Articolo 14 della Legge 25 ottobre 1978, n. 690
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 novembre 1978
Art. 14. Adeguamento delle disposizioni tecniche

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.
Entrata in vigore il 26 novembre 1978