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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 31/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1068/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elsa Pietroniro
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giacomo Rosati e/o dall'Avv. Giovanni Colombo
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024 il Giudice ha rimesso la causa in decisione. Con successiva ordinanza del 30.10.2024, a parziale modifica del provvedimento emesso alla suddetta udienza, ha assegnato alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione della stessa, e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 10.12.2024 il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.12.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Colletorto (CB), in data 10.09.1995, con - Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Colletorto al N.9, Parte II, Serie A,
Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995 - e che dalla loro unione matrimoniale sono nate due figlie, (28 anni), (prossima ai 20 anni), ha chiesto a Per_1 Per_2 questo Tribunale di: “1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: Parte_1
e;
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Colletorto alla via
[...] Controparte_1
Capitanata n. 4 alla IG.ra , unica proprietaria, con tutto l'arredo in essa Parte_1
esistente, ponendola nella esclusiva disponibilità della stessa e delle figlie;
3) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della IG , un Controparte_1 Per_2
assegno mensile di euro 250,00, o quello maggiore o minore ritenuto di Giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di partecipare alle spese mediche, sportive, scolastiche e a quelle di carattere straordinario nella misura del 50% in favore della IG, da corrispondere in via anticipata il giorno cinque di ogni mese;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo che Controparte_1 questo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia “In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, per i motivi sopra esposti;
In sub. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della IG o ridurlo notevolmente, per i motivi sopra evidenziati;
Con vittoria di spese e Per_2 competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge”.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del 29.05.2024, la si è dichiarata disponibile a trasformare il rito, da giudiziale a consensuale, nei termini Parte_1 che seguono: versamento della somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per IG , spese compensate. Il resistente non ha accettato la proposta. Persona_3
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, con ordinanza del 11.06.2024 il
Presidente del collegio ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
affidando la IG ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre;
ponendo a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie una somma mensile di € 200,00, quale contributo per il mantenimento della IG, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
ponendo infine a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile e in pagina 2 di 7 misura paritaria, l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, il giudice ha fissato l'udienza del 22.10.2024, per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione. In quella sede il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 30.10.2024, a parziale modifica del provvedimento emesso alla suddetta udienza, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione della stessa ordinanza, e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 10.12.2024 il PM ha espresso parere favorevole.
Va preliminarmente osservato che non merita accoglimento la domanda formulata dal resistente volta ad ottenere, ex art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, privo della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili di cui la ricorrente è titolare. La decisione richiamata da parte resistente (Trib. Verona
16 marzo 2023) a sostegno della propria tesi di inammissibilità del ricorso introduttivo privo dei requisiti richiesti ax art. 473 bis.12 c.p.c., non è condivisibile da questo giudice, per il quale la categoria dell'inammissibilità deve essere prevista dalla legge.
Va osservato che l'art. 473 bis.17, comma 1 c.p.c. prevede la possibilità per il ricorrente/attore, di depositare, entro venti giorni prima della data dell'udienza, una memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
Deve evidenziarsi che, nel rito previsto a tutela dei minori e della famiglia - oggi trasfuso all'interno del Libro II c.p.c. - nulla si specifica in merito alla sanzione da comminarsi in difetto dei requisiti richiesti dalla legge. Ad esempio, la mancata produzione del piano genitoriale non è espressamente sanzionata. Soltanto l'art. 473-bis.18 c.c. prevede la possibilità per il giudice di valutare, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c., il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete.
Nulla vieta che il giudice possa invitare le parti a depositare sia la documentazione economico – reddituale, sia il piano genitoriale, ferme le eventuali valutazioni quanto alla condotta processuale delle parti e alla disciplina delle spese. Il giudice, infatti, ai sensi del comma pagina 3 di 7 2 dell'art. 473 bis.2 c.p.c., con riferimento alle domande di contributo economico, può ordinare d'ufficio l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente, seppur in data 23.03.2024, al di fuori dei termini dei 20 giorni anteriori alla data dell'udienza, fissata per il 10.04.2024, ha comunque provveduto al deposito dell'ulteriore documentazione richiesta (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla proprietà e titolarità, ai sensi dell'art. 46, DPR n. 445/2000).
In definitiva, possono venire in aiuto i principi generali e può ritenersi che, inserendosi le nuove disposizioni nel codice di procedura civile, la mancata indicazione degli elementi richiesti, qualora la loro assenza si risolva in difetto dell'edictio actionis, legittimi il giudice ad attivare il potere di ordinare l'integrazione del ricorso (cfr. art. 164 c.p.c.).
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda del resistente volta ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo non va accolta.
Quanto al merito vale quanto segue.
La domanda della ricorrente di dichiarazione della separazione personale dei coniugi – richiesta, seppure in via subordinata, anche dal resistente - è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 cc, desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Nulla si dispone in merito all'assegnazione in uso della casa familiare, sita in Colletorto e di proprietà esclusiva della ricorrente, la quale continua a viverci insieme alla IG , Per_2 GI ma non economicamente autosufficiente. D'altronde, all'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al presidente del 29.05.2024, le stesse hanno espressamente dichiarato che l'unica questione controversa tra loro consiste nel riconoscimento e nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, non essendo necessario provvedere sul collocamento dei figli e sull'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto attiene alla domanda della di corresponsione, da parte del marito, di Parte_1
un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della IG , GI ma Per_2
che non ha raggiunto ancora la propria indipendenza economica, si osserva quanto segue.
Va rilevato come, in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio GI
l'ormai granitica giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo il quale compete al giudice valutare con criteri proporzionalmente crescenti in pagina 4 di 7 rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
L'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato il loro avvenuto ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (tra gli altri, Trib. Campobasso, 27 aprile 2023; Trib. Cuneo, 13.07.2021).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta non contestato dalle parti il fatto che la IG GI non abbia raggiunto la propria indipendenza economica. Non è dato neppure Per_2
sapere se la stessa abbia o meno intrapreso un percorso lavorativo seppur precario.
La ricorrente ha evidenziato di non avere un lavoro stabile, ma di lavorare saltuariamente, quando le si presenta l'occasione, essendo disponibile a svolgere qualsiasi tipo di mansione al fine di provvedere a sè e alla IG , la quale, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è Per_2 economicamente autosufficiente. La IG, al momento dell'introduzione del procedimento
(09.12.2023) era studentessa frequentante il V anno dell'Istituto Alberghiero di Termoli. La
afferma di non riuscire, da sola, a far fronte a tutte le eIGenze della IG, e pertanto Parte_1
necessita di un aiuto economico da parte del marito, il quale, pur avendo un lavoro stabile, ha mostrato un totale disinteressamento nei confronti delle figlie, alle quali ha sempre provveduto solo la ricorrente.
Il , dal canto suo, ha dichiarato che l'immobile sito in Colletorto, di proprietà CP_1
esclusiva della ricorrente, quando è stato acquistato era vetusto, per cui si è resa necessaria una ristrutturazione integrale per renderlo abitabile, che ha comportato una spesa a suo carico di circa
100.000.000 milioni di lire. Ha altresì dichiarato che il mutuo ipotecario di € 28.000,00, per l'acquisto dell'abitazione intestata solo alla ricorrente, è stato estinto nel 2017 dal resistente. Ha chiesto pertanto a questo Tribunale di imputare le predette somme a titolo di mantenimento della IG e comunque che esso venga notevolmente ridotto. Per_2
In relazione a quanto dovuto dai genitori per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass.civ., n. 23569/2016; Cass. civ., n. 13609/2016; Cass. civ., n.
11689/2018; Trib. Parma, n.713/2022). Si è in particolare affermato che “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della
pagina 5 di 7 persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile” (Cass. civ., n. 9686/2020).
Alla luce delle suddette considerazioni, e tenuto conto della condizione reddituale del resistente siccome documentata in atti, questo Tribunale conferma quanto già previsto nell'ordinanza del 11.06.2024. Pertanto, ritiene equo il versamento da parte del alla CP_1
ricorrente, anche a mezzo di vaglia postale, entro la fine di ogni mese, della somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo per il mantenimento della IG GI . Per_2
Entrambi i genitori provvederanno, inoltre, ciascuno per la metà (50%), al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la IG, puntualmente descritte nell'ordinanza presidenziale.
In merito alle spese processuali, deve innanzitutto evidenziarsi che il tentativo di addivenire ad una trasformazione del rito, da giudiziale in consensuale, non ha sortito gli esiti sperati per la mancata adesione del resistente alla proposta formulata all'udienza del 29.05.2024. Deve tenersi altresì conto del fatto che l'entità dell'assegno di mantenimento per la IG GI , Per_2
che si stima equo, è pari ad € 200,00 (somma pari alla proposta conciliativa).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa - valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 09.12.2023 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico CP_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) nulla dispone in merito all'assegnazione in uso della casa familiare;
3) conferma l'obbligo a carico di di versare alla moglie Controparte_1 Parte_1
entro la fine di ogni mese, una somma mensile pari ad € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della IG GI , con Per_2 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
5) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie;
pagina 6 di 7 6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conIGlio, il 23.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1068/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elsa Pietroniro
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giacomo Rosati e/o dall'Avv. Giovanni Colombo
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024 il Giudice ha rimesso la causa in decisione. Con successiva ordinanza del 30.10.2024, a parziale modifica del provvedimento emesso alla suddetta udienza, ha assegnato alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione della stessa, e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 10.12.2024 il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.12.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Colletorto (CB), in data 10.09.1995, con - Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Colletorto al N.9, Parte II, Serie A,
Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995 - e che dalla loro unione matrimoniale sono nate due figlie, (28 anni), (prossima ai 20 anni), ha chiesto a Per_1 Per_2 questo Tribunale di: “1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi: Parte_1
e;
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Colletorto alla via
[...] Controparte_1
Capitanata n. 4 alla IG.ra , unica proprietaria, con tutto l'arredo in essa Parte_1
esistente, ponendola nella esclusiva disponibilità della stessa e delle figlie;
3) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della IG , un Controparte_1 Per_2
assegno mensile di euro 250,00, o quello maggiore o minore ritenuto di Giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di partecipare alle spese mediche, sportive, scolastiche e a quelle di carattere straordinario nella misura del 50% in favore della IG, da corrispondere in via anticipata il giorno cinque di ogni mese;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo che Controparte_1 questo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia “In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, per i motivi sopra esposti;
In sub. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della IG o ridurlo notevolmente, per i motivi sopra evidenziati;
Con vittoria di spese e Per_2 competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge”.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del 29.05.2024, la si è dichiarata disponibile a trasformare il rito, da giudiziale a consensuale, nei termini Parte_1 che seguono: versamento della somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per IG , spese compensate. Il resistente non ha accettato la proposta. Persona_3
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, con ordinanza del 11.06.2024 il
Presidente del collegio ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
affidando la IG ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre;
ponendo a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie una somma mensile di € 200,00, quale contributo per il mantenimento della IG, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
ponendo infine a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile e in pagina 2 di 7 misura paritaria, l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, il giudice ha fissato l'udienza del 22.10.2024, per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione. In quella sede il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 30.10.2024, a parziale modifica del provvedimento emesso alla suddetta udienza, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione della stessa ordinanza, e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 10.12.2024 il PM ha espresso parere favorevole.
Va preliminarmente osservato che non merita accoglimento la domanda formulata dal resistente volta ad ottenere, ex art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, privo della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili di cui la ricorrente è titolare. La decisione richiamata da parte resistente (Trib. Verona
16 marzo 2023) a sostegno della propria tesi di inammissibilità del ricorso introduttivo privo dei requisiti richiesti ax art. 473 bis.12 c.p.c., non è condivisibile da questo giudice, per il quale la categoria dell'inammissibilità deve essere prevista dalla legge.
Va osservato che l'art. 473 bis.17, comma 1 c.p.c. prevede la possibilità per il ricorrente/attore, di depositare, entro venti giorni prima della data dell'udienza, una memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
Deve evidenziarsi che, nel rito previsto a tutela dei minori e della famiglia - oggi trasfuso all'interno del Libro II c.p.c. - nulla si specifica in merito alla sanzione da comminarsi in difetto dei requisiti richiesti dalla legge. Ad esempio, la mancata produzione del piano genitoriale non è espressamente sanzionata. Soltanto l'art. 473-bis.18 c.c. prevede la possibilità per il giudice di valutare, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c., il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete.
Nulla vieta che il giudice possa invitare le parti a depositare sia la documentazione economico – reddituale, sia il piano genitoriale, ferme le eventuali valutazioni quanto alla condotta processuale delle parti e alla disciplina delle spese. Il giudice, infatti, ai sensi del comma pagina 3 di 7 2 dell'art. 473 bis.2 c.p.c., con riferimento alle domande di contributo economico, può ordinare d'ufficio l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente, seppur in data 23.03.2024, al di fuori dei termini dei 20 giorni anteriori alla data dell'udienza, fissata per il 10.04.2024, ha comunque provveduto al deposito dell'ulteriore documentazione richiesta (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla proprietà e titolarità, ai sensi dell'art. 46, DPR n. 445/2000).
In definitiva, possono venire in aiuto i principi generali e può ritenersi che, inserendosi le nuove disposizioni nel codice di procedura civile, la mancata indicazione degli elementi richiesti, qualora la loro assenza si risolva in difetto dell'edictio actionis, legittimi il giudice ad attivare il potere di ordinare l'integrazione del ricorso (cfr. art. 164 c.p.c.).
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda del resistente volta ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo non va accolta.
Quanto al merito vale quanto segue.
La domanda della ricorrente di dichiarazione della separazione personale dei coniugi – richiesta, seppure in via subordinata, anche dal resistente - è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 cc, desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Nulla si dispone in merito all'assegnazione in uso della casa familiare, sita in Colletorto e di proprietà esclusiva della ricorrente, la quale continua a viverci insieme alla IG , Per_2 GI ma non economicamente autosufficiente. D'altronde, all'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al presidente del 29.05.2024, le stesse hanno espressamente dichiarato che l'unica questione controversa tra loro consiste nel riconoscimento e nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, non essendo necessario provvedere sul collocamento dei figli e sull'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto attiene alla domanda della di corresponsione, da parte del marito, di Parte_1
un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della IG , GI ma Per_2
che non ha raggiunto ancora la propria indipendenza economica, si osserva quanto segue.
Va rilevato come, in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio GI
l'ormai granitica giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo il quale compete al giudice valutare con criteri proporzionalmente crescenti in pagina 4 di 7 rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
L'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato il loro avvenuto ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato (tra gli altri, Trib. Campobasso, 27 aprile 2023; Trib. Cuneo, 13.07.2021).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta non contestato dalle parti il fatto che la IG GI non abbia raggiunto la propria indipendenza economica. Non è dato neppure Per_2
sapere se la stessa abbia o meno intrapreso un percorso lavorativo seppur precario.
La ricorrente ha evidenziato di non avere un lavoro stabile, ma di lavorare saltuariamente, quando le si presenta l'occasione, essendo disponibile a svolgere qualsiasi tipo di mansione al fine di provvedere a sè e alla IG , la quale, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è Per_2 economicamente autosufficiente. La IG, al momento dell'introduzione del procedimento
(09.12.2023) era studentessa frequentante il V anno dell'Istituto Alberghiero di Termoli. La
afferma di non riuscire, da sola, a far fronte a tutte le eIGenze della IG, e pertanto Parte_1
necessita di un aiuto economico da parte del marito, il quale, pur avendo un lavoro stabile, ha mostrato un totale disinteressamento nei confronti delle figlie, alle quali ha sempre provveduto solo la ricorrente.
Il , dal canto suo, ha dichiarato che l'immobile sito in Colletorto, di proprietà CP_1
esclusiva della ricorrente, quando è stato acquistato era vetusto, per cui si è resa necessaria una ristrutturazione integrale per renderlo abitabile, che ha comportato una spesa a suo carico di circa
100.000.000 milioni di lire. Ha altresì dichiarato che il mutuo ipotecario di € 28.000,00, per l'acquisto dell'abitazione intestata solo alla ricorrente, è stato estinto nel 2017 dal resistente. Ha chiesto pertanto a questo Tribunale di imputare le predette somme a titolo di mantenimento della IG e comunque che esso venga notevolmente ridotto. Per_2
In relazione a quanto dovuto dai genitori per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass.civ., n. 23569/2016; Cass. civ., n. 13609/2016; Cass. civ., n.
11689/2018; Trib. Parma, n.713/2022). Si è in particolare affermato che “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della
pagina 5 di 7 persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile” (Cass. civ., n. 9686/2020).
Alla luce delle suddette considerazioni, e tenuto conto della condizione reddituale del resistente siccome documentata in atti, questo Tribunale conferma quanto già previsto nell'ordinanza del 11.06.2024. Pertanto, ritiene equo il versamento da parte del alla CP_1
ricorrente, anche a mezzo di vaglia postale, entro la fine di ogni mese, della somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo per il mantenimento della IG GI . Per_2
Entrambi i genitori provvederanno, inoltre, ciascuno per la metà (50%), al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la IG, puntualmente descritte nell'ordinanza presidenziale.
In merito alle spese processuali, deve innanzitutto evidenziarsi che il tentativo di addivenire ad una trasformazione del rito, da giudiziale in consensuale, non ha sortito gli esiti sperati per la mancata adesione del resistente alla proposta formulata all'udienza del 29.05.2024. Deve tenersi altresì conto del fatto che l'entità dell'assegno di mantenimento per la IG GI , Per_2
che si stima equo, è pari ad € 200,00 (somma pari alla proposta conciliativa).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022 (Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa - valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 09.12.2023 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico CP_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) nulla dispone in merito all'assegnazione in uso della casa familiare;
3) conferma l'obbligo a carico di di versare alla moglie Controparte_1 Parte_1
entro la fine di ogni mese, una somma mensile pari ad € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della IG GI , con Per_2 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
5) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie;
pagina 6 di 7 6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conIGlio, il 23.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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