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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1674/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Mantegna n. 35, c.f. C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Ferrara, Via Armari n. 28 presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Verrigni, c.f. , PEC che li rappresenta, assiste e difende in C.F._3 Email_1 forza di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 luglio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Ferrara il
10 settembre 1995; che dalla unione coniugale è nata la figlia ad oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 18/01/2022; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
a) Omissis.
b) Il sig. erogherà un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 della somma, al netto delle imposte IRPEF, di € 28.800,00 annuale, suddiviso in 12 rate mensili di pari importo, entro il giorno 15 di ogni mese.
c) Detta somma andrà rivalutata annualmente, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente, con riferimento al mese precedente la scadenza annuale.
d) Omissis.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 28 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 18 gennaio 2022, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 10 settembre
1995 fra , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2 16/04/1966 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 Atto n. 210 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1674/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Mantegna n. 35, c.f. C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Ferrara, Via Armari n. 28 presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Verrigni, c.f. , PEC che li rappresenta, assiste e difende in C.F._3 Email_1 forza di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 luglio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Ferrara il
10 settembre 1995; che dalla unione coniugale è nata la figlia ad oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 18/01/2022; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
a) Omissis.
b) Il sig. erogherà un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 della somma, al netto delle imposte IRPEF, di € 28.800,00 annuale, suddiviso in 12 rate mensili di pari importo, entro il giorno 15 di ogni mese.
c) Detta somma andrà rivalutata annualmente, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente, con riferimento al mese precedente la scadenza annuale.
d) Omissis.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 28 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 18 gennaio 2022, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 10 settembre
1995 fra , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2 16/04/1966 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 Atto n. 210 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri