Art. 23. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
Commentari • 43
- 1. Cassazione civile n. 10034/2004https://www.brocardi.it/
[…] Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell'art. 23 legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2022, n. 70Provvedimento: […] Infine, per quanto riguardo il valore da attribuire al modulo di contestazione amichevole dei danni in la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “…ogni valutazione sulla portata confessoria del CID - la quale sarebbe oggetto, comunque, d i libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma c,c. e dell'art. 23 legge n. 990/1969, nonché della sentenza S.U. Cass. n. 10311/2006 - è preclusa dalla esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il f atto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito” (Cass. n. 15881/2013; n.Leggi di più...
- art. 2733 c.c.·
- appello civile·
- art. 23 legge n. 990/1969·
- valutazione prova testimoniale·
- contributo unificato·
- risarcimento danni·
- CTU tecnico-modale·
- ricostruzione sinistro·
- modulo contestazione amichevole·
- incompatibilità oggettiva danni