Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1981, n. 2525
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Sentenza 22 aprile 1981

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In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, l'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 - a differenza dell'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 - non limita la sospensione ai termini scadenti nel periodo compreso tra l'1 agosto ed il 15 settembre, ma dispone che in detto periodo, quale che sia la loro scadenza, restino sospesi tutti i termini processuali, i quali riprendono o iniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. ( V 217/70, mass n 345029).*

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto per totale inidoneita dell'opera alla sua destinazione, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'Obbligo del pagamento del prezzo, non puo comprendere l'intero prezzo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro contratto di appalto, la stessa utilita perseguita con il contratto risolto, ma solo quella differenza fra tale ulteriore spesa e la minor somma che egli avrebbe dovuto versare all'appaltatore rimasto inadempiente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1981, n. 2525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2525
    Data del deposito : 22 aprile 1981

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