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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1480/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di RI
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio RI, in persona del Dott. LA AN, a scioglimento della riserva assunta il 09/12/2025, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nata a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale: ) C.F._1
, nata a [...] il Parte_2
14/02/1945 (codice fiscale: ) C.F._2
nato a [...] il [...] Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. MICCOLI MARIANTONIETTA, presso la quale sono elettivamente domiciliati
-attori-
, nata a [...] il [...] Parte_4
, nato a [...] il [...] Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv. MICCOLI MARIANTONIETTA, presso la quale sono elettivamente domiciliati
1 , nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_6
) C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LEONE VINCENZINA e PITASI BASILIO, presso il quale è elettivamente domiciliato
-convenuti-
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni degli attori e dei convenuti e Parte_5 Parte_4
[...]
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
1 - Dichiarare aperta la successione legittima di nato a [...]_1
NA il 20/11/1918 e deceduto il 13/5/1998, e di , nata a [...]_2
il 25/11/1919 e deceduta il 11/8/1996, per l'effetto dichiarare eredi tutti i figli e in rappresentazione della premorta , , in parti uguali fra loro;
CP_2 Controparte_1
2 – Dichiarare illecita, nulla e improduttiva di qualsivoglia efficacia giuridica, la dichiarazione di successione presentata da innanzi al Ministero delle Parte_6
Finanze, Agenzia delle Entrate di Reggio RI per in data ERona_1
17/7/09 al n. 57 vol. 188 e trascritto nel Registro Generale n. 19735 e particolare n.
13964 del 5/11/09, nonché la dichiarazione di successione di , ERona_2
presentata innanzi alla Agenzia delle Entrate di Reggio RI al n. 56 vol. 188, trascritta a Registro Generale n. 19734 e particolare n. 13963 del 5/11/09.
3 – Dichiarare la successione legittima, disporre la divisione dei beni, e dichiarare e statuire e formare le rispettive quote da dividersi in parti uguali, pari a un settimo ciascuno dell'intero.
4 – Dichiarare e statuire che occupa un appartamento ad uso Parte_6
esclusivo e detiene abusivamente, concedendo in uso a e Parte_7 Parte_8
2 due appartamenti, e pertanto è tenuto a corrispondere le quote di indennità di occupazione dei cespiti anzidetti, condannandolo al rendiconto dei beni posseduti e goduti e alla ripartizione delle rendite e dei frutti, con rivalutazioni e interessi, e delle relative spese di successione;
5 – Condannare il convenuto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 28/10, Controparte_1
per come modificato dal Decreto 69/13, all'art. 8 co.
4 -bis, al versamento in favore delle entrate del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato del giudizio, per non aver partecipato effettivamente al procedimento di mediazione, senza addurre alcun giustificato motivo o legittimo impedimento.
6 – Disporre qualsivoglia valutazione, conseguente all'art. 116 c.p.c. nei confronti di
; Controparte_1
7. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfetario, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del procuratore antistatario”
Conclusioni del convenuto Parte_6
“[S]i confida che l'Onorevole Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare integralmente tutte le domande proposte dagli attori Parte_2
ER
, , ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_1
, in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto;
Accogliere la domanda
[...]
riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarare che il convenuto ha Parte_6
acquisito per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la piena proprietà del terreno sito in Reggio RI, località Morloquio, della superficie complessiva di are 18, costituito dalle particelle neoformate 575 (superficie are 17 e centiare 40) e particella 599 (superficie centiare 60), e dell'immobile ivi costruito;
Ordinare la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio RI, ai sensi dell'art. 2689 c.c., con tutti gli effetti di legge;
3 IN VIA SUBORDINATA:
Condannare gli attori al rimborso, in favore del convenuto , di tutte Parte_6
le spese sostenute per l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'immobile, da liquidarsi in separato giudizio o previa consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art.
2041 c.c. in materia di arricchimento senza causa;
IN OGNI CASO
Condannare gli attori al pagamento delle spese processuali come da nota spese separata da porsi integralmente a carico degli attori, attesa la loro totale soccombenza
e la totale infondatezza delle domande proposte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
citato in giudizio (quale erede di , Parte_6 Controparte_1 ERona_3
premorta), e per chiedere di dichiarare aperta Parte_5 Parte_4
la successione legittima di nato a [...] il ERona_1
20/11/1918 e deceduto il 13/05/1998, e di , nata a [...] ERona_2
RI (RC) il 25/11/1919 e deceduta l'11/08/1996, e per l'effetto dichiarare eredi tutti i figli e, in rappresentazione di , premorta, , in parti CP_2 Controparte_1
uguali fra loro, dichiarare illecita, nulla e improduttiva di qualsivoglia efficacia giuridica le relative dichiarazioni di successione presentate da il Parte_6
05/11/2009, disporre la divisione dei beni ereditari e formare le quote, pari a un settimo ciascuna dell'intero, dichiarare che il convenuto occupa un Parte_6
appartamento ad uso esclusivo e detiene abusivamente, avendoli concessi in uso a e , due appartamenti e che pertanto è tenuto a Parte_7 Parte_8
corrispondere le quote di indennità di occupazione dei cespiti anzidetti, condannandolo al rendiconto dei beni posseduti e goduti e alla ripartizione delle rendite e dei frutti, con rivalutazioni e interessi, e delle relative spese di successione, condannare il convenuto alle sanzioni previste dall'art. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, Controparte_1
e in particolare al versamento in favore delle entrate del bilancio dello Stato di una
4 somma di importo corrispondente al contributo unificato del giudizio per non aver partecipato effettivamente al procedimento di mediazione, senza addurre alcun giustificato motivo o legittimo impedimento e disporre qualsivoglia valutazione, conseguente all'art. 116 c.p.c. nei confronti di . Controparte_1
All'udienza del 24/09/2014, su richiesta del procuratore degli attori, il Giudice ha concesso un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo a . All'udienza del 18/02/2015, non essendo pervenuto Controparte_1
l'avviso di ricevimento, la causa è stata rinviata al 16/04/2015 e poi, per la medesima ragione, al 25/06/2015, al 24/09/2015, al 17/12/2015 e al 18/02/2016. A tale udienza è stato concesso un termine per la rinnovazione della notificazione e la causa è stata rinviata al 20/07/2016 e poi al 17/11/2016, quando, dato atto del perfezionamento della notificazione, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi Controparte_1
i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
A seguito dell'udienza del 05/04/2017, rilevato che non vi era prova della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione a , con ordinanza del Controparte_1
12/05/2017 la causa è stata rinviata al 08/06/2017, all'esito della quale, con ordinanza del 07/07/2017, ritenuta inammissibile l'istanza d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sono state ammesse le prove orali.
All'udienza del 26/10/2017 sono stati interrogati formalmente Parte_3
e Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_1
(mentre non si è presentato), mentre a quella del 07/02/2018
[...] Controparte_1
sono stati escussi i testimoni e ed è stata dichiarata Testimone_1 Testimone_2
l'incapacità a testimoniare di . All'udienza del 04/04/2018 è stato Testimone_3
esaminato il testimone e, all'esito dell'udienza del 19/09/2018, con Testimone_4
ordinanza del 16/11/2018, la causa è stata rinviata, ai fini della decisione sull'ammissione della CTU, all'udienza del 24/04/2019 e poi, d'ufficio, a quelle del
28/11/2019, del 04/03/2020, del 12/11/2020, del 17/03/2021 e del 25/11/2021, all'esito della quale, con ordinanza del 25/03/2022, è stato disposto che Parte_6
depositasse, in relazione alla sua domanda riconvenzionale di usucapione, la
5 documentazione ipocatastale e, all'esito dell'udienza del 13/10/2022, con ordinanza del 08/02/2023, rilevato che egli non aveva depositato tale documentazione, gli è stato riassegnato un termine a tal fine. La causa è stata quindi rinviata al 13/07/2023 e poi,
d'ufficio, al 07/09/2023, quando, rilevato il decesso del difensore di Parte_3
Avv. Michele Miccoli, è stata dichiarata l'interruzione del processo.
[...]
A seguito del ricorso in riassunzione del 04/12/2023, all'udienza del 13/06/2024 la causa è stata rinviata per consentire il deposito della prova della notificazione a Pt_1
al 02/10/2024 e poi, d'ufficio, all'udienza cartolare del 24/10/2024. Con
[...]
ordinanza del 26/11/2024, rigettata l'ammissione della CTU, essendo essa meramente esplorativa, la causa è stata rinviata al 15/01/2025 e poi, per interloquire sull'istanza di autorizzazione al deposito del casellario giudiziario di al 03/04/2025, Parte_6
quando l'istanza è stata rigettata e la causa rinviata al 02/07/2025 e infine al
18/09/2025, quando i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il sottoscritto Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha riservato all'esito la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di compravendita dell'11/02/1982 (in atti), i coniugi e ERona_1
(genitori di ERona_2 Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
nonché di , madre di , cfr. certificato di stato di ERona_4 Controparte_1
famiglia storico) acquistarono da e un terreno ERona_5 ERona_6
situato a Reggio RI, in località Morloquio, identificato al NCT del Comune di
Reggio RI, sez. Gallina, fg. 15, partt. 575 e 599, su cui, secondo gli attori, avrebbe costruito un fabbricato, identificato catastalmente ai subb. ERona_1
3, 5, 6, 7, 8 e 9, per il quale, il 30/04/1986, sarebbe stata depositata domanda di concessione in sanatoria. Secondo la prospettazione di invece, il Parte_6
fondo sarebbe “sempre appartenuto di fatto in via esclusiva” a lui e, in particolare, egli lo avrebbe acquistato da che avrebbe agito “in nome e per conto delle Testimone_2
signore e ”, intestandolo però “fiduciariamente” ai ERona_5 ERona_6
6 suoi genitori, “con l'impegno […] da parte di quest'ultimi di trasferir[glie]ne la proprietà formale […] a semplice richiesta”, circostanza peraltro, a suo dire, nota ai suoi fratelli. Nel 1984, poi, sarebbe stato lui (e non il padre) a iniziare la costruzione di un edificio sul fondo, sostenendone le spese e rivolgendosi per la progettazione a un certo “ing. ”, che sarebbe stato anche direttore dei lavori. La domanda di Tes_4
sanatoria sarebbe stata presentata dai genitori “a nome dei figli e dei nipoti perché questo avrebbe determinato un risparmio degli oneri relativi”. I lavori sarebbero poi stati terminati nel 2002, quando si sarebbe trasferito nell'immobile e, Parte_6
“quale proprietario esclusivo dell'intero immobile”, avrebbe poi concesso “l'uso del primo piano a e quello posto al terzo a ” e, “a titolo di Parte_8 Parte_7
liberalità […], l'uso del terzo piano alla sorella . Insomma, egli “si Parte_1
[sarebbe] sempre comportato da esclusivo proprietario del fondo”, “sopporta[nd]o anche in via esclusiva gli oneri di urbanizzazione, di sanatoria e fiscali connessi all'immobile”.
Nell'interrogatorio formale, Parte_3 Parte_5 Parte_4
e hanno negato che le spese di
[...] Parte_2 Parte_1
realizzazione del fabbricato siano state sopportate da dal momento Parte_6
che esso, a loro dire, sarebbe stato realizzato da e ERona_1 Per_2
.
[...]
Il testimone ha ricordato soltanto di aver fornito del calcestruzzo a Testimone_1
da utilizzare in località Petti, a Ravagnese (RC), mentre Parte_6 Tes_2
ha ricordato sì che, “nei primi anni '80, i erano impegnati nella
[...] Pt_6
costruzione di un edificio in contrada Morloquio”, ma non ha saputo dire “chi si occupasse della realizzazione dell'edificio”; ha rammentato altresì di “aver trattato un acquisto di un terreno dalla signora , e dalla sorella, per [lui], o per ERona_6
persona da nominare successivamente” e che tale terreno venne “acquistato dal sig.
, senza ricordare, però, se egli avesse acquistato “per sé o per altri”. Parte_6
Per di più, non ha saputo dire chi avesse progettato l'edificio, né chi avesse “pagato le
7 spese di progettazione e realizzazione”, né chi avesse “occupato il fabbricato, una volta costruito”.
Infine, il Geom. ha negato di aver progettato l'edificio o di aver Testimone_4
diretto i lavori, ma ha sostenuto di aver dato a soltanto qualche Parte_6
consiglio, anche in relazione alla scelta delle maestranze. Tuttavia, pur affermando di aver avuto contatti solo con lui e di aver visto soltanto lui sul terreno in questione, ha aggiunto che non gli “consta[sse] direttamente” che egli avesse sostenuto le spese, né
è stato in grado di dire se i lavori fossero stati commissionati o gestiti da lui.
Secondo la prospettazione attorea, poi, sarebbe deceduta ab ERona_2
intestato l'11/08/1996 e sempre ab intestato, il 13/05/1998, ERona_1
essendo così eredi legittimi i figli , , , Parte_4 Parte_2 Pt_6 Pt_3
e e il nipote (figlio di , premorta), . Essi, Pt_1 Parte_5 CP_2 Controparte_1
però, non avrebbero presentato la dichiarazione di successione, che sarebbe stata presentata da , il quale, però, avrebbe falsamente autodichiarato di essere l'unico Pt_6
erede dei genitori e sarebbe così “succeduto unicamente ai beni paterni e materni”.
Secondo invece, la dichiarazione di successione venne effettuata Parte_6
perché, a seguito della morte dei genitori, non sarebbe stato “più possibile il trasferimento formale del fondo” a lui, per cui “si ritenne di poter formalizzare il trasferimento attraverso una dichiarazione di successione che comunque non corrispondeva alla realtà dei fatti perché l'immobile […] apparteneva in via esclusiva
[a lui] e non ai genitori”.
Gli attori hanno poi affermato che avrebbe “occupato alcuni Parte_6
appartamenti, non solo per uso personale”, concedendo anche “in occupazione abusiva” un piano a e un altro piano a , da oltre un anno Parte_8 Parte_7
rispetto all'atto di citazione: in effetti, ha testimoniato di essere a Tes_4
conoscenza del fatto che abita nell'immobile, ma di non sapere se ciò Parte_6
avvenga in via esclusiva.
Gli attori hanno aggiunto anche che avrebbero invitato alla mediazione gli altri eredi,
i quali avrebbero aderito tutti, ad esclusione di , ma comunque il Controparte_1
8 procedimento avrebbe avuto esito negativo, non essendosi presentati, senza giustificato motivo, né né, appunto, . Parte_6 Controparte_1
* * *
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione d'improcedibilità della domanda riconvenzionale d'usucapione per mancato esperimento del tentativo di mediazione: infatti, ai sensi dell'art. 5, co. 2, 2° periodo, d.lgs. 28/2010, “[l]'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, mentre, nel caso di specie, fino alla prima udienza (di fatto, quella del 17/11/2016, quando è stata rilevata la regolarità del contraddittorio), non è stato eccepito alcunché.
Passando quindi ad esaminare il merito della controversia, occorre premettere il principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, com'è noto, non può trovare applicazione nei confronti del contumace: in tali casi, dunque, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace (Cass. 25/2025 e Cass.
34170/2022). Da ciò deriva che, nel caso di processo litisconsortile in cui alcune delle parti siano contumaci, il principio non possa trovare applicazione con riguardo a fatti comuni a più parti, in quanto non è possibile che il giudice, nella sentenza che decide la lite, da un lato consideri un fatto esistente in quanto non contestato da uno dei litisconsorti e, dall'altro, inesistente in quanto non dimostrato ad opera della parte interessata, stante la contestazione di un altro litisconsorte (Trib. Napoli 12/10/2006).
Conseguentemente, il giudice, nella formazione del suo convincimento, dovrà utilizzare le risultanze delle prove formatasi nel corso del processo, nonché dei documenti ritualmente indicati negli atti delle parti (mentre, per quelli prodotti ma non indicati, la sanzione processuale deve ritenersi essere quella dell'inutilizzabilità, cfr.
Cass. 14661/2019 e App. Torino 45/2021).
9 Nel caso di specie, essendo contumace , deve ritenersi che non possa Controparte_1
operare il principio di non contestazione.
Per quanto riguarda la domanda di dichiarazione di apertura della successione legittima di e e della qualità di eredi di tutti i loro figli ERona_1 ERona_2
e del nipote in parti uguali, va osservato che, nel caso di azione Controparte_1
proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente all'allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass.
817/2025), non essendo peraltro sufficiente nemmeno la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi
(Cass. 3445/2025).
Tuttavia, non si può dimenticare che, ai sensi dell'art. 480 c.c., il termine per accettare l'eredità è di dieci anni decorrenti dall'apertura della successione (e dunque dal decesso del de cuius) e, nel caso di specie, è deceduto il 13/05/1998 e ERona_1
l'11/08/1996: ne consegue che, essendo l'atto di citazione ERona_2
risalente soltanto al 2014, esso è intervenuto successivamente al citato termine prescrizionale, per cui né gli attori e né i convenuti e Parte_5 Parte_4
hanno provato l'acquisto della qualità di eredi da parte loro. Va dunque rigettata
[...]
la domanda da loro proposta per una dichiarazione giudiziale in tal senso, così come, conseguentemente, quella di dichiarazione di illiceità, nullità e improduttività di efficacia giuridica delle dichiarazioni di successione presentate da Parte_6
10 all'agenzia delle Entrate di Reggio RI il 17/07/2009 e quella di dichiarazione della successione legittima e di divisione dei beni, con formazione delle quote ereditarie.
Quanto alla domanda di dichiarazione dell'occupazione abusiva di un appartamento da parte di e di detenzione abusiva, attraverso concessione in uso a Parte_6
e , di altri due appartamenti, e di condanna al pagamento Parte_7 Parte_8
dell'indennità di occupazione e al rendiconto dei beni posseduti e alla ripartizione di rendite e frutti, con rivalutazione e interessi, e delle relative spese di successione, nonché della domanda riconvenzionale di usucapione, occorre ricordare che l'art. 1102
c.c., com'è noto, prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, mentre l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
Per quanto riguarda il godimento della cosa comune, la regola generale in tema di è
l'uso collettivo: ciascun compartecipante può servirsi della cosa comune in qualunque tempo. La nozione di “uso paritetico”, però, non può essere intesa in termini di assoluta identità di utilizzazione della res, poiché una lettura in tal senso della norma, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio
(Cass. 15705/2017 e Cass. 7466/2015). Dunque, la disposizione codicistica consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum, cfr. Cass. 7019/2019), essendo posto solo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: la norma di cui all'art. 1102 c.c., in altre parole, assicura al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e legittima quest'ultimo, entro i limiti indicati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (Cass. 6458/2019). Da tali premesse deriva che, se ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e
11 consistere in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, eventualmente tramite un detentore, il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via esclusiva (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino,
a loro volta, concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus
(cfr. Cass. 27784/2025, Cass. 30765/2023, Cass. 17141/2022, Cass. 9359/2021, Cass.
10734/2018, Cass. 24781/2017, Cass. 17462/2009, Cass. 19478/2007, Cass.
9903/2006 e Cass. 12260/2002), non essendo sufficiente provare di avervi abitato, pagato le tasse e fatto manutenzione (Cass. 5489/2024).
Nel caso di specie, è stato dimostrato che ha abitato l'immobile che Parte_6
pretende di usucapire, ma non è stato fornito alcun elemento per ritenere che lo abbia fatto escludendo gli altri comproprietari e non è stato dimostrato nemmeno che egli sia stato l'unico ad abitarvi (né che abbia concesso in uso a terzi porzioni dell'immobile stesso), né, tantomeno, che lo abbia fatto per almeno vent'anni: conseguentemente, da un lato non è stata dimostrata l'occupazione abusiva dell'immobile da parte sua e, dall'altro, nemmeno che egli lo abbia posseduto validamente ad usucapionem. Dunque, vanno rigettate sia la domanda degli attori (inclusa quella consequenziale di condanna pecuniaria) che quella del convenuto stesso Parte_6
Dal rigetto della domanda di dichiarazione della qualità di eredi dei suoi fratelli (e quindi dalla mancata prova dell'acquisto del bene iure successionis) deriva logicamente il rigetto della domanda della loro condanna al pagamento delle spese asseritamente da lui sostenute per l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'edificio
(fermo restando che, comunque, non è stata raggiunta la prova di tali fatti).
Non può essere disposta, poi, la condanna di alla sanzione prevista Controparte_1
dall'art. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, per come vigente all'epoca dell'atto di citazione,
12 essendo stato tale articolo sostituito, senza prevedere tale sanzione, dall'art. 7, co. 1, lett. h), d.lgs. 149/2022.
Essendo state rigettate le domande di tutte le parti deve disporsi la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta tutte le domande;
- spese compensate.
Così deciso il 29/12/2025
Il Giudice
LA AN
13
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di RI
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio RI, in persona del Dott. LA AN, a scioglimento della riserva assunta il 09/12/2025, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nata a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale: ) C.F._1
, nata a [...] il Parte_2
14/02/1945 (codice fiscale: ) C.F._2
nato a [...] il [...] Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. MICCOLI MARIANTONIETTA, presso la quale sono elettivamente domiciliati
-attori-
, nata a [...] il [...] Parte_4
, nato a [...] il [...] Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv. MICCOLI MARIANTONIETTA, presso la quale sono elettivamente domiciliati
1 , nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_6
) C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LEONE VINCENZINA e PITASI BASILIO, presso il quale è elettivamente domiciliato
-convenuti-
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni degli attori e dei convenuti e Parte_5 Parte_4
[...]
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
1 - Dichiarare aperta la successione legittima di nato a [...]_1
NA il 20/11/1918 e deceduto il 13/5/1998, e di , nata a [...]_2
il 25/11/1919 e deceduta il 11/8/1996, per l'effetto dichiarare eredi tutti i figli e in rappresentazione della premorta , , in parti uguali fra loro;
CP_2 Controparte_1
2 – Dichiarare illecita, nulla e improduttiva di qualsivoglia efficacia giuridica, la dichiarazione di successione presentata da innanzi al Ministero delle Parte_6
Finanze, Agenzia delle Entrate di Reggio RI per in data ERona_1
17/7/09 al n. 57 vol. 188 e trascritto nel Registro Generale n. 19735 e particolare n.
13964 del 5/11/09, nonché la dichiarazione di successione di , ERona_2
presentata innanzi alla Agenzia delle Entrate di Reggio RI al n. 56 vol. 188, trascritta a Registro Generale n. 19734 e particolare n. 13963 del 5/11/09.
3 – Dichiarare la successione legittima, disporre la divisione dei beni, e dichiarare e statuire e formare le rispettive quote da dividersi in parti uguali, pari a un settimo ciascuno dell'intero.
4 – Dichiarare e statuire che occupa un appartamento ad uso Parte_6
esclusivo e detiene abusivamente, concedendo in uso a e Parte_7 Parte_8
2 due appartamenti, e pertanto è tenuto a corrispondere le quote di indennità di occupazione dei cespiti anzidetti, condannandolo al rendiconto dei beni posseduti e goduti e alla ripartizione delle rendite e dei frutti, con rivalutazioni e interessi, e delle relative spese di successione;
5 – Condannare il convenuto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 28/10, Controparte_1
per come modificato dal Decreto 69/13, all'art. 8 co.
4 -bis, al versamento in favore delle entrate del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato del giudizio, per non aver partecipato effettivamente al procedimento di mediazione, senza addurre alcun giustificato motivo o legittimo impedimento.
6 – Disporre qualsivoglia valutazione, conseguente all'art. 116 c.p.c. nei confronti di
; Controparte_1
7. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfetario, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del procuratore antistatario”
Conclusioni del convenuto Parte_6
“[S]i confida che l'Onorevole Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare integralmente tutte le domande proposte dagli attori Parte_2
ER
, , ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_1
, in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto;
Accogliere la domanda
[...]
riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarare che il convenuto ha Parte_6
acquisito per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la piena proprietà del terreno sito in Reggio RI, località Morloquio, della superficie complessiva di are 18, costituito dalle particelle neoformate 575 (superficie are 17 e centiare 40) e particella 599 (superficie centiare 60), e dell'immobile ivi costruito;
Ordinare la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio RI, ai sensi dell'art. 2689 c.c., con tutti gli effetti di legge;
3 IN VIA SUBORDINATA:
Condannare gli attori al rimborso, in favore del convenuto , di tutte Parte_6
le spese sostenute per l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'immobile, da liquidarsi in separato giudizio o previa consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art.
2041 c.c. in materia di arricchimento senza causa;
IN OGNI CASO
Condannare gli attori al pagamento delle spese processuali come da nota spese separata da porsi integralmente a carico degli attori, attesa la loro totale soccombenza
e la totale infondatezza delle domande proposte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
citato in giudizio (quale erede di , Parte_6 Controparte_1 ERona_3
premorta), e per chiedere di dichiarare aperta Parte_5 Parte_4
la successione legittima di nato a [...] il ERona_1
20/11/1918 e deceduto il 13/05/1998, e di , nata a [...] ERona_2
RI (RC) il 25/11/1919 e deceduta l'11/08/1996, e per l'effetto dichiarare eredi tutti i figli e, in rappresentazione di , premorta, , in parti CP_2 Controparte_1
uguali fra loro, dichiarare illecita, nulla e improduttiva di qualsivoglia efficacia giuridica le relative dichiarazioni di successione presentate da il Parte_6
05/11/2009, disporre la divisione dei beni ereditari e formare le quote, pari a un settimo ciascuna dell'intero, dichiarare che il convenuto occupa un Parte_6
appartamento ad uso esclusivo e detiene abusivamente, avendoli concessi in uso a e , due appartamenti e che pertanto è tenuto a Parte_7 Parte_8
corrispondere le quote di indennità di occupazione dei cespiti anzidetti, condannandolo al rendiconto dei beni posseduti e goduti e alla ripartizione delle rendite e dei frutti, con rivalutazioni e interessi, e delle relative spese di successione, condannare il convenuto alle sanzioni previste dall'art. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, Controparte_1
e in particolare al versamento in favore delle entrate del bilancio dello Stato di una
4 somma di importo corrispondente al contributo unificato del giudizio per non aver partecipato effettivamente al procedimento di mediazione, senza addurre alcun giustificato motivo o legittimo impedimento e disporre qualsivoglia valutazione, conseguente all'art. 116 c.p.c. nei confronti di . Controparte_1
All'udienza del 24/09/2014, su richiesta del procuratore degli attori, il Giudice ha concesso un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo a . All'udienza del 18/02/2015, non essendo pervenuto Controparte_1
l'avviso di ricevimento, la causa è stata rinviata al 16/04/2015 e poi, per la medesima ragione, al 25/06/2015, al 24/09/2015, al 17/12/2015 e al 18/02/2016. A tale udienza è stato concesso un termine per la rinnovazione della notificazione e la causa è stata rinviata al 20/07/2016 e poi al 17/11/2016, quando, dato atto del perfezionamento della notificazione, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati concessi Controparte_1
i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
A seguito dell'udienza del 05/04/2017, rilevato che non vi era prova della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione a , con ordinanza del Controparte_1
12/05/2017 la causa è stata rinviata al 08/06/2017, all'esito della quale, con ordinanza del 07/07/2017, ritenuta inammissibile l'istanza d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sono state ammesse le prove orali.
All'udienza del 26/10/2017 sono stati interrogati formalmente Parte_3
e Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_1
(mentre non si è presentato), mentre a quella del 07/02/2018
[...] Controparte_1
sono stati escussi i testimoni e ed è stata dichiarata Testimone_1 Testimone_2
l'incapacità a testimoniare di . All'udienza del 04/04/2018 è stato Testimone_3
esaminato il testimone e, all'esito dell'udienza del 19/09/2018, con Testimone_4
ordinanza del 16/11/2018, la causa è stata rinviata, ai fini della decisione sull'ammissione della CTU, all'udienza del 24/04/2019 e poi, d'ufficio, a quelle del
28/11/2019, del 04/03/2020, del 12/11/2020, del 17/03/2021 e del 25/11/2021, all'esito della quale, con ordinanza del 25/03/2022, è stato disposto che Parte_6
depositasse, in relazione alla sua domanda riconvenzionale di usucapione, la
5 documentazione ipocatastale e, all'esito dell'udienza del 13/10/2022, con ordinanza del 08/02/2023, rilevato che egli non aveva depositato tale documentazione, gli è stato riassegnato un termine a tal fine. La causa è stata quindi rinviata al 13/07/2023 e poi,
d'ufficio, al 07/09/2023, quando, rilevato il decesso del difensore di Parte_3
Avv. Michele Miccoli, è stata dichiarata l'interruzione del processo.
[...]
A seguito del ricorso in riassunzione del 04/12/2023, all'udienza del 13/06/2024 la causa è stata rinviata per consentire il deposito della prova della notificazione a Pt_1
al 02/10/2024 e poi, d'ufficio, all'udienza cartolare del 24/10/2024. Con
[...]
ordinanza del 26/11/2024, rigettata l'ammissione della CTU, essendo essa meramente esplorativa, la causa è stata rinviata al 15/01/2025 e poi, per interloquire sull'istanza di autorizzazione al deposito del casellario giudiziario di al 03/04/2025, Parte_6
quando l'istanza è stata rigettata e la causa rinviata al 02/07/2025 e infine al
18/09/2025, quando i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il sottoscritto Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha riservato all'esito la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di compravendita dell'11/02/1982 (in atti), i coniugi e ERona_1
(genitori di ERona_2 Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
nonché di , madre di , cfr. certificato di stato di ERona_4 Controparte_1
famiglia storico) acquistarono da e un terreno ERona_5 ERona_6
situato a Reggio RI, in località Morloquio, identificato al NCT del Comune di
Reggio RI, sez. Gallina, fg. 15, partt. 575 e 599, su cui, secondo gli attori, avrebbe costruito un fabbricato, identificato catastalmente ai subb. ERona_1
3, 5, 6, 7, 8 e 9, per il quale, il 30/04/1986, sarebbe stata depositata domanda di concessione in sanatoria. Secondo la prospettazione di invece, il Parte_6
fondo sarebbe “sempre appartenuto di fatto in via esclusiva” a lui e, in particolare, egli lo avrebbe acquistato da che avrebbe agito “in nome e per conto delle Testimone_2
signore e ”, intestandolo però “fiduciariamente” ai ERona_5 ERona_6
6 suoi genitori, “con l'impegno […] da parte di quest'ultimi di trasferir[glie]ne la proprietà formale […] a semplice richiesta”, circostanza peraltro, a suo dire, nota ai suoi fratelli. Nel 1984, poi, sarebbe stato lui (e non il padre) a iniziare la costruzione di un edificio sul fondo, sostenendone le spese e rivolgendosi per la progettazione a un certo “ing. ”, che sarebbe stato anche direttore dei lavori. La domanda di Tes_4
sanatoria sarebbe stata presentata dai genitori “a nome dei figli e dei nipoti perché questo avrebbe determinato un risparmio degli oneri relativi”. I lavori sarebbero poi stati terminati nel 2002, quando si sarebbe trasferito nell'immobile e, Parte_6
“quale proprietario esclusivo dell'intero immobile”, avrebbe poi concesso “l'uso del primo piano a e quello posto al terzo a ” e, “a titolo di Parte_8 Parte_7
liberalità […], l'uso del terzo piano alla sorella . Insomma, egli “si Parte_1
[sarebbe] sempre comportato da esclusivo proprietario del fondo”, “sopporta[nd]o anche in via esclusiva gli oneri di urbanizzazione, di sanatoria e fiscali connessi all'immobile”.
Nell'interrogatorio formale, Parte_3 Parte_5 Parte_4
e hanno negato che le spese di
[...] Parte_2 Parte_1
realizzazione del fabbricato siano state sopportate da dal momento Parte_6
che esso, a loro dire, sarebbe stato realizzato da e ERona_1 Per_2
.
[...]
Il testimone ha ricordato soltanto di aver fornito del calcestruzzo a Testimone_1
da utilizzare in località Petti, a Ravagnese (RC), mentre Parte_6 Tes_2
ha ricordato sì che, “nei primi anni '80, i erano impegnati nella
[...] Pt_6
costruzione di un edificio in contrada Morloquio”, ma non ha saputo dire “chi si occupasse della realizzazione dell'edificio”; ha rammentato altresì di “aver trattato un acquisto di un terreno dalla signora , e dalla sorella, per [lui], o per ERona_6
persona da nominare successivamente” e che tale terreno venne “acquistato dal sig.
, senza ricordare, però, se egli avesse acquistato “per sé o per altri”. Parte_6
Per di più, non ha saputo dire chi avesse progettato l'edificio, né chi avesse “pagato le
7 spese di progettazione e realizzazione”, né chi avesse “occupato il fabbricato, una volta costruito”.
Infine, il Geom. ha negato di aver progettato l'edificio o di aver Testimone_4
diretto i lavori, ma ha sostenuto di aver dato a soltanto qualche Parte_6
consiglio, anche in relazione alla scelta delle maestranze. Tuttavia, pur affermando di aver avuto contatti solo con lui e di aver visto soltanto lui sul terreno in questione, ha aggiunto che non gli “consta[sse] direttamente” che egli avesse sostenuto le spese, né
è stato in grado di dire se i lavori fossero stati commissionati o gestiti da lui.
Secondo la prospettazione attorea, poi, sarebbe deceduta ab ERona_2
intestato l'11/08/1996 e sempre ab intestato, il 13/05/1998, ERona_1
essendo così eredi legittimi i figli , , , Parte_4 Parte_2 Pt_6 Pt_3
e e il nipote (figlio di , premorta), . Essi, Pt_1 Parte_5 CP_2 Controparte_1
però, non avrebbero presentato la dichiarazione di successione, che sarebbe stata presentata da , il quale, però, avrebbe falsamente autodichiarato di essere l'unico Pt_6
erede dei genitori e sarebbe così “succeduto unicamente ai beni paterni e materni”.
Secondo invece, la dichiarazione di successione venne effettuata Parte_6
perché, a seguito della morte dei genitori, non sarebbe stato “più possibile il trasferimento formale del fondo” a lui, per cui “si ritenne di poter formalizzare il trasferimento attraverso una dichiarazione di successione che comunque non corrispondeva alla realtà dei fatti perché l'immobile […] apparteneva in via esclusiva
[a lui] e non ai genitori”.
Gli attori hanno poi affermato che avrebbe “occupato alcuni Parte_6
appartamenti, non solo per uso personale”, concedendo anche “in occupazione abusiva” un piano a e un altro piano a , da oltre un anno Parte_8 Parte_7
rispetto all'atto di citazione: in effetti, ha testimoniato di essere a Tes_4
conoscenza del fatto che abita nell'immobile, ma di non sapere se ciò Parte_6
avvenga in via esclusiva.
Gli attori hanno aggiunto anche che avrebbero invitato alla mediazione gli altri eredi,
i quali avrebbero aderito tutti, ad esclusione di , ma comunque il Controparte_1
8 procedimento avrebbe avuto esito negativo, non essendosi presentati, senza giustificato motivo, né né, appunto, . Parte_6 Controparte_1
* * *
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione d'improcedibilità della domanda riconvenzionale d'usucapione per mancato esperimento del tentativo di mediazione: infatti, ai sensi dell'art. 5, co. 2, 2° periodo, d.lgs. 28/2010, “[l]'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, mentre, nel caso di specie, fino alla prima udienza (di fatto, quella del 17/11/2016, quando è stata rilevata la regolarità del contraddittorio), non è stato eccepito alcunché.
Passando quindi ad esaminare il merito della controversia, occorre premettere il principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, com'è noto, non può trovare applicazione nei confronti del contumace: in tali casi, dunque, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace (Cass. 25/2025 e Cass.
34170/2022). Da ciò deriva che, nel caso di processo litisconsortile in cui alcune delle parti siano contumaci, il principio non possa trovare applicazione con riguardo a fatti comuni a più parti, in quanto non è possibile che il giudice, nella sentenza che decide la lite, da un lato consideri un fatto esistente in quanto non contestato da uno dei litisconsorti e, dall'altro, inesistente in quanto non dimostrato ad opera della parte interessata, stante la contestazione di un altro litisconsorte (Trib. Napoli 12/10/2006).
Conseguentemente, il giudice, nella formazione del suo convincimento, dovrà utilizzare le risultanze delle prove formatasi nel corso del processo, nonché dei documenti ritualmente indicati negli atti delle parti (mentre, per quelli prodotti ma non indicati, la sanzione processuale deve ritenersi essere quella dell'inutilizzabilità, cfr.
Cass. 14661/2019 e App. Torino 45/2021).
9 Nel caso di specie, essendo contumace , deve ritenersi che non possa Controparte_1
operare il principio di non contestazione.
Per quanto riguarda la domanda di dichiarazione di apertura della successione legittima di e e della qualità di eredi di tutti i loro figli ERona_1 ERona_2
e del nipote in parti uguali, va osservato che, nel caso di azione Controparte_1
proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente all'allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass.
817/2025), non essendo peraltro sufficiente nemmeno la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi
(Cass. 3445/2025).
Tuttavia, non si può dimenticare che, ai sensi dell'art. 480 c.c., il termine per accettare l'eredità è di dieci anni decorrenti dall'apertura della successione (e dunque dal decesso del de cuius) e, nel caso di specie, è deceduto il 13/05/1998 e ERona_1
l'11/08/1996: ne consegue che, essendo l'atto di citazione ERona_2
risalente soltanto al 2014, esso è intervenuto successivamente al citato termine prescrizionale, per cui né gli attori e né i convenuti e Parte_5 Parte_4
hanno provato l'acquisto della qualità di eredi da parte loro. Va dunque rigettata
[...]
la domanda da loro proposta per una dichiarazione giudiziale in tal senso, così come, conseguentemente, quella di dichiarazione di illiceità, nullità e improduttività di efficacia giuridica delle dichiarazioni di successione presentate da Parte_6
10 all'agenzia delle Entrate di Reggio RI il 17/07/2009 e quella di dichiarazione della successione legittima e di divisione dei beni, con formazione delle quote ereditarie.
Quanto alla domanda di dichiarazione dell'occupazione abusiva di un appartamento da parte di e di detenzione abusiva, attraverso concessione in uso a Parte_6
e , di altri due appartamenti, e di condanna al pagamento Parte_7 Parte_8
dell'indennità di occupazione e al rendiconto dei beni posseduti e alla ripartizione di rendite e frutti, con rivalutazione e interessi, e delle relative spese di successione, nonché della domanda riconvenzionale di usucapione, occorre ricordare che l'art. 1102
c.c., com'è noto, prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, mentre l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
Per quanto riguarda il godimento della cosa comune, la regola generale in tema di è
l'uso collettivo: ciascun compartecipante può servirsi della cosa comune in qualunque tempo. La nozione di “uso paritetico”, però, non può essere intesa in termini di assoluta identità di utilizzazione della res, poiché una lettura in tal senso della norma, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio
(Cass. 15705/2017 e Cass. 7466/2015). Dunque, la disposizione codicistica consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum, cfr. Cass. 7019/2019), essendo posto solo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: la norma di cui all'art. 1102 c.c., in altre parole, assicura al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e legittima quest'ultimo, entro i limiti indicati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (Cass. 6458/2019). Da tali premesse deriva che, se ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e
11 consistere in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, eventualmente tramite un detentore, il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via esclusiva (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino,
a loro volta, concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus
(cfr. Cass. 27784/2025, Cass. 30765/2023, Cass. 17141/2022, Cass. 9359/2021, Cass.
10734/2018, Cass. 24781/2017, Cass. 17462/2009, Cass. 19478/2007, Cass.
9903/2006 e Cass. 12260/2002), non essendo sufficiente provare di avervi abitato, pagato le tasse e fatto manutenzione (Cass. 5489/2024).
Nel caso di specie, è stato dimostrato che ha abitato l'immobile che Parte_6
pretende di usucapire, ma non è stato fornito alcun elemento per ritenere che lo abbia fatto escludendo gli altri comproprietari e non è stato dimostrato nemmeno che egli sia stato l'unico ad abitarvi (né che abbia concesso in uso a terzi porzioni dell'immobile stesso), né, tantomeno, che lo abbia fatto per almeno vent'anni: conseguentemente, da un lato non è stata dimostrata l'occupazione abusiva dell'immobile da parte sua e, dall'altro, nemmeno che egli lo abbia posseduto validamente ad usucapionem. Dunque, vanno rigettate sia la domanda degli attori (inclusa quella consequenziale di condanna pecuniaria) che quella del convenuto stesso Parte_6
Dal rigetto della domanda di dichiarazione della qualità di eredi dei suoi fratelli (e quindi dalla mancata prova dell'acquisto del bene iure successionis) deriva logicamente il rigetto della domanda della loro condanna al pagamento delle spese asseritamente da lui sostenute per l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'edificio
(fermo restando che, comunque, non è stata raggiunta la prova di tali fatti).
Non può essere disposta, poi, la condanna di alla sanzione prevista Controparte_1
dall'art. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, per come vigente all'epoca dell'atto di citazione,
12 essendo stato tale articolo sostituito, senza prevedere tale sanzione, dall'art. 7, co. 1, lett. h), d.lgs. 149/2022.
Essendo state rigettate le domande di tutte le parti deve disporsi la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta tutte le domande;
- spese compensate.
Così deciso il 29/12/2025
Il Giudice
LA AN
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