Decreto cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Andrea Scuderi e Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia –Ambito Territoriale di Catania, -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale di scrutinio del Consiglio di classe della -OMISSIS-, relativo allo scrutinio finale per l’anno scolastico 2023/2024, dell’11 giugno 2024, nella parte in cui è stata disposta la non ammissione alla classe successiva di -OMISSIS- e della relativa comunicazione;
b) ove occorra e per quanto di interesse, del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- n. 1 del 24 ottobre 2023;
c) ove occorra e per quanto di interesse: del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- di scrutinio intermedio del 18 dicembre 2023; del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- n. 3 del 1° febbraio 2024; del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- n. 4 del 12 aprile 2024;
d) di tutti gli atti precedenti e seguenti, comunque connessi o presupposti, ivi espressamente compresi tutti i verbali del Consiglio di classe della -OMISSIS- per l’anno scolastico 2023/2024;
e) ove occorra e per quanto di interesse: le pagelle del 1° e del 2° quadrimestre; la comunicazione ai genitori del 12 aprile 2024;
f) ogni altro atto o provvedimento, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
per la condanna
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti dal Signor -OMISSIS- per la non ammissione alla seconda classe successiva, sulla base delle ragioni, causali e titoli appresso elencati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale - Ambito Territoriale di Catania e dell’Istituto -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, che nell’anno scolastico 2023/2024 ha frequentato il primo anno presso l’Istituto Tecnico Industriale -OMISSIS-, espongono in punto di fatto quanto segue:
- sin dall’inizio dell’anno scolastico lo studente ha incontrato difficoltà nell’apprendimento;
- il corpo docente ha fissato una riunione per il giorno 26 settembre 2023, in occasione della quale la madre ha informato gli insegnanti che al figlio, alle scuole elementari, era stato assegnato un insegnante di sostegno;
- nel mese di settembre è stata richiesta all’ASP di Catania una specifica valutazione, nell’ambito dei protocolli previsti per gli studenti in condizioni di DSA;
- nonostante l'Istituto scolastico fosse stato messo al corrente di ciò, non è stato attivato alcun Piano Didattico Personalizzato, con la conseguenza che la valutazione sia del primo quadrimestre (9 insufficienze) che le successive sono state negative e l’alunno, come da comunicazione dell’11 giugno 2024, non è stato ammesso al successivo anno scolastico a causa di cinque insufficienze;
- con verbale del 19 giugno 2024, l’ASP di Catania ha attestato che il minore “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-(Art . 2 DPR 24/2/94)… ”;
- l’Istituto scolastico ha, quindi, riunito in data 26 giugno 2024 il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di classe (GLO), che ha redatto per il prossimo anno scolastico 2024/2025 il Piano Educativo Individualizzato provvisorio (PEI), mantenendo tuttavia ferma la bocciatura già comminata.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Violazione degli articoli 1, 2, 3, comma 3, e 5, della legge 170/2010, degli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e della Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, la manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, la violazione del giusto procedimento e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, il difetto di motivazione, il difetto d'istruttoria, il travisamento dei fatti, nonché la violazione del diritto alla personalizzazione dell’insegnamento ai sensi della legge n. 53 del 2003 .
Lamentano i ricorrenti che la scuola avrebbe dovuto predisporre un piano didattico personalizzato (PDP), a prescindere dalla esistenza di una certificazione formale, essendo evidente che il minore presentava bisogni educativi speciali (BES). Denunciano, quindi, il mancato rispetto della normativa richiamata in epigrafe ed, in particolare, della Circolare del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2013 n.8, avente ad oggetto indicazioni operative in merito alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, recante “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica ”. Chiarisce la circolare che i Consigli di classe, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni, devono indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica e che, nelle more del loro rilascio, siano comunque adottate le misure previste dalla legge qualora siano riscontrate carenze riconducibili al disturbo. I ricorrenti deducono, inoltre, che pur prevedendo il Piano Triennale dell’Istituto la redazione di Piani Didattici Personalizzati anche in assenza di certificazione sanitaria, l’Istituto non avrebbe adottato alcuno strumento compensativo o dispensativo, né un piano didattico personalizzato temporaneo, nonostante i seri problemi d’apprendimento fossero palesi, come successivamente attestato dall’ASP di Catania, e nonostante le reiterate richieste della madre.
2. Si è costituito l’intimato Ministero, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato per le ragioni di seguito esposte:
- il Consiglio di classe, già nella seduta del 24 ottobre 2023 (cfr. verbale n-OMISSIS-), ha rilevato le difficoltà dell’alunno e stabilito di convocare i genitori per concordare le modalità di intervento;
- si è tentato di predisporre un PDP pur in assenza di certificazioni in ordine a bisogni educativi specifici dell’alunno, ma la madre ha dichiarato, esplicitamente, di non voler concordare alcun piano didattico personalizzato. Tale posizione è stata confermata anche in occasione dell’incontro scuola-famiglia del 20 dicembre 2023;
- in mancanza di collaborazione della famiglia, la scuola non poteva procedere autonomamente alla redazione del PDP, dovendo quest’ultimo essere accettato e controfirmato dai genitori;
- a conclusione del primo trimestre, viste le insufficienze dell’alunno in diverse discipline, sono state, comunque, proposte attività di mentoring (cioè attività di insegnamento individualizzate in orario extracurricolare, di cui l’alunno ha usufruito per l’inglese e l’italiano) e attivate strategie personalizzate di apprendimento (maggior tempo per la consegna di alcune verifiche, uso della calcolatrice e del quaderno con gli appunti e le mappe concettuali in matematica e diritto, interrogazioni programmate), analogamente a quanto previsto per gli studenti muniti di PDP, rivelatesi tuttavia inefficaci poiché, come emerso dalla diagnosi dell’ASP del 19 giugno 2024, le difficoltà dell’alunno non erano compensabili senza insegnante di sostegno e interventi specialistici.
3. I ricorrenti:
- con memoria in data 17.10.2025 hanno contestato l'affermazione secondo cui l’Istituto avrebbe “...messo in atto delle strategie personalizzate ” per agevolare l’alunno, stante che l’Istituto scolastico si sarebbe limitato ad attività, che in alcun caso possono ritenersi equipollenti ad un Piano didattico personalizzato;
- con successiva memoria, depositata in data 19.10.2025, hanno rinunciato alla domanda cautelare incidentalmente proposta in quanto il figlio, che ha ottenuto nell’anno accademico in corso (2024/2025) tutti i benefici di legge, sta frequentando con profitto la classe IA, rappresentando però la permanenza dell’interesse al risarcimento dei danni causati dalla mancata ammissione alla classe successiva in ragione della mancata adozione del PDP.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato l’11.11.2024 e depositato il 20.11.2024, i ricorrenti hanno, quindi, insistito nella domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e nella richiesta di condanna dell’Istituto scolastico alla conseguente ammissione dell’alunno alla classe II; hanno, altresì, formulato domanda di risarcimento dei danni subiti “ in ragione tanto delle sofferenze patite per la subìta bocciatura, quanto per ciascun mese o porzione di mese in cui si è trovato costretto a dover frequentare gli studi da “ripetente” in una classe nuova, con la necessità di rinnovare l’integrazione sociale” .
In subordine, laddove non fosse riconosciuto il diritto del minore a frequentare per l’anno scolastico 2024/2025 la classe II, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni dallo stesso patiti e segnatamente:
i) il danno morale soggettivo subito nell’anno accademico 2023/2024, consistente nelle sofferenze connesse al dover affrontare, nonostante la sua condizione, la scuola senza le tutele e i supporti previsti dalla legge, da liquidarsi per sua natura equitativamente ex art. 2056 c.c.;
ii) il danno patrimoniale, correlato all’allungamento dei tempi per svolgere l’attività lavorativa produttiva di reddito e la connessa perdita economica, quantificato in non meno di 32.582,85 euro e, segnatamente, “ per il mancato guadagno per un anno di prestazioni professionali come Tecnico Informatico, quantificati nella relazione allegata in € 24.113,04, o, in subordine, la perdita della chance, da calcolare anche in via equitativa, di ottenere il suddetto reddito; b) per i costi per il mantenimento da parte dei genitori durante l’anno scolastico ripetuto, si stima un danno di € 8.469,81 in base ai dati Istat.;”;
iii) in ulteriore subordine , “la condanna generica dell’amministrazione, con indicazione dei criteri di quantificazione dei danni, a titolo di danno emergente e lucro cessante, comunemente ritenuti validi in giurisprudenza come sopra indicati o comunque ritenuti congrui da Codesto On.le Tribunale, anche sulla base dell’eventuale attività istruttoria, che vorrà disporre;”;
iv) in via ulteriormente gradata , “in applicazione dell’articolo 34 quarto comma del Codice del Processo Amministrativo e sulla base dell’eventuale attività istruttoria che vorrà disporre, l’individuazione dei criteri in base ai quali l’amministrazione dovrà proporre entro un congruo termine alla parte ricorrente il pagamento di una somma a titolo risarcitorio,(…)”;
v ) oltre interessi moratori o comunque gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal sorgere del credito fino all’effettivo soddisfo e condanna dell’amministrazione all’integrale rifusione delle spese legali e di giudizio, oltre diritti, competenze ed onorari di difesa.
Ad avviso dei ricorrenti, sussisterebbero nella fattispecie tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c.:
a) l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione per l’omessa adozione di un PDP;
b) il nesso causale tra la mancata adozione di un piano didattico personalizzato provvisorio e la bocciatura che avrebbe causato al minore i seguenti danni: (i) per l’anno accademico 2023/2024, le sofferenze connesse al dover affrontare, nonostante la sua condizione, la scuola senza le tutele e i supporti previsti dalla legge; (ii) l'afflizione e le ansie della bocciatura stessa ed i patemi d’animo scaturenti dalla prospettiva di dover essere “ripetente” in una classe nuova, come dimostra la richiesta di intervento da parte dello psicologo scolastico; (iii) la perdita di un anno scolastico con i riflessi sull’inserimento nel mondo del lavoro e perdita economica connessa.
c) la colpa dell’amministrazione che non si sarebbe fatta carico di sopperire alla evidente situazione di disagio dell’alunno, contravvenendo all’obbligo degli istituti scolastici di predisporre strumenti e misure personalizzate anche in assenza di una diagnosi dell’autorità sanitaria competente.
In via istruttoria, parte ricorrente ha chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio e con memoria, in data 8 ottobre 2024, ha chiesto altresì l’ammissione di prova testimoniale.
5. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memorie.
6. Alla udienza pubblica in data 19 novembre 2025, la causa è stata discussa e posta in decisione.
7. Il Collegio deve, innanzitutto, pronunciarsi sulla domanda di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva per l’anno scolastico 2023/2024, impugnato, insieme ai relativi verbali del Consiglio di classe, con il ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che, come rappresentato dalla stessa parte ricorrente, il minore ha frequentato con profitto la classe prima nell’anno scolastico 2024/2025, a seguito della predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI)-OMISSIS-.
Essendo l’anno scolastico 2024/2025 ormai concluso, un eventuale annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente in quanto, nelle more del giudizio, l’atto impugnato ha esaurito i suoi effetti.
Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo, ed alla domanda caducatoria con esso proposta, che va pertanto dichiarata improcedibile.
8. Il giudizio deve, però, proseguire quanto all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, in considerazione della proposizione da parte dei ricorrenti, con il ricorso per motivi aggiunti, della domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell’art. 2043 c.c..
La responsabilità risarcitoria della P.A. ex art. 2043 c.c. postula, sul piano dell’elemento oggettivo, la prova della sussistenza di una condotta antigiuridica (commissiva o omissiva) causalmente efficiente nella produzione del danno.
Nel caso esaminato, l’addebito principale mosso all’Istituto scolastico è quello di aver omesso la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, nonostante le evidenti difficoltà di apprendimento dell’alunno.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’analisi della normativa di settore e delle circostanze fattuali porta a escludere la configurabilità, nella fattispecie, di una condotta illecita dell’Amministrazione.
La Legge n. 170/2010, invocata dai ricorrenti, disciplina gli interventi per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
L’art. 3 di tale legge prevede che “ La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente .”; l’art. 5 stabilisce che “ gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi ”.
Nel caso in esame, per l’intero anno scolastico 2023/2024, non solo non vi era alcuna diagnosi di DSA, ma la famiglia non ha mai prodotto alcuna certificazione sanitaria attestante un bisogno educativo speciale. La richiesta di valutazione all’ASP, avviata a settembre 2023, ha avuto esito solo il 19 giugno 2024, ovvero dopo la conclusione degli scrutini finali.
È pur vero che la normativa successiva - e, precisamente, la Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 e la Circolare n. 8/2013 - hanno esteso la possibilità di personalizzazione della didattica anche ad alunni con bisogni educativi Speciali (BES) non certificati. Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, in assenza di una diagnosi formale, la redazione di un PDP, pur essendo una facoltà del Consiglio di classe, richiede la piena collaborazione e il consenso della famiglia, dei quali, tuttavia, non v’è prova in atti.
L’Amministrazione resistente ha documentato (cfr. verbale n--OMISSIS-) di aver convocato i genitori per concordare le modalità di intervento didattico da proporre all’alunno, che non è stato formalizzato per cause non imputabili alla medesima; non risultano invece documentate richiese formalizzate dai genitori.
Ne consegue che, nel caso di specie, non può ritenersi dimostrata, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la sussistenza di una colpevole inerzia della scuola.
L’operato della scuola che ha, comunque, rappresentato di avere posto in essere misure informali di personalizzazione (mentoring, interrogazioni programmate, uso di strumenti compensativi), non contestate dai ricorrenti, dimostra piuttosto l’assenza di un atteggiamento colpevolmente inerte.
Tali misure, sebbene non formalizzate in un PDP, rappresentavano quanto esigibile dall’Istituto in assenza di una diagnosi specifica e, soprattutto, a fronte di una problematica la cui reale entità era ignota.
A ciò si aggiunga che la reale natura del disturbo sofferto dall’alunno (“-OMISSIS-”), emersa solo a seguito della certificazione dell’ASP del 19 giugno 2024, configura una situazione di disabilità che richiede strumenti di supporto ben più incisivi di un PDP, segnatamente un Piano Educativo Individualizzato (PEI) e l’assegnazione di un insegnante di sostegno. Ne discende l’infondatezza della pretesa risarcitoria anche sotto il profilo del nesso causale atteso che è ragionevole ritenere, secondo un giudizio di causalità adeguata, che anche la mera adozione di un PDP non sarebbe stata sufficiente, nel caso di specie, a garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento e, quindi, l’ammissione alla classe successiva.
9. La domanda risarcitoria è, comunque, da respingere anche per la mancata prova del danno.
9.1. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale (morale ed esistenziale), la giurisprudenza è costante nell’affermare che esso non può essere considerato in re ipsa , ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato (v., tra le altre, la fondamentale Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Non è sufficiente la mera allegazione di sofferenze e patemi d’animo; occorre dimostrare che la condotta dell’amministrazione abbia causato un’effettiva regressione o un peggioramento delle condizioni psicofisiche del minore.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova in tal senso, limitandosi a deduzioni generiche.
9.2. Quanto al danno patrimoniale, la pretesa di risarcimento per il “mancato guadagno per un anno di prestazioni professionali” è meramente ipotetica e sfornita di prova, essendo legata a eventi futuri e incerti (completamento del ciclo di studi, ingresso nel mondo del lavoro, livello retributivo). Anche la richiesta di rimborso dei costi di mantenimento è infondata, costituendo questi un obbligo genitoriale che non viene meno a causa della ripetizione di un anno scolastico. Il risarcimento del danno da perdita di chance, per essere riconosciuto, richiede la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non essendo sufficiente una mera possibilità astratta.
Va respinta altresì l’istanza istruttoria poiché – per le ragioni sopraesposte – non necessaria ai fini del decidere, essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
11. Le spese possono essere compensate in ragioni della peculiare situazione di fatto oggetto del contenzioso e della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ER VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER VE | RO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.