Versione
1 agosto 1974
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Versione
6 aprile 1987
6 aprile 1987
Art. 1. Istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo e condizione necessaria per lo esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
((Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma))
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo e condizione necessaria per lo esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
((Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma))
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- 1. Disposizioni in materia di autotrasportohttps://www.brocardi.it/ · 5.940731
[…]
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Giurisprudenza • 52
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 28/04/2022, n. 117Provvedimento: […] 1) della nota del 22 luglio 2021, con la quale è stato comunicato il rigetto dell'istanza del Consorzio PLOSE per l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi presso la Provincia di Bolzano, di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, “…perché non è stata dimostrata l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di ciascuna delle imprese socie esercenti l'attività di autotrasporto“, nonché di tutti gli atti alla stessa connessi, […] Violazione di legge. artt. 1 e 44 della legge n. 298/1974; artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 395/2000. […]Leggi di più...
- violazione di norme comunitarie·
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