Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 5235/2017 vertente tra:
(società di diritto bulgaro), in persona del legale rappresentante p.t., e , Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Ciccopiedi;
APPELLANTI
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come Controparte_3 da mandato in atti, dall'Avv. Eugenio Moschiano;
Appellata nonché
quale mandataria della cessionaria del credito Controparte_4 Controparte_5
controverso originariamente vantato da , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Moschiano, come da mandato in atti;
Interventore ex art. 111 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.09.2017 la (società di diritto bulgaro) e Controparte_1 CP_2
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1817/2017 resa in data 18.02.2017 dal Tribunale di Napoli a
1
con detta banca e della fideiussione prestata da in favore della società , nonché CP_2 Controparte_1
per rideterminare il saldo dei conti correnti e revocare il decreto ingiuntivo n. 3952/2009 richiesto ed ottenuto dalla banca per il credito vantato in forza del saldo di uno dei predetti conti correnti e di 18 effetti cambiari oggetto di operazioni di sconto, tornati insoluti e protestati.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui, rigettando tutte le domande proposte nei giudizi riuniti e confermando quindi il decreto ingiuntivo n. 3952/2009, ha ritenuto provato il credito della banca come risultante dai contratti sottoscritti dalla società appellante e dagli estratti conto prodotti in giudizio, nonché insussistente il dedotto superamento del tasso-soglia e legittima la pattuizione degli interessi e la loro capitalizzazione.
Si è ritualmente costituita nel presente giudizio la , contestando tutti i motivi di Controparte_3 appello e chiedendo quindi il rigetto del gravame.
Successivamente, è intervenuta nel giudizio la , rappresentata da Controparte_5 [...]
, quale cessionaria del credito originariamente appartenuto alla banca , facendo CP_4 CP_3 Controparte_3
proprie le difese spiegate da quest'ultima.
La causa, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svoltasi in data 16 maggio 2024 con le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 28 novembre 2024 per l'acquisizione di atti processuali non rivenuti nel fascicolo d'ufficio ed, in particolare, dell'atto di impugnazione, fissandosi a tal fine l'udienza del 06 febbraio 2025 poi differita a quella del 13 febbraio 2025.
Nelle more, il giudizio è stato assegnato all'odierno relatore, con decreto del 31 gennaio 2025 ritualmente comunicato, ed il nuovo collegio, con decreto del 03.02.2025 ritualmente comunicato alle parti, ha disposto la trattazione dell'udienza del 13 febbraio 2025 con le forme di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Per tale udienza, tuttavia, nessuna delle parti ha depositato le note scritte, per cui è stato disposto rinvio ex artt. 181
e 309 c.p.c. alla successiva udienza del 10 aprile 2025, da tenersi in presenza, con ordinanza del 17.02.2025 ritualmente comunicata alle parti in pari data.
A tale udienza, come detto sopra tenutasi in presenza, nessuna delle parti è comparsa per cui il Collegio ha riservato la decisione.
La controversia risulta esser stata introdotta in primo grado (giudizi riuniti numero RG. 12645/2009 ed RG.
26088/2009) dopo l'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che ha modificato la norma di cui all'articolo 181 primo comma c.p.c., disponendone l'applicazione ai giudizi instaurati a partire dal 25 giugno 2008.
2 Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., per il caso della mancata comparizione delle parti per due udienze successive, anche nel corso del processo, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli, visti gli artt. 181, 309 e 307 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Napoli il 10 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
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