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Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 10490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10490 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2576/2021 R.G. proposto da Consorzio NI SI (CO.CI.VE.), rappresentato e difeso dall'Avv. AT CA (p.e.c.: avvnatalecallipari@puntopec.it) con domicilio eletto in Roma, Via G. Vitelleschi, n. 42, presso lo studio dell'Avv. Lucia Tempestini;
– ricorrente – contro Crosfield Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Botti (p.e.c. indicata: anna.botti@ordineavvmodena.it) e dall’Avv. Gianluigi Oranges (p.e.c.: gianluigioranges@avvocatinapoli.legalmail.it) con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G.B. Vico, n. 22 (Studio Oggetto Trasporti - Contratto di trasporto - Di cose - Contratto di trasporto per conto terzi - Fattispecie Civile Sent. Sez. 3 Num. 10490 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/04/2023 2 legale BSTC); – controricorrente – avverso la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Venezia, n. 2612/2018, pubblicata il 20 settembre 2018 e avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2838/2020, depositata il 29 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 marzo 2023 dal Consigliere Emilio Iannello. udito l’Avvocato Lucia Lutrario per delega dell’Avv. CA;
udito l’Avvocato Anna Botti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI NC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2006 il Consorzio NI SI (d'ora in poi Co.Ci.Ve.) convenne davanti al Tribunale di Verona la Crosfield S.p.a., divenuta poi Crosfield Italia S.r.l., chiedendone la condanna: a) al pagamento dei conguagli pretesi in base al sistema tariffario a forcella, in relazione a trasporti di materiale chimico eseguiti per conto della stessa nel periodo novembre 1999 - settembre 2004; b) al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto di commissionare un numero minimo di trasporti giornalieri. L’adito Tribunale, con sentenza n. 859/2011 del 4 aprile 2011, rigettò entrambe le domande, compensando le spese. Ritenne infatti: quanto alla prima domanda, fondata l’eccezione di decadenza per decorso del termine di quattro mesi previsto dall'art. 3 legge 1° marzo 2005, n. 32; quanto alla seconda, che la riduzione della produzione giustificava la commissione di un numero di trasporti inferiore a quello inizialmente concordato. 2. Con sentenza non definitiva n. 2612/2018, pubblicata il 20 settembre 2018, la Corte d’appello di Venezia accolse le censure svolte con riferimento alla prima domanda, mentre rigettò quelle dirette a contestare il rigetto della domanda di risarcimento danni da inesatto 3 adempimento. 2.1. In relazione al primo tema ritenne, infatti, non operante la decadenza prevista dall’evocato art. 3 legge n. 32 del 2005, in conformità all’arresto di Cass. n. 4247 del 16/03/2007. 2.2. Con riferimento invece alla insistita pretesa risarcitoria, rilevò che il contratto del 7 giugno 1999 prevedeva tra le «cause di forza maggiore», atte ad assolvere il mittente dall'obbligo di commissionare al consorzio almeno tre trasporti per giorno lavorativo, anche la «... produzione e vendita ... inferiori alla fruibilità dei tre veicoli» e che, in punto di fatto, tale evenienza era provata dalla documentazione prodotta dalla committente, attestante una consistente diminuzione delle vendite. 2.3. La causa venne quindi rimessa in istruttoria, con coeva ordinanza, per la quantificazione, mediante c.t.u., degli importi dovuti al consorzio sulla base delle tariffe minime obbligatorie e per il conseguente calcolo di quanto ancora eventualmente dovuto al netto dell’importo già percepito, pari ad € 1.123.905. 3. Definitivamente pronunciando, quindi, con sentenza n. 2838/2020, depositata il 29 ottobre 2020, la Corte d’appello di Venezia, sulla scorta della espletata c.t.u., ha quantificato l’importo ancora spettante al Consorzio in € 24.294,70, al cui pagamento ha quindi condannato l’appellata, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed oltre spese di entrambi i gradi di giudizio distratte in favore dell’Avv. CA e liquidate, quanto ai compensi, per il giudizio di primo grado, in euro 4.835,00 e, per l’appello, in euro 1.892,00, in entrambi i casi oltre accessori. 3.1. A tali statuizioni la Corte veneta è pervenuta sulla base di considerazioni che possono così sintetizzarsi: ─ ai fini della quantificazione del credito residuo non può tenersi conto dell’accordo collettivo di settore del 22 gennaio 1997 e successive modificazioni, poiché tardivamente prodotto dalla parte appellante per la prima volta nel giudizio di appello, nel corso delle 4 operazioni peritali;
peraltro, tale accordo, come evidenziato dal c.t.u., è applicabile esclusivamente ai consorzi di trasporto con Sistema Qualità Certificato, presupposto nella specie non documentato;
─ solo per una parte dei trasporti il consorzio ha documentato l'appartenenza del mezzo a un vettore iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, presupposto per l’applicazione del sistema tariffario c.d. “a forcella”; di tale onere probatorio la parte non può ritenersi sollevata per il fatto che solo dopo molti anni dall’inizio del rapporto commerciale la committente abbia sollevato dubbi in proposito, dal momento che il principio di non contestazione opera solo all’interno del processo e non prima del suo inizio: nella specie, la convenuta ha tempestivamente contestato, in comparsa, l’iscrizione all’albo e la titolarità delle autorizzazioni al trasporto;
né al mancato assolvimento di tale onere può supplire il c.t.u., acquisendo direttamente la documentazione anche presso pubbliche amministrazioni;
dei conteggi eseguiti dal consulente vanno, dunque, considerati esclusivamente quelli riferiti a vettori per cui è stata dimostrata l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori;
─ la volontà delle parti, espressa nel contratto, di conteggiare anche i viaggi di ritorno va combinata con la regola dettata dall’art. 17 d.m. 18 novembre 1982 (secondo cui, «qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto si debbano compiere percorsi a vuoto, le parti possono concordare preventivamente un compenso per la sola parte di percorso a vuoto che eccede 100 km»); ne discende che, tra i conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio, va scelto l'ultimo che considera una «distanza tariffaria pari ad andata + ritorno - 100 km»; ─ conteggiati solo i viaggi che soddisfano entrambe queste condizioni, il confronto fra il corrispettivo pagato e quello che avrebbe dovuto essere pagato per effetto delle tariffe a forcella, giustifica il riconoscimento di un credito in favore del Consorzio limitato alla somma di Euro 24.294,70; ─ non trova applicazione il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, poiché 5 entrato in vigore il 7 novembre 2002, successivamente alla stipula del contratto ed anche all’ultimo viaggio documentato;
per la stessa ragione non è applicabile nemmeno il novellato quarto comma dell’art. 1284 c.c.; avendo dunque l’appellante chiesto gli interessi solo con le conclusioni, peraltro depositate tardivamente, gli interessi possono essere accordati solo con decorrenza dalla decisione;
─ le spese vanno liquidate, per entrambi i gradi, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55 del 2014, in rapporto alla somma effettivamente riconosciuta, con esclusione tuttavia, ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., di quello relativo all’ultima fase del giudizio di appello, atteso che, sia pure all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, Crosfield Italia S.r.l. ha avanzato una proposta conciliativa decisamente più conveniente della somma riconosciuta all'esito della lite e ciononostante la proposta è stata rifiutata. 4. Sul documentato presupposto di aver formulato rituale riserva, ex art. 361 cod. proc. civ., all’udienza del 29 ottobre 2018 (la prima successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva), Co.Ci.Ve. propone ricorso per cassazione sia contro la sentenza non definitiva (con i primi tre motivi), sia contro quella definitiva (con i restanti sei motivi). Vi resiste Crosfield Italia S.r.l. depositando controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il consorzio ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 187 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello disatteso la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata osservanza da parte di Crosfield del numero minimo di viaggi giornalieri. 6 Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di rilevare la tardività dell’allegazione del fatto integrante forza maggiore e, sotto altro profilo, ha pure omesso di fare applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., in tesi invece operante nella specie dal momento che, nella comparsa di costituzione, la convenuta non aveva svolto alcuna specifica contestazione dei fatti esposti a fondamento della domanda. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1218, 1256, 1362 ss. e 2697 cod. civ.: error iuris «da rintracciare» ─ si legge nella illustrazione del motivo ─ «nella erronea ed inesatta valutazione da parte della Corte veneziana dei fatti e dell'incartamento dimesso in atti, circa la regolare operatività, nella vicenda concreta, della causa di forza maggiore prevista all'art. 2 della scrittura privata del 7 giugno 1999 …». Lamenta che, nel valutare l’esistenza di una causa di forza maggiore, la Corte d’appello ha omesso di considerare: ─ il contegno serbato da controparte nel corso dell’esecuzione del rapporto e, in particolare, il fatto che gli amministratori, in una serie di incontri tra il 2003 e il 2004, da essi stessi sollecitati, si erano dichiarati disponibili a recuperare l’arretrato di lavoro non commissionato, in cambio dell’applicazione di tariffe più basse, come era stato chiesto di provare per testi in primo grado;
─ il fatto che, a termini di clausola, perché potesse applicarsi l'esimente occorreva che ad essere inferiore alla fruibilità dei tre veicoli fosse non solo «la produzione» ma anche «la vendita», al riguardo dovendosi considerare che, in periodi di fluttuazione del mercato, le aziende ricorrono alle scorte di magazzino per mantenere immutato il venduto e capitalizzare una maggior profitto in proporzione alla riduzione dei costi di produzione;
7 ─ il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla controparte. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto, in thesi, rappresentato dal «fattore “produzione”» nei sensi ed agli effetti sopra detti. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 113, 115, 116, 132, 188 e 196 c.p.c., in combinato disposto con la legge n. 298 del 1974, art. 53, con il d.m. 18 novembre 1982, art. 13, nonché con il d.l. 29 marzo 1993, n. 82, art. 3, convertito nella legge n. 162 del 27 maggio 1993». Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha rifiutato di disporre l’integrazione della c.t.u. chiesta al fine di tener conto, nel calcolo del dovuto, delle tariffe e delle tabelle previste dall’accordo collettivo di settore del 22 gennaio 1997, sul rilievo che questo non era stato tempestivamente prodotto in giudizio. Argomentando sulla natura paranormativa di tale contratto (poiché richiamato dalle norme evocate in rubrica che, in thesi, avrebbero attribuito valore di disciplina tariffaria alle intese intercategoriali tra le associazioni degli autotrasportatori), rileva, sulla scorta di citazioni di dottrina e giurisprudenza giuslavoristica, che lo stesso avrebbe potuto essere acquisito in appello, anche nell’esercizio dei poteri officiosi del giudice. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. nonché con la legge n. 298/1974, artt. 1, 40 e 50 e con il d.m. 18 novembre 1982, artt. 1-17. 8 Il motivo investe, sotto due profili, la quantificazione dei compensi spettanti secondo il sistema a forcella, e segnatamente la definizione della base e dei criteri di computo operata dal giudice d’appello in ragione della rilevata mancata dimostrazione, per alcuni vettori, dei relativi requisiti e della determinazione delle distanze computabili. 5.1. Sotto il primo profilo il Consorzio ricorrente deduce che: ─ erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la Crosfield S.r.l. aveva contestato, con la propria comparsa di risposta, l’iscrizione all’Albo del Consorzio;
─ comunque il possesso da parte del Consorzio e dei singoli vettori consorziati dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 41 legge n. 298 del 1978 era stato dimostrato, per tabulas, in ogni sede. A tal ultimo riguardo rileva che: ─ nel corso del giudizio di primo grado erano state versate nel fascicolo di parte le copie delle visure relative all'iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori dello stesso CO.CI.VE. e delle imprese d'autotrasporto consorziate;
tali visure costituivano certificati storici d'iscrizione all'Albo professionale estratti direttamente dall'Archivio informatico del Comitato Centrale dell'Albo, com'è agevolmente verificabile dall'indirizzo internet visibile sul bordo inferiore della pagina;
─ nel corso del primo grado erano stati altresì prodotti i certificati del P.R.A. e le carte di circolazione dei veicoli cisternati impiegati dal consorzio per l’esecuzione dei trasporti de quibus;
─ ancora erano stati prodotti, accanto alle singole fatture mensili, i tabulati contenenti i conteggi tariffari vidimati dal Comitato Provinciale dell’Albo degli Autotrasportatori di Verona. 5.2. Sotto il secondo profilo deduce che la formula applicata per il calcolo della distanza tariffaria («andata + ritorno - 100 km») è frutto di una lettura errata dell’art. 17 d.m. 18 novembre 1982. Sostiene, infatti, che quella regola è riferibile solo ai mezzi che possono trasportare più tipologie di merci, e non invece ai servizi di trasporto specifici con veicoli cisternati adibiti, come nella specie, al trasporto di prodotti chimici e 9 affini atteso che, in tal caso, non vi è la possibilità di caricare altri prodotti poiché incompatibili. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115, 116, 132, 188 e 196 cod. proc. civ.». 6.1. Lamenta che la Corte d’appello non ha preso specifica posizione sulla prima prospettazione offerta dal c.t.u. là dove, a pag. 65 della propria relazione, ha determinato in € 265.732,29 i conguagli spettanti, considerando i viaggi di andata e ritorno per i trasporti effettuati dal novembre 1999 al novembre 2002, e ad essi ha aggiunto, per i trasporti non documentati relativi al periodo successivo, l’ulteriore conguaglio di € 65.353,11, calcolato in via presuntiva applicando la percentuale di scostamento accertata nelle fatture relative ai viaggi documentati. 6.2. Con una seconda censura critica, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto che il contratto collettivo di settore del 22 gennaio 1997 fosse applicabile esclusivamente ai consorzi di trasporto con Sistema Qualità Certificato. Rileva al riguardo che tale presupposto non è richiamato in nessuna parte della predetta fonte e lamenta che la sentenza impugnata non presenta un percorso motivazionale ed argomentativo appropriato e adeguato, al fine di suffragare il contrario assunto. 7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 132, 163 c.p.c. nonché degli artt. 1219, 1282 e 1284 c.c. e dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione alla esclusa spettanza, sulle somme liquidate a titolo di conguaglio spettante, sia degli interessi moratori previsti da tale ultima disposizione, sia di quelli legali. 10 Rileva che, stante il carattere dell’accessorietà degli interessi, la proposizione della domanda principale avrebbe dovuto ritenersi comprendere anche quella degli interessi, tanto più che questi, nella specie, erano stati chiesti ante causam con raccomandata del 7 dicembre 2004 recante diffida di pagamento. Soggiunge che gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 avrebbero comunque dovuto essere riconosciuti per i viaggi non documentati, in quanto successivi alla sua entrata in vigore. 8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 188 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello tenuto conto dei viaggi successivi al novembre 2002, in quanto non documentati. Premette che, all’esito dell’udienza del 29/10/2018, il consigliere istruttore, constatata nel contraddittorio delle parti la mancanza, nel fascicolo di causa, dei documenti indicati come mancanti dalla difesa dell’appellante e ritenuto che tali documenti risultavano ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, ciò emergendo dal timbro della cancelleria del tribunale, aveva dato mandato alla cancelleria di fare opportune ricerche ai fini della loro acquisizione;
avendo avuto esito negativo tali ricerche aveva successivamente assegnato al consorzio termine per la ricostruzione del fascicolo. Il ricorrente richiama quindi, trascrivendole per ampi stralci, le considerazioni rassegnate in una successiva memoria dal proprio consulente di parte, il quale, rilevata l’impossibilità di produrre, se non in parte, la documentazione mancante, aderiva alla proposta del c.t.u. di ricorrere, per i viaggi non documentati, ad un conteggio alternativo basato sui risultati analitici ottenuti sulle altre fatture. Ciò premesso, sostiene che dei viaggi non documentati avrebbe dovuto tenersi conto, dal momento che lo smarrimento della documentazione regolarmente prodotta davanti al tribunale non poteva essere imputato al consorzio. 11 9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 13 legge 31 dicembre 2012, n. 147 e del d.m. n. 55 del 2014. Lamenta che la Corte d’appello ha ingiustamente disposto una decurtazione delle spese relative al giudizio di appello, in conseguenza del rifiuto della proposta conciliativa avanzata dalla controparte, non avendo tenuto conto che, nel ritenere non sufficiente la proposta avanzata dalla controparte, il Consorzio aveva in realtà comunicato all'allora appellata una controproposta, cui tuttavia non seguiva alcun riscontro. 10. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. proc. civ., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio (Cass. n. 12980 del 30/06/2020). Come rilevato dal P.M. nelle sue conclusioni è dunque fuori segno il richiamo, in ricorso, al principio di non contestazione, dal momento che questo solleva la parte attrice dall’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (nella specie il contratto e il nesso causale tra la condotta inadempiente e l’evento di danno, quest’ultimo peraltro implicito nell’inadempimento trattandosi di obbligazione di facere non professionale). Detto fatto costitutivo è nella specie fuori discussione. I giudici di merito hanno rigettato la domanda di risarcimento da 12 inadempimento contrattuale non perché abbiano negato l’inadempimento ma perché lo hanno ritenuto determinato dall’intervento di una causa non imputabile alla società inadempiente, avendo ritenuto provata, in accoglimento della detta eccezione in senso lato, l’esistenza di una causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 cod. civ.). Quanto poi alla rituale e tempestiva acquisizione delle prove da cui era dato desumere la fondatezza, in fatto, della detta eccezione, l’esplicita attestazione in tal senso contenuta nella sentenza non definitiva non risulta fatta segno di alcuna censura. 11. Il secondo motivo è inammissibile. 11.1. Rimane non illustrato e comunque manifestamente privo di consistenza il riferimento in rubrica ad un’asserita inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.. È appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: ─ «in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; ─ «la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad 13 esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; Id. n. 7074 del 20/03/2017; n. 16598 del 05/08/2016; ma v. già Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238). ─ il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., è configurabile (solo) in quattro casi: quando la motivazione manchi del tutto sinanche "sotto l'aspetto materiale e grafico"; quando sia puramente apparente;
quando contenga un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; quando, infine, sia "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014). Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie e le censure svolte si muovono del resto lungo percorsi argomentativi totalmente distanti dagli esposti paradigmi. 11.2. Nella restante parte il motivo, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, impinge nella ricognizione fattuale della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Ciò deve dirsi anche della contestazione mossa in ordine alla interpretazione della clausola contrattuale contenente la definizione convenzionale delle cause di forza maggiore idonee a sollevare la committente dall’obbligo di commissionare almeno tre trasporti al giorno. 14 In disparte l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento contrattuale richiamato, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., va rammentato al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., con l’avvertenza che, in tale ultimo caso, la violazione denunciata esige d'essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata;
operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (v. ex multis Cass. n. 17427 del 18/11/2003; n. 20990 del 23/08/2018; n. 21978 del 12/07/2022) 12. Il terzo motivo è inammissibile. Occorre rammentare che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio 15 fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018). Orbene, nella specie, ciò di cui si denuncia l’omesso esame non è un «fatto» avente le descritte caratteristiche ma un non meglio definito «fattore». Una tale prospettazione non sembra altrimenti leggibile se non come riferita alla sollevata «questione interpretativa» della rilevanza del mantenimento o meno di livelli di produzione costanti ai fini della interpretazione della clausola predetta. Ciò senza sottacere che: a) si tratterebbe comunque di questione non decisiva e anzi irrilevante alla luce della interpretazione della clausola come suscettibile di trovare applicazione anche solo in conseguenza del calo delle vendite (come del resto appare anche logico posto che è solo il volume delle vendite che può dirsi direttamente collegato al volume dei trasporti, del contrario assunto in ricorso non essendo nemmeno fornita alcuna spiegazione); b) non 16 viene offerta in ogni caso alcuna specifica indicazione, tanto meno osservante degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., circa l’emergenza in atti di elementi atti a dimostrare il postulato mantenimento di una costante produzione. 13. Il quarto motivo prospetta una censura da esaminare congiuntamente alla seconda di quelle svolte con il sesto. Entrambe sono inammissibili. È assorbente in tal senso il rilievo della inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., avendo omesso il ricorrente sia di riportare, quanto meno nelle parti rilevanti, le previsioni del richiamato contratto collettivo (da cui dovrebbe desumersi la sua applicabilità alla fattispecie de qua e, per contro, l’erroneità della contraria affermazione espressa in sentenza quale aggiuntiva ratio decidendi) nonché di localizzarlo nel fascicolo processuale, così come pervenuto all’esame di questa Corte. Tale omissione rende impossibile scrutinare la detta seconda censura del sesto motivo, la quale come detto aggredisce l’ulteriore autonoma ratio decidendi sul punto addotta in sentenza, rappresentata dalla ritenuta applicabilità del contratto collettivo del 22 gennaio 1997 esclusivamente ai consorzi di trasporto con Sistema Qualità Certificato. Non giova al riguardo alla ricorrente il richiamo, in memoria, al principio giurisprudenziale secondo cui «l'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, 17 nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema Corte tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito» (Cass. 06/09/2019, n. 15415). Tale principio riguarda infatti solo il «deposito» del contratto richiamato, il cui onere viene detto suscettibile di essere disimpegnato anche attraverso il solo deposito della richiesta alla cancelleria del giudice a quo di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma non vale certo a sollevare la parte anche dal diverso onere di riprodurre nel corpo del ricorso il testo dell’atto richiamato, almeno nella sua parte indicata come rilevante, e di specificare, altresì, nel ricorso, la sede in cui quel documento sia rinvenibile (v. Cass. Sez. U. 07/11/2013, n. 25038 e succ. conff.). Nessuno di detti oneri nella specie può dirsi soddisfatto. Quanto in particolare al secondo non può a tal fine ritenersi sufficiente l’indicazione traibile dalla trascrizione (a pag. 19 del ricorso) di un passaggio della sentenza impugnata nel quale, proprio a supporto della valutazione di inammissibilità della produzione del contratto in questione, si evidenzia che «l’accordo collettivo …[è] stato depositato per la prima volta nel giudizio di appello nel corso delle operazioni peritali»: detta indicazione, infatti, risulta generica non consentendo di comprendere se e in quale sede tale documento sia stato poi versato e sia tuttora compulsabile tra quelli presenti nel fascicolo del giudizio di secondo grado. L’inammissibilità, per tal motivo, di tale seconda censura, rende inammissibile anche la prima per difetto di interesse, dal momento che, anche a ritenere questa meritevole di accoglimento, la sentenza impugnata resterebbe comunque validamente fondata. 13.1. Può comunque soggiungersi che la tesi sostenuta con il quarto motivo di ricorso secondo cui la prospettata valenza para- 18 normativa dell’accordo collettivo varrebbe a sottrarre la sua produzione in appello dal divieto dettato dall’art. 345 comma terzo cod. proc. civ. non può essere avallata. I principi richiamati in ricorso (pagg. 21-23) ─ enunciati dalla giurisprudenza dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte successivamente alla modifica dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. apportata dal d.lgs. n. 40 del 2006, art. 2, con l’aggiunta della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei «contratti o accordi collettivi di lavoro» a quella delle «norme di diritto» ─ afferiscono, infatti, esclusivamente (alla stregua del resto del chiaro tenore letterale della previsione, non suscettibile di applicazione estensiva né analogica) appunto alla materia lavoristica e dunque ai contratti collettivi di lavoro di diritto comune conclusi dalle associazioni rappresentative di lavoratori subordinati, categoria cui non è certamente riconducibile l’accordo collettivo de quo. 14. Il quinto motivo è inammissibile con riferimento alla prima delle censure in esso svolte, infondata con riferimento alla seconda. 14.1. L’affermazione secondo cui, all’opposto di quanto affermato in sentenza, controparte non aveva nella propria comparsa contestato l’iscrizione all’albo del consorzio si appalesa meramente oppositiva e sconta comunque anch’essa l’inosservanza degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Analogamente deve dirsi del susseguente rilievo critico, concretantesi nell’affermazione secondo cui della necessaria iscrizione all’albo del consorzio e dei vettori consorziati era stata offerta prova in giudizio. In disparte il rilievo che tale censura mal si correla alla denuncia di error in iudicando svolta con il motivo, ma avrebbe dovuto semmai essere dedotta quale vizio di «omesso esame» ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., deve osservarsi che la censura non si confronta con la motivazione che sul punto è posta a base della decisione impugnata, la quale, facendo rinvio agli accertamenti operati 19 dal c.t.u., evidenzia come questi avesse «chiarito che solo per una parte dei trasporti il consorzio aveva documentato l’appartenenza del mezzo a un vettore iscritto all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi». A fonte di tale ratio decidendi il rilievo secondo cui la prova dell’scrizione all’albo degli autotrasportatori consorziati poteva trarsi dalle visure, dai certificati del P.R.A. e dalle carte di circolazione che si dice (con osservanza degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.) essere stati prodotti in primo grado si appalesa eccentrico sotto un duplice profilo: a) anzitutto perché avrebbe dovuto accompagnarsi alla contestazione (a sua volta necessariamente osservante degli oneri di specificità e autosufficienza più volte qui ricordati) della completezza e correttezza delle valutazioni operate dal consulente a loro volta richiamate in sentenza;
b) in secondo luogo, e comunque, perché non conferenti, dal momento che in sentenza non si dice che dei vettori consorziati non fosse stata dimostrata l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzo ma, ben diversamente, che non era documentato, per una parte dei trasporti, che i mezzi per essi impiegati appartenessero a vettori iscritti all’albo. Pertinente rispetto a tale ratio è invece l’affermata produzione di fatture mensili e tabulati contenenti i conteggi tariffari vidimati dal Comitato Provinciale dell’Albo degli Autotrasportatori di Verona, ma tale affermazione rimane generica e inosservante dell’onere di specifica indicazione del se, dove e quando tale produzione sia stata effettuata e della loro esatta collocazione nel fascicolo di causa, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. 14.2. L’assunto, poi, secondo cui l’art. 17 d.m. 18 novembre 1982 riferirebbe la prevista franchigia di 100 km per i percorsi a vuoto ai soli mezzi che possono trasportare più tipologie di merci, e non invece ai servizi di trasporto specifici con veicoli cisternati adibiti al trasporto di prodotti chimici e affini, non trova alcun fondamento 20 nel testo della norma che, come correttamente rilevano i giudici a quibus, non distingue fra le diverse tipologie di trasporto;
né trova alcun appiglio in altre parti del testo normativo che risulta diretto a regolare l’applicazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale per tutte le categorie merceologiche. 15. Il sesto motivo, del quale si è già esaminata la seconda censura, è, con riferimento alla residua prima censura, manifestamente infondato. La Corte d’appello ha ampiamente motivato le ragioni che l’hanno indotta ad accordare la propria preferenza all’ultimo tra i conteggi elaborati dal consulente, ciò valendo ovviamente a contrario anche a giustificare il rifiuto degli altri alternativi. È appena il caso di rammentare al riguardo che il giudice di merito, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 9320 del 08/05/2015). 16. Il settimo motivo è infondato. Secondo la disposizione transitoria di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002 le disposizioni del decreto medesimo, e tra queste dunque quelle di cui agli artt. 3 e 5 circa l’automaticità ed il saggio degli interessi ivi previsti sulle somme dovute a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002. Correttamente la Corte di merito ha inoltre escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ. come aggiunto dall'art. 17, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, trattandosi di 21 norma che, per espressa disposizione del secondo comma di detta disposizione novellatrice, è destinata a produrre «effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto». Per il resto la decisione è conforme al consolidato principio secondo cui, fuori dalla ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali integrano una componente di tale danno nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. (al pari quelli compensativi o moratori) hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria al quale accedono, onde essi possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte in applicazione dei principi previsti articoli 99, 112 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 1913 del 19/02/2000; n. 20868 del 15/10/2015; n. 36659 del 25/11/2021). 17. L’ottavo motivo è infondato alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ed al quale il giudice di merito si è conformato, secondo cui è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, con la conseguenza che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (v. ex aliis Cass. n. 18287 del 25/06/2021; n. 13218 del 27/06/2016; n. 6522 del 26/04/2012; n. 12250 del 19/05/2010; n. 11196 del 15/05/2007; n. 23598 del 20/12/2004). 22 Nella specie, il ricorrente dà atto che la Corte d’appello si è conformata a tale principio, avendo egli ottenuto la possibilità di ricostruire il fascicolo e i documenti andati smarriti ancorché per causa ad esso non imputabile. L’impossibilità di ricostruire tali documenti, esplicitamente rassegnata in ricorso, costituisce evenienza che ridonda a danno della parte che li aveva prodotti in primo grado per effetto non di una certamente ingiustificata e non predicabile sanzione dell’incolpevole smarrimento ma, a monte, della regola di riparto dell’onere probatorio, non potendo tale evenienza comportarne una deroga, che poi si risolverebbe in una inversione dell’onere medesimo, tutte le volte in cui, come nella specie, quelle prove non siano state fatte oggetto di alcuna valutazione probatoria dal giudice di primo grado né il loro contenuto risulti trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo (arg. a contrario da Cass. Sez. U. 16/02/2023, n. 4835). 18. Il nono motivo appare invece fondato, ancorché per ragioni (in iure) diverse da quelle dedotte. Conviene in proposito rammentare che, secondo principio più volte affermato da questa Corte, cui va data continuità, «in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del 23 monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto» (Cass. n. 6935 del 22/03/2007, cui adde, conff., Cass. n. 10841 del 17/05/2011; n. 3437 del 14/02/2014; n. 18775 del 28/07/2017; n. 26991 del 05/10/2021). La Corte d’appello ha fatto applicazione retroattiva della norma di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 91 cod. proc. civ., introdotta dal comma 10 dell'art. 45, legge 18 giugno 2009, n. 69 [secondo cui «(Il giudice) se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92»], in violazione della norma transitoria di cui all’art. 58 della stessa legge che ne prevede l’applicabilità solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale certamente non è quello per cui si procede, instaurato in primo grado con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2006. 19. In accoglimento, dunque, del solo nono motivo la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la liquidazione dei compensi del giudizio di appello, in favore del difensore distrattario del consorzio appellante, nell’importo di € 5.532, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori, ferme tutte le altre statuizioni. 24 20. Avuto riguardo al limitato accoglimento del ricorso, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il nono motivo, nei termini di cui in motivazione;
rigetta il primo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo;
dichiara inammissibili i rimanenti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
decidendo nel merito liquida i compensi del giudizio di appello, posti a carico della società appellata e da pagarsi in favore del difensore distrattario del consorzio appellante, Avv. AT CA, nell’importo di € 5.532,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori, ferme tutte le altre statuizioni. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
– ricorrente – contro Crosfield Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Botti (p.e.c. indicata: anna.botti@ordineavvmodena.it) e dall’Avv. Gianluigi Oranges (p.e.c.: gianluigioranges@avvocatinapoli.legalmail.it) con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G.B. Vico, n. 22 (Studio Oggetto Trasporti - Contratto di trasporto - Di cose - Contratto di trasporto per conto terzi - Fattispecie Civile Sent. Sez. 3 Num. 10490 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/04/2023 2 legale BSTC); – controricorrente – avverso la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Venezia, n. 2612/2018, pubblicata il 20 settembre 2018 e avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2838/2020, depositata il 29 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 marzo 2023 dal Consigliere Emilio Iannello. udito l’Avvocato Lucia Lutrario per delega dell’Avv. CA;
udito l’Avvocato Anna Botti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI NC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2006 il Consorzio NI SI (d'ora in poi Co.Ci.Ve.) convenne davanti al Tribunale di Verona la Crosfield S.p.a., divenuta poi Crosfield Italia S.r.l., chiedendone la condanna: a) al pagamento dei conguagli pretesi in base al sistema tariffario a forcella, in relazione a trasporti di materiale chimico eseguiti per conto della stessa nel periodo novembre 1999 - settembre 2004; b) al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto di commissionare un numero minimo di trasporti giornalieri. L’adito Tribunale, con sentenza n. 859/2011 del 4 aprile 2011, rigettò entrambe le domande, compensando le spese. Ritenne infatti: quanto alla prima domanda, fondata l’eccezione di decadenza per decorso del termine di quattro mesi previsto dall'art. 3 legge 1° marzo 2005, n. 32; quanto alla seconda, che la riduzione della produzione giustificava la commissione di un numero di trasporti inferiore a quello inizialmente concordato. 2. Con sentenza non definitiva n. 2612/2018, pubblicata il 20 settembre 2018, la Corte d’appello di Venezia accolse le censure svolte con riferimento alla prima domanda, mentre rigettò quelle dirette a contestare il rigetto della domanda di risarcimento danni da inesatto 3 adempimento. 2.1. In relazione al primo tema ritenne, infatti, non operante la decadenza prevista dall’evocato art. 3 legge n. 32 del 2005, in conformità all’arresto di Cass. n. 4247 del 16/03/2007. 2.2. Con riferimento invece alla insistita pretesa risarcitoria, rilevò che il contratto del 7 giugno 1999 prevedeva tra le «cause di forza maggiore», atte ad assolvere il mittente dall'obbligo di commissionare al consorzio almeno tre trasporti per giorno lavorativo, anche la «... produzione e vendita ... inferiori alla fruibilità dei tre veicoli» e che, in punto di fatto, tale evenienza era provata dalla documentazione prodotta dalla committente, attestante una consistente diminuzione delle vendite. 2.3. La causa venne quindi rimessa in istruttoria, con coeva ordinanza, per la quantificazione, mediante c.t.u., degli importi dovuti al consorzio sulla base delle tariffe minime obbligatorie e per il conseguente calcolo di quanto ancora eventualmente dovuto al netto dell’importo già percepito, pari ad € 1.123.905. 3. Definitivamente pronunciando, quindi, con sentenza n. 2838/2020, depositata il 29 ottobre 2020, la Corte d’appello di Venezia, sulla scorta della espletata c.t.u., ha quantificato l’importo ancora spettante al Consorzio in € 24.294,70, al cui pagamento ha quindi condannato l’appellata, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed oltre spese di entrambi i gradi di giudizio distratte in favore dell’Avv. CA e liquidate, quanto ai compensi, per il giudizio di primo grado, in euro 4.835,00 e, per l’appello, in euro 1.892,00, in entrambi i casi oltre accessori. 3.1. A tali statuizioni la Corte veneta è pervenuta sulla base di considerazioni che possono così sintetizzarsi: ─ ai fini della quantificazione del credito residuo non può tenersi conto dell’accordo collettivo di settore del 22 gennaio 1997 e successive modificazioni, poiché tardivamente prodotto dalla parte appellante per la prima volta nel giudizio di appello, nel corso delle 4 operazioni peritali;
peraltro, tale accordo, come evidenziato dal c.t.u., è applicabile esclusivamente ai consorzi di trasporto con Sistema Qualità Certificato, presupposto nella specie non documentato;
─ solo per una parte dei trasporti il consorzio ha documentato l'appartenenza del mezzo a un vettore iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, presupposto per l’applicazione del sistema tariffario c.d. “a forcella”; di tale onere probatorio la parte non può ritenersi sollevata per il fatto che solo dopo molti anni dall’inizio del rapporto commerciale la committente abbia sollevato dubbi in proposito, dal momento che il principio di non contestazione opera solo all’interno del processo e non prima del suo inizio: nella specie, la convenuta ha tempestivamente contestato, in comparsa, l’iscrizione all’albo e la titolarità delle autorizzazioni al trasporto;
né al mancato assolvimento di tale onere può supplire il c.t.u., acquisendo direttamente la documentazione anche presso pubbliche amministrazioni;
dei conteggi eseguiti dal consulente vanno, dunque, considerati esclusivamente quelli riferiti a vettori per cui è stata dimostrata l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori;
─ la volontà delle parti, espressa nel contratto, di conteggiare anche i viaggi di ritorno va combinata con la regola dettata dall’art. 17 d.m. 18 novembre 1982 (secondo cui, «qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto si debbano compiere percorsi a vuoto, le parti possono concordare preventivamente un compenso per la sola parte di percorso a vuoto che eccede 100 km»); ne discende che, tra i conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio, va scelto l'ultimo che considera una «distanza tariffaria pari ad andata + ritorno - 100 km»; ─ conteggiati solo i viaggi che soddisfano entrambe queste condizioni, il confronto fra il corrispettivo pagato e quello che avrebbe dovuto essere pagato per effetto delle tariffe a forcella, giustifica il riconoscimento di un credito in favore del Consorzio limitato alla somma di Euro 24.294,70; ─ non trova applicazione il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, poiché 5 entrato in vigore il 7 novembre 2002, successivamente alla stipula del contratto ed anche all’ultimo viaggio documentato;
per la stessa ragione non è applicabile nemmeno il novellato quarto comma dell’art. 1284 c.c.; avendo dunque l’appellante chiesto gli interessi solo con le conclusioni, peraltro depositate tardivamente, gli interessi possono essere accordati solo con decorrenza dalla decisione;
─ le spese vanno liquidate, per entrambi i gradi, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55 del 2014, in rapporto alla somma effettivamente riconosciuta, con esclusione tuttavia, ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., di quello relativo all’ultima fase del giudizio di appello, atteso che, sia pure all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, Crosfield Italia S.r.l. ha avanzato una proposta conciliativa decisamente più conveniente della somma riconosciuta all'esito della lite e ciononostante la proposta è stata rifiutata. 4. Sul documentato presupposto di aver formulato rituale riserva, ex art. 361 cod. proc. civ., all’udienza del 29 ottobre 2018 (la prima successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva), Co.Ci.Ve. propone ricorso per cassazione sia contro la sentenza non definitiva (con i primi tre motivi), sia contro quella definitiva (con i restanti sei motivi). Vi resiste Crosfield Italia S.r.l. depositando controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il consorzio ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 187 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello disatteso la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata osservanza da parte di Crosfield del numero minimo di viaggi giornalieri. 6 Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di rilevare la tardività dell’allegazione del fatto integrante forza maggiore e, sotto altro profilo, ha pure omesso di fare applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., in tesi invece operante nella specie dal momento che, nella comparsa di costituzione, la convenuta non aveva svolto alcuna specifica contestazione dei fatti esposti a fondamento della domanda. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1218, 1256, 1362 ss. e 2697 cod. civ.: error iuris «da rintracciare» ─ si legge nella illustrazione del motivo ─ «nella erronea ed inesatta valutazione da parte della Corte veneziana dei fatti e dell'incartamento dimesso in atti, circa la regolare operatività, nella vicenda concreta, della causa di forza maggiore prevista all'art. 2 della scrittura privata del 7 giugno 1999 …». Lamenta che, nel valutare l’esistenza di una causa di forza maggiore, la Corte d’appello ha omesso di considerare: ─ il contegno serbato da controparte nel corso dell’esecuzione del rapporto e, in particolare, il fatto che gli amministratori, in una serie di incontri tra il 2003 e il 2004, da essi stessi sollecitati, si erano dichiarati disponibili a recuperare l’arretrato di lavoro non commissionato, in cambio dell’applicazione di tariffe più basse, come era stato chiesto di provare per testi in primo grado;
─ il fatto che, a termini di clausola, perché potesse applicarsi l'esimente occorreva che ad essere inferiore alla fruibilità dei tre veicoli fosse non solo «la produzione» ma anche «la vendita», al riguardo dovendosi considerare che, in periodi di fluttuazione del mercato, le aziende ricorrono alle scorte di magazzino per mantenere immutato il venduto e capitalizzare una maggior profitto in proporzione alla riduzione dei costi di produzione;
7 ─ il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla controparte. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto, in thesi, rappresentato dal «fattore “produzione”» nei sensi ed agli effetti sopra detti. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 113, 115, 116, 132, 188 e 196 c.p.c., in combinato disposto con la legge n. 298 del 1974, art. 53, con il d.m. 18 novembre 1982, art. 13, nonché con il d.l. 29 marzo 1993, n. 82, art. 3, convertito nella legge n. 162 del 27 maggio 1993». Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha rifiutato di disporre l’integrazione della c.t.u. chiesta al fine di tener conto, nel calcolo del dovuto, delle tariffe e delle tabelle previste dall’accordo collettivo di settore del 22 gennaio 1997, sul rilievo che questo non era stato tempestivamente prodotto in giudizio. Argomentando sulla natura paranormativa di tale contratto (poiché richiamato dalle norme evocate in rubrica che, in thesi, avrebbero attribuito valore di disciplina tariffaria alle intese intercategoriali tra le associazioni degli autotrasportatori), rileva, sulla scorta di citazioni di dottrina e giurisprudenza giuslavoristica, che lo stesso avrebbe potuto essere acquisito in appello, anche nell’esercizio dei poteri officiosi del giudice. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. nonché con la legge n. 298/1974, artt. 1, 40 e 50 e con il d.m. 18 novembre 1982, artt. 1-17. 8 Il motivo investe, sotto due profili, la quantificazione dei compensi spettanti secondo il sistema a forcella, e segnatamente la definizione della base e dei criteri di computo operata dal giudice d’appello in ragione della rilevata mancata dimostrazione, per alcuni vettori, dei relativi requisiti e della determinazione delle distanze computabili. 5.1. Sotto il primo profilo il Consorzio ricorrente deduce che: ─ erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la Crosfield S.r.l. aveva contestato, con la propria comparsa di risposta, l’iscrizione all’Albo del Consorzio;
─ comunque il possesso da parte del Consorzio e dei singoli vettori consorziati dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 41 legge n. 298 del 1978 era stato dimostrato, per tabulas, in ogni sede. A tal ultimo riguardo rileva che: ─ nel corso del giudizio di primo grado erano state versate nel fascicolo di parte le copie delle visure relative all'iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori dello stesso CO.CI.VE. e delle imprese d'autotrasporto consorziate;
tali visure costituivano certificati storici d'iscrizione all'Albo professionale estratti direttamente dall'Archivio informatico del Comitato Centrale dell'Albo, com'è agevolmente verificabile dall'indirizzo internet visibile sul bordo inferiore della pagina;
─ nel corso del primo grado erano stati altresì prodotti i certificati del P.R.A. e le carte di circolazione dei veicoli cisternati impiegati dal consorzio per l’esecuzione dei trasporti de quibus;
─ ancora erano stati prodotti, accanto alle singole fatture mensili, i tabulati contenenti i conteggi tariffari vidimati dal Comitato Provinciale dell’Albo degli Autotrasportatori di Verona. 5.2. Sotto il secondo profilo deduce che la formula applicata per il calcolo della distanza tariffaria («andata + ritorno - 100 km») è frutto di una lettura errata dell’art. 17 d.m. 18 novembre 1982. Sostiene, infatti, che quella regola è riferibile solo ai mezzi che possono trasportare più tipologie di merci, e non invece ai servizi di trasporto specifici con veicoli cisternati adibiti, come nella specie, al trasporto di prodotti chimici e 9 affini atteso che, in tal caso, non vi è la possibilità di caricare altri prodotti poiché incompatibili. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115, 116, 132, 188 e 196 cod. proc. civ.». 6.1. Lamenta che la Corte d’appello non ha preso specifica posizione sulla prima prospettazione offerta dal c.t.u. là dove, a pag. 65 della propria relazione, ha determinato in € 265.732,29 i conguagli spettanti, considerando i viaggi di andata e ritorno per i trasporti effettuati dal novembre 1999 al novembre 2002, e ad essi ha aggiunto, per i trasporti non documentati relativi al periodo successivo, l’ulteriore conguaglio di € 65.353,11, calcolato in via presuntiva applicando la percentuale di scostamento accertata nelle fatture relative ai viaggi documentati. 6.2. Con una seconda censura critica, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto che il contratto collettivo di settore del 22 gennaio 1997 fosse applicabile esclusivamente ai consorzi di trasporto con Sistema Qualità Certificato. Rileva al riguardo che tale presupposto non è richiamato in nessuna parte della predetta fonte e lamenta che la sentenza impugnata non presenta un percorso motivazionale ed argomentativo appropriato e adeguato, al fine di suffragare il contrario assunto. 7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 132, 163 c.p.c. nonché degli artt. 1219, 1282 e 1284 c.c. e dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione alla esclusa spettanza, sulle somme liquidate a titolo di conguaglio spettante, sia degli interessi moratori previsti da tale ultima disposizione, sia di quelli legali. 10 Rileva che, stante il carattere dell’accessorietà degli interessi, la proposizione della domanda principale avrebbe dovuto ritenersi comprendere anche quella degli interessi, tanto più che questi, nella specie, erano stati chiesti ante causam con raccomandata del 7 dicembre 2004 recante diffida di pagamento. Soggiunge che gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 avrebbero comunque dovuto essere riconosciuti per i viaggi non documentati, in quanto successivi alla sua entrata in vigore. 8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 188 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello tenuto conto dei viaggi successivi al novembre 2002, in quanto non documentati. Premette che, all’esito dell’udienza del 29/10/2018, il consigliere istruttore, constatata nel contraddittorio delle parti la mancanza, nel fascicolo di causa, dei documenti indicati come mancanti dalla difesa dell’appellante e ritenuto che tali documenti risultavano ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, ciò emergendo dal timbro della cancelleria del tribunale, aveva dato mandato alla cancelleria di fare opportune ricerche ai fini della loro acquisizione;
avendo avuto esito negativo tali ricerche aveva successivamente assegnato al consorzio termine per la ricostruzione del fascicolo. Il ricorrente richiama quindi, trascrivendole per ampi stralci, le considerazioni rassegnate in una successiva memoria dal proprio consulente di parte, il quale, rilevata l’impossibilità di produrre, se non in parte, la documentazione mancante, aderiva alla proposta del c.t.u. di ricorrere, per i viaggi non documentati, ad un conteggio alternativo basato sui risultati analitici ottenuti sulle altre fatture. Ciò premesso, sostiene che dei viaggi non documentati avrebbe dovuto tenersi conto, dal momento che lo smarrimento della documentazione regolarmente prodotta davanti al tribunale non poteva essere imputato al consorzio. 11 9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 13 legge 31 dicembre 2012, n. 147 e del d.m. n. 55 del 2014. Lamenta che la Corte d’appello ha ingiustamente disposto una decurtazione delle spese relative al giudizio di appello, in conseguenza del rifiuto della proposta conciliativa avanzata dalla controparte, non avendo tenuto conto che, nel ritenere non sufficiente la proposta avanzata dalla controparte, il Consorzio aveva in realtà comunicato all'allora appellata una controproposta, cui tuttavia non seguiva alcun riscontro. 10. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. proc. civ., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio (Cass. n. 12980 del 30/06/2020). Come rilevato dal P.M. nelle sue conclusioni è dunque fuori segno il richiamo, in ricorso, al principio di non contestazione, dal momento che questo solleva la parte attrice dall’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (nella specie il contratto e il nesso causale tra la condotta inadempiente e l’evento di danno, quest’ultimo peraltro implicito nell’inadempimento trattandosi di obbligazione di facere non professionale). Detto fatto costitutivo è nella specie fuori discussione. I giudici di merito hanno rigettato la domanda di risarcimento da 12 inadempimento contrattuale non perché abbiano negato l’inadempimento ma perché lo hanno ritenuto determinato dall’intervento di una causa non imputabile alla società inadempiente, avendo ritenuto provata, in accoglimento della detta eccezione in senso lato, l’esistenza di una causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 cod. civ.). Quanto poi alla rituale e tempestiva acquisizione delle prove da cui era dato desumere la fondatezza, in fatto, della detta eccezione, l’esplicita attestazione in tal senso contenuta nella sentenza non definitiva non risulta fatta segno di alcuna censura. 11. Il secondo motivo è inammissibile. 11.1. Rimane non illustrato e comunque manifestamente privo di consistenza il riferimento in rubrica ad un’asserita inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.. È appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: ─ «in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; ─ «la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad 13 esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; Id. n. 7074 del 20/03/2017; n. 16598 del 05/08/2016; ma v. già Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238). ─ il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., è configurabile (solo) in quattro casi: quando la motivazione manchi del tutto sinanche "sotto l'aspetto materiale e grafico"; quando sia puramente apparente;
quando contenga un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; quando, infine, sia "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014). Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie e le censure svolte si muovono del resto lungo percorsi argomentativi totalmente distanti dagli esposti paradigmi. 11.2. Nella restante parte il motivo, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, impinge nella ricognizione fattuale della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Ciò deve dirsi anche della contestazione mossa in ordine alla interpretazione della clausola contrattuale contenente la definizione convenzionale delle cause di forza maggiore idonee a sollevare la committente dall’obbligo di commissionare almeno tre trasporti al giorno. 14 In disparte l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento contrattuale richiamato, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., va rammentato al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., con l’avvertenza che, in tale ultimo caso, la violazione denunciata esige d'essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata;
operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (v. ex multis Cass. n. 17427 del 18/11/2003; n. 20990 del 23/08/2018; n. 21978 del 12/07/2022) 12. Il terzo motivo è inammissibile. Occorre rammentare che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio 15 fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018). Orbene, nella specie, ciò di cui si denuncia l’omesso esame non è un «fatto» avente le descritte caratteristiche ma un non meglio definito «fattore». Una tale prospettazione non sembra altrimenti leggibile se non come riferita alla sollevata «questione interpretativa» della rilevanza del mantenimento o meno di livelli di produzione costanti ai fini della interpretazione della clausola predetta. Ciò senza sottacere che: a) si tratterebbe comunque di questione non decisiva e anzi irrilevante alla luce della interpretazione della clausola come suscettibile di trovare applicazione anche solo in conseguenza del calo delle vendite (come del resto appare anche logico posto che è solo il volume delle vendite che può dirsi direttamente collegato al volume dei trasporti, del contrario assunto in ricorso non essendo nemmeno fornita alcuna spiegazione); b) non 16 viene offerta in ogni caso alcuna specifica indicazione, tanto meno osservante degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., circa l’emergenza in atti di elementi atti a dimostrare il postulato mantenimento di una costante produzione. 13. Il quarto motivo prospetta una censura da esaminare congiuntamente alla seconda di quelle svolte con il sesto. Entrambe sono inammissibili. È assorbente in tal senso il rilievo della inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., avendo omesso il ricorrente sia di riportare, quanto meno nelle parti rilevanti, le previsioni del richiamato contratto collettivo (da cui dovrebbe desumersi la sua applicabilità alla fattispecie de qua e, per contro, l’erroneità della contraria affermazione espressa in sentenza quale aggiuntiva ratio decidendi) nonché di localizzarlo nel fascicolo processuale, così come pervenuto all’esame di questa Corte. Tale omissione rende impossibile scrutinare la detta seconda censura del sesto motivo, la quale come detto aggredisce l’ulteriore autonoma ratio decidendi sul punto addotta in sentenza, rappresentata dalla ritenuta applicabilità del contratto collettivo del 22 gennaio 1997 esclusivamente ai consorzi di trasporto con Sistema Qualità Certificato. Non giova al riguardo alla ricorrente il richiamo, in memoria, al principio giurisprudenziale secondo cui «l'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, 17 nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema Corte tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito» (Cass. 06/09/2019, n. 15415). Tale principio riguarda infatti solo il «deposito» del contratto richiamato, il cui onere viene detto suscettibile di essere disimpegnato anche attraverso il solo deposito della richiesta alla cancelleria del giudice a quo di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma non vale certo a sollevare la parte anche dal diverso onere di riprodurre nel corpo del ricorso il testo dell’atto richiamato, almeno nella sua parte indicata come rilevante, e di specificare, altresì, nel ricorso, la sede in cui quel documento sia rinvenibile (v. Cass. Sez. U. 07/11/2013, n. 25038 e succ. conff.). Nessuno di detti oneri nella specie può dirsi soddisfatto. Quanto in particolare al secondo non può a tal fine ritenersi sufficiente l’indicazione traibile dalla trascrizione (a pag. 19 del ricorso) di un passaggio della sentenza impugnata nel quale, proprio a supporto della valutazione di inammissibilità della produzione del contratto in questione, si evidenzia che «l’accordo collettivo …[è] stato depositato per la prima volta nel giudizio di appello nel corso delle operazioni peritali»: detta indicazione, infatti, risulta generica non consentendo di comprendere se e in quale sede tale documento sia stato poi versato e sia tuttora compulsabile tra quelli presenti nel fascicolo del giudizio di secondo grado. L’inammissibilità, per tal motivo, di tale seconda censura, rende inammissibile anche la prima per difetto di interesse, dal momento che, anche a ritenere questa meritevole di accoglimento, la sentenza impugnata resterebbe comunque validamente fondata. 13.1. Può comunque soggiungersi che la tesi sostenuta con il quarto motivo di ricorso secondo cui la prospettata valenza para- 18 normativa dell’accordo collettivo varrebbe a sottrarre la sua produzione in appello dal divieto dettato dall’art. 345 comma terzo cod. proc. civ. non può essere avallata. I principi richiamati in ricorso (pagg. 21-23) ─ enunciati dalla giurisprudenza dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte successivamente alla modifica dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. apportata dal d.lgs. n. 40 del 2006, art. 2, con l’aggiunta della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei «contratti o accordi collettivi di lavoro» a quella delle «norme di diritto» ─ afferiscono, infatti, esclusivamente (alla stregua del resto del chiaro tenore letterale della previsione, non suscettibile di applicazione estensiva né analogica) appunto alla materia lavoristica e dunque ai contratti collettivi di lavoro di diritto comune conclusi dalle associazioni rappresentative di lavoratori subordinati, categoria cui non è certamente riconducibile l’accordo collettivo de quo. 14. Il quinto motivo è inammissibile con riferimento alla prima delle censure in esso svolte, infondata con riferimento alla seconda. 14.1. L’affermazione secondo cui, all’opposto di quanto affermato in sentenza, controparte non aveva nella propria comparsa contestato l’iscrizione all’albo del consorzio si appalesa meramente oppositiva e sconta comunque anch’essa l’inosservanza degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Analogamente deve dirsi del susseguente rilievo critico, concretantesi nell’affermazione secondo cui della necessaria iscrizione all’albo del consorzio e dei vettori consorziati era stata offerta prova in giudizio. In disparte il rilievo che tale censura mal si correla alla denuncia di error in iudicando svolta con il motivo, ma avrebbe dovuto semmai essere dedotta quale vizio di «omesso esame» ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., deve osservarsi che la censura non si confronta con la motivazione che sul punto è posta a base della decisione impugnata, la quale, facendo rinvio agli accertamenti operati 19 dal c.t.u., evidenzia come questi avesse «chiarito che solo per una parte dei trasporti il consorzio aveva documentato l’appartenenza del mezzo a un vettore iscritto all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi». A fonte di tale ratio decidendi il rilievo secondo cui la prova dell’scrizione all’albo degli autotrasportatori consorziati poteva trarsi dalle visure, dai certificati del P.R.A. e dalle carte di circolazione che si dice (con osservanza degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.) essere stati prodotti in primo grado si appalesa eccentrico sotto un duplice profilo: a) anzitutto perché avrebbe dovuto accompagnarsi alla contestazione (a sua volta necessariamente osservante degli oneri di specificità e autosufficienza più volte qui ricordati) della completezza e correttezza delle valutazioni operate dal consulente a loro volta richiamate in sentenza;
b) in secondo luogo, e comunque, perché non conferenti, dal momento che in sentenza non si dice che dei vettori consorziati non fosse stata dimostrata l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzo ma, ben diversamente, che non era documentato, per una parte dei trasporti, che i mezzi per essi impiegati appartenessero a vettori iscritti all’albo. Pertinente rispetto a tale ratio è invece l’affermata produzione di fatture mensili e tabulati contenenti i conteggi tariffari vidimati dal Comitato Provinciale dell’Albo degli Autotrasportatori di Verona, ma tale affermazione rimane generica e inosservante dell’onere di specifica indicazione del se, dove e quando tale produzione sia stata effettuata e della loro esatta collocazione nel fascicolo di causa, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. 14.2. L’assunto, poi, secondo cui l’art. 17 d.m. 18 novembre 1982 riferirebbe la prevista franchigia di 100 km per i percorsi a vuoto ai soli mezzi che possono trasportare più tipologie di merci, e non invece ai servizi di trasporto specifici con veicoli cisternati adibiti al trasporto di prodotti chimici e affini, non trova alcun fondamento 20 nel testo della norma che, come correttamente rilevano i giudici a quibus, non distingue fra le diverse tipologie di trasporto;
né trova alcun appiglio in altre parti del testo normativo che risulta diretto a regolare l’applicazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale per tutte le categorie merceologiche. 15. Il sesto motivo, del quale si è già esaminata la seconda censura, è, con riferimento alla residua prima censura, manifestamente infondato. La Corte d’appello ha ampiamente motivato le ragioni che l’hanno indotta ad accordare la propria preferenza all’ultimo tra i conteggi elaborati dal consulente, ciò valendo ovviamente a contrario anche a giustificare il rifiuto degli altri alternativi. È appena il caso di rammentare al riguardo che il giudice di merito, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 9320 del 08/05/2015). 16. Il settimo motivo è infondato. Secondo la disposizione transitoria di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002 le disposizioni del decreto medesimo, e tra queste dunque quelle di cui agli artt. 3 e 5 circa l’automaticità ed il saggio degli interessi ivi previsti sulle somme dovute a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002. Correttamente la Corte di merito ha inoltre escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ. come aggiunto dall'art. 17, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, trattandosi di 21 norma che, per espressa disposizione del secondo comma di detta disposizione novellatrice, è destinata a produrre «effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto». Per il resto la decisione è conforme al consolidato principio secondo cui, fuori dalla ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali integrano una componente di tale danno nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. (al pari quelli compensativi o moratori) hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria al quale accedono, onde essi possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte in applicazione dei principi previsti articoli 99, 112 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 1913 del 19/02/2000; n. 20868 del 15/10/2015; n. 36659 del 25/11/2021). 17. L’ottavo motivo è infondato alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ed al quale il giudice di merito si è conformato, secondo cui è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, con la conseguenza che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (v. ex aliis Cass. n. 18287 del 25/06/2021; n. 13218 del 27/06/2016; n. 6522 del 26/04/2012; n. 12250 del 19/05/2010; n. 11196 del 15/05/2007; n. 23598 del 20/12/2004). 22 Nella specie, il ricorrente dà atto che la Corte d’appello si è conformata a tale principio, avendo egli ottenuto la possibilità di ricostruire il fascicolo e i documenti andati smarriti ancorché per causa ad esso non imputabile. L’impossibilità di ricostruire tali documenti, esplicitamente rassegnata in ricorso, costituisce evenienza che ridonda a danno della parte che li aveva prodotti in primo grado per effetto non di una certamente ingiustificata e non predicabile sanzione dell’incolpevole smarrimento ma, a monte, della regola di riparto dell’onere probatorio, non potendo tale evenienza comportarne una deroga, che poi si risolverebbe in una inversione dell’onere medesimo, tutte le volte in cui, come nella specie, quelle prove non siano state fatte oggetto di alcuna valutazione probatoria dal giudice di primo grado né il loro contenuto risulti trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo (arg. a contrario da Cass. Sez. U. 16/02/2023, n. 4835). 18. Il nono motivo appare invece fondato, ancorché per ragioni (in iure) diverse da quelle dedotte. Conviene in proposito rammentare che, secondo principio più volte affermato da questa Corte, cui va data continuità, «in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del 23 monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto» (Cass. n. 6935 del 22/03/2007, cui adde, conff., Cass. n. 10841 del 17/05/2011; n. 3437 del 14/02/2014; n. 18775 del 28/07/2017; n. 26991 del 05/10/2021). La Corte d’appello ha fatto applicazione retroattiva della norma di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 91 cod. proc. civ., introdotta dal comma 10 dell'art. 45, legge 18 giugno 2009, n. 69 [secondo cui «(Il giudice) se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92»], in violazione della norma transitoria di cui all’art. 58 della stessa legge che ne prevede l’applicabilità solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale certamente non è quello per cui si procede, instaurato in primo grado con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2006. 19. In accoglimento, dunque, del solo nono motivo la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la liquidazione dei compensi del giudizio di appello, in favore del difensore distrattario del consorzio appellante, nell’importo di € 5.532, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori, ferme tutte le altre statuizioni. 24 20. Avuto riguardo al limitato accoglimento del ricorso, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il nono motivo, nei termini di cui in motivazione;
rigetta il primo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo;
dichiara inammissibili i rimanenti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
decidendo nel merito liquida i compensi del giudizio di appello, posti a carico della società appellata e da pagarsi in favore del difensore distrattario del consorzio appellante, Avv. AT CA, nell’importo di € 5.532,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori, ferme tutte le altre statuizioni. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza