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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/09/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 103/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 100/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
- dott. Elena Quaranta consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 103/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Mescia e dall''Avv. Giuseppe Parte_1
Giglio, elettivamente domiciliata come in atti appellato
contro
:
in persona del rapp.te pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellante
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 02.07.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da , teso al Parte_1 riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992.
1.1. La ricorrente aveva dedotto di essersi sottoposta, il 5.5.2021, alla vaccinazione anti-SARS-
COV-2/COVID 19, con Moderna. Dal giorno successivo comparivano deficit della vista a carico dell'occhio sinistro ad andamento progressivo, con successiva comparsa di cefalea e perdita dell'equilibrio. Il 17.5.2021 le era diagnosticata emorragia al polo posteriore dell'occhio sinistro. Il 16.6.2021 le veniva somministrata la seconda dose del medesimo vaccino. Il
29.6.2021, data la persistenza dello stato continuo di emicrania e sbandamento, eseguiva TAC cranica da cui si rilevavano plurime e circoscritte lesioni ipodense di più probabile significato ischemico-lacunari. Il 15.11.2021 veniva visitata dal neurologo A.S.Re.M. che diagnosticava encefalopatia ischemica multinfartuale di entità severa.
La C.M.O. di Bari, pur diagnosticando corioretinopatia miopica grave e alterazioni ischemiche lacunari cerebrali, negava la correlazione causale con la vaccinazione e l'ascrivibilità tabellare, ragion per cui la si rivolgeva al giudice del lavoro, ritenendo di avere diritto Pt_1 all'indennizzo con ascrivibilità delle patologie nella prima categoria.
1.2. Si era costituito il che avversava la domanda, allegando che la Controparte_1 già prima della vaccinazione aveva sofferto di patologie oculistiche gravi, tanto da Pt_1 essere riconosciuta invalida civile in data 01.05.2018, essendo stato, tra l'altro, rilevato un grave deficit visivo (OSN: 3-4/10 e residuo visivo al 5%).
1.3. Il giudice di I grado rigettava la domanda, ritenendo provata, alla luce della documentazione prodotta, che la fosse affetta, prima della vaccinazione da una grave Pt_1 corioretinopatia miopica, poi degenerata. Evidenziava, quindi, che l'esame del 17.5.2021
(pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino) aveva rivelato una situazione dell'occhio sinistro perfettamente sovrapponibile a quella del 2018 (3/10 del campo visivo). La CMO, inoltre, accertava la presenza di una pregressa “macchia di CH (cioè, una cicatrice maculare pigmentata) tipica della miopia patologica. 2 Quanto alle alterazioni ischemico lacunari la CMO ne aveva accertato la eziologia multifattoriale, evidenziando che si trattava di patologia frequente in soggetti in età avanzata come la (classe 1951). Pt_1
2. Avverso la sentenza ha proposto appello che, con il primo motivo deduce la Parte_1 nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'AIFA, contraddittore necessario alla luce del disposto di cui all'art. 5 bis, co. 1, D.L. 07.06.2017, n.
73.
L'appellante, inoltre, censura nel merito la sentenza di primo grado, per avere il giudice deciso la causa, implicante valutazioni medico – legali, senza aver prima disposto l'espletamento di una ctu, di fatto facendo proprie le valutazioni della CMO. E tanto, nonostante la produzione di ben due relazioni medico legali di parte in cui si esprimeva un giudizio di sussistenza del nesso causale tra la patologia della e la somministrazione del vaccino. Pt_1
Si chiede, quindi, previo espletamento della ctu medico legale omessa in primo grado, dichiararsi nulla la impugnata sentenza, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; nel merito, accertarsi il diritto di Parte_1 all'indennizzo ex art. 1, co. 1 bis, l. n. 210/1992, con ascrivibilità della accertata menomazione alla tabella A, allegata al D.P.R. n. 843/1981; condannarsi, per l'effetto, il appellato CP_1 alla corresponsione del predetto indennizzo in favore della con decorrenza dal Pt_1
01.082021.
2.1. Ritualmente radicatosi il contraddittorio nei confronti dell'appellato , questi, CP_1 eccepita l'infondatezza del motivo relativo alla nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio, e della doglianza sul mancato espletamento della ctu medico legale, resiste nel merito all'appello, chiedendone il rigetto, all'uopo reiterando le difese del I grado.
2.2. Disposta, con ordinanza del 22.11.2024, ctu medico legale, ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la patologia da cui è affetta e la vaccinazione COVID 19, il Parte_1 ctu, dr. nominato in sostituzione del dr. , originariamente designato Persona_1 Per_2
e risultato incompatibile, depositava in data 24.03.2025 la relazione finale. Acquisite, quindi, le note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata. 3 4. Quanto alla doglianza relativa alla mancata integrazione del contraddittorio, è pur vero, come peraltro riconosciuto dallo stesso appellato, che l'AIFA è litisconsorte necessario nei CP_1 procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione ex lege n. 210/1992, come previsto dall'art. 5 bis, co. 1, D.L. n. 73/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2017.
E, tuttavia, nel caso di specie, in cui l'allora ricorrente non ha provveduto dinanzi al Tribunale ad evocare in giudizio l'AIFA, omettendo poi di chiedere al giudice di primo grado l'integrazione del contraddittorio, la proposta censura con riferimento all'asserito difetto di integrità del contraddittorio risulta malamente proposta, integrando una ipotesi di abuso del processo.
È stato, infatti, affermato che “In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado,
e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea
l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi;
tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo” (Cass., sez. 2, ordinanza n. 6815 del 14.03.2024, in fattispecie in cui la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del
Tribunale, che, accertata la rinunzia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione).
5. Venendo al merito della vicenda, è incontestato che alla fu somministrata, il Pt_1
05.05.2021 la prima dose del vaccino anti – Covide Spikevax e, il successivo 16.06.2021, la 4 seconda dose. Tra le due somministrazioni, il 17.05.2021, la odierna appellante fu sottoposta a visita oculistica all'esito della quale le fu riscontrata a carico dell'occhio destro” maculopatia miopica avanzata con atrofia muscolare”, a carico dell'occhio sinistro “emorragia al polo posteriore con particolare risparmio maculare in soggetto con pregressa macchia di Pt_2
(all. 2 del fascicolo di primo grado della . Successivamente alla seconda dose fu Pt_1 eseguita, il 29.06.2021 (all. 3) TAC cranica che rivelò “plurime e circoscritte lesioni ipodense di più probabile significato ischemico lacunare”. Eseguita RMN encefalo e midollo cervicale e dorsale con mdc, fu formulata, il 15.11.2021, diagnosi di “quadro di encefalopatia ischemica multinfartuale di entità severa”.
5.1. Secondo la prospettazione della odierna appellante sia la emorragia a carico dell'occhio sinistro, sia la encefalopatia ischemica, patologie entrambe riconducibili ad uno stato pro – trombotico, sarebbero conseguenza della vaccinazione
contro
SARS – COV2.
5.2. Ritiene, invece, il collegio che siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto, seppure dopo le osservazioni del ctp del , il consulente tecnico di ufficio, dr. Controparte_1
, circa la insussistenza del nesso causale tra le patologie riscontrate sulla persona della Per_2
e, comunque, la loro non ascrivibilità alla tabella A allegata al DPR N. 834/1981. Pt_1
5.3. Si condividono, quindi, le argomentazioni medico – scientifiche in base alle quali la C.M.O. di Bari, nel verbale del 01.12.2022 ha escluso la sussistenza del nesso causale tra le patologie della e la vaccinazione anti Covid, essendo emerso che alla stessa, sottoposta fin dal Pt_1
2001 a intervento chirurgico di cataratta e di correzione della miopia con metodica laser, fu diagnosticata nel 2017, a seguito di esame OCT spectralis, una condizione di corioretinopatia miopica grave in entrambi gli occhi. Tale patologia determinò il riconoscimento della condizione di invalida civile della (verbale del 01.05.2018 della competente Pt_1
Commissione, deficit visivo OS 3/10 residuo visivo al 5%).
5.4. Ebbene anche i ct di parte della non hanno contestato l'assunto secondo cui Pt_1
l'emorragia riscontrata a carico dell'OS in data 17.05.2021 rappresenta l'evoluzione della grave corioretinopatia a carico di entrambi gli occhi già riscontrata nel 2017, favorita dalla riscontrata pregressa macchia di Pt_2
Non è, dunque, condivisibile l'affermazione del ctu, a pag. 13 della bozza della relazione, secondo cui “nel caso specifico non sono risultati presenti fattori di rischio”, essendo assai verosimile che l'emorragia, peraltro a carico dell'OS., la cui funzionalità risultava già nel 2018 gravemente compromessa, sia conseguenza dello stato patologico preesistente, così da fare 5 affermare ai medici della CMO che in condizioni di “elevata miopia l'emorragia maculare si verifica appunto a causa dello stiramento della retina”.
5.5. Quanto, invece, alla encefalopatia ischemica multinfartuale (v. certificato dello specialista in neurologia del 15.11.2021, all. 5), pur a voler ritenere che la stessa sia insorta a seguito della vaccinazione, non rinvenendosi nel caso di specie fattori di rischio, deve effettivamente rilevarsi che sia il ctu, nella bozza di relazione, sia i ct di parte della non hanno specificato in Pt_1 quale specifica condizione patologica (lesione o infermità) prevista dalla tabella A la stessa si inquadri, in quanto determinante conseguenze pregiudizievoli per la persona.
In materia di indennizzo ex lege n. 210/1992, si è affermato, infatti, che esso “spetta a coloro che presentino danni irreversibili che possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B, annessa al testo unico approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A” (Cass., sez. L., ordinanza n. 8452 del 31.03.2017, in fattispecie relativa a indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, con principio, tuttavia, di portata generale estensibile anche al caso che ci occupa).
6. L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
L'appellante è, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, esonerata dal pagamento delle spese di lite e da quelle di ctu, le quali ultime vanno, dunque, poste a carico del CP_1 appellato (Cass. sez. L, sentenza n. 1952 del 24.02.1998: “Le spese del giudizio, al pagamento delle quali, nel giudizio promosso per conseguire prestazioni previdenziali, il lavoratore assicurato, pur soccombente, di norma non è assoggettato, comprendono anche quelle della consulenza tecnica d'ufficio”).
Per le medesime ragioni di reddito deve darsi atto che parte soccombente non è tenuta al pagamento, a titolo di contributo unificato, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il presente appello.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente 6 pronunciando sull'appello avverso la sentenza del 02.07.2024 del Tribunale di Campobasso - in funzione di Giudice del lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 23.07.2024 da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Pone definitivamente a carico del le spese della ctu disposta nel presente CP_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 290,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
Campobasso, 27.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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