Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
In tema di responsabilità da circolazione stradale, in un caso di scontro tra veicoli in cui uno dei conducenti riporti danni, l'azione diretta proposta da questi in confronto del proprietario dell'altro veicolo e del suo assicuratore dà luogo ad un processo a litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, qualora la sentenza che condanna il responsabile del danno e l'assicuratore, nel presupposto di una responsabilità esclusiva del primo nella causazione del sinistro, venga tempestivamente impugnata dal primo per sostenere che il danneggiato ha concorso a causare lo scontro, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore, in confronto del quale il contraddittorio va integrato, qualora l'impugnazione non gli sia stata notificata. Ciò, in applicazione dei normali principi relativi ai processi a litisconsorzio necessario in sede di impugnazione, secondo i quali l'impugnazione di una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano dal canto loro proposto la medesima impugnazione, a nulla rilevando, data la necessità "ex lege" del litisconsorzio (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969), la circostanza che l'obbligazione del responsabile e del suo assicuratore verso il danneggiato si connoti come solidale.
Qualora in un giudizio avente ad oggetto l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore per la responsabilita civile da circolazione di veicoli contro l'assicurato responsabile del danno, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 (giudizio del quale sono parti esclusivamente l'assicuratore ed il responsabile e non anche il danneggiato), si verifichi la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa costituita in giudizio, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, con conseguente perdita della capacità dell'assicuratore ex art. 200 della legge fallimentare, l'appello nei confronti dell'impresa assicurativa non può essere notificato al difensore per essa costituito nel precedente grado di giudizio, ma deve essere notificato al commissario liquidatore incaricato della liquidazione dei danni (ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39 del 1977), essendo la fattispecie riconducibile non già alla norma dell'art. 300 cod. proc. civ., giusta l'ultimo comma di essa (e non essendosi verificata, quindi, alcuna interruzione del processo), bensì alla norma dell'art. 328 cod. proc. civ. Tale principio non è derogato dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - applicabile anche all'azione di rivalsa - il quale non può essere inteso nel senso che il giudizio del quale sia parte l'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta possa essere proseguito verso di essa non in persona del commissario liquidatore ed a questi debba invece soltanto darsi notizia della sua pendenza, ma deve intendersi nel senso che la prosecuzione del giudizio deve avvenire in persona del liquidatore stesso (nella specie, sulla base di tali principi, in un caso in cui l'appello, in un giudizio pendente al 30 aprile 1995, era stato notificato al difensore costituito in primo grado per l'impresa assicuratrice e non al liquidatore, e questi - dopo l'interruzione del processo d'appello per l'emersione della sussistenza della messa in liquidazione e la riassunzione del processo nei suoi confronti - si era costituito, eccependo la tardività dell'impugnazione per non essere stata la citazione d'appello a lui notificata, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente una nullità di tale citazione e, sulla premessa che essa, essendo disciplinata dal testo dell'art. 164 anteriore alla riforma di cui all'art. 9 della legge n. 353 del 1990, era stata sanata "ex nunc" e non "ex tunc" dalla suddetta costituzione, ha statuito che correttamente l'impugnazione era stata considerata tardiva dal giudice d'appello, essendo la costituzione del liquidatore avvenuta quando il termine per l'appello era ormai decorso).
Commentario • 1
- 1. Se l'assicuratore smentisce la CAI anche il danneggiante deve essere assoltoAccesso limitatoFabio Quadri · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOTRASPORTI BB BI & C SNC, con sede in Comiso, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, difesa dall'avvocato BI SALLEMI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA IR ASSIC SPA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EL CE NQ ER MI RU, MI RI NQ ER MI RU, NA AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 602/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 29/03/96 e depositata il 08/05/96 (R.G. 984/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giorgio STELLA RICHTER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. Il 15.10.1984 un autoarticolato, guidato da MA DI, si scontrava con un'autovettura guidata da BR BI, che rimaneva infortunato.
L'autoarticolato era di proprietà della società OR BB BI e C. S.n.c. ed era assicurato per la responsabilità civile da circolazione stradale presso la società CO EN di assicurazioni S.p.a. 2. - BR BI iniziava un giudizio per il risarcimento del danno e, dopo la sua morte, avvenuta alcuni anni dopo il processo era proseguito dai suoi eredi le signore Vincenza ON e IA BI.
Il giudizio era stato promosso contro la EN e l'apparente proprietario dell'autoarticolato, ma questi ne era stato estromesso, dopo che, chiamata in causa, la OR BB s'era riconosciuta proprietaria del veicolo.
3. - Il tribunale di Bologna, con sentenza del 6.7.1992, dichiarava che lo scontro era avvenuto per colpa esclusiva del conducente dell'autoarticolato.
Condannava in solido al risarcimento del danno, il conducente MA DI, la società OR BB responsabile del danno, la CO EN.
Accoglieva però la domanda di rivalsa, proposta dalla CO EN contro la OR BB in base all'art. 18, secondo comma, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, e la condannava a tenere indenne la prima di quanto avrebbe pagato agli eredi del danneggiato. 4.1. - La OR BB proponeva appello. Sosteneva che lo scontro era avvenuto anche per colpa di BR BI e chiedeva che la sentenza di primo grado fosse riformata nel senso di diminuire, in misura corrispondente alla rispettiva gravità delle colpe, il risarcimento dovuto da lei e dal suo assicuratore. Impugnava anche il capo della sentenza concernente la domanda di rivalsa, di cui chiedeva il rigetto.
Chiedeva infine una diversa liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
4.2. - La citazione veniva notificata agli eredi del danneggiato, le signore ON e BI, il 28.9.1993, nel termine di un anno aumentato per la sospensione feriale. Veniva notificato nella stessa data alla CO EN presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
5.1. Comparsi all'udienza del 27.1.1994 i procuratori dell'appellante e delle appellate ON e BI, il primo dichiarava che la notificazione indirizzata a MA DI non aveva potuto essere eseguita;
esibiva poi una fotocopia dell'atto stragiudiziale notificato il 3.1.1994 al commissario TO della CO EN, che era stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
L'istruttore dichiarava interrotto il processo.
5.2. - la OR BB, tra il 20 ed il 23.4.1994, notificava a tutte la parti, e tra queste al commissario TO della CO EN, il ricorso per la riassunzione del processo. 5.3. - Il commissario TO, costituitosi in giudizio, eccepiva che il capo della sentenza concernente la domanda di rivalsa era passato in giudicato, perché l'appello era stato notificato alla CO presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, quando il decreto 31.5.1993 n. 19568 che l'aveva posta in liquidazione coatta amministrativa era già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
6. - La corte d'appello di Bologna, con sentenza dell'8.5.1996, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla OR BB contro il capo della sentenza concernente la domanda di rivalsa.
Ha considerato che, messa la CO EN in liquidazione coatta amministrativa con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo che la sentenza del tribunale era stata pronunciata, l'appello avrebbe dovuto essere notificato non alla CO presso il procuratore per lei costituito, ma al commissario TO. Ciò non era avvenuto e non poteva essere attribuita efficacia sanante alla notificazione dell'atto di riassunzione, avvenuta dopo che il termine per l'appello era scaduto.
La corte d'appello - nella stessa sentenza - ha anche rigettato" per difetto di interesse l'impugnazione proposta contro il capo della sentenza concernente l'accertamento delle colpe.
Ha considerato che la CO EN non aveva dal canto suo impugnato quel capo di sentenza e dunque s'era oramai formato in suo confronto il giudicato sul punto che fosse obbligata a pagare ai danneggiati l'intero risarcimento liquidato dal tribunale. Nè questa conclusione poteva essere superata in base alla considerazione che, quando il danneggiato agisce in confronto dell'assicuratore, tra assicuratore e responsabile del danno si stabilisce un litisconsorzio necessario.
La rilevanza del litisconsorzio era rimasta esaurita dal fatto che l'assicuratore non aveva fatto valere il proprio interesse e l'impugnazione del responsabile era tale da coinvolgere solo i danneggiati.
Da questa premessa, la corte d'appello ha tratto la conclusione che la OR BB non aveva interesse ad una pronuncia di diversa ripartizione delle colpe.
Infatti, l'assicuratore era rimasto obbligato per il tutto e lei era tenuta a rivalerlo per l'intero.
7. - La società OR BB BI S.n.c. ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato notificato il 13.6.1997 al commissario TO della CO EN di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ed alle signore Vincenza ON e IA BI, presso i rispettivi procuratori, nonché a MA DI.
Il commissario TO ha resistito con controricorso, che ha illustrato con memoria.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene quattro motivi.
Il primo riguarda il capo della sentenza relativo alla domanda di rivalsa, il secondo ed il terzo il capo concernente la distribuzione delle colpe tra i protagonisti dello scontro, il quarto le spese del processo.
La Corte ritiene di esaminare prima il secondo ed il terzo motivo.
2.1. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 331 dello stesso codice e 23
della L. 24 dicembre 1969,n. 990). La ricorrente osserva che i danneggiati avevano proposto azione diretta contro l'assicuratore e che, a norma dell'art. 23 della legge 990 del 1969, in tale processo deve essere chiamato anche il responsabile del danno, sicché, tra assicuratore e responsabile del danno, si stabilisce una situazione processuale di litisconsorzio necessario.
Considera che l'appello che essa aveva proposto per ottenere un diverso accertamento sulle colpe dei conducenti, poiché aveva impedito che si formasse il giudicato sulla propria responsabilità esclusiva, aveva anche impedito che si formasse il giudicato sull'obbligazione dell'assicuratore di risarcire l'intero danno. Il terzo motivo torna a denunciare vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 100 dello stesso codice).
La ricorrente considera che, se pure si fosse formato il giudicato sulla domanda di rivalsa, essa avrebbe sempre avuto interesse ad una pronuncia sull'altra parte dell'impugnazione, perché, se fosse stata riconosciuta fondata, avrebbe finito col dovere restituire all'assicuratore una somma minore. 2.2. - Il secondo motivo è fondato, mentre il terzo è
assorbito.
Questo per le ragioni che seguono.
2.3. - L'azione diretta del danneggiato in confronto dell'assicuratore della responsabilità per circolazione stradale (art. 18 della legge 990 del 1969) dà luogo ad un processo nel quale deve essere convenuto anche il responsabile del danno (art. 23 della legge).
È costante da parte di questa Corte l'affermazione che si tratti di un processo a litisconsorzio necessario (art. 102 cod. proc. civ. ) (tra le più recenti decisioni, Cass. 27 ottobre 1998 n.
10693; 7 ottobre 1998 n. 9919). Però, siccome l'obbligazione che costituisce il contenuto del rapporto è un'obbligazione non indivisibile di cui sono titolari dal lato passivo più soggetti, i quali dunque si presentano rispetto al creditore come obbligati in solido, la necessità che il processo, iniziato in confronto di tutte le parti, prosegua per tutti i gradi nella presenza di ciascuna, è stato ritenuto possa in determinati casi cessare.
È stato così affermato che, accertata con sentenza di condanna generica, non impugnata dal responsabile del danno e dal suo assicuratore, la responsabilità del primo, il giudizio di nuovo iniziato per la liquidazione del danno in confronto dell'assicuratore e del responsabile del danno non sia un processo a litisconsorzio necessario (Sez. Un. 15 ottobre 1982 n. 5350). Ma a questo schema non può ricondursi il caso che si è
presentato alla corte d'appello.
Infatti, il responsabile del danno aveva incentrato l'impugnazione sul punto della decisione concernente la colpa dei conducenti coinvolti nello scontro.
Veniva perciò in rilievo la ragione precipua del litisconsorzio processuale, il quale, nel caso della legge 990 del 1969, è ordinato a far sì che, attraverso la presenza nel processo anche del responsabile del danno, possa aversi una ricostruzione dell'accaduto il più possibile aderente alla realtà, con beneficio sul costo generale del sistema dell'assicurazione obbligatoria (Sez. Un. 15 ottobre 1982 n. 5350). Ora, nei processi a litisconsorzio necessario, l'impugnazione di una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti poste nella medesima posizione processuale e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano dal canto loro proposto la medesima impugnazione (Cass. 24 aprile 1998 n. 4220). Inoltre, l'impugnazione rivolta ad una almeno delle parti in posizione contrapposta consente l'integrazione del contraddittorio in confronto di tutte le altre, che dall'impugnazione possono ritrarre giovamento o pregiudizio (art. 331, primo comma, cod. proc. civ.):
ciò sino a quando non sia inutilmente trascorso il termine perentorio che il giudice deve assegnare perché il contraddittorio sia integrato.
Ed allora, la corte d'appello non avrebbe dovuto disconoscere all'impugnazione, che il responsabile del danno, la OR BB, aveva tempestivamente notificato ai danneggiati, l'idoneità ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado anche tra questi e l'assicuratore.
L'impugnazione, se fosse stata accolta, avrebbe giovato anche all'assicuratore, il quale sarebbe rimasto esposto a pagare un'indennità minore per estinguere la minore obbligazione risarcitoria del responsabile.
Dunque, ritenuto dalla corte d'appello che, quanto alla parte del processo costituita dall'assicuratore, l'impugnazione notificata alla CO EN presso il procuratore costituito era nulla e che l'appello avrebbe dovuto essere notificato personalmente alla CO TI in liquidazione in persona del commissario TO, la questione che si sarebbe potuta porre era quella di ordinare la rinnovazione della notificazione in confronto della CO EN in liquidazione coatta.
Ma tale necessità era rimasta superata dal fatto che il commissario TO, dopo aver ricevuto nel termine assegnato la notificazione del ricorso in riassunzione, s'era costituito in giudizio rendendo così integro il contraddittorio. 2.4. - Si deve in conclusione affermare che, in tema di responsabilità da circolazione stradale, in un caso di scontro tra veicoli in cui uno dei conducenti riporti danni, l'azione diretta proposta da questi in confronto del proprietario dell'altro veicolo e del suo assicuratore dà luogo ad un processo a litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, se la sentenza che condanna il responsabile del danno e l'assicuratore è tempestivamente impugnata dal primo per sostenere che il danneggiato ha concorso a causare lo scontro, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore, in confronto del quale il contraddittorio va integrato, se l'appello non gli sia stato notificato.
2.5. - Caduto il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza nei rapporti tra le signore ON e BI, eredi del danneggiato, e l'assicuratore, viene meno il dato dal quale la corte d'appello ha tratto argomento per ritenere che la PO BB non avesse interesse all'esame del merito dell'appello. La circostanza che la sentenza di primo grado possa essere passata in giudicato nel capo relativo alla domanda di rivalsa non è idonea da sè sola ad escludere l'interesse all'esame dell'impugnazione sull'altro capo.
Se dovesse risultare minore l'importo del risarcimento dovuto dalla OR BB e dal suo assicuratore ai danneggiati, diminuirebbe in modo corrispondente l'ammontare della rivalsa. L'accoglimento del secondo motivo già da solo è in grado di determinare la cassazione del capo della sentenza di cui si è discusso.
Per questo il terzo motivo resta assorbito.
3.1. - Il primo motivo del ricorso denuncia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 300, 327 e 330 dello stesso codice ed all'art. 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990). La ricorrente sostiene che, essendosi la CO EN costituita nel giudizio di primo grado e non avendo il suo procuratore dichiarato che era poi intervenuta la messa in liquidazione, l'appello andava notificato alla società presso il procuratore costituito in primo grado.
La ricorrente sostiene, ancora, che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, la perdita della capacità di stare in giudizio che si determina dopo l'inizio del processo per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore non impedisce che il processo prosegua in confronto della società assicuratrice, ma dà solo luogo all'onere di rendere noto a chi dovrà eseguire il pagamento dell'indennità che il processo è pendente. E tale comunicazione - richiesta dall'art. 25 della legge 990 del 1969 - era stata data al commissario TO.
3.2. - Il motivo non è fondato. Questo per le ragioni di seguito esposte.
3.3.1. - Conviene premettere che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 6.7.1992 in confronto della CO EN che a quell'epoca non era ancora stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
Il decreto relativo alla messa in liquidazione - come risulta dagli atti del processo - sarebbe stato adottato il 31.5.1993 e pubblicato sulla G.U. n. 126 dell'1.6.1993.
Il decreto - sempre secondo quanto risulta dagli atti del processo autorizzava il commissario TO a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada alla liquidazione dei danni -verificatisi anteriormente. L'appello è stato notificato il 28.9.1993 alla CO EN presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Il 3.1.1994 è stata data comunicazione al commissario TO del processo pendente davanti alla corte d'appello di Bologna in conseguenza di quell'impugnazione.
Il processo è stato dichiarato interrotto nell'udienza di comparizione del 27.1.1994 e riassunto con il ricorso notificato al commissario TO il 21.4.1994.
3.3.2. Sono ancora necessarie due considerazioni.
La prima è che parti del processo, rispetto alla domanda di rivalsa che l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale può proporre contro il responsabile, in base all'art. 18, secondo comma, della legge 990 del 1969, sono unicamente l'assicuratore ed il responsabile e non anche il danneggiato. Del , resto, con il motivo di ricorso, questo punto della decisione non è stato rimesso in discussione.
Qui perciò non rileva che l'appello fosse stato notificato tempestivamente agli eredi del danneggiato.
La seconda è che, quando la vicenda della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale è regolata nel modo disciplinato dal D.-L.23 dicembre 1976, n. 857 conv. in L. 26 febbraio 1977, n. 39, è il commissario TO l'organo legittimato a stare in giudizio, per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nelle cause promosse dai danneggiati per ottenere il pagamento dell'indennità (art. 13 del decreto-legge).
3.4. La critica svolta nella prima parte del motivo è ancorata alla denuncia di violazione delle norme del codice di procedura civile. Ma non c'è stata violazione di queste norme.
L'art . 200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dispone che, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario TO. Si ha dunque per l'imprenditore la perdita della capacità di stare in giudizio.
Rispetto ai giudizi relativi a domande che, come nel caso, sono state proposte dal l'imprenditore, e nei quali, prima che fosse ordinata la liquidazione, sia stata pronunziata sentenza in favore dello stesso imprenditore, si tratta di stabilire quali norme debbono essere osservate dall'altra parte per impugnare la sentenza. Non si tratta di stabilire davanti a quale giudice la sentenza. debba essere impugnata, ma a chi ed in che modo debba essere notificata l'impugnazione.
Orbene, quando la perdita della capacita di stare in giudizio si avvera, rispetto a parte costituita in giudizio, dopo che è stata pubblicata la sentenza, la situazione che si determina ricade fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 300 cod. proc. civ. (Cass. 18 giugno 1980 n. 3888). Sicché essa produce il suo effetto, ovverosia il venir meno del potere di rappresentanza del procuratore già costituito per la parte (art. 1722, primo comma, n. 4, cod. civ.), indipendentemente dal fatto che lo stesso procuratore lo comunichi all'altra parte. Se si ha dunque riguardo alla disciplina dettata dal codice di procedura civile, la decisione della corte d'appello, che ha collocato la fattispecie fuori dell'ambito di applicazione dell'art.300 cod. proc. civ., considerandola invece regolata dall'art. 328, è
conforme a diritto..
Altresì conforme a diritto è il modo in cui è stato in concreto applicato l'art. 328 cod. proc. civ. In rapporto alla disciplina dettata dal codice di procedura civile, posta la CO EN in liquidazione coatta amministrativa, l'appello avrebbe dovuto essere notificato non al procuratore costituito in giudizio per la compagnia, secondo il disposto dell'art. 330 cod. proc. civ., ma al commissario TO.
La notifica avrebbe dovuto essergli fatta nel termine di sei mesi, decorrenti dal 31.5.1993, aumentati del periodo di sospensione feriale.
Invece, l'appello è stato notificato, in questo termine, al procuratore costituito per la CO EN e fuori di questo termine, attraverso l'atto di riassunzione, al commissario TO.
In rapporto alle norme del codice di procedura civile, la citazione in appello era nulla perché indirizzata a soggetto privo della capacità di stare in giudizio.
La corte d'appello ha ritenuto che la nullità non potesse essere esclusa per il fatto d'avere la società appellante ignorato senza sua colpa la sopravvenuta messa in liquidazione della CO.
Il punto non è stato oggetto di critica.
Del resto, la pubblicazione del decreto avvenuta nel termine indicato dall'art. 197 del R.D. 267 del 1942 esclude possa profilarsi un'ignoranza incolpevole.
Nè può prospettarsi una rilevanza del comportamento tenuto dal procuratore costituito per la CO il quale, ricevuta la notificazione dell'appello, non ha comunicato all'altra parte di non essere più utile destinatario della notifica (questione sottoposta alla Corte costituzionale, ma ritenuta inammissibile con l'ordinanza 1 giugno 1995 n. 222). La società, quando ha notificato il 3.1.1994 al commissario TO la comunicazione relativa alla pendenza dell'appello, sarebbe stata infatti ancora nelle condizioni di poter notificare un appello tempestivo.
D'altra parte, l'atto notificato il 3.1.1994 al commissario TO non avrebbe potuto tenere luogo di una valida citazione, giacché tra la data della sua notifica e quella dell'udienza di comparizione in esso comunicata, cioè il 17.1.1994, mancava il termine minimo a comparire.
Infine, trattandosi di giudizio pendente al 30.4.1995, non può prospettarsi sanatoria della nullità della citazione con efficacia dalla data della sua notifica, come conseguenza della costituzione del commissario ed in applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 330: vi osta il dettato dell'art. 90.1. della legge sub art. 9 D.-L. 18 ottobre 1995, n. 432 conv. in L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Cass. 19
febbraio 1998 n. 1763). 3.5. - La critica svolta nella seconda parte del motivo postula che le norme del codice di procedura prima commentate trovino deroga nell'art. 25 della legge 990 del 1969. Nel caso in esame, dalla disposizione dettata dall'art. 25 della legge non può invece derivare soluzione diversa da quella già illustrata.
La disposizione dettata dall'art. 25 ha propriamente la funzione di regolare i rapporti tra giudizio intrapreso dal danneggiato attraverso l'azione diretta contro l'assicuratore e la messa in liquidazione di questo ed è intesa a consentire la conservazione dell'attività processuale già svolta.
Il che è realizzato consentendo che il processo già pendente prosegua in confronto dell'impresa in liquidazione coatta, ovverosia del commissario TO (Cass. 4 giugno 1998 n. 5483, in motivazione), e però il danneggiato deve dare notizia della pendenza del processo all'impresa designata, tenuta a liquidare l'indennità, per il Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 19, primo comma lett. c;
20, commi secondo e quarto), nei limiti di risarcibilità stabiliti dall'art. 21, ult. comma, della legge. Notizia che è volta a consentire all'impresa designata di intervenire nel processo se vuole, ma che comunque assicura l'opponibilità della sentenza, una volta resa, a tale impresa. Orbene, quando incaricato della liquidazione dei danni sia il commissario TO (art. 9 del decreto-legge 857 del 1976), nel caso in cui la prosecuzione del processo debba aversi mediante proposizione dell'appello in confronto dell'assicuratore, non si realizza alcuno scarto tra il sistema del codice di procedura civile e quello configurato dall'art. 25 della legge.
Una volta che, secondo l'art. 25, il giudizio già iniziato può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, ovverosia in confronto del commissario TO dell'impresa assicuratrice, non si tratta già di notificare l'appello al procuratore costituito per l'assicuratore e la notizia dell'appello al commissario TO, si tratta bensì di notificare unicamente l'appello a quest'ultimo.
Tutto ciò sul presupposto, di cui per le ragioni prima dette non occorre verifica, che l'art. 25 della legge si applichi non solo in relazione all'azione diretta, ma anche a quella di rivalsa dell'assicuratore e, sull'ulteriore presupposto, che non è prevista partecipazione al processo da parte dell'impresa designata quando della liquidazione è direttamente incaricato il commissario TO.
4. - Il quarto motivo, come si è detto, concerne le spese del processo e resta anch'esso assorbito.
5. - Il ricorso è accolto in parte ed in parte è rigettato. La sentenza impugnata è cassata in accoglimento del secondo motivo.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio che si designa in altra sezione della corte d'appello di Bologna. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999