Articolo 2 della Legge 2 giugno 1930, n. 755
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 giugno 1930
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Versione
18 giugno 1938
Art. 2.

I progetti esecutivi, la cui approvazione in linea tecnica non spetti ai Comitati provinciali, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti territoriali del Magistrato alle acque, al Comitato tecnico-amministrativo esistente presso il Magistrato stesso.

Di tale Comitato son chiamati a far parte un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ispettore agrario regionale, previsto dal decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071 , due direttori di cattedre ambulanti di agricoltura un direttore di stazione agraria e un esperto forestale designati dal Sottosegretario per la bonifica integrale, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. ((1))

Sugli affari che rientrano nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il Consiglio superiore e il Comitato tecnico-amministrativo deliberano su relazione di una Commissione relatrice della quale deve far parte un membro agrario o forestale, secondo la natura dell'argomento. Nei casi di minore importanza, potra' riferire il solo membro agrario o forestale.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 19 maggio 1938, n. 752 , convertito senza modificazioni dalla L. 5 gennaio 1939, n. 152 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In seno ai Comitati tecnici amministrativi degli uffici decentrati alle opere pubbliche, previsti dalla legge 2 giugno 1930, n. 755 , e dal R. decreto-legge 2 settembre 1937, n. 1632 , ai due direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura sono sostituiti due funzionari di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Entrata in vigore il 18 giugno 1938