Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/02/2026, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06646/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6646 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale Presidente dell’Associazione “ -OMISSIS- ” TS-LU, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Tortora, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 49;
contro
Comune di Trevignano Romano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 28.5.2024, adottata dal responsabile del Settore Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Trevignano Romano, avente ad oggetto la riduzione in pristino di opere realizzate in assenza di titolo edilizio in -OMISSIS-, -OMISSIS-, sull’area distinta in catasto al foglio-OMISSIS-;
- della relazione del 22.4.2024 redatta dal responsabile del Settore Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Trevignano Romano a seguito del sopralluogo effettuato in pari data;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6 settembre 2024 :
- del verbale di constatazione e verifica prot. -OMISSIS- del 29 agosto 2024, notificato in data 30 agosto 2024, avente ad oggetto il “ controllo ottemperanza ordinanza n. -OMISSIS- del 28.05.2024 del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ”;
- dell’eventuale e non conosciuto provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
- dei provvedimenti della Polizia locale inibitori all’accesso del terreno di proprietà dell’Associazione ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trevignano Romano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa NI GI e udito il difensore del Comune resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato l’11 giugno 2024 e depositato il 17 giugno 2024, il sig. -OMISSIS-, in proprio e quale Presidente dell’Associazione “-OMISSIS-” TS – LU (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “l’Associazione”), è insorto avverso l’ordinanza n. 12 del 28 maggio 2024 con la quale il Comune di Trevignano Romano gli ha ingiunto la demolizione e la rimozione delle opere e delle installazioni presenti nel terreno ubicato in -OMISSIS-, Località “-OMISSIS-”, distinto in catasto al -OMISSIS-, nonché il “ ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione agricola dell’area, eliminando il maggior carico urbanistico, imposto all’area dall’uso dell’area per fini di culto ”.
Il provvedimento contesta, in particolare, l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso non autorizzato dell’area da zona agricola ad area di ritrovo e di culto, attuato attraverso l’installazione – in assenza di titolo edilizio e paesaggistico – di un “ insieme sistematico ” di opere così individuate:
- “ nr. 2 croci in legno alte circa 2 m, con una avente anche il Cristo ”;
- “ nr.13 statuine raffiguranti la passione di Cristo alte circa 60 cm ”;
- “ nr.2 inginocchiatoi in marmo ”;
- “ nr.1 altare in marmo ”;
- “ nr. 11 lampioni poggiati sul terreno ed alimentati con pannello solare ”;
- “ nr. 3 ombrelloni chiusi in telo verde ”;
- “ nr. 1 cisterna posta a terra per accumulo d'acqua in materiale plastico autoricaricabile ”;
- “ nr. 1 capanna in legno con all'interno materiale religioso ”;
- “ diverse piantane in plastica per alloggiamento ombrelloni ”;
- “ numero non precisato di sedie in platica poggiate su una pedana in legno ”;
- “ deposito di materiale vario coperto da telo in plastica verde ”.
1.1. Il sig. -OMISSIS- premette in fatto che l’Associazione “-OMISSIS-” TS - LU, costituita con atto del 13 gennaio 2018, dopo aver avuto la detenzione del terreno di cui si tratta in qualità di comodataria, ne ha acquistato la proprietà in data 20 settembre 2018, al fine di poter ivi “ manifestare liberamente le proprie preghiere ” e, in particolare, di recitare – il giorno 3 di ogni mese – il Santo Rosario sotto la guida della sig.ra -OMISSIS-, attirando in tale luogo “ un pubblico sempre più numeroso e devoto proveniente da varie località italiane e anche dall’estero ”.
Il ricorrente espone, poi, le vicende procedimentali e processuali che hanno preceduto l’adozione del provvedimento impugnato nei termini che possono essere così riepilogati:
- con ordinanza -OMISSIS-del 2021, notificata il 16 aprile 2021, l’Ente Parco Naturale Regionale di -OMISSIS- – -OMISSIS- (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Ente Parco”), avendo accertato la realizzazione presso l’area in questione di alcuni interventi edilizi (e in particolare: “ 1. la realizzazione di un manufatto in legno di altezza 2,40 mt all’estradosso della gronda e 3,15 mt al colmo del tetto, stabilmente infissa al suolo con tetto ricoperto in guaina ardesiata di dimensione 12 cm x 12 cm con plinto in cemento infisso nel terreno di dimensioni 45 cm x 45 cm; 2. una strada in materiale inerte tipo lapillo e breccia di mt 90,00 e larghezza mt 5,00; 3. installazione di n. 61 panche in legno e metallo infisse al terreno per mezzo di staffe metalliche posizione in modo tale da creare un anfiteatro nel quale si svolgono le manifestazioni religiose; 4. la suddivisione dell’area con palizzate in legno e corde con cartellonistica indicante aree di parcheggio veicoli e transito delle persone ”) in assenza del prescritto del nulla osta, ha ordinato la riduzione in pristino dell’area medesima. Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- è insorto dinnanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. n. 4598/2021;
- con ordinanza -OMISSIS- del 18 aprile 2023, il Comune di Trevignano Romano ha ingiunto la demolizione del complesso delle strutture già oggetto della suddetta intimazione da parte dell’Ente Parco, cui si sono aggiunte una teca in vetro contenente la statua della -OMISSIS- e una costruzione in legno contenente la statua votiva di -OMISSIS-. Questo ulteriore provvedimento è stato impugnato con ricorso R.G. n. 8283/2023, la cui istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 3067 del 15 giugno 2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, con ordinanza -OMISSIS- del 12 luglio 2023;
- in data 15 maggio 2023, nell’attesa della definizione dei due predetti giudizi, “ l’Associazione provvedeva alla rimozione di tutte le opere indicate nelle ordinanze sulle quali potesse essere in dubbio la facile amovibilità ”;
- con provvedimento del 30 giugno 2023, l’Ente Parco disponeva l’annullamento in autotutela del nulla osta rilasciato all’Associazione in data 9 dicembre 2019 per la realizzazione di una recinzione in pali di castagno e rete metallica, sulla base dell’asserita falsa rappresentazione dei fatti per l’omessa specificazione, nella relativa istanza, che il fondo sarebbe stato utilizzato come luogo di preghiera. Il provvedimento di autotutela veniva gravato, unitamente alla successiva nota comunale del 6 luglio 2023, recante dichiarazione di inefficacia della CILA relativa alla recinzione in questione, con ricorso R.G. n. 11170/2023, accolto da questa Sezione con sentenza n. 513 del 10 gennaio 2024;
- con nota -OMISSIS- del 10 aprile 2024, il Comune di -OMISSIS- comunicava al sig, -OMISSIS- l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio culminato con il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio, invitandolo a presenziare al sopralluogo previsto per il giorno 22 aprile 2024;
- in esito a tale sopralluogo, è intervenuto il sequestro penale dell’immobile ai sensi dell’art. 354 c.p.p., seguito, tuttavia, dal decreto di non convalida da parte del pubblico ministero e dalla rimozione dei sigilli;
- infine, il Comune di Trevignano, pur a fronte delle controdeduzioni del sig. -OMISSIS-, ritenute non persuasive, ha adottato il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa.
1.2. A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso così rubricati:
- “ I) Violazione e falsa applicazione artt. 3, 6, 31 e 37 del d.P.R. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 della l. 241/1990 – Manifesta illogicità, irragionevolezza – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Eccesso di potere ”;
- “ II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. n. 241/90 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere contraddittorietà – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta ”;
- III) Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere nella forma dello sviamento ”;
- “ IV) Illegittimità dell’ordinanza n. 12/2024 per violazione della libertà di religione e di propaganda religiosa garantite dagli artt. 19 e 20 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 724 cp – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 9 C.E.D.U., dell’art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché’ dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. ”.
2. Il Comune di Trevignano Romano si è costituito in giudizio in data 12 luglio 2024, eccependo l’inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente contestato “ il cuore motivazionale ” del provvedimento impugnato, nonché controdeducendo nel merito alle doglianze avversarie.
3. Con ordinanza n. 3256 del 18 luglio 2024, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale, ritenendo, in particolare, che la dedotta precarietà strutturale dei manufatti non si rivelasse “ decisiva nel senso di escludere il contestato cambio di destinazione d’uso, avuto riguardo alla considerazione complessiva e funzionale delle opere, oltretutto realizzate in zona vincolata, e alla connessa incidenza sul carico urbanistico ”. Tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, il quale, con ordinanza cautelare -OMISSIS- del 29 agosto 2024, ha affermato che le opere contestate “ unitariamente e complessivamente valutate, sono tali da plausibilmente ipotizzare un significativo incremento del carico urbanistico in area agricola derivante dalla presenza di un cospicuo numero di persone ogni volta che vengono organizzate le manifestazioni di culto (per stessa ammissione di parte appellante il 3 di ogni mese), in ciò realizzandosi il non autorizzato mutamento di destinazione d’uso dell’area per cui è causa (da area agricola ad area destinata ad attività di culto) riscontrato dal Comune ”, rilevando altresì che “ laddove le opere de quibus fossero così facilmente amovibili ” come sostenuto dal ricorrente “ non sarebbe dato comprendere l’interesse sotteso al presente appello cautelare proposto avverso un’ordinanza di demolizione e di rimozione di dette opere ”.
4. In data 29 agosto 2024, nelle more dello svolgimento dell’udienza pubblica, la Polizia Locale del Comune di Trevignano Romano ha svolto un sopralluogo presso l’area, accertando, come da “ verbale di constatazione e verifica ” -OMISSIS- in pari data, notificato al sig. -OMISSIS- il 30 agosto 2024, che nessuna delle opere contestate con il provvedimento impugnato era stata rimossa.
5. Avverso detto verbale di constatazione e verifica, nonché avverso “ l’eventuale e non conosciuto provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio ” e i “ provvedimenti della Polizia locale inibitori all’accesso del terreno di proprietà dell’Associazione ricorrente ”, il sig. -OMISSIS-, in proprio e quale Presidente dell’Associazione “-OMISSIS-” TS – LU, è insorto con atto per motivi aggiunti, notificato e depositato il 6 settembre 2024, deducendo in diritto tre motivi così rubricati:
- “ I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 – Travisamento dei fatti – Illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere ”;
- “ II) Illegittimità per violazione della libertà di religione e di propaganda religiosa garantite dagli artt. 19 e 20 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 724 cp – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 9 C.E.D.U., dell’art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché’ dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. ”;
- “ III) Illegittimità derivata ”.
6. Con memoria depositata l’11 ottobre 2024, il Comune di Trevignano Romano, prim’ancora di controdedurre nel merito a detti motivi aggiunti, ne ha eccepito in rito l’inammissibilità, rilevando la natura di atto privo di autonoma portata lesiva del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino. Quanto, poi, ai provvedimenti della Polizia Locale inibitori dell’accesso al terreno, la difesa civica ha eccepito che la censura di violazione della libertà religiosa fosse al più riferibile alla già gravata ordinanza di demolizione.
7. Con ordinanza n. 4692 del 18 ottobre 2024, la Sezione, ritenendo che il ricorso per motivi aggiunti non fosse munito di adeguato fumus boni iuris , ha respinto la relativa domanda cautelare.
8. Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025, in vista della quale il Comune resistente ha presentato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare e ad integrazione di quanto esposto in fatto, è opportuno dare conto della circostanza per cui, nelle more dello svolgimento della presente udienza pubblica, il menzionato ricorso R.G. n. 4598/2021, proposto dal sig. -OMISSIS- avverso l’ordinanza -OMISSIS- del 2021 emessa dall’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano, è stato respinto da questa Sezione con sentenza n. 7650 del 17 aprile 2025, pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025.
2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato, il che, in applicazione del criterio della ragione più liquida (cfr., ex multis , Cons. St., Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. St., Sez. VII, 30 maggio 2024, n. 4860) consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente in relazione alla mancata contestazione della ragione fondamentale sottesa al gravato ordine di demolizione.
3. Con il primo motivo, il Sig. -OMISSIS- deduce che le opere contestate, in quanto di limitate dimensioni e in nessun caso infisse al suolo, avrebbero natura precaria e sarebbero facilmente amovibili, di talché per il posizionamento delle stesse non occorrerebbe il permesso di costruire, rientrando, oltretutto, la gran parte dei manufatti nel Glossario dell’attività edilizia libera di cui al d.m. 2 marzo 2018.
3.1. La censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
3.2. Occorre tener conto, al riguardo, da un lato, del regime urbanistico e vincolistico proprio dell’area in questione e, dall’altro, dell’impianto motivazionale della gravata ordinanza demolitoria.
Dagli atti di causa risulta, in particolare, che il terreno: (i) è ubicato in zona agricola E2 secondo il vigente P.R.G., approvato con delibera di Giunta regionale -OMISSIS- del 23 dicembre 1974; (ii) è gravato da vincolo paesaggistico giusta d.m. 18 aprile 1994; (iii) è qualificato quale “ paesaggio naturale agrario ” in base al P.T.P.R. approvato dalla Regione Lazio con delibera consiliare n. 5 del 21 aprile 2021; (iv) ricade all’interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale (ZPS) per effetto della perimetrazione allegata alla delibera di Giunta regionale n. 651 del 19 luglio 2005; (v) rientra nella Zona A del Parco regionale naturale di Bracciano - Martignano istituito con l.r. Lazio 25 novembre 1999, n. 36.
Dalla piana lettura del provvedimento impugnato emerge, poi, in termini chiari che l’abuso edilizio contestato dal Comune di Trevignano Romano consiste non già dell’installazione in sé dei vari manufatti bensì nel mutamento di destinazione d’uso dell’area da zona agricola ad area di ritrovo e di culto, attuato in carenza tanto del permesso di costruire, quanto del nulla osta dell’Ente Parco e dell’autorizzazione paesaggistica.
Ne deriva che le argomentazioni svolte nel ricorso che fanno leva sulla precarietà e sulla amovibilità dei manufatti presenti nell’area si rivelano non idonee ad escludere l’incremento di carico urbanistico determinato dall’afflusso “ generalizzato e periodico di una moltitudine di persone per ragioni di culto ” (così il provvedimento impugnato), elemento, quest’ultimo, che emerge anche dalla narrativa del ricorso laddove si fa riferimento allo svolgimento delle manifestazioni di culto il giorno 3 di ogni mese alla presenza di un “ pubblico sempre più numeroso e devoto proveniente da varie località italiane e anche dall’estero ”, con la conseguente esigenza di “ disciplinare […] il flusso dei pellegrini in entrata e in uscita ” nonché di “ accompagnare i pellegrini ai posti loro assegnati nella debita osservanza delle distanze onde evitare assembramenti e movimenti disordinati ”.
Né vale osservare che, ad avviso della giurisprudenza, la destinazione agricola non è necessariamente funzionale ad un uso strettamente agricolo del suolo perché ciò che conta, ai fini della rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d’uso, non è la natura dell’attività svolta bensì l’incidenza dello svolgimento di essa sui carichi urbanistici, incidenza che, come statuito proprio in materia di utilizzazione di immobili per finalità di culto, deve ritenersi sussistente “ nel caso di afflusso (anche potenziale) generalizzato e periodico di una moltitudine di persone per ragioni di culto ” (così T.A.R. Lombardia, Sez. II, 1° luglio 2020, n. 1269, che si riferisce altresì alla necessità di accertare la sussistenza di “ accessi indistinti e periodici ”). Occorre, pertanto, in questa prospettiva, distinguere i “ luoghi, nei quali si esercita la libertà costituzionale di culto in modo individuale o finanche «occasionalmente» collettivo per quanto priva di un impatto urbanistico sul territorio ” e “ i luoghi di culto collettivo, intimamente connessi alla libertà di riunione […], i quali sono idonei a generare strutturalmente un carico urbanistico e quindi l’esigenza di standard, che di per sé legittimano l’esercizio dei poteri di controllo ” (T.A.R. Lombardia, n. 1269 del 2020, cit.).
Sul punto, il Consiglio di Stato, sempre nell’ambito di una controversia concernente un’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso per l’esercizio del culto, ha chiarito che l’aumento del carico urbanistico, tale da giustificare la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, va accertato sulla base di un approccio differenziale, avuto riguardo, cioè, a “ un supposto aumento di esternalità negative sull’area considerata conseguente al mutamento di destinazione d’uso, rispetto agli effetti prodotti dalla destinazione precedente ” (così Cons. St., Sez. III, 9 dicembre 2024, n. 9823). Ebbene, nel caso di specie è indubbio che lo svolgimento di un’attività di culto cui partecipano, con regolarità, un elevato numero di fedeli – circostanza di fatto, lo si ripete, in alcun modo contestata dal ricorrente ma anzi da questi espressamente affermata – comporti un carico urbanistico maggiore rispetto a quello connesso alla destinazione rurale, incidendo sull’utilizzazione delle opere di urbanizzazione esistenti o persino comportando la necessità di prevederne di nuove. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nella menzionata ordinanza-OMISSIS- del 2024, in sede di rigetto dell’appello cautelare, ha rilevato che “ è comunque lo stesso appellante ad ammettere che il 3 di ogni mese vi è un rilevante afflusso di fedeli (“miriade di persone”), dando evidentemente così luogo a un mutamento del carico urbanistico, per esempio con produzione di effetti sulla circolazione stradale imputabili all’associazione ricorrente in modo effettivo e concreto e non solo potenziale ”.
Si è, dunque, al cospetto di un’utilizzazione dell’immobile che, ove anche non fosse accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, costituirebbe una trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante, in quanto non conforme rispetto alla destinazione rurale-agricola consentita dal P.R.G. e incidente sugli standard urbanistici, derivandone la necessità del titolo edilizio maggiore e, in carenza, la piena legittimità della sanzione demolitoria.
3.3. Sotto un concomitante profilo, osserva il Collegio, ad ulteriore dimostrazione dell’infondatezza della censura, che, nella ricostruzione del ricorrente, la natura precaria dei manufatti individuati nel provvedimento impugnato si basa unicamente sulla loro amovibilità, mentre, per costante orientamento giurisprudenziale, in più occasioni condiviso dalla Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 2 ottobre 2025, n. 16975; id., 17 aprile 2025, n. 7646) “ al fine di individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie ” (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. VII, 25 ottobre 2023, n. 9238).
In altre parole, “ La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante ” (così Cons. St., Sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847).
Ora, nella vicenda in esame, il Collegio, in continuità con quanto statuito dalla Sezione nella menzionata sentenza n. 7650 del 2025, concernente l’ordine ripristinatorio -OMISSIS- del 2021 emesso dall’Ente Parco, ritiene che l’utilizzazione del terreno per lo svolgimento periodico delle funzioni religiose guidate dalla sig.ra -OMISSIS- non possa essere ricondotto al soddisfacimento di un’esigenza di carattere eccezionale e contingente, venendo in rilievo una manifestazione che, per quanto risulta dai fatti esposti dal ricorrente, si tiene regolarmente da alcuni anni con frequenza mensile.
I manufatti, oltretutto, sono numerosi e comprendono due croci alte circa due metri, un altare in marmo, undici lampioni, una capanna in legno, deposito vario di materiale, determinando così un’alterazione dello stato dei luoghi anche sotto il profilo paesaggistico in assenza della relativa autorizzazione, come pure contestato dal Comune di Trevignano Romano, il che giustifica vieppiù l’applicazione della sanzione ripristinatoria.
4. Il secondo motivo di ricorso è incentrato sul difetto di motivazione per non aver, in tesi, il Comune di Trevignano Romano spiegato “ in che modo sia stata pregiudicata l’area né quali vincoli siano stati travalicati ”.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Il provvedimento impugnato, infatti, descrive le opere presenti sul terreno, illustra il regime urbanistico e vincolistico vigente nell’area e qualifica chiaramente l’abuso in termini di mutamento di destinazione d’uso con aumento del carico urbanistico (“ l’insieme sistematico delle installazioni e delle opere realizzate per la celebrazione di pratiche di culto configurano un aumento del carico urbanistico dell’area determinandone un cambio di destinazione d’uso non autorizzato, da zona agricola ad area di ritrovo e di culto ”), con ciò soddisfacendo pienamente i requisiti motivazionali richiesti per l’ordine di demolizione secondo granitica giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. IV, 17 marzo 2025, n. 2168; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 marzo 2025, n. 4840).
5. Parimenti infondato si rivela il terzo motivo di censura, con cui il sig. -OMISSIS- lamenta la violazione del principio proporzionalità, deducendo che la sanzione demolitoria si rivelerebbe “ abnorme ” in rapporto alla fattispecie concreta.
È sufficiente osservare, al riguardo, che “ il principio di proporzionalità è invocabile solo laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali. Nel caso della demolizione di opere abusive, l’agire amministrativo è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica, la cui attuazione costituisce atto dovuto (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 904) ” (così, ex multis , Cons. St., Sez. II, 16 aprile 2025, n. 3270; cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 10 settembre 2025, n. 16157).
6. Con il quarto motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- denuncia la violazione della libertà religiosa, garantita in ambito sovranazionale e internazionale nonché dagli artt. 19 e 20 della Costituzione, evidenziando che il provvedimento impugnato costituirebbe “ l’ultimo atto di accanimento di una lunga serie che prosegue nel rafforzare il clima di tensione che si è creato sui fedeli della -OMISSIS-che si vedono, a causa dell’agire dell’amministrazione, aggrediti in libertà fondamentali garantite e protette dalla Costituzione ”.
6.1. La censura non è condivisibile.
6.2. Come affermato dalla Sezione nella ridetta sentenza n. 7650 del 2025, che sul punto si richiama anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., “ la libertà di culto è senz’altro un diritto fondamentale (art. 19 Cost.), ma anche il governo del territorio e la tutela dell’ambiente e del paesaggio hanno un’indiscussa rilevanza costituzionale (artt. 9, 41 e 117 Cost.), sicché [non] può invocarsi la prima a sostegno della liceità di qualsivoglia attività edilizia.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, «la libertà religiosa pertiene a una attività che non può esplicare influenza sul regime urbanistico – edilizio degli immobili, se non in virtù di norme espresse che istituiscano tale tipologia di connessione normativa» (T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 giugno 2022, n. 997).
La libertà in questione può dunque, semmai, rappresentare un limite (negativo e/o positivo) alle scelte pianificatorie e all’apposizione di vincoli conformativi, ma da sola non può giustificare la violazione di norme vigenti (nella specie, quella relativa alla necessità del preventivo nulla osta del competente Ente Parco per la realizzazione di interventi in area protetta) ”.
6.3. Tali conclusioni si rivelano pienamente coerenti con la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza -OMISSIS-del 27 novembre 2010, secondo cui:
“ Da un lato, occorre evidenziare come sia compito degli enti territoriali provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente esplicare la loro attività, anche individuando aree idonee ad accogliere i fedeli. In questo senso, il Comune non potrebbe sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste in questo senso che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio, garantito a livello costituzionale, e non solo nel momento attuativa, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio.
Dall’altro lato, il diritto di culto, come tutti i diritti, è collegato al rispetto delle altre situazioni giuridiche che l’ordinamento riconosce e tutela. Esso deve quindi essere esercitato nel rispetto delle regole predisposte e quindi, nel caso de qua, non può esimersi dall’osservanza anche della normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio ”.
7. Venendo ora allo scrutinio dei motivi aggiunti, proposti avverso il verbale del 29 agosto 2024 con cui la Polizia Locale del Comune di Trevignano Romano ha accertato che le opere di cui all’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo non erano state rimosse (nonché avverso l’“ eventuale e non conosciuto provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio ” e i “ provvedimenti della Polizia locale inibitori all’accesso del terreno di proprietà dell’Associazione ricorrente ”), il Collegio ritiene, anche in tale ipotesi, di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa civica in considerazione dell’infondatezza nel merito del gravame.
8. Con il primo motivo dell’atto per motivi aggiunti, il ricorrente lamenta che l’inottemperanza all’ordine di demolizione sarebbe stata accertata sulla base di un’istruttoria viziata. Sostiene, infatti, che l’Associazione avrebbe in realtà ottemperato all’ingiunzione, atteso che “ La cessazione degli incontri risale ad un momento ben anteriore alla scadenza del termine di 90 giorni per l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione del 28.05.2024, essendosi verificato l’ultimo incontro in loco in data 03.08.2024 ”. Ciò comporterebbe, nella prospettiva attorea, il venir meno del contestato mutamento di destinazione d’uso e del connesso asserito aumento del carico urbanistico, a nulla rilevando la perdurante presenza dei manufatti, i quali, in ogni caso, nel corso del pomeriggio dello stesso 29 agosto 2024 sono stati rimossi.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Posto, infatti, che, le manifestazioni di culto si svolgevano con cadenza mensile e, in particolare, erano costantemente organizzate per il giorno 3 di ogni mese, il fatto che l’ultima riunione prima della scadenza del termine per l’ottemperanza – i.e., il 27 agosto 2024 – si sia svolta il 3 agosto 2024 non implica in alcun modo l’avvenuta ottemperanza all’ordine di demolizione, dimostrando, per converso, che l’attività contrastante con la destinazione d’uso del terreno continuava a svolgersi regolarmente.
D’altra parte, al momento del sopralluogo, eseguito il giorno successivo alla scadenza del termine per adempiere, i vari manufatti che, nel loro complesso, erano stati individuati nell’ordine demolitorio come funzionali alla destinazione d’uso non consentita risultavano ancora presenti sull’area e sono stati rimossi solo a seguito dell’accertamento, dal che deriva che quest’ultimo correttamente ha dato atto dell’inottemperanza.
9. Con il secondo motivo dell’atto per motivi aggiunti viene riproposta la censura di violazione della libertà della religiosa già svolta con il ricorso introduttivo, riferendola, oltre che, nuovamente, all’ordinanza di demolizione, anche ai successivi provvedimenti che inibiscono l’accesso al terreno.
L’infondatezza della doglianza per le ragioni illustrate al punto 6 della presente parte in diritto comporta il rigetto anche di questo motivo, venendo in rilievo misure adottate a valle del provvedimento ripristinatorio e dell’accertamento dell’inottemperanza e non attinte da specifiche censure ad esse riferite.
10. In ragione dell’acclarata infondatezza del ricorso introduttivo, infine, va respinto anche il terzo motivo dell’atto per motivi aggiunti, questo espressamente formulato in termini di illegittimità in via derivata dai vizi della presupposta ordinanza di demolizione.
11. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
12. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LL NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
NI GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GI | LL NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.