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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Giulia Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mezzago, Via Fratelli
Brasca n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il sig. il 28.07.2018 Parte_1 Controparte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di anno 2018, n. 5, parte 2, serie C) ordinando CP_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) DISPORRE l'affido super-esclusivo del figlio minore, per i motivi di cui in premessa, alla madre con facoltà per il padre di vederli solo in modalità protetta nel caso lo stesso dovesse farne richiesta;
c) PORRE carico del Signor di versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma CP_1 complessiva di Euro 380,00 (rivalutabile annualmente ai sensi di legge) quale contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
L'assegno unico o misura equivalente sarà integralmente percepita dalla sig.ra . Pt_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
28.07.2018 con;
che dalla unione nasceva (5.3.2021); che la convivenza CP_1 Per_1 diventava intollerabile a causa dei comportamenti del marito, dedito al gioco d'azzardo; di essersi trasferita con presso la casa dei di lei genitori;
che la coppia si separava consensualmente nel luglio 2022, Per_1 con previsione tra l'altro di tempi di permanenza di presso il padre e versamento da parte Per_1 dell'odierno resistente di contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 380 oltre al
50% delle spese straordinarie;
che il padre vedeva solo ad agosto e settembre 2022 e da allora Per_1 ometteva l'esercizio del diritto di visita ed il versamento di contributo al mantenimento del minore;
di vivere ancora presso i di lei genitori e di lavorare presso l'azienda di famiglia, part time, 4 ore al giorno, con reddito mensile di euro 800; che il resistente aveva perso il posto di lavoro in quanto cocainomane;
di non essere più a conoscenza di nulla riguardo al resistente;
che nemmeno i nonni paterni avevano più chiesto di vedere il nipote;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio;
l'affido esclusivo rafforzato di
, con collocamento presso di sé; che il padre potesse vedere il minore solo in modalità protetta;
Per_1 che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro
380, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 27.11.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituito, e la ricorrente dichiarava: vivo con i miei genitori, in una casa di loro proprietà, non gravata da mutuo, noi lavoriamo in famiglia, siamo lucidatori, vivo con mio figlio. Io ho un reddito mensile di circa 1500 euro, con pignoramento dello stipendio di circa 300 euro, prendo 1200 euro mensili. Prendo il 100% dell'assegno unico di euro 229 mensili. Non so nulla di quando CP_1 stavamo insieme lavorava con noi, prima avevamo un appartamento in locazione vicino al lavoro, io ho disdettato il contratto pagina 2 di 5 di locazione perché lui giocava ed era cocainomane, lui a quel punto è andato a vivere dai suoi nonni, dopo di che io ho fatto un processo penale per il mantenimento che lui non mi ha versato negli ultimi tre anni e lui si è reso irreperibile, e non siamo nemmeno riusciti a trovare un conto corrente, un nuovo lavoro, né nulla. L'ultima volta che ha visto nostro figlio, nostro figlio aveva nove mesi, poi mi ha mandato un messaggio in cui mi ha detto che non voleva più sapere niente di niente, ha cambiato numero di telefono e si è reso irreperibile.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-viene disposto l'affido esclusivo di (5.3.2021) alla madre, che potrà assumere anche le Per_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'eespatrio.
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per
, sia dal punto di vista affettivo che materiale, rendendosi sostanzialmente irreperibile da Per_1 settembre 2022 ed omettendo il versamento di contributo al mantenimento.
Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata;
dalla documentazione anagrafica versata in atti egli risiede a
Limbiate, in Corso Como n. 5.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consente la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di pagina 3 di 5 contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che Per_1 effettuerà anche in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
-il minore resterà collocato presso la madre, genitore con il quale ha sempre vissuto;
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro, per consentire una ripresa della relazione con modalità osservate e tutelanti per il minore, anche alla luce delle allegazioni materne in ordine ad abuso di sostanze stupefacenti e ludopatia del padre.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente allega di lavorare nella azienda di famiglia con redditi mensili di euro 1.200; vive presso i di lei genitori, senza oneri allegati;
percepisce euro 230 mensili pari al 100% dell'assegno unico.
Considerati importi anche minimi per il vitto, l'abbigliamento e le utenze (euro 500) ne deriva che ella ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 930.
Dall'estratto contributivo risulta che il resistente ha lavorato anche part time sino al 2023, con redditi CP_3 lordi di 1500/1600 euro al mese;
negli ultimi anni è stato per lo più in NASPI e sta percependo euro 500 mensili a tale titolo.
La sua attuale condizione abitativa è ignota: secondo le allegazioni della ricorrente, dopo la separazione è tornato a vivere dai di lui parenti;
per età condizione personale e pregresse esperienze appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale.
Peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, come disposto dagli articoli 30 Cost. e 315bis c.c..
Viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene CP_3 sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente. pagina 4 di 5
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.167/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
GN IL (MI) il 08/12/1994 e nato a [...] CP_1
(VA) il 02/10/1993 , che hanno contratto matrimonio in data 28.7.2018 a (atto n. 5 parte 1 CP_2 registro atti di matrimonio del Comune di ); CP_2
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di , affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 CP_2
n. 898;
3.Affida in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore Per_1 interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
4. colloca il minore presso la madre;
5. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro;
6. PONE a carico del resistente con decorrenza gennaio 2025 l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al gennaio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il minore.
8. spese irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
EN HI pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Giulia Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mezzago, Via Fratelli
Brasca n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il sig. il 28.07.2018 Parte_1 Controparte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di anno 2018, n. 5, parte 2, serie C) ordinando CP_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) DISPORRE l'affido super-esclusivo del figlio minore, per i motivi di cui in premessa, alla madre con facoltà per il padre di vederli solo in modalità protetta nel caso lo stesso dovesse farne richiesta;
c) PORRE carico del Signor di versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma CP_1 complessiva di Euro 380,00 (rivalutabile annualmente ai sensi di legge) quale contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
L'assegno unico o misura equivalente sarà integralmente percepita dalla sig.ra . Pt_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
28.07.2018 con;
che dalla unione nasceva (5.3.2021); che la convivenza CP_1 Per_1 diventava intollerabile a causa dei comportamenti del marito, dedito al gioco d'azzardo; di essersi trasferita con presso la casa dei di lei genitori;
che la coppia si separava consensualmente nel luglio 2022, Per_1 con previsione tra l'altro di tempi di permanenza di presso il padre e versamento da parte Per_1 dell'odierno resistente di contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 380 oltre al
50% delle spese straordinarie;
che il padre vedeva solo ad agosto e settembre 2022 e da allora Per_1 ometteva l'esercizio del diritto di visita ed il versamento di contributo al mantenimento del minore;
di vivere ancora presso i di lei genitori e di lavorare presso l'azienda di famiglia, part time, 4 ore al giorno, con reddito mensile di euro 800; che il resistente aveva perso il posto di lavoro in quanto cocainomane;
di non essere più a conoscenza di nulla riguardo al resistente;
che nemmeno i nonni paterni avevano più chiesto di vedere il nipote;
concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio;
l'affido esclusivo rafforzato di
, con collocamento presso di sé; che il padre potesse vedere il minore solo in modalità protetta;
Per_1 che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro
380, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 27.11.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituito, e la ricorrente dichiarava: vivo con i miei genitori, in una casa di loro proprietà, non gravata da mutuo, noi lavoriamo in famiglia, siamo lucidatori, vivo con mio figlio. Io ho un reddito mensile di circa 1500 euro, con pignoramento dello stipendio di circa 300 euro, prendo 1200 euro mensili. Prendo il 100% dell'assegno unico di euro 229 mensili. Non so nulla di quando CP_1 stavamo insieme lavorava con noi, prima avevamo un appartamento in locazione vicino al lavoro, io ho disdettato il contratto pagina 2 di 5 di locazione perché lui giocava ed era cocainomane, lui a quel punto è andato a vivere dai suoi nonni, dopo di che io ho fatto un processo penale per il mantenimento che lui non mi ha versato negli ultimi tre anni e lui si è reso irreperibile, e non siamo nemmeno riusciti a trovare un conto corrente, un nuovo lavoro, né nulla. L'ultima volta che ha visto nostro figlio, nostro figlio aveva nove mesi, poi mi ha mandato un messaggio in cui mi ha detto che non voleva più sapere niente di niente, ha cambiato numero di telefono e si è reso irreperibile.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-viene disposto l'affido esclusivo di (5.3.2021) alla madre, che potrà assumere anche le Per_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, chiedere il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'eespatrio.
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per
, sia dal punto di vista affettivo che materiale, rendendosi sostanzialmente irreperibile da Per_1 settembre 2022 ed omettendo il versamento di contributo al mantenimento.
Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata;
dalla documentazione anagrafica versata in atti egli risiede a
Limbiate, in Corso Como n. 5.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consente la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di pagina 3 di 5 contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che Per_1 effettuerà anche in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
-il minore resterà collocato presso la madre, genitore con il quale ha sempre vissuto;
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro, per consentire una ripresa della relazione con modalità osservate e tutelanti per il minore, anche alla luce delle allegazioni materne in ordine ad abuso di sostanze stupefacenti e ludopatia del padre.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente allega di lavorare nella azienda di famiglia con redditi mensili di euro 1.200; vive presso i di lei genitori, senza oneri allegati;
percepisce euro 230 mensili pari al 100% dell'assegno unico.
Considerati importi anche minimi per il vitto, l'abbigliamento e le utenze (euro 500) ne deriva che ella ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 930.
Dall'estratto contributivo risulta che il resistente ha lavorato anche part time sino al 2023, con redditi CP_3 lordi di 1500/1600 euro al mese;
negli ultimi anni è stato per lo più in NASPI e sta percependo euro 500 mensili a tale titolo.
La sua attuale condizione abitativa è ignota: secondo le allegazioni della ricorrente, dopo la separazione è tornato a vivere dai di lui parenti;
per età condizione personale e pregresse esperienze appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale.
Peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, come disposto dagli articoli 30 Cost. e 315bis c.c..
Viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene CP_3 sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente. pagina 4 di 5
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.167/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
GN IL (MI) il 08/12/1994 e nato a [...] CP_1
(VA) il 02/10/1993 , che hanno contratto matrimonio in data 28.7.2018 a (atto n. 5 parte 1 CP_2 registro atti di matrimonio del Comune di ); CP_2
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di , affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 CP_2
n. 898;
3.Affida in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore Per_1 interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
4. colloca il minore presso la madre;
5. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali, in spazio neutro;
6. PONE a carico del resistente con decorrenza gennaio 2025 l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al gennaio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il minore.
8. spese irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
EN HI pagina 5 di 5