Articolo 593 del Codice penale
Articolo 518 octiesArticolo 518 decies
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1 luglio 1931
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30 aprile 2003
Art. 593.

(Omissione di soccorso)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se' stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorita' ((e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro))

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.
Entrata in vigore il 30 aprile 2003
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