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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 507/2025, promossa in grado d'appello da
GIÀ (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO, con elezione di domicilio in LARGO AUGUSTO, 3 - 20122 MILANO, presso e nello studio degli avv.ti MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO
APPELLANTE PRINCIPALE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANCHI Controparte_3 C.F._1
RT, con elezione di domicilio in VIA FAULI, 3 - 59100 PRATO, presso e nello studio dell'avv. CIANCHI RT,
APPELLANTE INCIDENTALE contro
pagina 1 di 22 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio degli avv.ti SCHIAVI AR e GELLI PAOLO, con elezione di domicilio in VIA CURTATONE, 16 - 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SCHIAVI AR
APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 2.12.2025 ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , GIÀ CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso, in accoglimento dei motivi di appello dedotti ed in riforma integrale della sentenza n.
10119/2024 del Tribunale di Milano del 21.11.2024, notificata in data 18.01.2025, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della decisione di primo grado Contro rigettare le domande svolte da nonché la domanda di garanzia svolta dal signor nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) IN CP_3 CP_1
VIA SUBORDINATA: in parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro del Controparte_5
2.4.2005, nonché la responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. di , Parte_1
porre a carico di solamente quota parte delle somme richieste, ridotte in CP_1
proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
dichiarando comunque l'inoperatività della garanzia nel rapporto interno tra
[...]
ed il signor con conseguente rigetto della domanda di manleva da lui CP_1 CP_3
formulata nei confronti di;
3) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in CP_1
parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la concorrente paritaria responsabilità dei signori e nella causazione del sinistro del CP_5 CP_3
2.4.2005, nonché la responsabilità concorsuale ex art 1227 c.c. di , Parte_1
pagina 2 di 22 porre a carico di solamente quota parte delle somme richieste, ridotte in CP_1
proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
dichiarando comunque l'inoperatività della garanzia nel rapporto interno tra
[...]
ed il signor con conseguente rigetto della domanda di manleva da lui CP_1 CP_3
formulata nei confronti di;
4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e CP_1
competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”:
a) Il giorno 2.4.2005 il sig. , alla guida del mezzo Ape Piaggio 50 Parte_2
telaio n. ZAPC8000000002549, con a bordo trasportato il sig. , Parte_1
percorreva la Via del Casello Autostradale da Via Bonellina verso Via Fiorentina;
b) In tale frangente il sig. perdeva il controllo del veicolo che si ribaltava sul CP_3
fianco destro in stato di quiete, con il faro posteriore destro ancora acceso;
c) Dopo qualche istante sopraggiungeva dal senso opposto il sig. CP_5
alla guida del veicolo VW Tuareg targato CT897JF, che non avvedutosi per
[...]
tempo del mezzo Piaggio, andava ad investirlo con violenza, trascinandolo per 30 mt e causando la morte dei suoi due occupanti;
Testimoni: , Via Libertà Testimone_1
51/B AN (PT), agenti verbalizzanti V. Sov. e Ass. Persona_1 Per_2
c/o Polstrada S. Marcello PI”.
[...]
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello incidentale adesivo proposto in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale in Contro ordine ai capi di sentenza riguardanti l'accoglimento delle domande proposte da
IN VIA PRINCIPALE, A) in parziale riforma della sentenza 10119/2024 del Tribunale di Milano, rigettare le domande svolte da in quanto infondate in fatto Controparte_4
e diritto. B) rigettare l'appello principale riguardante la domanda di garanzia svolta da
pagina 3 di 22 e confermare, sul punto, la sentenza di primo grado, confermando la CP_3
condanna di a rilevare indenne CP_1 CP_3
IN VIA SUBORDINATA, relativamente ai capi di sentenza, della pronuncia impugnata, Contro riguardanti le domande svolte da in parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la prevalente responsabilità di nella Controparte_5
causazione del sinistro del 2.4.2005, nonché la responsabilità concorsuale ex art 1227 Contro c.c. di , ridurre la condanna al pagamento in favore di Parte_1
limitandola solamente alla quota parte delle somme richieste, riducendo gli importi in proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
confermando la pronuncia che condanna a rilevare indenne . CP_1 Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, relativamente ai capi di sentenza, della Contro pronuncia impugnata, riguardanti le domande svolte da in parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la concorrente paritaria responsabilità dei signori
e nella causazione del sinistro del 2.4.2005, nonché la CP_5 CP_3
responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. di , ridurre la condanna in Parte_1
Contro favore di olamente alla quota parte delle somme richieste, riducendo gli importi in proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
confermando la pronuncia che condanna a rilevare indenne . CP_1 Controparte_3
Vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_4
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere:
Pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
Confermare la Sentenza n. 10119 / 2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 19 /
21.11.2024, formalmente corretta dall'Ufficio in data 16.1.2025 e notificata in data
17.1.2025 respingendo, in ogni caso, ogni domanda qui avanzata dall'appellante per i motivi in narrativa;
pagina 4 di 22 In ogni caso rigettare ogni richiesta avanzata da in esito alla CP_1
richiesta, infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
Vinte le spese anche del presente giudizio, oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti;
Rimane contestata espressamente ogni tardiva e/o ribadita richiesta istruttoria per tutti
i motivi espressi in atti e anche per le fondate motivazioni dedotte dal Tribunale con la
Sentenza gravata : correttamente il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie ex adverso dedotte in quanto inammissibili sulla scorta di tutta la documentazione che già risulta in atti;
Rimane contestata sempre espressamente ai fini in merito normati, ogni produzione avversa di primo e/o di secondo grado , se diversa in forma e/o contenuto alla produzione eseguita o richiamata dalla Compagnia per tutti i motivi infra dedotti .
richiama l'efficacia assorbente del giudicato riflesso nella vicenda Controparte_4
in esame come motivato innanzi e in atti. Ritiene pertanto che la causa sia stata correttamente decisa sulla scorta delle produzioni documentali rese.
In subordine tuttavia, qualora non sia condivisa la valutazione innanzi espressa, rinnova la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse dal giudice
a quo così come formulate nella propria memoria n. 2 ex art. 183 cpc del 20.12.2021 reso al Tribunale e che di seguito si riportano:
In via istruttoria subordinata
a) ammettere prova orale sui seguenti capitoli:
1) Confermo come da me redatto, nella forma e nel suo contenuto, l'elaborato peritale che mi viene rammostrato (cfr. doc. 19).
2) Vero che il procedeva ad una velocità di 55,5 Km/h; CP_5
3) Vero che l'incidente avvenne in condizioni di visibilità notturna, in assenza di illuminazione artificiale pubblica e di luna (non ancora sorta) con le luci dei veicoli che transitavano sulla parallela corsia autostradale, in direzione opposta e ad un'altezza maggiore, così non interferendo significativamente con la visibilità del luogo;
pagina 5 di 22 4) Vero che le luci dell'APE Piaggio erano funzionanti, ma la posizione ribaltata e con
l'asse del ciclomotore in posizione quasi perpendicolare rispetto al senso di marcia potrebbe averli resi non visibili per assenza di superficie riflettente, così come non potevano essere riflettenti i catarifrangenti posteriori in quanto non direttamente colpiti da fasci luminosi;
Teste: ing. , via Corrado da Montemagno 59 – Testimone_2
TA (PT);
5) Confermo come da me redatto, nella forma e nel contenuto, il Rapporto di Incidente che mi viene rammostrato (cfr. doc 20). Testi: agenti verbalizzanti V.Sov. Per_1
e Ass. c/o Polstrada S. Marcello PI;
[...] Persona_2
6) Vero che la sera del 2.4.2005 verso le ore 22,30 a bordo del Parte_2
ciclomotore APE Piaggio targata A40KJ e con il passeggero Parte_1
percorreva la via del Casello con direzione via Bonellina – via Fiorentina quando, giunti all'altezza del civico 1 perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava sul fianco destro ponendosi trasversalmente sulla carreggiata con il lato anteriore rivolto verso sinistra;
7) Vero che il ribaltamento del motociclo ed il suo conseguente arresto in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale si verificarono in esecuzione di manovra di inversione a “U” posta in essere dal con invasione del ciglio erboso laterale CP_3
destro della carreggiata;
8) Vero che la strada in questione è priva di illuminazione artificiale;
9) Vero che nella stessa direzione del sopraggiungeva CP_3 Controparte_5
alla guida dell'autovettura Volkswagen Touareg, targata CT897JF che urtava
l'ostacolo privo di luci percettibili (APE) posto sulla carreggiata con urto localizzato tra lo spigolo anteriore destro della vettura e la parte sottostante della cabina del ciclomotore;
10) Vero che l'APE, ribaltata, occupava completamente la corsia di marcia del
; 11) Vero che sul tratto stradale in questione vige il limite di velocità di 90 Pt_3
Km/h;
pagina 6 di 22 TESTI:
- ing. , via Corrado da Montemagno 59 – TA ( PT ) ; Testimone_2
- agenti verbalizzanti e Ass. c/o Polstrada S. Persona_3 Persona_2
Marcello PI;
- , via Libertà 51/B, AN (PT): Testimone_1
12) Vero che a titolo di risarcimento per la morte di a seguito Parte_1
dell'incidente stradale del 2 aprile 2005, in proprio e quale erede di Controparte_6
, , , , Persona_4 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e quali eredi di , hanno ricevuto da Controparte_11 Persona_4 [...]
complessivamente l'importo di € 1. 192.347,31, così come recato dalle CP_4
note di pagamento della Compagnia versate in atti quale doc. n. 3 e quale doc. n. 6 che vengono rammostrati al teste a conferma del loro contenuto;
13) Vero che i pagamenti indicati dalle note di cui al doc. 3 che si rammostra al teste, sono stati eseguiti da mediante l'emissione assegni;
Controparte_4
14)Vero che a titolo di risarcimento per la morte di a seguito Parte_1
dell'incidente stradale del 2 aprile 2005, in proprio e quale erede di Controparte_6
, , , , Persona_4 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e quali eredi di , hanno ricevuto con
[...] Controparte_11 Persona_4
singoli bonifici eseguiti da nel giugno 2020, le seguenti somme: Controparte_4
€. 304.188,46 (CRO 0306925961384901481271112711IT); CP_7 [...]
€. 267.841,17 (CRO 012006250IIW5G); €. 80.452,79 (CRO Parte_4 Controparte_8
0306925870348501481271112711IT), Sig.ra €. 123.126,87 (CRO Controparte_9
0306925961389710481271112711IT); Sig. €. 23.967,00 (CRO Controparte_11
0306925870346911481271112711IT); Sig.ra €. 23.967,00 (CRO Controparte_10
0306925870342809481271112711IT); Sig. €. 23.967,00 (CRO Parte_4
012006240G713F) come indicato dal doc. n. 6 che si rammostra al teste;
Testi:
- avv. via Francesco Ferrucci 203/c, Prato;
Tes_3
pagina 7 di 22 - avv. Marco Santini, via Francesco Ferrucci 203/c, Prato;
- avv. Emilio Santini, via Masaccio 19, Firenze;
b) sempre per tuziorismo e sempre in via subordinata ed in denegata ipotesi per richiamo espresso alla giurisprudenza sulla validità del giudicato riflesso,
[...]
chiede anche l'ammissione di CTU cinematica al fine di CP_4
verificare/confermare anche in questa sede, la precisa dinamica dell'infausto incidente stradale in esame per l'esatta individuazione delle quote di corresponsabilità dei conducenti coinvolti , già individuata nella misura del 70% a carico di Parte_2
e del 30 % a carico di . Controparte_5
c) opposte rimangono tutte le richieste istruttorie avverse, con richiesta di prova contraria in denegata ipotesi di ammissione.
d) contestata ad ogni effetto rimane la produzione avversa, se diversa da quella qui prodotta o richiamata da questa compagnia;
dichiara altresì di Controparte_4
contestare le conclusioni delle altre parti avanzate nei propri confronti e di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contro Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (d'ora in poi: agiva in Controparte_4
giudizio – dinanzi al Tribunale di Milano – al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità solidale ex. art. 2055 c.c. di e (in Controparte_3 Controparte_2
seguito: per l'incidente stradale occorso in data 2.4.2005, nel quale persero la CP_1
vita (conducente) e (terzo trasportato), i quali Parte_2 Parte_1
viaggiavano a bordo dell'APE Piaggio di proprietà di e assicurata Controparte_3
, a seguito dell'urto con l'autovettura condotta da Controparte_2 CP_5
Contro
di proprietà di e assicurata con
[...] Controparte_12
A sostegno della domanda, deduceva:
pagina 8 di 22 ⎯ che con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1017 del 26.5.2020, eniva condannata – in solido con e - al risarcimento Controparte_12 Controparte_5
del danno in favore degli eredi di non solo in base alla propria quota Parte_1
di responsabilità – come statuito originariamente dalla sentenza n. 977 del 28.11.2017 del Tribunale di Pistoia, poi riformata – ma per la totalità del danno;
⎯ che tale condanna ricomprendeva, dunque, anche la quota di responsabilità di e pari al 70 %; Controparte_3 CP_1
⎯ di aver versato, in forza della citata sentenza, la somma di € 847.510,29 in favore dei danneggiati, di cui chiedeva il regresso nei confronti dei convenuti. Contro omanda, altresì, la condanna delle parti convenute ai sensi dell'art. 96, co. 1, co. 3
c.p.c., asserendo pretestuosità delle difese ed un intento dilatorio.
Costituitosi in giudizio, eccepiva: Controparte_3
• che l'azione di regresso avanzata dalla parte attorea fosse esperibile ai sensi dell'art. 2055 c.c. solo nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, cioè il conducente, e non del proprietario del veicolo;
• che detta azione fosse comunque prescritta ex art. 2952 c.c.;
• l'inopponibilità della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, atteso che e CP_1
non vi partecipavano;
Controparte_3
• che, conseguentemente, on potesse invocare l'efficacia riflessa nei loro confronti di detta sentenza;
• che la distribuzione della responsabilità ivi affermata non fosse corretta, evidenziando come la responsabilità prevalente, se non esclusiva, fosse ascrivibile al conducente dell'autovettura Controparte_5
• che le somme richieste in regresso da fossero eccessive, in quanto l'importo richiesto includeva anche le spese dei due gradi di giudizio e, inoltre, sussisteva il Contro concorso del fatto colposo di la quale non sarebbe difesa diligentemente in tali giudizi;
in particolare, in ordine all'accertamento della co-responsabilità del passeggero pagina 9 di 22 maggiorenne nell'accettare il rischio di essere trasportato su un veicolo omologato per una sola persona.
chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree e proponeva, Controparte_3
altresì, domanda trasversale di manleva nei confronti di CP_1
regolarmente costituita in giudizio, deduceva l'inopponibilità della pronuncia CP_1
della Corte d'Appello di Firenze alle convenute, contestando l'attribuzione di un concorso di colpa maggioritario in capo a;
sosteneva, al contrario, che Parte_2
fosse da ritenere prevalente la responsabilità del conducente antagonista o, in CP_5
subordine, una responsabilità paritaria dei due conducenti, nonché la sussistenza di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. anche in capo a in quanto terzo Parte_1
trasportato illecitamente sull'Ape Piaggio. Contestava poi il quantum debeatur richiesto Contro da ritenendola eccessiva e, in ogni caso, non provata. Da ultimo, in merito alla domanda trasversale del eccepiva l'inoperatività della garanzia invocata ai CP_3
sensi dell'art. “
1.3 Esclusioni e rivalsa” della polizza, non ritenendo espressamente richiamata in polizza la clausola di cui alla lettera “D”.
Il convenuto replicava a tale eccezione facendo valere la clausola “D) CP_3
Rinuncia alla rivalsa” contenuta nel contratto di assicurazione stipulato, rilevando che il veicolo assicurato era stato dato in comodato d'uso esclusivo al figlio deceduto Pt_1
a seguito del sinistro oggetto di causa.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario ed esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 10119/2024 - pubblicata il 21.11.2024 - il Tribunale di Contro Milano accoglieva la domanda di condannando e al Controparte_3 CP_1
pagamento di € 847.510,29, oltre interessi legali dal 9.11.2020 al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice. Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda di manleva di , condannando a tenerlo indenne dal Controparte_3 CP_1
pagamento dell'importo di € 847.510,29 e delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese di lite dallo stesso sostenute.
pagina 10 di 22 In particolare, il primo giudice riteneva che:
⎯ fosse responsabile ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c. per il sinistro Controparte_3
oggetto di causa in qualità di proprietario del veicolo e non avendo dimostrato che la circolazione dello stesso fosse avvenuta contro la sua volontà; difatti, egli stesso allegava di aver acquistato il veicolo per darlo in comodato d'uso al figlio il Pt_1
quale lo utilizzava in via esclusiva;
⎯ l'azione di regresso non fosse prescritta, atteso che il pagamento della relativa somma avveniva in data 23.6.2020, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze, e l'attore agiva per il regresso dinanzi al Tribunale di Milano in data 9.11.2020;
⎯ le sentenze richiamate dall'attrice, pur non avendo efficacia di giudicato nei confronti dei convenuti, potessero avere la diversa efficacia riflessa di prova o elemento di prova quanto alla situazione giuridica oggetto di accertamento giudiziale, liberamente valutabili dal giudice;
⎯ anche alla luce della C.T.U. prodotta in atti, la responsabilità del sinistro del 2.4.2005 fosse ascrivibile alla responsabilità di entrambi i conducenti, ripartita per il 70 % a carico di e per il 30 % in capo ad Parte_2 Controparte_5
⎯ pertanto, e fossero da considerarsi responsabili in solido Controparte_3 CP_1
per detto sinistro;
⎯ nessuna responsabilità fosse ascrivibile al terzo trasportato, “in quanto non è stato provato che questi sapesse della limitazione al trasporto passeggeri del veicolo, trattandosi non di una legge ma di una caratteristica del veicolo non di sua proprietà e non essendo provato che il veicolo non si sarebbe ribaltato in assenza del passeggero”
(v. p. 8 sentenza impugnata);
⎯ avesse rinunciato alla rivalsa nei confronti del proprietario Controparte_13
essendo il veicolo utilizzato in comodato d'uso e, pertanto, fosse obbligata a tenere indenne proprio assicurato da tutte le spese derivanti dal presente Controparte_3
giudizio;
pagina 11 di 22 ⎯ che il quantum richiesto da n regresso fosse provato, avendo la stessa prodotto gli ordini di bonifico emessi a favore degli eredi di in esecuzione della Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Firenze, “specificando che gli importi versati erano comprensivi anche delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio (doc. 6), e ha indicato i relativi CRO nell'atto di ricorso;
pertanto, i pagamenti si ritengono provati” (v. p. 10 sentenza impugnata);
⎯ fosse da rigettare, non sussistendone i presupposti per l'accoglimento, la condanna dei convenuti ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello affidando il gravame a quattro CP_1
motivi e chiedendo l'integrale riforma della decisione. Contro Si è costituita eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito dell'avverso appello, chiedendone il rigetto.
ritualmente costituito, ha proposto appello incidentale adesivo Controparte_3
rispetto alle deduzioni di sui capi di sentenza afferenti all'accoglimento delle CP_1
Contro domande proposte da chiedendone la riforma;
ha domandato, altresì, la conferma della decisione impugnata con riguardo all'accoglimento della domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_3 CP_1
La causa è stata decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali e dei termini per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Preliminarmente, si rileva che la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio presuppone l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
Ciò premesso, si impone l'esame del gravame nel merito.
Con il primo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte cui avrebbe, CP_1
in sostanza, ritenuto opponibili alle convenute le pronunce penali e civili emesse inter
pagina 12 di 22 partes (esclusa , tra cui in particolare la sentenza del Tribunale civile di Pistoia CP_1
del 18.10.2012.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice rilevava come le parti avessero prodotto le seguenti sentenze:
⎯ sentenza n. 977/2017 del Tribunale civile di Pistoia e sentenza n. 1017/2020 della Corte d'Appello civile di Firenze, emesse a favore degli eredi di
[...]
(terzo trasportato) nei confronti di , Parte_1 Controparte_5 CP_12
Contro e (v. doc. 1 e 2 fasc. I grado
[...] Controparte_4
⎯ sentenza del Tribunale civile di Pistoia del 18.10.2012, con relativa relazione c.t.u. cinematica, emessa a favore di e Controparte_3 Parte_5
(eredi di nei confronti di Parte_6 Parte_2 CP_5
Contro
Contro
, e v. doc. 18 fasc. I grado
[...] Controparte_12
⎯ sentenza n. 572/2008 del Tribunale Penale di Pistoia e sentenza n. 86/2010 della Corte d'Appello penale di Firenze, con cui veniva accertata la responsabilità penale di (v. doc. 1 e 2 fasc. I grado . Controparte_5 CP_1
Nello specifico, il giudice di prime cure evidenziava che, in ordine alla dinamica del sinistro, assumesse rilievo la sentenza della Corte d'Appello penale di Firenze, nella quale veniva affermato “un imponente concorso di colpa del conducente dell'Ape”, in quanto “lo sbandamento (per errore di guida generalmente ricondotto all'invasione del ciglio erboso laterale destro, con conseguente ribaltamento dell'Ape, anche a causa del sovrappeso costituito dall'irregolare presenza a bordo di due persone) rappresentò
l'antecedente concausale al suo successivo investimento”; pertanto, dichiarava colpevole con “un ridotto grado di colpa”, in riforma della Controparte_5
sentenza di primo grado che lo aveva assolto (v. pp.
9 -10 doc. 2 fasc. I grado . CP_1
Peraltro, tale pronuncia – come correttamente affermato dal primo giudice – spiega la propria efficacia di giudicato nel presente giudizio ex art. 651, c. 2, c.p.p. quanto alla pagina 13 di 22 sussistenza del fatto, alla relativa illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
Successivamente all'accertamento penale, i familiari di tra cui Parte_2
l'odierno appellante incidentale agivano dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Contro Pistoia nei confronti di , e Con sentenza Controparte_5 Controparte_12
emessa il 18.10.2012, il ridetto Tribunale accertava la responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro oggetto di causa, nella misura del 70% a carico di e del 30 % a carico di Il giudice giungeva a Parte_2 Controparte_5
tali conclusioni sulla base di un'accurata istruttoria, avvenuta mediante l'analisi della relazione d'incidente, della sentenza penale di condanna e l'esperimento di CTU cinematica e medico-legale. Inoltre, detta sentenza, passata in giudicato e resa tra Contro e a stato tra tali parti. Controparte_3
Sul punto, il primo giudice rilevava che: “Nella consulenza tecnica d'ufficio cinematica in tal sede espletata, l'ausiliario del giudice ha ricostruito l'evento sulla base di due momenti: prima il ribaltamento dell'Ape, allorquando il conducente ha perso il controllo per cause non meglio specificate (il c.t.p. di parte attorea ha osservato che potrebbe essersi trattato di un tentativo di inversione di marcia); poi, lo scontro con il veicolo sopraggiungente condotto da Quest'ultimo è stato accertato che CP_5
procedesse ad una velocità stimata di 55,5 km/h su una strada con limite di 90 km/h ma non ha proceduto a frenare prima dell'impatto e quindi non aveva visto il veicolo riverso sulla carreggiata. Trattandosi di tratto stradale privo di illuminazione pubblica artificiale e che al momento del sinistro la luna non era ancora sorta e che, nonostante
l'Ape Piaggio avesse le luci accese -a causa della “posizione ribaltata e con l'asse del ciclomotore in posizione quasi perpendicolare rispetto al senso di marcia”- queste fossero poco visibili, è stato anche accertato che qualora il SUV avesse avuto utilizzato i fari abbaglianti la distanza di avvistamento gli avrebbe consentito di mettere in atto azioni volte a evitare il sinistro;
di conseguenza, il c.t.u. ha concluso che, non avendo il messo in atto azioni volte a evitare lo scontro e avendo continuato a non CP_5
pagina 14 di 22 sterzare nella fase post urto, “o non aveva i fari abbaglianti accesi o non era sufficientemente attento” (v. pp.
7-8 sentenza impugnata).
Infine, il giudice di prime cure evidenziava che nello stesso senso si era espresso il
Tribunale civile di Pistoia con sentenza n. 977/2017 aventi come parti gli eredi Contro
e nonché e che l'accertamento del Parte_1 Controparte_5 CP_12
concorso di colpa di entrambi in conducenti non fosse stato intaccato dalla successiva sentenza n. 1017/2020 della Corte d'Appello di Firenze.
Ciò premesso, il primo giudice concludeva che: “Alla luce dell'iter giudiziario sopra descritto, a cui ha tra l'altro partecipato anche l'odierno convenuto Controparte_3
analizzata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio prodotta in atti, che consente una valutazione diretta dei fatti di causa e le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza, esaustiva e considerevole di tutte le osservazioni delle parti, ed esaminate inoltre le sentenze prodotte in atti, che risultano dettagliate nei motivi e tra loro coerenti, il Giudice ritiene di conformarsi al riparto di responsabilità ivi stabilito, attribuendo una responsabilità pari al 70% in capo a e al 30% in capo ad e Parte_2 Controparte_5
dichiara pertanto responsabili tanto , in qualità di proprietario del Controparte_3
veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., quanto l'assicurazione dello stesso,
[...]
ai sensi dell'art. 1917 c.c.” (v. p. 8 sentenza impugnata). Controparte_14
Dal descritto iter logico-giuridico e dalla lettura del capo di sentenza impugnata, a cui si rimanda, si evince chiaramente che, lungi dall'essere intenzione del giudice di prime cure statuire la vincolatività del giudicato nei confronti di soggetti estranei ai giudizi nel quale le varie sentenze erano state emesse, veniva invece presa in considerazione l'efficacia riflessa di prova o elemento di prova documentale con riguardo alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale, utilizzabili dal giudice per fondare il proprio convincimento.
pagina 15 di 22 Tale impostazione è condivisibile, soprattutto alla luce dell'unanime giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente della quale “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere comunque
l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento, giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, n. 4241/2013).
Orbene, questa Corte ritiene che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale – il primo giudice abbia agito in conformità alla richiamata giurisprudenza, valutando liberamente il contenuto delle citate sentenze quali elementi di prova da cui trarre il proprio convincimento. Questi, infatti, ha accuratamente vagliato tutta la documentazione in suo possesso e, in assenza di elementi probatori di segno contrario, ha correttamente statuito che la responsabilità nella causazione del sinistro del 2.4.2005 fosse attribuibile nella misura del 30 % in capo ad e del 70 % in Controparte_5
capo ad con conseguente responsabilità in solido di Parte_2 CP_3
quale proprietario del veicolo e quale Compagnia assicurativa dello
[...] CP_1
stesso.
Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole della ritenuta esclusione del concorso di colpa del terzo trasportato nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Sul punto, il primo giudice affermava che: “Relativamente alla eccezione della , CP_1
non si rinviene alcuna responsabilità del terzo trasportato, in quanto non è stato provato che questi sapesse della limitazione al trasporto passeggeri del veicolo, trattandosi non di una legge ma di una caratteristica del veicolo non di sua proprietà e non essendo provato che il veicolo non si sarebbe ribaltato in assenza del passeggero”
(v. p. 8 sentenza impugnata).
pagina 16 di 22 L'appellante principale sostiene, invece, che “la limitazione al trasporto dei passeggeri su un mezzo come l'Ape Piaggio condotto dal signor contrariamente a quello CP_3
che ha scritto il Tribunale, deriva proprio da una legge, ovvero il Regolamento UE -
15/01/2013 - n. 168 – “Veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli”, che prevede determinate sottocategorie. In particolare, per quanto di nostro interesse, i ciclomotori
a tre ruote sono classificati come categoria L2e, che comprende a sua volta le sottocategorie L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri) e L2e-U
(ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali). L'ape Piaggio car è un ciclomotore a tre ruote utilizzato per scopi commerciali” (v. p. 13 appello . CP_1
Aggiunge che, in ogni caso, ai fini della declaratoria di corresponsabilità del terzo trasportato non sarebbe richiesta una apposita disposizione di legge, atteso che “la corresponsabilità del terzo trasportato, infatti, va a censurare quella incauta ed imprudente condotta di colui che, percepito un rischio, lo accetti incondizionatamente ed a questo vi si esponga” (v. p. 13 appello . CP_1
Le doglianze di sono prive pregio. CP_1
Anche ammettendo che il trasportato fosse a conoscenza del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce astrattamente in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito alla determinazione del danno.
Già in passato, nella fattispecie di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, la S.C. statuiva il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso” (Cass. 8366/ 2010).
pagina 17 di 22 In altre parole, il fatto di essere salito a bordo violando una norma che lo impediva, non
è di per sé anche causa dell'evento; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno.
In un recentissimo arresto, la S.C. ha precisato che la violazione di una norma di condotta nonché l'esposizione al rischio da parte del terzo trasportato, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale. Né può ovviamente invocarsi l'art. 2054 c.c., che non è riferibile al rapporto tra conducente e terzo trasportato (Cfr.
Cass. Civ., sez. III, n. 2970/2025).
Ne deriva che, nel caso di specie, non è possibile desumere la sussistenza del concorso di colpa di nella determinazione del sinistro oggetto di causa dal solo Parte_1
fatto di essere salito a bordo di un veicolo non omologato per il trasporto di passeggeri.
Peraltro, agli atti non risultano elementi di prova tali da far ritenere sussistente una eventuale efficienza causale di tale comportamento.
Con il terzo motivo, deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto CP_1
Contro provati i pagamenti da parte di ei confronti degli eredi di Parte_1
Anche il superiore motivo è da ritenersi infondato.
Contro Il primo giudice rilevava come vesse versato in atti gli ordini di bonifico (v. doc. 6 Contro fasc. I grado emessi in favore degli eredi di in esecuzione della Parte_1
sentenza n. 1017/2020 della Corte dell'Appello di Firenze, per un totale di € 847.510,29, in linea con il disposto di tale pronuncia;
evidenziava, altresì, come nel ricorso in primo Contro grado avesse indicato il c.d. Codice Riferimento Operazione (CRO) per ciascun bonifico e specificato che l'importo complessivo comprendesse anche le spese della
C.T.U. e legali di entrambi i gradi di giudizio.
Questa Corte ritiene che tale valutazione sia corretta.
pagina 18 di 22 Ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso tra debitori solidali non è previsto uno specifico onere probatorio, potendo la relativa prova essere fornita con ogni mezzo.
Contro Nel caso di specie, i pagamenti effettuati da nei confronti degli eredi Parte_1
risultano non soltanto provati mediante il deposito degli ordini di bonifico e l'indicazione dei relativi CRO, ma sono assolutamente coerenti con gli importi per i quali la stessa veniva condannata al pagamento con la sentenza n. CP_15
1017/2020.
Conseguentemente, le deduzioni dell'appellante principale sul punto devono essere disattese.
Le precedenti considerazioni valgono anche per l'appello incidentale adesivo proposto da in quando diretto a censurare i medesimi capi della sentenza Controparte_3
impugnati da con tre dei quattro motivi di gravame. CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida ed operante la clausola “D” di cui al contratto assicurativo stipulato con
AS NI, afferente alla rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato da parte della Compagnia.
Sostiene che sarebbero validi ed operanti unicamente le condizioni aggiuntive
“richiamate e crocettate nel frontespizio” (v. p. 18 appello . CP_1
Il motivo è infondato.
Sul punto basti rilevare che, osservando attentamente la pagina 1 della polizza in questione (doc. 2 fasc. I grado NI) la lettera “D” è riportata tra le c.d. “Condizioni aggiuntive e speciali operanti” tra le parti, come si evince chiaramente dalla seguente immagine:
pagina 19 di 22 Inoltre, in tale sezione della polizza non è presente alcun quadratino da contrassegnare con una crocetta, come rilevato anche da nelle proprie difese. Controparte_3
In particolare, tra le “Condizioni generali responsabilità civile” all'art. 1.3 è previsto che
“l'assicurazione non è operante: […] f) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato o licenza di navigazione” e che nei casi ivi previsti
“la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo”
(v. p. 11 doc. 2 fasc. I grado NI).
Tuttavia, con la clausola “D” è prevista una “parziale deroga dell'art.
1.3 delle
Condizioni Generali”, per la quale “la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario qualora il veicolo venga utilizzato per motivi di servizio, locazione o comodato d'uso” nel caso di “danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa”.
Nel caso di specie, la circostanza della cessione in comodato del veicolo da parte di al figlio trattandosi di contratto per il quale non è richiesta Controparte_3 Pt_1
necessariamente la forma scritta, è stata provata per testimoni (v. verbale udienza I grado del 7.7.2022).
Atteso, dunque, l'esplicito richiamo tra le condizioni di polizza nonché la prova della cessione in comodato d'uso del veicolo oggetto della polizza, deve essere confermata l'operatività della clausola “D” con cui ha espressamente rinunciato alla rivalsa CP_1
nei confronti di Controparte_3
Le deduzioni di sul punto restano assorbite dal rigetto del quarto Controparte_3
motivo dell'appello principale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale proposto da
[...]
e l'appello incidentale di devono essere rigettati e la CP_1 Controparte_3
pagina 20 di 22 sentenza n. 10119/2024, pubblicata il 21.11.2024, del Tribunale di Milano deve essere confermata.
Pertanto, la condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e le stesse vengono poste a carico di GIÀ Controparte_1
e e in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (€ 847.510,30) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 18.511,00, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – sull'appello principale di GIÀ Controparte_1
e sull'appello incidentale di , nei Controparte_2 Controparte_3
confronti di così provvede: Controparte_4
I. rigetta l'appello principale di GIÀ Controparte_1 Controparte_2
nonché l'appello incidentale di;
Controparte_3
II. conferma la sentenza n. 10119/2024, pubblicata il 21.11.2024, del Tribunale di
Milano;
III. condanna GIÀ e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado in
[...]
pagina 21 di 22 favore di liquidate in complessivi € 18.511,00, Controparte_4
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1
GIÀ e dell'ulteriore
[...] Controparte_2 Controparte_3
importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma
17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 507/2025, promossa in grado d'appello da
GIÀ (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO, con elezione di domicilio in LARGO AUGUSTO, 3 - 20122 MILANO, presso e nello studio degli avv.ti MARTINI FILIPPO e RODOLFI MARCO
APPELLANTE PRINCIPALE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANCHI Controparte_3 C.F._1
RT, con elezione di domicilio in VIA FAULI, 3 - 59100 PRATO, presso e nello studio dell'avv. CIANCHI RT,
APPELLANTE INCIDENTALE contro
pagina 1 di 22 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio degli avv.ti SCHIAVI AR e GELLI PAOLO, con elezione di domicilio in VIA CURTATONE, 16 - 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SCHIAVI AR
APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 2.12.2025 ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , GIÀ CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso, in accoglimento dei motivi di appello dedotti ed in riforma integrale della sentenza n.
10119/2024 del Tribunale di Milano del 21.11.2024, notificata in data 18.01.2025, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della decisione di primo grado Contro rigettare le domande svolte da nonché la domanda di garanzia svolta dal signor nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) IN CP_3 CP_1
VIA SUBORDINATA: in parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro del Controparte_5
2.4.2005, nonché la responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. di , Parte_1
porre a carico di solamente quota parte delle somme richieste, ridotte in CP_1
proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
dichiarando comunque l'inoperatività della garanzia nel rapporto interno tra
[...]
ed il signor con conseguente rigetto della domanda di manleva da lui CP_1 CP_3
formulata nei confronti di;
3) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in CP_1
parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la concorrente paritaria responsabilità dei signori e nella causazione del sinistro del CP_5 CP_3
2.4.2005, nonché la responsabilità concorsuale ex art 1227 c.c. di , Parte_1
pagina 2 di 22 porre a carico di solamente quota parte delle somme richieste, ridotte in CP_1
proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
dichiarando comunque l'inoperatività della garanzia nel rapporto interno tra
[...]
ed il signor con conseguente rigetto della domanda di manleva da lui CP_1 CP_3
formulata nei confronti di;
4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e CP_1
competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”:
a) Il giorno 2.4.2005 il sig. , alla guida del mezzo Ape Piaggio 50 Parte_2
telaio n. ZAPC8000000002549, con a bordo trasportato il sig. , Parte_1
percorreva la Via del Casello Autostradale da Via Bonellina verso Via Fiorentina;
b) In tale frangente il sig. perdeva il controllo del veicolo che si ribaltava sul CP_3
fianco destro in stato di quiete, con il faro posteriore destro ancora acceso;
c) Dopo qualche istante sopraggiungeva dal senso opposto il sig. CP_5
alla guida del veicolo VW Tuareg targato CT897JF, che non avvedutosi per
[...]
tempo del mezzo Piaggio, andava ad investirlo con violenza, trascinandolo per 30 mt e causando la morte dei suoi due occupanti;
Testimoni: , Via Libertà Testimone_1
51/B AN (PT), agenti verbalizzanti V. Sov. e Ass. Persona_1 Per_2
c/o Polstrada S. Marcello PI”.
[...]
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello incidentale adesivo proposto in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale in Contro ordine ai capi di sentenza riguardanti l'accoglimento delle domande proposte da
IN VIA PRINCIPALE, A) in parziale riforma della sentenza 10119/2024 del Tribunale di Milano, rigettare le domande svolte da in quanto infondate in fatto Controparte_4
e diritto. B) rigettare l'appello principale riguardante la domanda di garanzia svolta da
pagina 3 di 22 e confermare, sul punto, la sentenza di primo grado, confermando la CP_3
condanna di a rilevare indenne CP_1 CP_3
IN VIA SUBORDINATA, relativamente ai capi di sentenza, della pronuncia impugnata, Contro riguardanti le domande svolte da in parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la prevalente responsabilità di nella Controparte_5
causazione del sinistro del 2.4.2005, nonché la responsabilità concorsuale ex art 1227 Contro c.c. di , ridurre la condanna al pagamento in favore di Parte_1
limitandola solamente alla quota parte delle somme richieste, riducendo gli importi in proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
confermando la pronuncia che condanna a rilevare indenne . CP_1 Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, relativamente ai capi di sentenza, della Contro pronuncia impugnata, riguardanti le domande svolte da in parziale riforma della decisione di primo grado, acclarata la concorrente paritaria responsabilità dei signori
e nella causazione del sinistro del 2.4.2005, nonché la CP_5 CP_3
responsabilità concorsuale ex art. 1227 c.c. di , ridurre la condanna in Parte_1
Contro favore di olamente alla quota parte delle somme richieste, riducendo gli importi in proporzione all'accertato grado di colpa di e , Controparte_5 Parte_1
confermando la pronuncia che condanna a rilevare indenne . CP_1 Controparte_3
Vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_4
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere:
Pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
Confermare la Sentenza n. 10119 / 2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 19 /
21.11.2024, formalmente corretta dall'Ufficio in data 16.1.2025 e notificata in data
17.1.2025 respingendo, in ogni caso, ogni domanda qui avanzata dall'appellante per i motivi in narrativa;
pagina 4 di 22 In ogni caso rigettare ogni richiesta avanzata da in esito alla CP_1
richiesta, infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
Vinte le spese anche del presente giudizio, oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti;
Rimane contestata espressamente ogni tardiva e/o ribadita richiesta istruttoria per tutti
i motivi espressi in atti e anche per le fondate motivazioni dedotte dal Tribunale con la
Sentenza gravata : correttamente il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie ex adverso dedotte in quanto inammissibili sulla scorta di tutta la documentazione che già risulta in atti;
Rimane contestata sempre espressamente ai fini in merito normati, ogni produzione avversa di primo e/o di secondo grado , se diversa in forma e/o contenuto alla produzione eseguita o richiamata dalla Compagnia per tutti i motivi infra dedotti .
richiama l'efficacia assorbente del giudicato riflesso nella vicenda Controparte_4
in esame come motivato innanzi e in atti. Ritiene pertanto che la causa sia stata correttamente decisa sulla scorta delle produzioni documentali rese.
In subordine tuttavia, qualora non sia condivisa la valutazione innanzi espressa, rinnova la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse dal giudice
a quo così come formulate nella propria memoria n. 2 ex art. 183 cpc del 20.12.2021 reso al Tribunale e che di seguito si riportano:
In via istruttoria subordinata
a) ammettere prova orale sui seguenti capitoli:
1) Confermo come da me redatto, nella forma e nel suo contenuto, l'elaborato peritale che mi viene rammostrato (cfr. doc. 19).
2) Vero che il procedeva ad una velocità di 55,5 Km/h; CP_5
3) Vero che l'incidente avvenne in condizioni di visibilità notturna, in assenza di illuminazione artificiale pubblica e di luna (non ancora sorta) con le luci dei veicoli che transitavano sulla parallela corsia autostradale, in direzione opposta e ad un'altezza maggiore, così non interferendo significativamente con la visibilità del luogo;
pagina 5 di 22 4) Vero che le luci dell'APE Piaggio erano funzionanti, ma la posizione ribaltata e con
l'asse del ciclomotore in posizione quasi perpendicolare rispetto al senso di marcia potrebbe averli resi non visibili per assenza di superficie riflettente, così come non potevano essere riflettenti i catarifrangenti posteriori in quanto non direttamente colpiti da fasci luminosi;
Teste: ing. , via Corrado da Montemagno 59 – Testimone_2
TA (PT);
5) Confermo come da me redatto, nella forma e nel contenuto, il Rapporto di Incidente che mi viene rammostrato (cfr. doc 20). Testi: agenti verbalizzanti V.Sov. Per_1
e Ass. c/o Polstrada S. Marcello PI;
[...] Persona_2
6) Vero che la sera del 2.4.2005 verso le ore 22,30 a bordo del Parte_2
ciclomotore APE Piaggio targata A40KJ e con il passeggero Parte_1
percorreva la via del Casello con direzione via Bonellina – via Fiorentina quando, giunti all'altezza del civico 1 perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava sul fianco destro ponendosi trasversalmente sulla carreggiata con il lato anteriore rivolto verso sinistra;
7) Vero che il ribaltamento del motociclo ed il suo conseguente arresto in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale si verificarono in esecuzione di manovra di inversione a “U” posta in essere dal con invasione del ciglio erboso laterale CP_3
destro della carreggiata;
8) Vero che la strada in questione è priva di illuminazione artificiale;
9) Vero che nella stessa direzione del sopraggiungeva CP_3 Controparte_5
alla guida dell'autovettura Volkswagen Touareg, targata CT897JF che urtava
l'ostacolo privo di luci percettibili (APE) posto sulla carreggiata con urto localizzato tra lo spigolo anteriore destro della vettura e la parte sottostante della cabina del ciclomotore;
10) Vero che l'APE, ribaltata, occupava completamente la corsia di marcia del
; 11) Vero che sul tratto stradale in questione vige il limite di velocità di 90 Pt_3
Km/h;
pagina 6 di 22 TESTI:
- ing. , via Corrado da Montemagno 59 – TA ( PT ) ; Testimone_2
- agenti verbalizzanti e Ass. c/o Polstrada S. Persona_3 Persona_2
Marcello PI;
- , via Libertà 51/B, AN (PT): Testimone_1
12) Vero che a titolo di risarcimento per la morte di a seguito Parte_1
dell'incidente stradale del 2 aprile 2005, in proprio e quale erede di Controparte_6
, , , , Persona_4 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e quali eredi di , hanno ricevuto da Controparte_11 Persona_4 [...]
complessivamente l'importo di € 1. 192.347,31, così come recato dalle CP_4
note di pagamento della Compagnia versate in atti quale doc. n. 3 e quale doc. n. 6 che vengono rammostrati al teste a conferma del loro contenuto;
13) Vero che i pagamenti indicati dalle note di cui al doc. 3 che si rammostra al teste, sono stati eseguiti da mediante l'emissione assegni;
Controparte_4
14)Vero che a titolo di risarcimento per la morte di a seguito Parte_1
dell'incidente stradale del 2 aprile 2005, in proprio e quale erede di Controparte_6
, , , , Persona_4 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e quali eredi di , hanno ricevuto con
[...] Controparte_11 Persona_4
singoli bonifici eseguiti da nel giugno 2020, le seguenti somme: Controparte_4
€. 304.188,46 (CRO 0306925961384901481271112711IT); CP_7 [...]
€. 267.841,17 (CRO 012006250IIW5G); €. 80.452,79 (CRO Parte_4 Controparte_8
0306925870348501481271112711IT), Sig.ra €. 123.126,87 (CRO Controparte_9
0306925961389710481271112711IT); Sig. €. 23.967,00 (CRO Controparte_11
0306925870346911481271112711IT); Sig.ra €. 23.967,00 (CRO Controparte_10
0306925870342809481271112711IT); Sig. €. 23.967,00 (CRO Parte_4
012006240G713F) come indicato dal doc. n. 6 che si rammostra al teste;
Testi:
- avv. via Francesco Ferrucci 203/c, Prato;
Tes_3
pagina 7 di 22 - avv. Marco Santini, via Francesco Ferrucci 203/c, Prato;
- avv. Emilio Santini, via Masaccio 19, Firenze;
b) sempre per tuziorismo e sempre in via subordinata ed in denegata ipotesi per richiamo espresso alla giurisprudenza sulla validità del giudicato riflesso,
[...]
chiede anche l'ammissione di CTU cinematica al fine di CP_4
verificare/confermare anche in questa sede, la precisa dinamica dell'infausto incidente stradale in esame per l'esatta individuazione delle quote di corresponsabilità dei conducenti coinvolti , già individuata nella misura del 70% a carico di Parte_2
e del 30 % a carico di . Controparte_5
c) opposte rimangono tutte le richieste istruttorie avverse, con richiesta di prova contraria in denegata ipotesi di ammissione.
d) contestata ad ogni effetto rimane la produzione avversa, se diversa da quella qui prodotta o richiamata da questa compagnia;
dichiara altresì di Controparte_4
contestare le conclusioni delle altre parti avanzate nei propri confronti e di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contro Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (d'ora in poi: agiva in Controparte_4
giudizio – dinanzi al Tribunale di Milano – al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità solidale ex. art. 2055 c.c. di e (in Controparte_3 Controparte_2
seguito: per l'incidente stradale occorso in data 2.4.2005, nel quale persero la CP_1
vita (conducente) e (terzo trasportato), i quali Parte_2 Parte_1
viaggiavano a bordo dell'APE Piaggio di proprietà di e assicurata Controparte_3
, a seguito dell'urto con l'autovettura condotta da Controparte_2 CP_5
Contro
di proprietà di e assicurata con
[...] Controparte_12
A sostegno della domanda, deduceva:
pagina 8 di 22 ⎯ che con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1017 del 26.5.2020, eniva condannata – in solido con e - al risarcimento Controparte_12 Controparte_5
del danno in favore degli eredi di non solo in base alla propria quota Parte_1
di responsabilità – come statuito originariamente dalla sentenza n. 977 del 28.11.2017 del Tribunale di Pistoia, poi riformata – ma per la totalità del danno;
⎯ che tale condanna ricomprendeva, dunque, anche la quota di responsabilità di e pari al 70 %; Controparte_3 CP_1
⎯ di aver versato, in forza della citata sentenza, la somma di € 847.510,29 in favore dei danneggiati, di cui chiedeva il regresso nei confronti dei convenuti. Contro omanda, altresì, la condanna delle parti convenute ai sensi dell'art. 96, co. 1, co. 3
c.p.c., asserendo pretestuosità delle difese ed un intento dilatorio.
Costituitosi in giudizio, eccepiva: Controparte_3
• che l'azione di regresso avanzata dalla parte attorea fosse esperibile ai sensi dell'art. 2055 c.c. solo nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, cioè il conducente, e non del proprietario del veicolo;
• che detta azione fosse comunque prescritta ex art. 2952 c.c.;
• l'inopponibilità della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, atteso che e CP_1
non vi partecipavano;
Controparte_3
• che, conseguentemente, on potesse invocare l'efficacia riflessa nei loro confronti di detta sentenza;
• che la distribuzione della responsabilità ivi affermata non fosse corretta, evidenziando come la responsabilità prevalente, se non esclusiva, fosse ascrivibile al conducente dell'autovettura Controparte_5
• che le somme richieste in regresso da fossero eccessive, in quanto l'importo richiesto includeva anche le spese dei due gradi di giudizio e, inoltre, sussisteva il Contro concorso del fatto colposo di la quale non sarebbe difesa diligentemente in tali giudizi;
in particolare, in ordine all'accertamento della co-responsabilità del passeggero pagina 9 di 22 maggiorenne nell'accettare il rischio di essere trasportato su un veicolo omologato per una sola persona.
chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree e proponeva, Controparte_3
altresì, domanda trasversale di manleva nei confronti di CP_1
regolarmente costituita in giudizio, deduceva l'inopponibilità della pronuncia CP_1
della Corte d'Appello di Firenze alle convenute, contestando l'attribuzione di un concorso di colpa maggioritario in capo a;
sosteneva, al contrario, che Parte_2
fosse da ritenere prevalente la responsabilità del conducente antagonista o, in CP_5
subordine, una responsabilità paritaria dei due conducenti, nonché la sussistenza di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. anche in capo a in quanto terzo Parte_1
trasportato illecitamente sull'Ape Piaggio. Contestava poi il quantum debeatur richiesto Contro da ritenendola eccessiva e, in ogni caso, non provata. Da ultimo, in merito alla domanda trasversale del eccepiva l'inoperatività della garanzia invocata ai CP_3
sensi dell'art. “
1.3 Esclusioni e rivalsa” della polizza, non ritenendo espressamente richiamata in polizza la clausola di cui alla lettera “D”.
Il convenuto replicava a tale eccezione facendo valere la clausola “D) CP_3
Rinuncia alla rivalsa” contenuta nel contratto di assicurazione stipulato, rilevando che il veicolo assicurato era stato dato in comodato d'uso esclusivo al figlio deceduto Pt_1
a seguito del sinistro oggetto di causa.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario ed esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 10119/2024 - pubblicata il 21.11.2024 - il Tribunale di Contro Milano accoglieva la domanda di condannando e al Controparte_3 CP_1
pagamento di € 847.510,29, oltre interessi legali dal 9.11.2020 al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice. Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda di manleva di , condannando a tenerlo indenne dal Controparte_3 CP_1
pagamento dell'importo di € 847.510,29 e delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese di lite dallo stesso sostenute.
pagina 10 di 22 In particolare, il primo giudice riteneva che:
⎯ fosse responsabile ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c. per il sinistro Controparte_3
oggetto di causa in qualità di proprietario del veicolo e non avendo dimostrato che la circolazione dello stesso fosse avvenuta contro la sua volontà; difatti, egli stesso allegava di aver acquistato il veicolo per darlo in comodato d'uso al figlio il Pt_1
quale lo utilizzava in via esclusiva;
⎯ l'azione di regresso non fosse prescritta, atteso che il pagamento della relativa somma avveniva in data 23.6.2020, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze, e l'attore agiva per il regresso dinanzi al Tribunale di Milano in data 9.11.2020;
⎯ le sentenze richiamate dall'attrice, pur non avendo efficacia di giudicato nei confronti dei convenuti, potessero avere la diversa efficacia riflessa di prova o elemento di prova quanto alla situazione giuridica oggetto di accertamento giudiziale, liberamente valutabili dal giudice;
⎯ anche alla luce della C.T.U. prodotta in atti, la responsabilità del sinistro del 2.4.2005 fosse ascrivibile alla responsabilità di entrambi i conducenti, ripartita per il 70 % a carico di e per il 30 % in capo ad Parte_2 Controparte_5
⎯ pertanto, e fossero da considerarsi responsabili in solido Controparte_3 CP_1
per detto sinistro;
⎯ nessuna responsabilità fosse ascrivibile al terzo trasportato, “in quanto non è stato provato che questi sapesse della limitazione al trasporto passeggeri del veicolo, trattandosi non di una legge ma di una caratteristica del veicolo non di sua proprietà e non essendo provato che il veicolo non si sarebbe ribaltato in assenza del passeggero”
(v. p. 8 sentenza impugnata);
⎯ avesse rinunciato alla rivalsa nei confronti del proprietario Controparte_13
essendo il veicolo utilizzato in comodato d'uso e, pertanto, fosse obbligata a tenere indenne proprio assicurato da tutte le spese derivanti dal presente Controparte_3
giudizio;
pagina 11 di 22 ⎯ che il quantum richiesto da n regresso fosse provato, avendo la stessa prodotto gli ordini di bonifico emessi a favore degli eredi di in esecuzione della Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Firenze, “specificando che gli importi versati erano comprensivi anche delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio (doc. 6), e ha indicato i relativi CRO nell'atto di ricorso;
pertanto, i pagamenti si ritengono provati” (v. p. 10 sentenza impugnata);
⎯ fosse da rigettare, non sussistendone i presupposti per l'accoglimento, la condanna dei convenuti ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello affidando il gravame a quattro CP_1
motivi e chiedendo l'integrale riforma della decisione. Contro Si è costituita eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito dell'avverso appello, chiedendone il rigetto.
ritualmente costituito, ha proposto appello incidentale adesivo Controparte_3
rispetto alle deduzioni di sui capi di sentenza afferenti all'accoglimento delle CP_1
Contro domande proposte da chiedendone la riforma;
ha domandato, altresì, la conferma della decisione impugnata con riguardo all'accoglimento della domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_3 CP_1
La causa è stata decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali e dei termini per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Preliminarmente, si rileva che la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio presuppone l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
Ciò premesso, si impone l'esame del gravame nel merito.
Con il primo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte cui avrebbe, CP_1
in sostanza, ritenuto opponibili alle convenute le pronunce penali e civili emesse inter
pagina 12 di 22 partes (esclusa , tra cui in particolare la sentenza del Tribunale civile di Pistoia CP_1
del 18.10.2012.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice rilevava come le parti avessero prodotto le seguenti sentenze:
⎯ sentenza n. 977/2017 del Tribunale civile di Pistoia e sentenza n. 1017/2020 della Corte d'Appello civile di Firenze, emesse a favore degli eredi di
[...]
(terzo trasportato) nei confronti di , Parte_1 Controparte_5 CP_12
Contro e (v. doc. 1 e 2 fasc. I grado
[...] Controparte_4
⎯ sentenza del Tribunale civile di Pistoia del 18.10.2012, con relativa relazione c.t.u. cinematica, emessa a favore di e Controparte_3 Parte_5
(eredi di nei confronti di Parte_6 Parte_2 CP_5
Contro
Contro
, e v. doc. 18 fasc. I grado
[...] Controparte_12
⎯ sentenza n. 572/2008 del Tribunale Penale di Pistoia e sentenza n. 86/2010 della Corte d'Appello penale di Firenze, con cui veniva accertata la responsabilità penale di (v. doc. 1 e 2 fasc. I grado . Controparte_5 CP_1
Nello specifico, il giudice di prime cure evidenziava che, in ordine alla dinamica del sinistro, assumesse rilievo la sentenza della Corte d'Appello penale di Firenze, nella quale veniva affermato “un imponente concorso di colpa del conducente dell'Ape”, in quanto “lo sbandamento (per errore di guida generalmente ricondotto all'invasione del ciglio erboso laterale destro, con conseguente ribaltamento dell'Ape, anche a causa del sovrappeso costituito dall'irregolare presenza a bordo di due persone) rappresentò
l'antecedente concausale al suo successivo investimento”; pertanto, dichiarava colpevole con “un ridotto grado di colpa”, in riforma della Controparte_5
sentenza di primo grado che lo aveva assolto (v. pp.
9 -10 doc. 2 fasc. I grado . CP_1
Peraltro, tale pronuncia – come correttamente affermato dal primo giudice – spiega la propria efficacia di giudicato nel presente giudizio ex art. 651, c. 2, c.p.p. quanto alla pagina 13 di 22 sussistenza del fatto, alla relativa illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
Successivamente all'accertamento penale, i familiari di tra cui Parte_2
l'odierno appellante incidentale agivano dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Contro Pistoia nei confronti di , e Con sentenza Controparte_5 Controparte_12
emessa il 18.10.2012, il ridetto Tribunale accertava la responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro oggetto di causa, nella misura del 70% a carico di e del 30 % a carico di Il giudice giungeva a Parte_2 Controparte_5
tali conclusioni sulla base di un'accurata istruttoria, avvenuta mediante l'analisi della relazione d'incidente, della sentenza penale di condanna e l'esperimento di CTU cinematica e medico-legale. Inoltre, detta sentenza, passata in giudicato e resa tra Contro e a stato tra tali parti. Controparte_3
Sul punto, il primo giudice rilevava che: “Nella consulenza tecnica d'ufficio cinematica in tal sede espletata, l'ausiliario del giudice ha ricostruito l'evento sulla base di due momenti: prima il ribaltamento dell'Ape, allorquando il conducente ha perso il controllo per cause non meglio specificate (il c.t.p. di parte attorea ha osservato che potrebbe essersi trattato di un tentativo di inversione di marcia); poi, lo scontro con il veicolo sopraggiungente condotto da Quest'ultimo è stato accertato che CP_5
procedesse ad una velocità stimata di 55,5 km/h su una strada con limite di 90 km/h ma non ha proceduto a frenare prima dell'impatto e quindi non aveva visto il veicolo riverso sulla carreggiata. Trattandosi di tratto stradale privo di illuminazione pubblica artificiale e che al momento del sinistro la luna non era ancora sorta e che, nonostante
l'Ape Piaggio avesse le luci accese -a causa della “posizione ribaltata e con l'asse del ciclomotore in posizione quasi perpendicolare rispetto al senso di marcia”- queste fossero poco visibili, è stato anche accertato che qualora il SUV avesse avuto utilizzato i fari abbaglianti la distanza di avvistamento gli avrebbe consentito di mettere in atto azioni volte a evitare il sinistro;
di conseguenza, il c.t.u. ha concluso che, non avendo il messo in atto azioni volte a evitare lo scontro e avendo continuato a non CP_5
pagina 14 di 22 sterzare nella fase post urto, “o non aveva i fari abbaglianti accesi o non era sufficientemente attento” (v. pp.
7-8 sentenza impugnata).
Infine, il giudice di prime cure evidenziava che nello stesso senso si era espresso il
Tribunale civile di Pistoia con sentenza n. 977/2017 aventi come parti gli eredi Contro
e nonché e che l'accertamento del Parte_1 Controparte_5 CP_12
concorso di colpa di entrambi in conducenti non fosse stato intaccato dalla successiva sentenza n. 1017/2020 della Corte d'Appello di Firenze.
Ciò premesso, il primo giudice concludeva che: “Alla luce dell'iter giudiziario sopra descritto, a cui ha tra l'altro partecipato anche l'odierno convenuto Controparte_3
analizzata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio prodotta in atti, che consente una valutazione diretta dei fatti di causa e le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza, esaustiva e considerevole di tutte le osservazioni delle parti, ed esaminate inoltre le sentenze prodotte in atti, che risultano dettagliate nei motivi e tra loro coerenti, il Giudice ritiene di conformarsi al riparto di responsabilità ivi stabilito, attribuendo una responsabilità pari al 70% in capo a e al 30% in capo ad e Parte_2 Controparte_5
dichiara pertanto responsabili tanto , in qualità di proprietario del Controparte_3
veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., quanto l'assicurazione dello stesso,
[...]
ai sensi dell'art. 1917 c.c.” (v. p. 8 sentenza impugnata). Controparte_14
Dal descritto iter logico-giuridico e dalla lettura del capo di sentenza impugnata, a cui si rimanda, si evince chiaramente che, lungi dall'essere intenzione del giudice di prime cure statuire la vincolatività del giudicato nei confronti di soggetti estranei ai giudizi nel quale le varie sentenze erano state emesse, veniva invece presa in considerazione l'efficacia riflessa di prova o elemento di prova documentale con riguardo alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale, utilizzabili dal giudice per fondare il proprio convincimento.
pagina 15 di 22 Tale impostazione è condivisibile, soprattutto alla luce dell'unanime giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente della quale “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere comunque
l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento, giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. III, n. 4241/2013).
Orbene, questa Corte ritiene che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale – il primo giudice abbia agito in conformità alla richiamata giurisprudenza, valutando liberamente il contenuto delle citate sentenze quali elementi di prova da cui trarre il proprio convincimento. Questi, infatti, ha accuratamente vagliato tutta la documentazione in suo possesso e, in assenza di elementi probatori di segno contrario, ha correttamente statuito che la responsabilità nella causazione del sinistro del 2.4.2005 fosse attribuibile nella misura del 30 % in capo ad e del 70 % in Controparte_5
capo ad con conseguente responsabilità in solido di Parte_2 CP_3
quale proprietario del veicolo e quale Compagnia assicurativa dello
[...] CP_1
stesso.
Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole della ritenuta esclusione del concorso di colpa del terzo trasportato nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Sul punto, il primo giudice affermava che: “Relativamente alla eccezione della , CP_1
non si rinviene alcuna responsabilità del terzo trasportato, in quanto non è stato provato che questi sapesse della limitazione al trasporto passeggeri del veicolo, trattandosi non di una legge ma di una caratteristica del veicolo non di sua proprietà e non essendo provato che il veicolo non si sarebbe ribaltato in assenza del passeggero”
(v. p. 8 sentenza impugnata).
pagina 16 di 22 L'appellante principale sostiene, invece, che “la limitazione al trasporto dei passeggeri su un mezzo come l'Ape Piaggio condotto dal signor contrariamente a quello CP_3
che ha scritto il Tribunale, deriva proprio da una legge, ovvero il Regolamento UE -
15/01/2013 - n. 168 – “Veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli”, che prevede determinate sottocategorie. In particolare, per quanto di nostro interesse, i ciclomotori
a tre ruote sono classificati come categoria L2e, che comprende a sua volta le sottocategorie L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri) e L2e-U
(ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali). L'ape Piaggio car è un ciclomotore a tre ruote utilizzato per scopi commerciali” (v. p. 13 appello . CP_1
Aggiunge che, in ogni caso, ai fini della declaratoria di corresponsabilità del terzo trasportato non sarebbe richiesta una apposita disposizione di legge, atteso che “la corresponsabilità del terzo trasportato, infatti, va a censurare quella incauta ed imprudente condotta di colui che, percepito un rischio, lo accetti incondizionatamente ed a questo vi si esponga” (v. p. 13 appello . CP_1
Le doglianze di sono prive pregio. CP_1
Anche ammettendo che il trasportato fosse a conoscenza del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce astrattamente in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito alla determinazione del danno.
Già in passato, nella fattispecie di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, la S.C. statuiva il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso” (Cass. 8366/ 2010).
pagina 17 di 22 In altre parole, il fatto di essere salito a bordo violando una norma che lo impediva, non
è di per sé anche causa dell'evento; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno.
In un recentissimo arresto, la S.C. ha precisato che la violazione di una norma di condotta nonché l'esposizione al rischio da parte del terzo trasportato, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale. Né può ovviamente invocarsi l'art. 2054 c.c., che non è riferibile al rapporto tra conducente e terzo trasportato (Cfr.
Cass. Civ., sez. III, n. 2970/2025).
Ne deriva che, nel caso di specie, non è possibile desumere la sussistenza del concorso di colpa di nella determinazione del sinistro oggetto di causa dal solo Parte_1
fatto di essere salito a bordo di un veicolo non omologato per il trasporto di passeggeri.
Peraltro, agli atti non risultano elementi di prova tali da far ritenere sussistente una eventuale efficienza causale di tale comportamento.
Con il terzo motivo, deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto CP_1
Contro provati i pagamenti da parte di ei confronti degli eredi di Parte_1
Anche il superiore motivo è da ritenersi infondato.
Contro Il primo giudice rilevava come vesse versato in atti gli ordini di bonifico (v. doc. 6 Contro fasc. I grado emessi in favore degli eredi di in esecuzione della Parte_1
sentenza n. 1017/2020 della Corte dell'Appello di Firenze, per un totale di € 847.510,29, in linea con il disposto di tale pronuncia;
evidenziava, altresì, come nel ricorso in primo Contro grado avesse indicato il c.d. Codice Riferimento Operazione (CRO) per ciascun bonifico e specificato che l'importo complessivo comprendesse anche le spese della
C.T.U. e legali di entrambi i gradi di giudizio.
Questa Corte ritiene che tale valutazione sia corretta.
pagina 18 di 22 Ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso tra debitori solidali non è previsto uno specifico onere probatorio, potendo la relativa prova essere fornita con ogni mezzo.
Contro Nel caso di specie, i pagamenti effettuati da nei confronti degli eredi Parte_1
risultano non soltanto provati mediante il deposito degli ordini di bonifico e l'indicazione dei relativi CRO, ma sono assolutamente coerenti con gli importi per i quali la stessa veniva condannata al pagamento con la sentenza n. CP_15
1017/2020.
Conseguentemente, le deduzioni dell'appellante principale sul punto devono essere disattese.
Le precedenti considerazioni valgono anche per l'appello incidentale adesivo proposto da in quando diretto a censurare i medesimi capi della sentenza Controparte_3
impugnati da con tre dei quattro motivi di gravame. CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida ed operante la clausola “D” di cui al contratto assicurativo stipulato con
AS NI, afferente alla rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato da parte della Compagnia.
Sostiene che sarebbero validi ed operanti unicamente le condizioni aggiuntive
“richiamate e crocettate nel frontespizio” (v. p. 18 appello . CP_1
Il motivo è infondato.
Sul punto basti rilevare che, osservando attentamente la pagina 1 della polizza in questione (doc. 2 fasc. I grado NI) la lettera “D” è riportata tra le c.d. “Condizioni aggiuntive e speciali operanti” tra le parti, come si evince chiaramente dalla seguente immagine:
pagina 19 di 22 Inoltre, in tale sezione della polizza non è presente alcun quadratino da contrassegnare con una crocetta, come rilevato anche da nelle proprie difese. Controparte_3
In particolare, tra le “Condizioni generali responsabilità civile” all'art. 1.3 è previsto che
“l'assicurazione non è operante: […] f) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato o licenza di navigazione” e che nei casi ivi previsti
“la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo”
(v. p. 11 doc. 2 fasc. I grado NI).
Tuttavia, con la clausola “D” è prevista una “parziale deroga dell'art.
1.3 delle
Condizioni Generali”, per la quale “la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario qualora il veicolo venga utilizzato per motivi di servizio, locazione o comodato d'uso” nel caso di “danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa”.
Nel caso di specie, la circostanza della cessione in comodato del veicolo da parte di al figlio trattandosi di contratto per il quale non è richiesta Controparte_3 Pt_1
necessariamente la forma scritta, è stata provata per testimoni (v. verbale udienza I grado del 7.7.2022).
Atteso, dunque, l'esplicito richiamo tra le condizioni di polizza nonché la prova della cessione in comodato d'uso del veicolo oggetto della polizza, deve essere confermata l'operatività della clausola “D” con cui ha espressamente rinunciato alla rivalsa CP_1
nei confronti di Controparte_3
Le deduzioni di sul punto restano assorbite dal rigetto del quarto Controparte_3
motivo dell'appello principale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale proposto da
[...]
e l'appello incidentale di devono essere rigettati e la CP_1 Controparte_3
pagina 20 di 22 sentenza n. 10119/2024, pubblicata il 21.11.2024, del Tribunale di Milano deve essere confermata.
Pertanto, la condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e le stesse vengono poste a carico di GIÀ Controparte_1
e e in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (€ 847.510,30) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 18.511,00, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – sull'appello principale di GIÀ Controparte_1
e sull'appello incidentale di , nei Controparte_2 Controparte_3
confronti di così provvede: Controparte_4
I. rigetta l'appello principale di GIÀ Controparte_1 Controparte_2
nonché l'appello incidentale di;
Controparte_3
II. conferma la sentenza n. 10119/2024, pubblicata il 21.11.2024, del Tribunale di
Milano;
III. condanna GIÀ e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado in
[...]
pagina 21 di 22 favore di liquidate in complessivi € 18.511,00, Controparte_4
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1
GIÀ e dell'ulteriore
[...] Controparte_2 Controparte_3
importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma
17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 22 di 22