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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2105/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Luigina Tiziana Marganella Giudice rel.
Fabrizio Cingolani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2105/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CIONINI Parte_1 C.F._1
MARIA MATILDE e LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SULLI Controparte_1 C.F._2
RENATA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 17.05.21 il sig. ha proposto nei confronti del coniuge Parte_1 la seguente domanda: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e in data 01.06.2002, a AP (Aq), atto trascritto nel detto
[...] Controparte_1
Comune (atto n. 2, parte II, Serie A Anno 2002), con ogni conseguenza di legge;
2) confermare l'assegnazione dell'immobile già casa coniugale in Pescara alla Via Galileo Galilei n. 33 alla sig.ra che vi continuerà a permanere unitamente alla prole, con facoltà per il sig. CP_1 Parte_1 di parcheggiare la propria auto all'interno del garage di pertinenza, utilizzando una delle due delle piattaforme mobili;
3) affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare in Pescara alla Via Galilei
n. 33, con i seguenti tempi di permanenza: a- il padre terrà con sè i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 19:30 con pernotto mentre per il weekend dal venerdì sera sempre dalle ore 19:30 sino alla domenica ore 19:30 a settimane alternate;
il padre, inoltre, terrà con sè i figli: b- durante il periodo estivo, 21 giorni con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, anche non consecutivi, di cui 2 settimane nel mese di agosto, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
c- durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 24 dicembre alle ore 10,30 del 31 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 10:30 del 6 gennaio alle ore 20:00), partendo il Natale con la madre;
d- durante le vacanze pasquali, alternando il periodo
Venerdì-sabato con domenica1lunedì di pasquetta, iniziando la Pasqua con il padre stessi orari del
Natale; e- i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
f- le parti potranno comunque variare le modalità indicate;
4) porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire nel mantenimento della prole con una somma mensile non superiore ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, che si renderanno necessarie nel loro interesse;
5) dichiarare che il ricorrente nulla deve alla moglie a titolo di assegno divorzile in quanto autonoma, ovvero, in subordine stabilire un assegno nella misura ritenuta equa e di giustizia all'esito della successiva fase istruttoria;
6) con vittoria delle spese di lite”
2) Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma Controparte_1 chiedeva che il Tribunale disponesse a suo vantaggio quanto segue “ assegnare la casa coniugale sita in Pescara alla Via Galilei n. 33, identificata al Catasto del Comune di Pescara al foglio 16, part. 78, sub. 34, 42 e 49 con quanto in essa contenuto alla sig.ra ; 4) affidare congiuntamente i CP_1
pagina 2 di 6 figli minori ed ai genitori con collocazione prevalente presso la madre;
5) Per_1 Per_2 confermare le modalità di visita ed incontri con il padre di cui all'ordinanza presidenziale con le modifiche e precisazioni contenute nelle premesse;
6) stabilire a carico del sig. un Parte_1 contributo al mantenimento in favore dei figli ed quantomeno di € 2.000,00 mensili Per_1 Per_2 ciascuno o di quello maggiore o minore che emergerà a seguito delle risultanze istruttorie, rivalutabile
ISTAT, da pagarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda oltre alle intere spese, mediche, ludiche, per viaggi e sportive dei figli stessi come da Protocollo del Tribunale di
Pescara; 7) stabilire a carico del sig. , in via interinale, un assegno di mantenimento Parte_1 mensile di € 4.000,00, ed, in via definitiva, un assegno divorzile in favore della sig.ra di CP_1
€ 4.000,00 mensili o di quello maggiore o minore che emergerà a seguito delle risultanze istruttorie, rivalutabile ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda”
3) Il Tribunale, con sentenza parziale pubblicata il 10/12/2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 01/06/2002 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di AP (AQ) (atto n. 2, parte II, serie
[...]
A, anno 2002)
4) All'udienza del 16 luglio 2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni descritte a verbale dell'udienza, che si riportano: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza così giudicare:
1) dare atto che, con sentenza parziale pubblicata il 10/12/2021, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 01/06/2002 tra e Parte_1
, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di AP (AQ) (atto n. Controparte_1
2, parte II, serie A, anno 2002);
2) dare atto che la casa coniugale sita in Pescara alla Via Galilei n. 33 resta assegnata alla sig.ra con le relative pertinenze ed i beni contenuti, la quale continuerà ad abitarla con i figli CP_1 fino a quando non diventeranno economicamente autosufficienti;
3) dare atto che i figli ed sono collocati prevalentemente presso la madre nella Per_1 Per_2 casa coniugale;
4) dare atto che il padre contribuirà al mantenimento dei figli, e Persona_3 Persona_4
, con l'importo di euro 1.172,00 mensili (euro millecentosettantadue/00), per effetto della
[...] rivalutazione ISTAT nel frattempo maturata, da corrispondersi alla sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazioni ISTAT (prossima rivalutazione ISTAT giugno 2026);
pagina 3 di 6 5) dare atto che le spese straordinarie dei figli verranno sostenute per l'intero dal padre e le spese per l'abbigliamento ordinario e sportivo dei figli pure verranno sostenute per intero dal padre: queste ultime, considerata l'età dei figli, verranno concordate direttamente tra questi e il padre;
6) dichiarare conforme ad equità l'“una tantum” divorzile dell'importo di euro 200.000,00
(duecentomilaeuro/00) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8°, della Legge n. 898/1970
e successive modificazioni, il Dott. si obbliga a versare alla IG Parte_1 [...]
- la quale, ritenendola congrua ed equa, ne accetta la determinazione – entro dieci CP_1 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza con cui questo giudizio verrà definito
7) dare atto che le Parti a definizione dei loro rapporti patrimoniali stabiliscono che:
a) le unità immobiliari di proprietà comune, costituite dall'abitazione coniugale con le relative pertinenze verranno attribuite, con atto pubblico da stipulare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della emananda sentenza, in piena proprietà al Dott. con la Parte_1 corresponsione di un conguaglio di 325.000,00 (eurotrecentoventicinquemila/00), il quale corrisponderà alla IG tale conguaglio, solo contestualmente all'effettivo Controparte_1 rilascio degli immobili in favore del Dott. ; qualora tale rilascio avvenga entro e Parte_1 non oltre il 10 luglio 2030 il Dott. si obbliga a maggiorare la somma transattivamente Parte_1 determinata aggiungendo a essa gli interessi, calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio al 10 luglio 2030; qualora, invece, il rilascio dovesse essere eseguito oltre tale data la somma indicata non avrà alcun incremento b) l'intera proprietà della autovettura targata DS537RV, intestata al Dott. , verrà Parte_1 trasferita gratuitamente alla IG , a cura e spese della stessa, entro e non Controparte_1 oltre 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
l'intera proprietà dei mobili e degli arredi – contenuti nella casa coniugale – e precisamente: la lavatrice, l'asciugatrice, i mobili che arredano la camera da letto della IG (precisamente il letto, una poltrona, due CP_1 lampadari sospesi ed una piantana da terra), le tende della zona notte e la TV in salone dalla stessa acquistata, verrà trasferita gratuitamente alla IG . Resta inteso che la Controparte_1
IG potrà, inoltre, asportare i seguenti mobili ed arredi, dalla stessa acquistati in CP_1 epoca successiva al 21 novembre 2018, data di stipula della convenzione di mutamento del regime patrimoniale matrimoniale in quello di separazione dei beni: tavolo e sedie del terrazzo;
specchio all'ingresso; frigorifero;
TV in sala;
8) dare atto che: a) con il pagamento dell'importo della “una tantum” divorzile della entità sopra specificata;
b) con l'adempimento dell'obbligo di sottoscrizione, da parte della IG
[...]
, dell'atto notarile di trasferimento della intera proprietà della casa coniugale alle CP_1
pagina 4 di 6 condizioni pattuite e con il successivo rilascio dell'immobile come sopra determinato;
c) con l'adempimento dell'obbligo del trasferimento a titolo gratuito, da parte del dott. , a favore Parte_1 della IG , dell'autovettura a lei in uso e degli arredi sopra stabiliti;
d) con CP_1
l'adempimento dell'obbligo di pagamento in capo al Sig. della somma transattivamente Parte_1 stabilita di cui al precedente art. 2 sub 7.a), le parti hanno definito ogni pregresso e reciproco rapporto economico e patrimoniale anche a titolo di arretrati e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o dalla separazione personale e/o dal divorzio e/o da qualunque rapporto di debito / credito maturato fino alla data del deposito delle conclusioni congiunte;
9) le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al presente atto sono connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987, e successive modifiche e/o integrazione, e norme vigenti in materia, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
10) dare atto che le parti hanno concordato che le spese del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate e che ciascuna delle parti provvederà al pagamento delle spese e dei compensi spettanti ai rispettivi Avvocati, i quali rinunciano ad avvalersi della solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma ottavo L.P.F.;
11) dare atto che le parti rinunciano a proporre impugnazione avverso l'emananda sentenza definitiva di divorzio e, per l'effetto, prestano acquiescenza alla medesima, se non nel caso di omessa pronuncia o mancato riconoscimento dell'equità.”
5) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
6) Il tribunale valuta equa la somma stabilita per la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, che avviene in un'unica soluzione, invece che con pagamenti periodici, atteso che l'importo pari ad
200.000 euro non è irrisorio o svantaggioso per la sig.ra che lo percepisce, garantendo a CP_1 quest'ultima, che gode di ottima salute, unitamente alle ulteriori statuizioni contenute nell'accordo, mezzi adeguati, ai sensi dell'art. 5 L. 898/70.
7) Spese compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni Controparte_1 ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) recepisce le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pescara, 16 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Luigina Tiziana Marganella Giudice rel.
Fabrizio Cingolani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2105/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CIONINI Parte_1 C.F._1
MARIA MATILDE e LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SULLI Controparte_1 C.F._2
RENATA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 17.05.21 il sig. ha proposto nei confronti del coniuge Parte_1 la seguente domanda: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e in data 01.06.2002, a AP (Aq), atto trascritto nel detto
[...] Controparte_1
Comune (atto n. 2, parte II, Serie A Anno 2002), con ogni conseguenza di legge;
2) confermare l'assegnazione dell'immobile già casa coniugale in Pescara alla Via Galileo Galilei n. 33 alla sig.ra che vi continuerà a permanere unitamente alla prole, con facoltà per il sig. CP_1 Parte_1 di parcheggiare la propria auto all'interno del garage di pertinenza, utilizzando una delle due delle piattaforme mobili;
3) affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare in Pescara alla Via Galilei
n. 33, con i seguenti tempi di permanenza: a- il padre terrà con sè i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 19:30 con pernotto mentre per il weekend dal venerdì sera sempre dalle ore 19:30 sino alla domenica ore 19:30 a settimane alternate;
il padre, inoltre, terrà con sè i figli: b- durante il periodo estivo, 21 giorni con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, anche non consecutivi, di cui 2 settimane nel mese di agosto, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
c- durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 24 dicembre alle ore 10,30 del 31 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 10:30 del 6 gennaio alle ore 20:00), partendo il Natale con la madre;
d- durante le vacanze pasquali, alternando il periodo
Venerdì-sabato con domenica1lunedì di pasquetta, iniziando la Pasqua con il padre stessi orari del
Natale; e- i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
f- le parti potranno comunque variare le modalità indicate;
4) porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire nel mantenimento della prole con una somma mensile non superiore ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, che si renderanno necessarie nel loro interesse;
5) dichiarare che il ricorrente nulla deve alla moglie a titolo di assegno divorzile in quanto autonoma, ovvero, in subordine stabilire un assegno nella misura ritenuta equa e di giustizia all'esito della successiva fase istruttoria;
6) con vittoria delle spese di lite”
2) Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma Controparte_1 chiedeva che il Tribunale disponesse a suo vantaggio quanto segue “ assegnare la casa coniugale sita in Pescara alla Via Galilei n. 33, identificata al Catasto del Comune di Pescara al foglio 16, part. 78, sub. 34, 42 e 49 con quanto in essa contenuto alla sig.ra ; 4) affidare congiuntamente i CP_1
pagina 2 di 6 figli minori ed ai genitori con collocazione prevalente presso la madre;
5) Per_1 Per_2 confermare le modalità di visita ed incontri con il padre di cui all'ordinanza presidenziale con le modifiche e precisazioni contenute nelle premesse;
6) stabilire a carico del sig. un Parte_1 contributo al mantenimento in favore dei figli ed quantomeno di € 2.000,00 mensili Per_1 Per_2 ciascuno o di quello maggiore o minore che emergerà a seguito delle risultanze istruttorie, rivalutabile
ISTAT, da pagarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda oltre alle intere spese, mediche, ludiche, per viaggi e sportive dei figli stessi come da Protocollo del Tribunale di
Pescara; 7) stabilire a carico del sig. , in via interinale, un assegno di mantenimento Parte_1 mensile di € 4.000,00, ed, in via definitiva, un assegno divorzile in favore della sig.ra di CP_1
€ 4.000,00 mensili o di quello maggiore o minore che emergerà a seguito delle risultanze istruttorie, rivalutabile ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda”
3) Il Tribunale, con sentenza parziale pubblicata il 10/12/2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 01/06/2002 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di AP (AQ) (atto n. 2, parte II, serie
[...]
A, anno 2002)
4) All'udienza del 16 luglio 2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni descritte a verbale dell'udienza, che si riportano: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza così giudicare:
1) dare atto che, con sentenza parziale pubblicata il 10/12/2021, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 01/06/2002 tra e Parte_1
, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di AP (AQ) (atto n. Controparte_1
2, parte II, serie A, anno 2002);
2) dare atto che la casa coniugale sita in Pescara alla Via Galilei n. 33 resta assegnata alla sig.ra con le relative pertinenze ed i beni contenuti, la quale continuerà ad abitarla con i figli CP_1 fino a quando non diventeranno economicamente autosufficienti;
3) dare atto che i figli ed sono collocati prevalentemente presso la madre nella Per_1 Per_2 casa coniugale;
4) dare atto che il padre contribuirà al mantenimento dei figli, e Persona_3 Persona_4
, con l'importo di euro 1.172,00 mensili (euro millecentosettantadue/00), per effetto della
[...] rivalutazione ISTAT nel frattempo maturata, da corrispondersi alla sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazioni ISTAT (prossima rivalutazione ISTAT giugno 2026);
pagina 3 di 6 5) dare atto che le spese straordinarie dei figli verranno sostenute per l'intero dal padre e le spese per l'abbigliamento ordinario e sportivo dei figli pure verranno sostenute per intero dal padre: queste ultime, considerata l'età dei figli, verranno concordate direttamente tra questi e il padre;
6) dichiarare conforme ad equità l'“una tantum” divorzile dell'importo di euro 200.000,00
(duecentomilaeuro/00) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8°, della Legge n. 898/1970
e successive modificazioni, il Dott. si obbliga a versare alla IG Parte_1 [...]
- la quale, ritenendola congrua ed equa, ne accetta la determinazione – entro dieci CP_1 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza con cui questo giudizio verrà definito
7) dare atto che le Parti a definizione dei loro rapporti patrimoniali stabiliscono che:
a) le unità immobiliari di proprietà comune, costituite dall'abitazione coniugale con le relative pertinenze verranno attribuite, con atto pubblico da stipulare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della emananda sentenza, in piena proprietà al Dott. con la Parte_1 corresponsione di un conguaglio di 325.000,00 (eurotrecentoventicinquemila/00), il quale corrisponderà alla IG tale conguaglio, solo contestualmente all'effettivo Controparte_1 rilascio degli immobili in favore del Dott. ; qualora tale rilascio avvenga entro e Parte_1 non oltre il 10 luglio 2030 il Dott. si obbliga a maggiorare la somma transattivamente Parte_1 determinata aggiungendo a essa gli interessi, calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio al 10 luglio 2030; qualora, invece, il rilascio dovesse essere eseguito oltre tale data la somma indicata non avrà alcun incremento b) l'intera proprietà della autovettura targata DS537RV, intestata al Dott. , verrà Parte_1 trasferita gratuitamente alla IG , a cura e spese della stessa, entro e non Controparte_1 oltre 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
l'intera proprietà dei mobili e degli arredi – contenuti nella casa coniugale – e precisamente: la lavatrice, l'asciugatrice, i mobili che arredano la camera da letto della IG (precisamente il letto, una poltrona, due CP_1 lampadari sospesi ed una piantana da terra), le tende della zona notte e la TV in salone dalla stessa acquistata, verrà trasferita gratuitamente alla IG . Resta inteso che la Controparte_1
IG potrà, inoltre, asportare i seguenti mobili ed arredi, dalla stessa acquistati in CP_1 epoca successiva al 21 novembre 2018, data di stipula della convenzione di mutamento del regime patrimoniale matrimoniale in quello di separazione dei beni: tavolo e sedie del terrazzo;
specchio all'ingresso; frigorifero;
TV in sala;
8) dare atto che: a) con il pagamento dell'importo della “una tantum” divorzile della entità sopra specificata;
b) con l'adempimento dell'obbligo di sottoscrizione, da parte della IG
[...]
, dell'atto notarile di trasferimento della intera proprietà della casa coniugale alle CP_1
pagina 4 di 6 condizioni pattuite e con il successivo rilascio dell'immobile come sopra determinato;
c) con l'adempimento dell'obbligo del trasferimento a titolo gratuito, da parte del dott. , a favore Parte_1 della IG , dell'autovettura a lei in uso e degli arredi sopra stabiliti;
d) con CP_1
l'adempimento dell'obbligo di pagamento in capo al Sig. della somma transattivamente Parte_1 stabilita di cui al precedente art. 2 sub 7.a), le parti hanno definito ogni pregresso e reciproco rapporto economico e patrimoniale anche a titolo di arretrati e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o dalla separazione personale e/o dal divorzio e/o da qualunque rapporto di debito / credito maturato fino alla data del deposito delle conclusioni congiunte;
9) le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al presente atto sono connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987, e successive modifiche e/o integrazione, e norme vigenti in materia, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
10) dare atto che le parti hanno concordato che le spese del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate e che ciascuna delle parti provvederà al pagamento delle spese e dei compensi spettanti ai rispettivi Avvocati, i quali rinunciano ad avvalersi della solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma ottavo L.P.F.;
11) dare atto che le parti rinunciano a proporre impugnazione avverso l'emananda sentenza definitiva di divorzio e, per l'effetto, prestano acquiescenza alla medesima, se non nel caso di omessa pronuncia o mancato riconoscimento dell'equità.”
5) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
6) Il tribunale valuta equa la somma stabilita per la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, che avviene in un'unica soluzione, invece che con pagamenti periodici, atteso che l'importo pari ad
200.000 euro non è irrisorio o svantaggioso per la sig.ra che lo percepisce, garantendo a CP_1 quest'ultima, che gode di ottima salute, unitamente alle ulteriori statuizioni contenute nell'accordo, mezzi adeguati, ai sensi dell'art. 5 L. 898/70.
7) Spese compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni Controparte_1 ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) recepisce le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pescara, 16 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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