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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c. pronunciando nella causa n. 24635/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. CIVITATE FRANCESCA) Parte_1
contro
Controparte_1
(Avv. PIERETTI MARIA CRISTINA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'avvenuto demansionamento a suo danno da parte della convenuta, con condanna della stessa ad adibirlo a mansioni corrispondenti al proprio profilo, nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale sia di natura patrimoniale, nella misura di € 60.689,79 o di quella ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché di natura non patrimoniale. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di lavorare alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come infermiere professionale, inquadrato nella categoria D del CCNL del personale del Comparto Sanità 20.09.2001 Integrativo del CCNL 07.04.1999; di essere stato assegnato, con turno H24, presso il
Reparto di Cardiologia, dall'anno 2000 al 2010, presso il Reparto di Cardiologia e
Riabilitazione Cardiologica dal 2010 al 2020 e presso il Reparto di Cardiologia d'Urgenza e
Terapia intensiva dal 2020; che nell'arco temporale predetto, oltre alle mansioni rientranti nel suo profilo professionale, aveva anche dovuto svolgere mansioni “domestiche-alberghiere”, non proprie della sua qualifica, in ragione della carenza di personale di supporto (OOS
- operatore socio sanitario - o personale ausiliario) adibito allo svolgimento di dette mansioni nel reparto di appartenenza;
deduceva, in particolare, di aver svolto, oltre alle attività proprie del profilo di appartenenza, le attività come il “rifacimento letti;
pulizia dell'unità del malato;
distribuzione del vitto;
imboccare i malati;
pulizia di padelle e pappagalli;
la cura dell'igiene personale dei pazienti allettati;
la movimentazione degli stessi;
la chiusura dei contenitori dei rifiuti speciali
(ROT); la pulizia dei pavimenti in caso di spargimento dei liquidi biologici”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avversa domanda, e chiedendone il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita per documenti, senza ammissione della prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, non rilevante ai fini del decidere, alla luce della valutazione complessiva degli atti del giudizio.
Veniva, quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note, e quindi trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.; all'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa mediante pronuncia di dispositivo e motivazione depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e non merita di essere accolta.
Innanzitutto, deve darsi atto che l'atto introduttivo appaia particolarmente stringato e sintetico nelle deduzioni e allegazioni in fatto, poste a fondamento dell'azione intrapresa senza che, peraltro, ricorrano gli estremi per ritenere che la parte convenuta non abbia avuto la possibilità di contraddire adeguatamente ed esercitare, quindi, il proprio diritto di difesa. pagina 2 di 8 Pertanto, esclusa la nullità dell'atto introduttivo, ogni ulteriore valutazione sulle allegazioni e deduzioni in fatto e in diritto, non potrà che essere ricondotta al merito della controversia.
Giova ricordare che, in tema di mansioni, l'art. 52, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede espressamente che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)…”.
Come è noto, analogamente a quanto previsto per il lavoro privato dall'articolo 2103 c.c., anche nel pubblico impiego privatizzato è previsto che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti dell'area di inquadramento. Entrambe le norme, quindi, precludono in termini generali la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in numerose occasioni ha avuto modo di precisare tuttavia che “in tema di pubblico impiego privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente e assorbente
l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza” (Cassazione Civile, Sez.Lav,
21/02/2013, n. 4301). Già precedentemente, ( cfr. Cass. 17774 del 2006) si era affermato che “l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività pagina 3 di 8 prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”).
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, sebbene l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore debba rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali e accessori rispetto a quelli propri del suo livello (cfr. Cass. n. 8910 del 2019; n. 11045 del 2004; n. 7821 del 2001).
Non si deve dimenticare che, anche recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto che:
“Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la
P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda , inquadrato come Parte_2
operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato)” (Cass 19419/20).
Pertanto, può affermarsi che il datore di lavoro può adibire a mansioni inferiori il lavoratore a due condizioni concorrenti, ovvero che si tratti di impegno di breve durata e quindi di carattere occasionale e che tale impegno consenta, in ogni caso, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in modo prevalente ed assorbente. pagina 4 di 8 Ciò premesso, al fine di stabilire l'effettività del dedotto demansionamento, oggetto di giudizio, occorre che la parte ricorrente alleghi e deduca compiutamente, le specifiche attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori relativamente ai quali lamenta l'illegittima attribuzione delle mansioni corrispondenti, onde consentire al giudice di effettuare prima il raffronto, e poi la verifica sul contenuto concreto delle mansioni svolte dal dipendente e valutare se i compiti prevalenti assegnati integrino la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165 del 2001.
E, quindi, assume rilevanza determinante, ai fini del decidere, l'assolvimento dell'onere di allegazione e deduzione da parte del lavoratore, onde attivare l'onere della prova sull'esatto adempimento, da parte datoriale, in ordine alle mansioni effettivamente assegnate al lavoratore.
Sotto tale profilo, difatti, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. lav.
n. 15527/2014) è nel senso di ritenere che, in materia di demansionamento o di dequalificazione, il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto, volte a dare fondamento alla denuncia, ed ha, quindi, l' onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, onde consentire al datore di lavoro di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo.
Rimane sempre fermo il principio generale in materia processuale, a mente del quale le parti hanno l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, cosicchè sia per l'attore che il convenuto sono tenuti alla formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Nel rito del lavoro, in particolare, data la natura degli interessi in gioco, come è noto, le parti hanno l'onere di esternare sin dall'inizio del processo tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze (cfr. fra le altre,
Cass. SU n.11353/2004; Cass. N.22305/2007). pagina 5 di 8 Ne discende che nelle controversie instaurate dal lavoratore per reagire al potere direttivo del datore di lavoro, sull'assunto del suo illegittimo esercizio (perché le mansioni assegnate non sono corrispondenti alla qualifica), il lavoratore deve prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla domanda proposta e, quindi, ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale. Rimane fermo che, a fronte di una adeguata allegazione dei fatti, incomberà al datore di lavoro, convenuto in giudizio, dimostrare di aver dato esatto adempimento all'obbligo di adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti.
In definitiva, deve ritenersi che, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, se è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ancora prima, sotto un profilo logico, incombe comunque sul creditore l'onere di allegazione dell'inesattezza dell'adempimento.
Ebbene, l'agevole lettura del ricorso introduttivo, che nel caso di specie, non consente di ritenere che parte ricorrente abbia provveduto a descrivere, specificamente, le diverse funzioni svolte e le corrispondenti attività concretamente svolte nel corso del tempo, a decorrere dal momento in cui ha iniziato a lamentare il dedotto demansionamento.
Difatti, per descrivere le funzioni infermieristiche, si limita a richiamare il profilo professionale di inquadramento, senza però individuare le attività corrispondenti alla qualifica formalmente posseduta, nè allega e descrive il contenuto della declaratoria contrattuale collettiva necessaria per circoscrivere l'ambito oggettivo entro il quale il datore di lavoro avrebbe poi dovuto dimostrare di aver dato esatto adempimento ai poteri di assegnazione delle concrete mansioni.
Né tanto meno ha descritto le mansioni concretamente svolte nell'arco temporale del dedotto demansionamento, pur ammettendo di averle svolte, cosicchè non vi è alcuna precisazione al contenuto qualitativo o quantitativo delle attività assegnate dal datore di lavoro, in rapporto alle ulteriori attività che deduce essersi state assegnate nel tempo, riconducibili a profili inferiori. pagina 6 di 8 Difatti, parte ricorrente si è limitata a dedurre che nell'arco temporale oggetto del giudizio avrebbe svolto mansioni tipiche del professionista infermiere, senza però individuare precisamente l'attività che di fatto gli sarebbe stata assegnata dal datore di lavoro, come corrispondente ai compiti di natura infermieristica.
Tale scelta di allegazione e deduzione dei fatti, rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'onere facente capo alla parte ricorrente, non consente di individuare il peso qualitativo e quantitativo della assegnazione di tali compiti, nell'ottica di effettiva individuazione di un inadempimento datoriale, rilevante ai fini del decidere, secondo i parametri interpretativi di cui alla giurisprudenza sopra richiamata.
Si aggiunga che, nel ricorso, accanto alle predette deduzioni, si da atto che, nel lungo periodo oggetto di causa, sarebbero state prevalentemente assegnate attività testualmente definite “dequalificanti”, descritte come appartenenti a “figure di supporto”, meglio indicate in ricorso. Tuttavia, a tali descrizioni non si accompagna la deduzione della estraneità al profilo di appartenenza (e alla declaratoria contrattuale collettiva, che infatti non è descritta), né l'appartenenza ad altri e specifici profili contrattuali collettivi, di livello inferiore o addirittura estranei alla professione di operatore sanitario/infermiere, che vengono genericamente indicati come operatori socio-sanitari,
o figure di supporto, o personale ausiliario.
Di tali figure non viene data alcuna individuazione dell'appartenenza ad una specifica categoria/profilo professionale di cui al CCNL applicato. Conseguentemente, non viene allegata nei termini specifici e concreti la misura del dedotto demansionamento e la portata dello stesso nel contesto lavorativo descritto, dal momento che manca la allegazione della diversità delle funzioni normativamente attribuite alla figura dell'infermiere professionale, quelle effettivamente svolte dal ricorrente, e quelle di competenza di altri operatori socio-sanitari/di supporto aventi un inquadramento inferiore, ai fini di una comparazione e della eventuale incidenza qualitativa e quantitativa delle une rispetto alle altre.
Non solo;
pur lamentando di aver svolto concretamente attività largamente estranee al proprio profilo di appartenenza, non deduce né allega la misura del depauperamento pagina 7 di 8 professionale che ciò avrebbe determinato, avendo solo genericamente dedotto che l'organizzazione del reparto.
Né è stata dedotta e allegata la misura dell'assegnazione delle lamentate mansioni inferiori, ai fini della valutazione della prevalenza in rapporto a quelle del profilo di appartenenza.
In definitiva, non essendo stato adeguatamente assolto l'onere di allegazione e deduzione, nulla poteva essere provato in maniera utile ai fini del decidere, in ragione della circolarità degli oneri di allegazione e prova, che in maniera rigorosa contraddistinguono il rito del lavoro.
Le argomentazioni che precedono, consentono di rigettare il ricorso con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla proposta domanda risarcitoria, che presupporrebbe l'accertamento del denunciato demansionamento, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, in quanto logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole sulla domanda risarcitoria.
L'esistenza di pronunce dello stesso Ufficio in senso diverso, consente una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Antonianna Colli
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c. pronunciando nella causa n. 24635/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. CIVITATE FRANCESCA) Parte_1
contro
Controparte_1
(Avv. PIERETTI MARIA CRISTINA)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'avvenuto demansionamento a suo danno da parte della convenuta, con condanna della stessa ad adibirlo a mansioni corrispondenti al proprio profilo, nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale sia di natura patrimoniale, nella misura di € 60.689,79 o di quella ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché di natura non patrimoniale. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di lavorare alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come infermiere professionale, inquadrato nella categoria D del CCNL del personale del Comparto Sanità 20.09.2001 Integrativo del CCNL 07.04.1999; di essere stato assegnato, con turno H24, presso il
Reparto di Cardiologia, dall'anno 2000 al 2010, presso il Reparto di Cardiologia e
Riabilitazione Cardiologica dal 2010 al 2020 e presso il Reparto di Cardiologia d'Urgenza e
Terapia intensiva dal 2020; che nell'arco temporale predetto, oltre alle mansioni rientranti nel suo profilo professionale, aveva anche dovuto svolgere mansioni “domestiche-alberghiere”, non proprie della sua qualifica, in ragione della carenza di personale di supporto (OOS
- operatore socio sanitario - o personale ausiliario) adibito allo svolgimento di dette mansioni nel reparto di appartenenza;
deduceva, in particolare, di aver svolto, oltre alle attività proprie del profilo di appartenenza, le attività come il “rifacimento letti;
pulizia dell'unità del malato;
distribuzione del vitto;
imboccare i malati;
pulizia di padelle e pappagalli;
la cura dell'igiene personale dei pazienti allettati;
la movimentazione degli stessi;
la chiusura dei contenitori dei rifiuti speciali
(ROT); la pulizia dei pavimenti in caso di spargimento dei liquidi biologici”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avversa domanda, e chiedendone il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita per documenti, senza ammissione della prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, non rilevante ai fini del decidere, alla luce della valutazione complessiva degli atti del giudizio.
Veniva, quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note, e quindi trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.; all'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa mediante pronuncia di dispositivo e motivazione depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e non merita di essere accolta.
Innanzitutto, deve darsi atto che l'atto introduttivo appaia particolarmente stringato e sintetico nelle deduzioni e allegazioni in fatto, poste a fondamento dell'azione intrapresa senza che, peraltro, ricorrano gli estremi per ritenere che la parte convenuta non abbia avuto la possibilità di contraddire adeguatamente ed esercitare, quindi, il proprio diritto di difesa. pagina 2 di 8 Pertanto, esclusa la nullità dell'atto introduttivo, ogni ulteriore valutazione sulle allegazioni e deduzioni in fatto e in diritto, non potrà che essere ricondotta al merito della controversia.
Giova ricordare che, in tema di mansioni, l'art. 52, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede espressamente che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)…”.
Come è noto, analogamente a quanto previsto per il lavoro privato dall'articolo 2103 c.c., anche nel pubblico impiego privatizzato è previsto che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti dell'area di inquadramento. Entrambe le norme, quindi, precludono in termini generali la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in numerose occasioni ha avuto modo di precisare tuttavia che “in tema di pubblico impiego privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente e assorbente
l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza” (Cassazione Civile, Sez.Lav,
21/02/2013, n. 4301). Già precedentemente, ( cfr. Cass. 17774 del 2006) si era affermato che “l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività pagina 3 di 8 prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”).
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, sebbene l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore debba rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali e accessori rispetto a quelli propri del suo livello (cfr. Cass. n. 8910 del 2019; n. 11045 del 2004; n. 7821 del 2001).
Non si deve dimenticare che, anche recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto che:
“Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la
P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda , inquadrato come Parte_2
operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato)” (Cass 19419/20).
Pertanto, può affermarsi che il datore di lavoro può adibire a mansioni inferiori il lavoratore a due condizioni concorrenti, ovvero che si tratti di impegno di breve durata e quindi di carattere occasionale e che tale impegno consenta, in ogni caso, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in modo prevalente ed assorbente. pagina 4 di 8 Ciò premesso, al fine di stabilire l'effettività del dedotto demansionamento, oggetto di giudizio, occorre che la parte ricorrente alleghi e deduca compiutamente, le specifiche attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori relativamente ai quali lamenta l'illegittima attribuzione delle mansioni corrispondenti, onde consentire al giudice di effettuare prima il raffronto, e poi la verifica sul contenuto concreto delle mansioni svolte dal dipendente e valutare se i compiti prevalenti assegnati integrino la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165 del 2001.
E, quindi, assume rilevanza determinante, ai fini del decidere, l'assolvimento dell'onere di allegazione e deduzione da parte del lavoratore, onde attivare l'onere della prova sull'esatto adempimento, da parte datoriale, in ordine alle mansioni effettivamente assegnate al lavoratore.
Sotto tale profilo, difatti, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. lav.
n. 15527/2014) è nel senso di ritenere che, in materia di demansionamento o di dequalificazione, il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto, volte a dare fondamento alla denuncia, ed ha, quindi, l' onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, onde consentire al datore di lavoro di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo.
Rimane sempre fermo il principio generale in materia processuale, a mente del quale le parti hanno l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, cosicchè sia per l'attore che il convenuto sono tenuti alla formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Nel rito del lavoro, in particolare, data la natura degli interessi in gioco, come è noto, le parti hanno l'onere di esternare sin dall'inizio del processo tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze (cfr. fra le altre,
Cass. SU n.11353/2004; Cass. N.22305/2007). pagina 5 di 8 Ne discende che nelle controversie instaurate dal lavoratore per reagire al potere direttivo del datore di lavoro, sull'assunto del suo illegittimo esercizio (perché le mansioni assegnate non sono corrispondenti alla qualifica), il lavoratore deve prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla domanda proposta e, quindi, ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale. Rimane fermo che, a fronte di una adeguata allegazione dei fatti, incomberà al datore di lavoro, convenuto in giudizio, dimostrare di aver dato esatto adempimento all'obbligo di adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti.
In definitiva, deve ritenersi che, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, se è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ancora prima, sotto un profilo logico, incombe comunque sul creditore l'onere di allegazione dell'inesattezza dell'adempimento.
Ebbene, l'agevole lettura del ricorso introduttivo, che nel caso di specie, non consente di ritenere che parte ricorrente abbia provveduto a descrivere, specificamente, le diverse funzioni svolte e le corrispondenti attività concretamente svolte nel corso del tempo, a decorrere dal momento in cui ha iniziato a lamentare il dedotto demansionamento.
Difatti, per descrivere le funzioni infermieristiche, si limita a richiamare il profilo professionale di inquadramento, senza però individuare le attività corrispondenti alla qualifica formalmente posseduta, nè allega e descrive il contenuto della declaratoria contrattuale collettiva necessaria per circoscrivere l'ambito oggettivo entro il quale il datore di lavoro avrebbe poi dovuto dimostrare di aver dato esatto adempimento ai poteri di assegnazione delle concrete mansioni.
Né tanto meno ha descritto le mansioni concretamente svolte nell'arco temporale del dedotto demansionamento, pur ammettendo di averle svolte, cosicchè non vi è alcuna precisazione al contenuto qualitativo o quantitativo delle attività assegnate dal datore di lavoro, in rapporto alle ulteriori attività che deduce essersi state assegnate nel tempo, riconducibili a profili inferiori. pagina 6 di 8 Difatti, parte ricorrente si è limitata a dedurre che nell'arco temporale oggetto del giudizio avrebbe svolto mansioni tipiche del professionista infermiere, senza però individuare precisamente l'attività che di fatto gli sarebbe stata assegnata dal datore di lavoro, come corrispondente ai compiti di natura infermieristica.
Tale scelta di allegazione e deduzione dei fatti, rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'onere facente capo alla parte ricorrente, non consente di individuare il peso qualitativo e quantitativo della assegnazione di tali compiti, nell'ottica di effettiva individuazione di un inadempimento datoriale, rilevante ai fini del decidere, secondo i parametri interpretativi di cui alla giurisprudenza sopra richiamata.
Si aggiunga che, nel ricorso, accanto alle predette deduzioni, si da atto che, nel lungo periodo oggetto di causa, sarebbero state prevalentemente assegnate attività testualmente definite “dequalificanti”, descritte come appartenenti a “figure di supporto”, meglio indicate in ricorso. Tuttavia, a tali descrizioni non si accompagna la deduzione della estraneità al profilo di appartenenza (e alla declaratoria contrattuale collettiva, che infatti non è descritta), né l'appartenenza ad altri e specifici profili contrattuali collettivi, di livello inferiore o addirittura estranei alla professione di operatore sanitario/infermiere, che vengono genericamente indicati come operatori socio-sanitari,
o figure di supporto, o personale ausiliario.
Di tali figure non viene data alcuna individuazione dell'appartenenza ad una specifica categoria/profilo professionale di cui al CCNL applicato. Conseguentemente, non viene allegata nei termini specifici e concreti la misura del dedotto demansionamento e la portata dello stesso nel contesto lavorativo descritto, dal momento che manca la allegazione della diversità delle funzioni normativamente attribuite alla figura dell'infermiere professionale, quelle effettivamente svolte dal ricorrente, e quelle di competenza di altri operatori socio-sanitari/di supporto aventi un inquadramento inferiore, ai fini di una comparazione e della eventuale incidenza qualitativa e quantitativa delle une rispetto alle altre.
Non solo;
pur lamentando di aver svolto concretamente attività largamente estranee al proprio profilo di appartenenza, non deduce né allega la misura del depauperamento pagina 7 di 8 professionale che ciò avrebbe determinato, avendo solo genericamente dedotto che l'organizzazione del reparto.
Né è stata dedotta e allegata la misura dell'assegnazione delle lamentate mansioni inferiori, ai fini della valutazione della prevalenza in rapporto a quelle del profilo di appartenenza.
In definitiva, non essendo stato adeguatamente assolto l'onere di allegazione e deduzione, nulla poteva essere provato in maniera utile ai fini del decidere, in ragione della circolarità degli oneri di allegazione e prova, che in maniera rigorosa contraddistinguono il rito del lavoro.
Le argomentazioni che precedono, consentono di rigettare il ricorso con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla proposta domanda risarcitoria, che presupporrebbe l'accertamento del denunciato demansionamento, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, in quanto logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole sulla domanda risarcitoria.
L'esistenza di pronunce dello stesso Ufficio in senso diverso, consente una compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Antonianna Colli
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