Sentenza 30 luglio 2014
Massime • 1
La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2014, n. 17269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17269 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21665/2011 proposto da:
A.M. (c.f. (IS) ), in proprio e nella qualità
di erede di F.M.G. , elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso l'avvocato VITALE SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLI ADOLFO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
R.M. ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3501/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato VITALE SALVATORE che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma rigettava la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta da F.M.G. nel 2006 nei confronti di R.O. , morto l'(IS) .
Il Tribunale aveva respinto la domanda per mancanza di elementi di prova in ordine al rapporto di filiazione, ritenendo irrilevante la prova ematologica. La Corte d'Appello, invece, disponeva la consulenza tecnica richiesta. Nel corso del giudizio d'appello moriva F.G. e si costituiva l'erede A.M. . Il
consulente d'ufficio, disponeva prima l'esumazione della salma del R. per verificare l'effettiva possibilità di effettuare l'esame del dna. Esclusa tale possibilità a causa dell'alto degrado del materiale genetico disponibile, non effettuava alcuna comparazione. La Corte d'Appello, osservava, alla luce delle risultanze negative dell'indagine peritale e delle osservazioni critiche della parte appellante che la consulenza era stata effettuata sulla base di tecniche attuali ed adeguate. In particolare veniva rilevato che la mancata applicazione dell'invocato metodo STR, ritenuto efficace anche su reperti molto vecchi e degradati perché fondato su una genotipizzazione mediante computer non assumeva rilievo dal momento che il consulente d'ufficio aveva materialmente proceduto all'estrazione del DNA dal campione osseo, utilizzando metodiche sofisticate ed accreditate.
Avverso tale pronuncia ha proposto per cassazione A.M. affidandosi a quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 c.p.c., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova desunta dalle risultanze dell'indagine peritale. Ha osservato la parte ricorrente che non può sostenersi la mancanza di prova dal momento che la consulenza d'ufficio non ha dato alcun risultato ovvero non ha determinato alcuna conseguenza ne' negativa ne' positiva con riferimento all'accertamento tecnico eseguito. Non risulta pertanto legittima la reiezione dell'istanza di supplemento d'indagine mediante l'adozione del metodo STR, unico idoneo ad eseguire l'esame genotipico anche sul DNA molto risalente (anche di mummie e fossili), una volta che, come ritenuto anche dalla Corte d'Appello, l'indagine tecnica sia l'unico strumento di accertamento della discendenza biologica efficace. Risulta, di conseguenza, contraddittorio ritenere, da un lato, la necessità della consulenza tecnica d'ufficio e dall'altro escluderne l'approfondimento sul rilievo della mancanza di un consulente di parte nelle indagini peritali, alla luce dei pareri scientifici pro veritate in atti con i quali sono state formulate osservazioni critiche in ordine al metodo utilizzato dal consulente d'ufficio. Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello rigettato la domanda proposta sulla base di un'indagine lacunosa ed incompleta svolta mediante consulenza tecnica d'ufficio con totale omissione delle considerazioni critiche di parte. Nell'indagine peritale è mancata sia la fase della genotipizzazione del DNA di entrambe le salme sia la comparazione. Ne consegue l'illogicità e la contraddittorietà di una conclusione tratta da un'indagine non eseguita. Peraltro la parte appellante non era tenuta, a pena di decadenza, a formulare le proprie critiche di metodo nel corso delle indagini peritali, essendo la nomina di un consulente di parte un diritto e non un obbligo. Le osservazioni critiche successive dovevano essere tenute in considerazione dal momento che evidenziavano con rigore scientifico, perché fondate su due pareri pro veritate provenienti da scienziati del settore, la concreta possibilità di eseguire l'indagine con metodica più moderna.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.c., nonché il vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello trascurato interamente le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente fin dal primo atto introduttivo del giudizio nonché le allegazioni documentali in atti. Nel quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla statuizione sulle spese legali, per avere la Corte d'Appello applicato il principio della soccombenza mentre sussistevano gravi motivi per compensare le spese legali, desumibili dall'ampio materiale probatorio e dall'esito della consulenza tecnica d'ufficio non imputabile alla parte ricorrente.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.
Preliminarmente si osserva che è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo il quale non è corretto ritenere che le osservazioni sul metodo ed il risultato dell'indagine tecnica possano essere svolte soltanto in corso di consulenza mediante i consulenti di parte. La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi ne' in un obbligo ne' in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta. La nuova formulazione dell'art. 195 c.p.c., comma 2, peraltro ratione temporis non applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato anteriormente al 4/7/2009, non ha modificato la natura e la funzione della nomina dei consulenti di parte ma ha soltanto stabilito che, qualora di essi la parte si avvalga, nell'ordinanza con quale viene conferito l'incarico peritale, deve essere indicato un termine entro il quale il consulente d'ufficio deve mettere a disposizione delle parti costituite la relazione, un altro termine entro il quale devono essere trasmesse al consulente d'ufficio le osservazioni di parte ed infine un ultimo termine entro il quale il consulente d'ufficio deve depositare la relazione peritale, con le osservazioni critiche e le sue repliche ad esse. La procedimentalizzazione della dialettica difensiva nello svolgimento ed all'esito della consulenza tecnica d'ufficio si fonda sull'esigenza di evitare dilazioni e rinvii d'udienza successivi al deposito della consulenza, finalizzati all'esercizio del diritto di critica sull'elaborato peritale. Rimane tuttavia fermo il principio secondo il quale alla parte non può essere impedito di criticare la relazione peritale anche se non abbia tempestivamente nominato i propri consulenti di parte, non avendo la novella processuale introdotto alcuna limitazione o decadenza all'esercizio del diritto di difesa. L'art. 194 c.p.c., comma 2, rimasto immutato, stabilisce, infatti che le parti possono intervenire di persona o per mezzo di consulenti di parte e possono presentare osservazioni od istanze al consulente per iscritto od a voce, rientrando tale attività nel fisiologico esercizio della funzione difensiva.
Deve, tuttavia, osservarsi, che la sentenza impugnata pur avendo erroneamente indicato la scansione temporale per esercitare il diritto di critica alla consulenza d'ufficio, non ha fondato la decisione di non procedere ad un supplemento d'indagine su tale considerazione. La reiezione dell'istanza si è fondata su una valutazione di completezza del risultato e di adeguatezza del metodo, incensurabile in sede di giudizio di legittimità, in quanto esaurientemente motivata. In particolare, la Corte d'Appello ha confutato l'obiezione di metodo osservando che le operazioni compiute dal consulente d'ufficio non si sono fondate su un esame visivo ma hanno preso le mosse dall'estrazione del DNA dal campione osseo prelevato, utilizzando "sofisticate ed accreditate tecniche puntualmente indicate nell'elaborato". Si deve, pertanto, rilevare che vi è stata una risposta specifica e puntuale alle obiezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla minore esattezza ed attualità della tecnica utilizzata dal consulente d'ufficio. Tale valutazione ha avuto un rilievo autonomo e decisivo nella scelta di non disporre un'integrazione d'indagine tecnica rispetto alla mancata tempestività della critica sulla metodica in corso di consulenza. Si tratta di un giudizio di merito, del tutto incensurabile in questa sede, ove, come nella specie, adeguatamente e specificamente motivato.
Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per la parte relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali non essendo stati riprodotti i capitoli esclusi (Cass. 6440 del 2007; 17915 del 2010). Per quanto riguarda l'omessa considerazione delle prove documentali, deve rilevarsi che la Corte d'Appello nel dare ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio, così come richiesto dalla parte appellante, ha ritenuto non sufficienti i riscontri probatori di natura presuntiva, acquisiti nel giudizio, valutando, invece, come decisiva, l'indagine tecnica. Tale rilievo dominante, peraltro, è del tutto coerente con gli orientamenti di questa Corte, secondo i quali, non sussiste una gerarchia assiologia o cronologica tra i mezzi di prova volti ad accertare la paternità e, conseguentemente, può darsi luogo alla consulenza tecnica d'ufficio anche senza aver acquisito la prova storica dell'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la presunta madre all'epoca del concepimento, (Cass. 14976 del 2007; 19583 del 2013) proprio in virtù del rilievo decisivo dell'indagine (sull'analogo rilievo probatorio del rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematogenetico Cass. 12971 del 2012). In conclusione, la Corte d'Appello ha fatto buon governo dei principi sopraesposti, disponendo la consulenza ematogenetica alla luce di un quadro probatorio valutato, ancorché implicitamente, insufficiente, anche in considerazione dell'epoca molto risalente dei fatti. Sotto quest'ultimo profilo il motivo deve, pertanto, ritenersi infondato. L'ultimo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha applicato il principio della soccombenza, ovvero la regola cardine del regime delle spese processuali. La diversa opzione della compensazione in ragione di gravi motivi costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice del merito. La mancata applicazione della deroga (la compensazione) rispetto al principio generale della soccombenza non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità neanche sotto il profilo del vizio di motivazione non essendovi un obbligo di motivazione specifico quando venga applicato il canone normativo generale.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014