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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1154 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 09/12/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite nonchè per l'avv. ALESSANDRA CP_1
AG in sostituzione dell'avv. MORETTI AR UC la quale si riporta alla memoria ed impugna e contesta la CTU
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA VETOIO C/O CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA REGIONALE INAIL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI
AR UC ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024 - assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento delle malattie professionali già riconosciute CP_1
“discopatia lombosacrale;
sindrome tunnel carpale bilaterale;
ipoacusia bilaterale;
sindrome cuffia rotatori bilaterale” e lamentando che l' confermava la CP_2
precedente valutazione con una menomazione nella misura complessiva del 26% – adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente pari al 35%.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta ed insistendo per CP_1
l'integrale rigetto della stessa. Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso che Sulla base delle Per_1
considerazioni dinanzi esposte, ricavate a loro volta da un attento esame della documentazione sanitaria esibita e dall'indagine clinico-anamnestica praticata in sede di accertamento peritale, ritengo di poter rispondere come segue ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato: Non si ravvisano i presupposti clinico-strumentali per riconoscere un aggravamento, medicolegalmente significativo, della sindrome del tunnel carpale bilaterale, potendosi confermare un danno biologico nella misura del
7%. Ammissibile, al contrario, l'aggravamento delle altre patologie oggetto dell'istanza di revisione passiva presentata dall'assicurato in data 24/07/2023, ovverosia la discopatia del rachide lombo-sacrale, la tendinopatia a carico della spalla sinistra e il deficit uditivo da perforazione della membrana timpanica destra. In particolare, la menomazione conseguente alla patologia discale è quantificabile nella misura del 17% a fronte della precedente valutazione del 16%. La tendinopatia dalla spalla sinistra è valutabile nella misura dell'12 rispetto al 3% precedentemente riconosciuto dall' , mentre il danno uditivo è quantificabile nella misura del 4% CP_1
a fronte del 2% già riconosciuto dall'Istituto Assicuratore. Ne consegue che il danno biologico conseguente alle malattie/infortuni già riconosciuti dall'istituto assicuratore, precedentemente all'istanza di revisione passiva del 24/07/2023, è valutabile attualmente, come alla data dell'istanza stessa, nella misura complessiva del 33% (trentatre per cento). Ove ritenuto utile dal Magistrato, considerato il sopravvenuto riconoscimento dell'origine professionale della tendinopatia anche a carico della spalla destra, valutata dall'Istituto assicuratore nella misura del 3% a seguito di istanza del 20/09/2024 (pertanto non oggetto del presente contenzioso) il danno biologico complessivamente derivato al sig. è ragionevolmente Parte_1
quantificabile nella misura del 35% a far data dall'istanza stessa”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento. Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla data del oltre agli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che è affetto da “stenosi del canale lombare RM accertata, Parte_1
protrusioni discali multiple ad ampio raggio (L3-L4, L4-L5 ed L5-S1) strumentalmente accertate a marcata incidenza funzionale e radiculopatia L5-S1 EMG accertata” di origine professionale, con conseguente riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura complessiva del 33% dal 24.7.2023 e del 35% dal
20.9.2024, previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, nella misura complessiva del 33% dal 24.7.2023 e del 35% dal 20.9.2024 oltre inter4essi legali;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore dell'avv. Torge Anna Maria CP_1
che si dichiara antistataria delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.
2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 9 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza