta certa, in quanto fondata su verbali muniti di fede pubblica, oltre che liquida ed esigibile.
Invero, nella tabella A allegata all'ingiunzione di pagamento è riportato il dettaglio delle vo- ci di debito e vi è l'indicazione del totale dei canoni e delle maggiorazioni richieste per oc- cupazione abusiva del suolo pubblico per gli anni 2011-2012.
Non risultano specificati i criteri di calcolo seguiti per la quantificazione della somma, ma la tariffa applicata risulta esplicitamente indicata nei sei avvisi di pagamento inviati prima dell'atto di riscossione e notificati alla società opponente, avvisi che sono richiamati nell'atto di riscossione oggetto del presente giudizio.
Orbene, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nella ma- teria tributaria, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche "per relationem", mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché questi ultimi sia- no allegati all'atto notificato o l'atto ne riproduca il contenuto essenziale oppure essi siano già conosciuti dal destinatario per effetto di precedente notificazione (Cass. 25 luglio 2012,
n. 13110).
Inoltre, va rammentato che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da no- tificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'E- conomia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689; Cass. 19 aprile 2024. n. 10692; Cass. 23 otto- bre 2024 n. 27504).
5.4. – È fondata, invece, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente, essendo do- cumentato l'effettivo versamento da parte di in favore del Parte_1 CP_1
della somma complessiva di euro 997,43 in relazione agli avvisi n. 375/2012 e n.
[...]
376/2012, come si evince dalle ricevute allegate dall'opponente sub doc. 2 (circostanza pe- raltro non contestata dalla difesa comunale).
È perciò necessario scomputare dal credito ingiunto la parte di indennità già pagata per l'anno 2012.
L'indennità dovuta dall'opponente ammonta pertanto a euro 25.566,57.
Sulla somma così rideterminata sono dovuti gli interessi di legge a far tempo dal 09.12.2020 al saldo.
6 6. – Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, mentre a carico dell'opponente, maggiormente soccombente, va po- sto il residuo 80% che si liquida come in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
[...]
- accerta che l'indennità per occupazione abusiva del suolo pubblico dovuta da Parte_1 al Comune di , di cui all'intimazione di pagamento n.
[...] CP_1
20190430158330000000232, ammonta a euro 25.566,57, oltre interessi legali dal 09.12.2020 al saldo;
- compensa nella misura del 20% le spese del giudizio e condanna al pa- Parte_1 gamento in favore del del residuo 80% che liquida in euro 4.648,00 per CP_1 CP_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri riflessi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33321/2021 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- Parte_1 tata e difesa dall'avv. Giuseppe Murdolo
- PARTE OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dagli avv.ti Antonello Mandarano e Paola Cozzi
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha proposto opposizione avverso l'intimazione ad adempiere ex art. Parte_1
50, comma 2, D.P.R. 602/1973 n. 20190430158330000000232 dell'importo di euro
26.564,00 che il le ha notificato il 09.12.2020 per il mancato versamento Controparte_1 dell'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto:
a) la tardiva notificazione dell'intimazione di pagamento;
1 b) la mancata conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto due dei sei verbali di contestazione;
c) la nullità dell'atto di intimazione per intervenuto pagamento degli avvisi n. 375/2012 e n.
376/2012.
Ha quindi concluso chiedendo di annullare l'intimazione ad adempiere n.
20190430158330000000 e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
2. – Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito in via pregiudiziale la tardi- Controparte_1 vità dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto propo- sta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel merito ha dedotto che:
- l'ingiunzione riguarda il pagamento dell'indennità per abusiva occupazione di suolo pub- blico prevista dall'art. 20 comma 3 lett. a) del Regolamento per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) adottato con delibera del Consiglio
Comunale n. 11 del 21.2.2000, in attuazione dell'art. 63 comma 2 lett. g) d.lgs. 446/1997;
- che con provvedimenti del 27.07.2011 e del 23.04.2012 era stata auto- Parte_1 rizzata ad occupare una porzione di suolo pubblico su Corso Buenos Aires, con tavoli, se- die, ombrelloni e tenda solare tradizionale;
- che la società non si era attenuta alle prescrizioni imposte dall'amministrazione, avendo ampliato lo spazio occupato anche mediante elementi di arredo non autorizzati, come risul- ta dai verbali di sopralluogo del 12.04.2011, 13.06.2011, 24.08.2011, 11.03.2012, 15.03.2012
e 15.07.2012;
- che, a seguito di tali accertamenti, erano stati emessi sei diversi avvisi di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione nonché l'ingiunzione di pagamento n.
20140430019040000000717 di euro 26.206,00, notificata il 29.01.2015;
- che, in assenza di versamento della suddetta somma, tenuto conto della maturazione degli interessi, gli uffici comunali avevano emesso l'intimazione n. 20190430158330000000232 di euro 26.564,00, notificata in data 09.12.2020;
- che ricorrevano e ricorrono i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per procedere alla riscossione delle somme dovute.
2 Istruita documentalmente, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memo- rie di replica.
3. – Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda di condanna proposta dal per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. fo- Controparte_1 glio trasmesso per via telematica in data 31.08.2023 richiamato all'udienza del 17.12.2024).
4. – Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto l'annullamento Parte_1 dell'intimazione di pagamento, sul presupposto della tardiva notificazione dell'“invito al pagamento”, della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo a due verbali di contestazione e per intervenuto pagamento nei termini di alcuni canoni di occu- pazione.
L'intimazione di pagamento (rectius, “avviso di intimazione”) è l'atto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, che l'erario ha l'obbligo di notificare al contri- buente prima di iniziare l'esecuzione forzata, quando sia trascorso più di un anno dalla noti- fica della cartella esattoriale, e contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risul- tante dal ruolo entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso stesso.
L'avviso di intimazione è dunque un atto prodromico all'esecuzione forzata (Cass. n.
41234/2021).
Nel caso di specie, inoltre, la società si è opposta all'avviso di intimazione deducendo la parziale estinzione della pretesa creditoria per intervenuto pagamento di alcuni canoni ri- chiesti.
Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la contestazione del diritto dell'amministrazione comunale a procedere esecutivamente nei confronti di Parte_1
Si tratta, pertanto, di una controversia pre-esecutiva rientrante nella previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. – Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che se- guono.
3 5.1. – Il presupposto del canone richiesto dal di è costituito dal regola- CP_1 CP_1 mento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21.02.2000 (“regolamento COSAP”).
Il citato regolamento stabilisce che “sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effet- tuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile del comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati” (art. 2).
Inoltre, “il canone è dovuto al dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancan- CP_1 za, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale” (art. 3).
L'art. 20 del regolamento considera abusive le occupazioni “effettuate senza concessione o auto- rizzazione comunale” e dispone che:
“2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso
l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento re- datto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico uffi- ciale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata au- mentata del 30% (trenta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione ammini- strativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n.
285”.
Pertanto, dall'occupazione abusiva discendono due differenti illeciti amministrativi (con le relative sanzioni di cui alle lettere b e c dell'art. 20 del regolamento COSAP) nonché
l'obbligo di versamento di un'indennità pari al canone da versare all'amministrazione per l'occupazione aumentato del 30% (lettera a).
L'indennità di cui alla lettera a) e le sanzioni di cui alle lettere b) e c) hanno natura e conte- nuti differenti e, sebbene prendano origine dal medesimo atto di accertamento, procedono in ambiti distinti e soggiacciono a discipline diverse tra loro: la prima attiene alla pretesa
4 creditoria dell'ente, che può essere fatta valere con azioni monitorie ovvero ordinarie a co- gnizione piena;
le seconde, invece, soggiacciono ai principi di cui alla L. n. 689 del 1981 e del codice della strada. Con la conseguenza che le vicende riguardanti l'illecito amministra- tivo e l'irrogazione della sanzione amministrativa non hanno rilievo sull'indennità dovuta ex art. 20 lett. a) e la sussistenza del relativo credito prescinde dall'esito della procedura ammi- nistrativa eventualmente avviata dal trasgressore ex L. n. 689/1981, che riguarda esclusiva- mente l'illecito amministrativo (Trib. Milano n. 4634/2019; Trib. Milano n. 8766/2022).
5.2. – Il caso in oggetto rientra nell'ipotesi di cui all'art.20 comma 3 lett. a), sicché non sono pertinenti tutte le contestazioni incentrate sul mancato rispetto di termini e modi per notifi- care gli atti amministrativi ai sensi della legge n. 689/1981 (pagg. da 2 a 4 dell'atto di cita- zione) e sulla sorte dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa (relativi ai verbali n. 6761168-1 e n. 6904490-5).
La mancata conclusione del procedimento amministrativo con ordinanza di pagamento o di archiviazione non preclude dunque al di azionare il procedimento di cui al R.D. n. CP_1
639/1910 per la riscossione del canone per occupazione abusiva o difforme dalla conces- sione, né incide di per sé sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'amministrazione che il è tenuto comunque a dimostrare. CP_1
5.3. – Ciò posto, risulta per tabulas che il di , con provvedimenti del CP_1 CP_1
27.07.2011 e 23.04.2012, ha rilasciato all'odierna opponente la concessione per l'occupazione del suolo pubblico su Corso Buenos Aires mediante tavoli, sedie, ombrelloni e tenda solare tradizionale, con occupazione della superficie indicata a pag. 2 del provvedi- mento (doc. 2b fasc. parte opposta).
Nel corso del rapporto la società ha aumentato lo spazio occupato, così come risulta dagli accertamenti della Polizia Locale in data 12.04.2011, 13.06.2011, 24.08.2011, 11.03.2012,
15.03.2012 e 15.07.2012 (doc.
3-8 fasc. parte opposta).
A seguito dell'accertamento dell'occupazione abusiva il ha emesso, a titolo di in- CP_1 dennità ex art. 20, comma 3, lett. a) del Regolamento, gli avvisi di pagamento n. 268/2011,
n. 535/2011, n. 752/2011, n. 375/2012, n. 376/2012 e n. 890/2012. (doc.
9-14 fasc. parte opposta).
Dato il mancato pagamento delle somme oggetto degli avvisi, il ha Controparte_1 emesso l'intimazione impugnata.
5 La pretesa creditoria risulta certa, in quanto fondata su verbali muniti di fede pubblica, oltre che liquida ed esigibile.
Invero, nella tabella A allegata all'ingiunzione di pagamento è riportato il dettaglio delle vo- ci di debito e vi è l'indicazione del totale dei canoni e delle maggiorazioni richieste per oc- cupazione abusiva del suolo pubblico per gli anni 2011-2012.
Non risultano specificati i criteri di calcolo seguiti per la quantificazione della somma, ma la tariffa applicata risulta esplicitamente indicata nei sei avvisi di pagamento inviati prima dell'atto di riscossione e notificati alla società opponente, avvisi che sono richiamati nell'atto di riscossione oggetto del presente giudizio.
Orbene, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nella ma- teria tributaria, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche "per relationem", mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché questi ultimi sia- no allegati all'atto notificato o l'atto ne riproduca il contenuto essenziale oppure essi siano già conosciuti dal destinatario per effetto di precedente notificazione (Cass. 25 luglio 2012,
n. 13110).
Inoltre, va rammentato che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da no- tificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'E- conomia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689; Cass. 19 aprile 2024. n. 10692; Cass. 23 otto- bre 2024 n. 27504).
5.4. – È fondata, invece, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente, essendo do- cumentato l'effettivo versamento da parte di in favore del Parte_1 CP_1
della somma complessiva di euro 997,43 in relazione agli avvisi n. 375/2012 e n.
[...]
376/2012, come si evince dalle ricevute allegate dall'opponente sub doc. 2 (circostanza pe- raltro non contestata dalla difesa comunale).
È perciò necessario scomputare dal credito ingiunto la parte di indennità già pagata per l'anno 2012.
L'indennità dovuta dall'opponente ammonta pertanto a euro 25.566,57.
Sulla somma così rideterminata sono dovuti gli interessi di legge a far tempo dal 09.12.2020 al saldo.
6 6. – Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, mentre a carico dell'opponente, maggiormente soccombente, va po- sto il residuo 80% che si liquida come in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
[...]
- accerta che l'indennità per occupazione abusiva del suolo pubblico dovuta da Parte_1 al Comune di , di cui all'intimazione di pagamento n.
[...] CP_1
20190430158330000000232, ammonta a euro 25.566,57, oltre interessi legali dal 09.12.2020 al saldo;
- compensa nella misura del 20% le spese del giudizio e condanna al pa- Parte_1 gamento in favore del del residuo 80% che liquida in euro 4.648,00 per CP_1 CP_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri riflessi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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