Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2014, n. 17269
CASS
Sentenza 30 luglio 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2014, n. 17269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17269
Data del deposito : 30 luglio 2014

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