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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2606/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2606/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nato a [...] l'[...], residente in Parte_1
Castiglione di Sicilia (CT), Via S. Maria, n. 61, (cod. fisc. C.F._1
E), elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 106, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Giuseppe Trischitta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte attrice -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Via S. Maria La Grande n.5, (P. IVA ); CP_1 P.IVA_1
- parte convenuta -
pagina 1 di 8 ----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 02.03.2021 chiedeva Parte_1
accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio R.G. n. 20605/2017 svoltosi tra le stesse parti ed instaurato dal ricorrente innanzi allo stesso Tribunale di Catania, Giudice dott. Gaetano Cataldo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 696 bis c.p.c.; 2) Ritenere, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la responsabilità contrattuale dell' in quanto i gravissimi danni CP_2
subiti dal ricorrente sono riconducibile alla condotta dei sanitari del Presidio
Ospedaliero “S. Marta e S. Venera” di Acireale che hanno eseguito la prestazione oftalmogica in data 26.02.2014 agendo con negligenza, imperizia, imprudenza, colpa grave, inosservanza delle regole e prescrizioni dell'arte medica;
3) Di conseguenza, condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, quale contrattualmente responsabile ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1176, 1218, 2043 e 2236 al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni subiti per: a) un'invalidità permanente del 25%; b) un'inabilità temporanea di giorni 30 al 100%, di giorni 30 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al
25% ; c) danno morale;
per un ammontare pari, così come sopra specificato, in ad
€ 147.861,50, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso pagina 2 di 8 di causa o, comunque, dovesse ritenersi equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno di tali domande il ricorrente affermava che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato in data 14.12.2017, aveva richiesto un accertamento tecnico preventivo comprensivo della valutazione delle cause del danno patito dal ricorrente, della quantificazione dei danni, nonché del nesso causale tra i danni lamentati e l'evento colposo da parte del Presidio Ospedaliero S. Marta e S.
Venera di Acireale nonché dei sanitari che ebbero a cura il in occasione di un Pt_1
sinistro subito il 26.02.2014.
In particolare, il ricorrente deduceva che:
- in data 26.02.2014, alle ore 9.54, si era recato al Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “S. Marta e S. Venera” di Acireale a causa di un dolorosissimo trauma sul lavoro subito all'occhio sinistro;
- aveva subito il trauma mentre lo stesso, di professione muratore, stava utilizzando un martello veniva improvvisamente attinto all'occhio sinistro da due piccolissime schegge che si sono conficcate una sulla palpebra ed un'altra nel bulbo oculare;
- giunto al Pronto Soccorso del predetto nosocomio, il medico di turno, dopo averlo sottoposto ad una prima visita, ha richiesto una consulenza oculistica specialistica per trauma sul lavoro con ripercussione a carico di un occhio, ma non faceva effettuare - e non veniva effettuato - alcun esame specifico e necessario quale un'ecografia e/o TC;
- lo specialista dell'U.O.C. di Oftalmologia del Pronto Soccorso, giudicandolo pagina 3 di 8 erroneamente affetto da esiti di corpo estraneo SOLO in sede palpebrale (quindi esterno al bulbo oculare), rimuoveva SOLO il corpo estraneo sito sulla palpebra, e, dopo specifica medicazione, ha prescritto terapia medica da seguire a casa;
- dopo la rimozione del corpo estraneo in sede palpebrale, l'occhio sinistro, essendo rimasta l'altra scheggia all'interno del bulbo oculare, è andato inevitabilmente incontro nei mesi a seguire ad ingravescente decremento visivo accompagnato da uveiti recidivanti e con persistente intorbidimento vitreale dell'occhio;
- in particolare, dopo circa 10/20 giorni dalle cure ricevute al Pronto Soccorso, avvertendo sempre più fastidi (ad esempio, lacrimazione con l'esposizione dell'occhio alla luce) si era rivolto ad un'oculista privato (dott. ), il Persona_1
quale, dopo avergli prescritto una cura per 20 giorni che, però, non aveva sortito alcun effetto, gli consigliava di farsi visitare all'Ospedale Santa Marta di;
CP_1
- in tale ospedale, era stata effettuata un'ecografia che non ha individuato e rilevato la scheggia all'interno del bulbo oculare;
- a causa dei gravi danni, forti disagi e dolori all'occhio sinistro, si era, quindi, nuovamente rivolto all'oculista privato, il quale gli consigliava di effettuare una
TAC in quanto mezzo strumentale diagnostico molto più potente e preciso rispetto all'ecografia;
- in data 24.01.2015 il effettuava una TC orbita sx presso il Centro Diagnostico per Immagini Fiumara di S. Teresa di Riva, con la quale si accertava, giustificando i dolori ed i fastidi lamentati giornalmente, che: “….in corrispondenza della porzione antero-inferiore del bulbo oculare, si rileva corpo pagina 4 di 8 estraneo metallico in sede intrabulbare”;
- in data 26.02.2015, veniva, quindi, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero “S.
Marta e S. Venera” di Acireale, con diagnosi d'ingresso “OS: cataratta postraumatica, CE endobulbare, esiti iridociclite”;
- la degenza si era protratta dal 26.02.2015 al 17.03.2015 e lo specialista aveva descritto in atti: “riferito trauma sul lavoro Febbraio 2014 OS seguito da asportazione frammento (CE) palpebrale;
da Settembre 2014 episodi di flogosi recidivanti Os;
visitato da specialista esterno (Dott. ) diagnosi di uveite OS Per_1
con intorpidamento vitreale;
eseguita Tc orbita sinistra Gennaio 2015 e diagnosi di
CE endobulbare OS”; - il 4.03.2015, in regime di ricovero, era stata ripetuta TAC orbitaria con il seguente testuale esito: “...nella porzione antero inferiore del bulbo oculare di sinistra si apprezza rotondo corpo estraneo di mm4; ad un livello poco superiore al precedente, al piano di scansione passante per la pupilla, al versante mediale, si apprezza altra tenue iperdensità di mm2; (corpo estraneo?calcificazione?)”;
- dopo essere stato dimesso il 17.03.15, era stato costretto a ricoverarsi nuovamente dal 7 luglio al 9 luglio 2015 al fine di essere sottoposto ad un intervento di cerchiaggio, completamento vitrectomia + PDMS + endolaser con diagnosi di: “distacco di retina in vitreoctimezzato (post traumatico) + emivitreo”.
La convenuta anche se regolarmente citata in giudizio non si costituiva.
Con ordinanza del 29 dicembre 2021 veniva disposto il mutamento di rito.
Preliminarmente, malgrado le ampie ed articolate deduzioni dell'attore anche in seno alla comparsa conclusionale, vanno nuovamente rigettate le richieste pagina 5 di 8 istruttorie dello stesso rilevandosi che, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 17 giugno 2022, tali richieste non appaiono rilevanti ai fini della decisione alla stregua delle puntuali, condivisibili ed esaustive risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nella precedente fase ex articolo 696 bis c.p.c. e di cui si dirà a breve.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle dette risultanze peritali, deve escludersi con certezza qualsiasi responsabilità della convenuta in ordine ai fatti di causa lamentati dall'attore.
In particolare, i c.t.u. hanno accertato che gli esiti di intervento per distacco di retina secondario a trauma bulbare dell'attore non sono in nesso causale con errori professionali clinico-diagnostici-terapeutici posti in essere dallo specialista oftalmologo che ebbe in cura il periziando in data 26 febbraio 2014 presso il P.S. del P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale, né dai sanitari che ebbero in cura il predetto durante i ricoveri del 26 febbraio 2015, 16.03.2015 e 07 luglio 2015, presso l'Unità Operativa di Oculustica del P.O. S. Marta e S.Venera di Acireale;
in particolare, per quanto riguarda l'operato dello specialista oftalmologo del Pronto
Soccorso che ebbe in cura l'attore in data 26 febbraio 2014, non sono stati riscontrati comportamenti al di fuori della corretta pratica clinica. I consulenti d'ufficio hanno specificato che il citato medico ospedaliero, dopo aver riscontrato la presenza di un corpo estraneo palpebrale, lo ha correttamente e prontamente rimosso ed, in assenza di qualsiasi segno sintomo di coinvolgimento oculare (dato che dalla cartella di pronto soccorso risultava che il bulbo era “in quiete”),
pagina 6 di 8 correttamente non ha ritenuto necessario l'esecuzione di ulteriori indagini strumentali.
I consulenti d'ufficio hanno evidenziato che l'eventuale presenza di un corpo estraneo intraoculare misdiagnosticato (tra l'altro metallico e di dimensioni pari a
4 mm) avrebbe determinato segni e sintomi oculari (quali ferita d'ingresso del corpo estraneo, segni di infiammazione o infezione oculare, eventuale sanguinamenti, disturbi visivi ingravescenti, cataratta ecc.) in parte evidenti nell'immediatezza del trauma e in parte evidenti nei giorni nelle settimane immediatamente successivi ad esso. Tali segni e sintomi clinici avrebbero dovuto indurre l'attore a ricorrere alle cure specialistiche di un'oculista, mentre risulta che il primo dato clinico-strumentale che evidenzia la presenza di un corpo estraneo endobulbare nell'occhio sinistro è un esame TAC del 24 gennaio 2015 ovvero 11 mesi dopo la visita oculistica del 26 febbraio 2014 presso il Pronto soccorso di
Acireale.
I consulenti d'ufficio hanno altresì osservato che dalla letteratura scientifica internazionale si evince che in presenza di un evento traumatico con ritenzione di un corpo estraneo intrabulbare metallico la comparsa di gravi segni e sintomi oculari emergono immediatamente dopo l'evento traumatico;
è da ritenersi improbabile che ciò possa verificarsi dopo quasi un anno. Del resto, l'attore non ha prodotto l'asserito esame ecografico che sarebbe stato eseguito presso l'Ospedale
Santa Marta di circa 40 giorni dopo l'evento traumatico: ciò avrebbe in CP_1
effetti permesso di dimostrare quanto lamentato dall'attore.
Alla stregua di quanto detto e in considerazione anche dell'attività lavorativa di pagina 7 di 8 muratore svolta dall'attore, frequentemente esposto al rischio di eventi traumatici, si deve ritenere che il corpo estraneo intrabulbare sia stato conseguente a un evento traumatico successivo al 26 febbraio 2014.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese processuali, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2606/21 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) nessuna statuizione sulle spese processuali.
Catania, 20 luglio 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2606/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nato a [...] l'[...], residente in Parte_1
Castiglione di Sicilia (CT), Via S. Maria, n. 61, (cod. fisc. C.F._1
E), elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 106, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Giuseppe Trischitta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte attrice -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Via S. Maria La Grande n.5, (P. IVA ); CP_1 P.IVA_1
- parte convenuta -
pagina 1 di 8 ----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025.
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In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 02.03.2021 chiedeva Parte_1
accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio R.G. n. 20605/2017 svoltosi tra le stesse parti ed instaurato dal ricorrente innanzi allo stesso Tribunale di Catania, Giudice dott. Gaetano Cataldo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 696 bis c.p.c.; 2) Ritenere, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la responsabilità contrattuale dell' in quanto i gravissimi danni CP_2
subiti dal ricorrente sono riconducibile alla condotta dei sanitari del Presidio
Ospedaliero “S. Marta e S. Venera” di Acireale che hanno eseguito la prestazione oftalmogica in data 26.02.2014 agendo con negligenza, imperizia, imprudenza, colpa grave, inosservanza delle regole e prescrizioni dell'arte medica;
3) Di conseguenza, condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, quale contrattualmente responsabile ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1176, 1218, 2043 e 2236 al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni subiti per: a) un'invalidità permanente del 25%; b) un'inabilità temporanea di giorni 30 al 100%, di giorni 30 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al
25% ; c) danno morale;
per un ammontare pari, così come sopra specificato, in ad
€ 147.861,50, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso pagina 2 di 8 di causa o, comunque, dovesse ritenersi equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno di tali domande il ricorrente affermava che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato in data 14.12.2017, aveva richiesto un accertamento tecnico preventivo comprensivo della valutazione delle cause del danno patito dal ricorrente, della quantificazione dei danni, nonché del nesso causale tra i danni lamentati e l'evento colposo da parte del Presidio Ospedaliero S. Marta e S.
Venera di Acireale nonché dei sanitari che ebbero a cura il in occasione di un Pt_1
sinistro subito il 26.02.2014.
In particolare, il ricorrente deduceva che:
- in data 26.02.2014, alle ore 9.54, si era recato al Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “S. Marta e S. Venera” di Acireale a causa di un dolorosissimo trauma sul lavoro subito all'occhio sinistro;
- aveva subito il trauma mentre lo stesso, di professione muratore, stava utilizzando un martello veniva improvvisamente attinto all'occhio sinistro da due piccolissime schegge che si sono conficcate una sulla palpebra ed un'altra nel bulbo oculare;
- giunto al Pronto Soccorso del predetto nosocomio, il medico di turno, dopo averlo sottoposto ad una prima visita, ha richiesto una consulenza oculistica specialistica per trauma sul lavoro con ripercussione a carico di un occhio, ma non faceva effettuare - e non veniva effettuato - alcun esame specifico e necessario quale un'ecografia e/o TC;
- lo specialista dell'U.O.C. di Oftalmologia del Pronto Soccorso, giudicandolo pagina 3 di 8 erroneamente affetto da esiti di corpo estraneo SOLO in sede palpebrale (quindi esterno al bulbo oculare), rimuoveva SOLO il corpo estraneo sito sulla palpebra, e, dopo specifica medicazione, ha prescritto terapia medica da seguire a casa;
- dopo la rimozione del corpo estraneo in sede palpebrale, l'occhio sinistro, essendo rimasta l'altra scheggia all'interno del bulbo oculare, è andato inevitabilmente incontro nei mesi a seguire ad ingravescente decremento visivo accompagnato da uveiti recidivanti e con persistente intorbidimento vitreale dell'occhio;
- in particolare, dopo circa 10/20 giorni dalle cure ricevute al Pronto Soccorso, avvertendo sempre più fastidi (ad esempio, lacrimazione con l'esposizione dell'occhio alla luce) si era rivolto ad un'oculista privato (dott. ), il Persona_1
quale, dopo avergli prescritto una cura per 20 giorni che, però, non aveva sortito alcun effetto, gli consigliava di farsi visitare all'Ospedale Santa Marta di;
CP_1
- in tale ospedale, era stata effettuata un'ecografia che non ha individuato e rilevato la scheggia all'interno del bulbo oculare;
- a causa dei gravi danni, forti disagi e dolori all'occhio sinistro, si era, quindi, nuovamente rivolto all'oculista privato, il quale gli consigliava di effettuare una
TAC in quanto mezzo strumentale diagnostico molto più potente e preciso rispetto all'ecografia;
- in data 24.01.2015 il effettuava una TC orbita sx presso il Centro Diagnostico per Immagini Fiumara di S. Teresa di Riva, con la quale si accertava, giustificando i dolori ed i fastidi lamentati giornalmente, che: “….in corrispondenza della porzione antero-inferiore del bulbo oculare, si rileva corpo pagina 4 di 8 estraneo metallico in sede intrabulbare”;
- in data 26.02.2015, veniva, quindi, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero “S.
Marta e S. Venera” di Acireale, con diagnosi d'ingresso “OS: cataratta postraumatica, CE endobulbare, esiti iridociclite”;
- la degenza si era protratta dal 26.02.2015 al 17.03.2015 e lo specialista aveva descritto in atti: “riferito trauma sul lavoro Febbraio 2014 OS seguito da asportazione frammento (CE) palpebrale;
da Settembre 2014 episodi di flogosi recidivanti Os;
visitato da specialista esterno (Dott. ) diagnosi di uveite OS Per_1
con intorpidamento vitreale;
eseguita Tc orbita sinistra Gennaio 2015 e diagnosi di
CE endobulbare OS”; - il 4.03.2015, in regime di ricovero, era stata ripetuta TAC orbitaria con il seguente testuale esito: “...nella porzione antero inferiore del bulbo oculare di sinistra si apprezza rotondo corpo estraneo di mm4; ad un livello poco superiore al precedente, al piano di scansione passante per la pupilla, al versante mediale, si apprezza altra tenue iperdensità di mm2; (corpo estraneo?calcificazione?)”;
- dopo essere stato dimesso il 17.03.15, era stato costretto a ricoverarsi nuovamente dal 7 luglio al 9 luglio 2015 al fine di essere sottoposto ad un intervento di cerchiaggio, completamento vitrectomia + PDMS + endolaser con diagnosi di: “distacco di retina in vitreoctimezzato (post traumatico) + emivitreo”.
La convenuta anche se regolarmente citata in giudizio non si costituiva.
Con ordinanza del 29 dicembre 2021 veniva disposto il mutamento di rito.
Preliminarmente, malgrado le ampie ed articolate deduzioni dell'attore anche in seno alla comparsa conclusionale, vanno nuovamente rigettate le richieste pagina 5 di 8 istruttorie dello stesso rilevandosi che, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 17 giugno 2022, tali richieste non appaiono rilevanti ai fini della decisione alla stregua delle puntuali, condivisibili ed esaustive risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nella precedente fase ex articolo 696 bis c.p.c. e di cui si dirà a breve.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle dette risultanze peritali, deve escludersi con certezza qualsiasi responsabilità della convenuta in ordine ai fatti di causa lamentati dall'attore.
In particolare, i c.t.u. hanno accertato che gli esiti di intervento per distacco di retina secondario a trauma bulbare dell'attore non sono in nesso causale con errori professionali clinico-diagnostici-terapeutici posti in essere dallo specialista oftalmologo che ebbe in cura il periziando in data 26 febbraio 2014 presso il P.S. del P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale, né dai sanitari che ebbero in cura il predetto durante i ricoveri del 26 febbraio 2015, 16.03.2015 e 07 luglio 2015, presso l'Unità Operativa di Oculustica del P.O. S. Marta e S.Venera di Acireale;
in particolare, per quanto riguarda l'operato dello specialista oftalmologo del Pronto
Soccorso che ebbe in cura l'attore in data 26 febbraio 2014, non sono stati riscontrati comportamenti al di fuori della corretta pratica clinica. I consulenti d'ufficio hanno specificato che il citato medico ospedaliero, dopo aver riscontrato la presenza di un corpo estraneo palpebrale, lo ha correttamente e prontamente rimosso ed, in assenza di qualsiasi segno sintomo di coinvolgimento oculare (dato che dalla cartella di pronto soccorso risultava che il bulbo era “in quiete”),
pagina 6 di 8 correttamente non ha ritenuto necessario l'esecuzione di ulteriori indagini strumentali.
I consulenti d'ufficio hanno evidenziato che l'eventuale presenza di un corpo estraneo intraoculare misdiagnosticato (tra l'altro metallico e di dimensioni pari a
4 mm) avrebbe determinato segni e sintomi oculari (quali ferita d'ingresso del corpo estraneo, segni di infiammazione o infezione oculare, eventuale sanguinamenti, disturbi visivi ingravescenti, cataratta ecc.) in parte evidenti nell'immediatezza del trauma e in parte evidenti nei giorni nelle settimane immediatamente successivi ad esso. Tali segni e sintomi clinici avrebbero dovuto indurre l'attore a ricorrere alle cure specialistiche di un'oculista, mentre risulta che il primo dato clinico-strumentale che evidenzia la presenza di un corpo estraneo endobulbare nell'occhio sinistro è un esame TAC del 24 gennaio 2015 ovvero 11 mesi dopo la visita oculistica del 26 febbraio 2014 presso il Pronto soccorso di
Acireale.
I consulenti d'ufficio hanno altresì osservato che dalla letteratura scientifica internazionale si evince che in presenza di un evento traumatico con ritenzione di un corpo estraneo intrabulbare metallico la comparsa di gravi segni e sintomi oculari emergono immediatamente dopo l'evento traumatico;
è da ritenersi improbabile che ciò possa verificarsi dopo quasi un anno. Del resto, l'attore non ha prodotto l'asserito esame ecografico che sarebbe stato eseguito presso l'Ospedale
Santa Marta di circa 40 giorni dopo l'evento traumatico: ciò avrebbe in CP_1
effetti permesso di dimostrare quanto lamentato dall'attore.
Alla stregua di quanto detto e in considerazione anche dell'attività lavorativa di pagina 7 di 8 muratore svolta dall'attore, frequentemente esposto al rischio di eventi traumatici, si deve ritenere che il corpo estraneo intrabulbare sia stato conseguente a un evento traumatico successivo al 26 febbraio 2014.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese processuali, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2606/21 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) nessuna statuizione sulle spese processuali.
Catania, 20 luglio 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
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