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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
sezione prima civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott.ssa Simona Maria Domenica
Cherubini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nu-
mero 9662 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2012 promossa da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Romina Russo, come da delega in atti;
- attrice-
contro
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Luciano Serturini, come da delega in atti;
- convenuto-
e contro
rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Maurizio Locatelli, come da delega in atti;
- convenuta-
nonchè contro
quale erede di CP_3 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Fi-
[...]
lippo Moriggia, come da delega in atti;
- convenuto-
nonchè contro
quale erede di Controparte_4 Persona_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
[...]
La Via, come da delega in atti;
-convenuto-
nonchè contro
quale erede di Controparte_5 [...]
, contumace Persona_2
- convenuto-
e con la chiamata in causa di
rappresentata e difesa dagli Controparte_6
avv.ti Giancarlo Lodetti e Rachele Lodetti, come da delega in atti;
- terza chiamata -
nonché con l'intervento di
rappresentata e difesa Controparte_7
dall'avv. Gianluca Madonna, come da delega in at-
ti;
- intervenuta-
e di
Pagina 2 di 12
in proprio quale procuratore ex Controparte_8
art. 86 c.p.c., do.to presso il suo studio in Ber-
gamo, via Locatelli, n. 20/A;
- intervenuto-
e di
rappresentato e difeso dagli Controparte_9
avv.ti Ettore Lanzoni e Stefano Chinotti, come da delega in atti;
- intervenuto-
nonché di in persona Controparte_10
dell'Amministratore Delegato e legale rappresen-
tante rag. rappresentata e difesa CP_11
dall'avv. Paola Conforti, come da delega in atti;
- intervenuta -
avente ad OGGETTO: divisione ereditaria.
Causa civile assegnata a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti: come da note di precisazione delle conclusioni, in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 21.05.2001 e ritual-
mente notificato, l'attrice conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Bergamo, Sezione Distacca-
ta di Grumello del Monte, i fratelli CP_2
Pagina 3 di 12
ed chiedendo lo Persona_2 CP_1
scioglimento della comunione ereditaria (previa individuazione e valutazione dei beni cha la com-
pongono) costituitasi a seguito della morte del padre deceduto in data 14 Persona_3
settembre 1991 ab intestato, di cui gli odierni convenuti sono gli eredi legittimi, previo accer-
tamento della simulazione relativa all'atto di compravendita stipulato in data 28.07.1981 tra il
de cuius ed nonché previo accer- CP_1
tamento della nullità dell'atto apparentemente sottoscritto da in data Persona_2
09.11.1977.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i signori e CP_1 CP_2 [...]
con comparse di costituzione e ri- CP_12
sposta separate, tutti contestando integralmente gli assunti attorei, seppur non opponendosi alla pronuncia dello scioglimento della comunione ere-
ditaria, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice alla corresponsione di un giusto cor-
rispettivo per l'occupazione degli immobili eredi-
tati, dalla stessa goduti in via esclusiva a far data dal mese di settembre 2001, oltre che il ren-
diconto, da parte dell'attrice,”del denaro, dei
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conti correnti e/o libretti bancari appartenuti al
de cuius”.
Alla prima udienza del 28.09.2001 parte attrice chiedeva ed otteneva la sospensione del presente procedimento, in attesa della pronuncia della Cor-
te di Cassazione in merito alla causa dalla stessa proposta nei confronti dei fratelli ed avente ad oggetto il riscatto agrario relativo ai beni for-
manti l'asse ereditario.
A seguito dell'emissione della sentenza n.
2049/2005 da parte della Suprema Corte, con la quale veniva rigettata la domanda formulata dall'attrice, il presente procedimento era rias-
sunto a causa dal convenuto CP_1
Si precisa che, a seguito della morte del coerede si costituivano in giudizio gli Persona_2
eredi dello stesso, nelle persone della moglie
( ) e del figlio ( , ri- Controparte_4 CP_3
manendo invece contumace l'altro figlio (
[...]
). Controparte_5
Così radicatosi il contradditorio, esperiti gli incombenti di rito ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione della do-
cumentazione prodotta e l'espletamento di consu-
lenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la
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consistenza ed il valore del compendio ereditario,
all'esito della quale emergeva l'indivisibilità
dei beni immobili costituenti l'asse ereditario,
nonché la presenza di un'irregolarità urbanistico-
catastale, prontamente sanata, come da provvedi-
mento di sanatoria prodotto agli atti di causa.
Contestualmente il convenuto chie- CP_1
deva ed otteneva di essere autorizzato alla chia-
mata in giudizio ex art. 1113 c.c. di diversi cre-
ditori di parte attrice, che medio tempore avevano avviato un procedimento esecutivo immobiliare avente ad oggetto gli immobili per cui è causa.
Seguiva il trasferimento del procedimento innanzi il Tribunale di Bergamo, a seguito della soppres-
sione della Sezione Distaccata di Grumello del
Monte.
In data 10.07.2015 veniva emessa la sentenza par-
ziale n. 2403/2015, pubblicata in data 29.10.2015,
mediante la quale, ogni altra domanda rigettata
(tra cui anche quella dei convenuti relativa alla
“domanda di rendiconto da tutti avanzata nei con-
fronti dell'attrice, in quanto esplorativa”), era-
no statuiti:
1. il rigetto delle domande formulate da parte attrice in ordine alla simulazione ed alla
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nullità di cui alla precedente esposizione;
2. lo scioglimento della comunione immobiliare
inter partes, con ordine della vendita all'asta degli immobili formanti l'asse ere-
ditario (un fabbricato ed aree boschive), in quanto non comodamente divisibili;
3. la condanna dell'attrice al pagamento in fa-
vore dei fratelli dell'indennità di occupa-
zione degli immobili ereditati, come segue:
- euro 10.476,90 in favore di CP_1
- euro 10.476,90 in favore di CP_2
,
[...]
- euro 3.492,30 ciascuno in favore dei tre eredi di Persona_2
4. il riconoscimento in favore della convenuta del diritto al rimborso delle CP_2
somme dalla stessa anticipate in corso di causa in relazione al procedimento di sanato-
ria come innanzi indicato;
precisamente: euro
727,35 a carico di e Parte_1 [...]
euro 242,45 ciascuno a carico Persona_4
dei tre eredi di Persona_2
5. la riserva alla pronuncia definitiva della liquidazione delle spese del presente giudi-
zio.
Pagina 7 di 12
Si precisa che la predetta sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata ed essendo-
ne ampiamente decorso il relativo termine.
Con provvedimento in data 26.04.2019, il Giudice
delegava il notaio e, successiva- Persona_5
mente, il notaio della vendita Persona_6
del solo fabbricato, attesa la richiesta di tutti i condividenti di stralciare dalla vendita all'asta le aree boschive già di proprietà del de
cuius, oggetto di un accordo tra gli eredi volto alla loro vendita tramite trattativa privata.
L'immobile era, quindi, aggiudicato all'asta al prezzo di euro 100.000,00, somma integralmente saldata dall'aggiudicatario, sicchè il notaio de-
legato rimetteva all'intestato Tribunale il rela-
tivo fascicolo per i conseguenti provvedimenti,
senza provvedere alla ripartizione del ricavato.
Le parti precisavano, quindi, le loro conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
Alla luce delle prove già raccolte la causa appare matura per la decisione.
Va in primis rilevato che, anche a seguito dell'emissione della sentenza parziale del presen-
te giudizio, non è in contestazione il diritto di procedere allo scioglimento della comunione eredi-
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taria ex artt. 713 e 1111 c.c. avente ad oggetto il compendio immobiliare così come descritto ed identificato, anche per quanto concerne le quote di spettanza dei singoli coeredi.
Quanto, poi, alla suddivisione tra i coeredi del ricavato della vendita all'asta, merita prelimi-
narmente accoglimento la domanda svolta dalla con-
venuta ed avente ad oggetto il Controparte_2
rimborso delle somme dalla stessa anticipate per consentire lo svolgimento della procedura di ven-
dita all'asta (pari ad euro 5.671,06 complessivi)
e per provvedere al versamento della tassa di re-
gistro della sentenza parziale n. 2403/2015 (pari ad euro 1.155,50), anticipazioni documentate agli atti di causa, il cui importo complessivo, pari ad euro 6.826,56, andrà imputato, in prededuzione, a carico della massa.
La somma residua, pari ad euro 93.173,44, andrà
pertanto assegnata pro quota ai condividenti, come segue: - euro 23.293,36 in favore di parte attri-
ce, euro 23.293,36 in favore della convenuta
[...]
euro 23.293,36 in favore del Controparte_13
convenuto ed euro 23.293,36 in fa- CP_1
vore degli eredi del convenuto Persona_2
.
[...]
Pagina 9 di 12
Quanto, infine, alle pretese formulate dai credi-
tori di intervenuti nel presen- Parte_1
te giudizio, si osserva come la sentenza parziale n. 2403/2015, passata in giudicato, abbia statuito testualmente che “gli atti di vendita di immobili
a mezzo notaio posti in essere nell'ambito di un
procedimento di comunione ereditaria, pur essendo
disciplinati dagli art.570 ss. c.p.c., espressa-
mente richiamati dall'art. 788, comma 3, c.p.c.,
non sono riconducibili ad un'azione esecutiva,
avendo solo funzione attuativa dello scioglimento
della comunione e non possono determinare la di-
stribuzione del ricavato a favore di soggetti di-
versi dai condividenti”.
Quanto al diritto di credito dell'interveniente oggetto di pignoramento presso Controparte_9
terzi e di ordinanza di assegnazione del
22.02.2023 del Giudice dell'Esecuzione di codesto
Tribunale (R.G. n. 2276/2002), il medesimo potrà
gravare esclusivamente sulla quota della debitrice
. Parte_1
Da ultimo le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia e della sostanziale soccombenza di tutte le parti in giudizio in rela-
zione alle eccezioni e domande formulate e qui non
Pagina 10 di 12
accolte, si reputa opportuno disporre la compensa-
zione totale delle spese di lite, così come delle spese di C.T.U., come già liquidate, in quanto utili alla comunione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione monocra-
tica, in persona del G.O.T. dott.ssa Simona Maria
Domenica Cherubini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria do-
manda, istanza o eccezione disattesa, così provve-
de:
1)assegna all'attrice la somma Parte_1
di euro 23.293,36, con accantonamento della somma di euro 13.613,88 in favore dell'intervenuto
[...]
come da ordinanza di assegnazione CP_14
del 22.02.2023 del Giudice dell'Esecuzione di co-
desto Tribunale (R.G. n. 2276/2022) di cui alla parte motiva;
2) assegna alla convenuta la Controparte_2
somma di euro 23.293,36;
3) assegna al convenuto la somma di CP_1
euro 23.293,36;
4) assegna agli eredi di Persona_2
in ragione di un terzo ciascuno, la somma comples-
siva di euro 23.293,36;
Pagina 11 di 12
5) dispone la corresponsione in favore della con-
venuta della somma di euro Controparte_2
6.826,56, a titolo di rimborso delle somme dalla stessa anticipate, come meglio indicate in parte motiva;
6) dispone che il notaio delegato provveda in or-
dine ai pagamenti secondo le disposizioni giudi-
ziali;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U. del presente giudizio.
Così deciso in Bergamo in data 23 aprile 2025.
Il Giudice Unico
G.O.T.
(dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
sezione prima civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott.ssa Simona Maria Domenica
Cherubini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nu-
mero 9662 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2012 promossa da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Romina Russo, come da delega in atti;
- attrice-
contro
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Luciano Serturini, come da delega in atti;
- convenuto-
e contro
rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Maurizio Locatelli, come da delega in atti;
- convenuta-
nonchè contro
quale erede di CP_3 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Fi-
[...]
lippo Moriggia, come da delega in atti;
- convenuto-
nonchè contro
quale erede di Controparte_4 Persona_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
[...]
La Via, come da delega in atti;
-convenuto-
nonchè contro
quale erede di Controparte_5 [...]
, contumace Persona_2
- convenuto-
e con la chiamata in causa di
rappresentata e difesa dagli Controparte_6
avv.ti Giancarlo Lodetti e Rachele Lodetti, come da delega in atti;
- terza chiamata -
nonché con l'intervento di
rappresentata e difesa Controparte_7
dall'avv. Gianluca Madonna, come da delega in at-
ti;
- intervenuta-
e di
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in proprio quale procuratore ex Controparte_8
art. 86 c.p.c., do.to presso il suo studio in Ber-
gamo, via Locatelli, n. 20/A;
- intervenuto-
e di
rappresentato e difeso dagli Controparte_9
avv.ti Ettore Lanzoni e Stefano Chinotti, come da delega in atti;
- intervenuto-
nonché di in persona Controparte_10
dell'Amministratore Delegato e legale rappresen-
tante rag. rappresentata e difesa CP_11
dall'avv. Paola Conforti, come da delega in atti;
- intervenuta -
avente ad OGGETTO: divisione ereditaria.
Causa civile assegnata a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti: come da note di precisazione delle conclusioni, in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 21.05.2001 e ritual-
mente notificato, l'attrice conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Bergamo, Sezione Distacca-
ta di Grumello del Monte, i fratelli CP_2
Pagina 3 di 12
ed chiedendo lo Persona_2 CP_1
scioglimento della comunione ereditaria (previa individuazione e valutazione dei beni cha la com-
pongono) costituitasi a seguito della morte del padre deceduto in data 14 Persona_3
settembre 1991 ab intestato, di cui gli odierni convenuti sono gli eredi legittimi, previo accer-
tamento della simulazione relativa all'atto di compravendita stipulato in data 28.07.1981 tra il
de cuius ed nonché previo accer- CP_1
tamento della nullità dell'atto apparentemente sottoscritto da in data Persona_2
09.11.1977.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i signori e CP_1 CP_2 [...]
con comparse di costituzione e ri- CP_12
sposta separate, tutti contestando integralmente gli assunti attorei, seppur non opponendosi alla pronuncia dello scioglimento della comunione ere-
ditaria, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice alla corresponsione di un giusto cor-
rispettivo per l'occupazione degli immobili eredi-
tati, dalla stessa goduti in via esclusiva a far data dal mese di settembre 2001, oltre che il ren-
diconto, da parte dell'attrice,”del denaro, dei
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conti correnti e/o libretti bancari appartenuti al
de cuius”.
Alla prima udienza del 28.09.2001 parte attrice chiedeva ed otteneva la sospensione del presente procedimento, in attesa della pronuncia della Cor-
te di Cassazione in merito alla causa dalla stessa proposta nei confronti dei fratelli ed avente ad oggetto il riscatto agrario relativo ai beni for-
manti l'asse ereditario.
A seguito dell'emissione della sentenza n.
2049/2005 da parte della Suprema Corte, con la quale veniva rigettata la domanda formulata dall'attrice, il presente procedimento era rias-
sunto a causa dal convenuto CP_1
Si precisa che, a seguito della morte del coerede si costituivano in giudizio gli Persona_2
eredi dello stesso, nelle persone della moglie
( ) e del figlio ( , ri- Controparte_4 CP_3
manendo invece contumace l'altro figlio (
[...]
). Controparte_5
Così radicatosi il contradditorio, esperiti gli incombenti di rito ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione della do-
cumentazione prodotta e l'espletamento di consu-
lenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la
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consistenza ed il valore del compendio ereditario,
all'esito della quale emergeva l'indivisibilità
dei beni immobili costituenti l'asse ereditario,
nonché la presenza di un'irregolarità urbanistico-
catastale, prontamente sanata, come da provvedi-
mento di sanatoria prodotto agli atti di causa.
Contestualmente il convenuto chie- CP_1
deva ed otteneva di essere autorizzato alla chia-
mata in giudizio ex art. 1113 c.c. di diversi cre-
ditori di parte attrice, che medio tempore avevano avviato un procedimento esecutivo immobiliare avente ad oggetto gli immobili per cui è causa.
Seguiva il trasferimento del procedimento innanzi il Tribunale di Bergamo, a seguito della soppres-
sione della Sezione Distaccata di Grumello del
Monte.
In data 10.07.2015 veniva emessa la sentenza par-
ziale n. 2403/2015, pubblicata in data 29.10.2015,
mediante la quale, ogni altra domanda rigettata
(tra cui anche quella dei convenuti relativa alla
“domanda di rendiconto da tutti avanzata nei con-
fronti dell'attrice, in quanto esplorativa”), era-
no statuiti:
1. il rigetto delle domande formulate da parte attrice in ordine alla simulazione ed alla
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nullità di cui alla precedente esposizione;
2. lo scioglimento della comunione immobiliare
inter partes, con ordine della vendita all'asta degli immobili formanti l'asse ere-
ditario (un fabbricato ed aree boschive), in quanto non comodamente divisibili;
3. la condanna dell'attrice al pagamento in fa-
vore dei fratelli dell'indennità di occupa-
zione degli immobili ereditati, come segue:
- euro 10.476,90 in favore di CP_1
- euro 10.476,90 in favore di CP_2
,
[...]
- euro 3.492,30 ciascuno in favore dei tre eredi di Persona_2
4. il riconoscimento in favore della convenuta del diritto al rimborso delle CP_2
somme dalla stessa anticipate in corso di causa in relazione al procedimento di sanato-
ria come innanzi indicato;
precisamente: euro
727,35 a carico di e Parte_1 [...]
euro 242,45 ciascuno a carico Persona_4
dei tre eredi di Persona_2
5. la riserva alla pronuncia definitiva della liquidazione delle spese del presente giudi-
zio.
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Si precisa che la predetta sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata ed essendo-
ne ampiamente decorso il relativo termine.
Con provvedimento in data 26.04.2019, il Giudice
delegava il notaio e, successiva- Persona_5
mente, il notaio della vendita Persona_6
del solo fabbricato, attesa la richiesta di tutti i condividenti di stralciare dalla vendita all'asta le aree boschive già di proprietà del de
cuius, oggetto di un accordo tra gli eredi volto alla loro vendita tramite trattativa privata.
L'immobile era, quindi, aggiudicato all'asta al prezzo di euro 100.000,00, somma integralmente saldata dall'aggiudicatario, sicchè il notaio de-
legato rimetteva all'intestato Tribunale il rela-
tivo fascicolo per i conseguenti provvedimenti,
senza provvedere alla ripartizione del ricavato.
Le parti precisavano, quindi, le loro conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
Alla luce delle prove già raccolte la causa appare matura per la decisione.
Va in primis rilevato che, anche a seguito dell'emissione della sentenza parziale del presen-
te giudizio, non è in contestazione il diritto di procedere allo scioglimento della comunione eredi-
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taria ex artt. 713 e 1111 c.c. avente ad oggetto il compendio immobiliare così come descritto ed identificato, anche per quanto concerne le quote di spettanza dei singoli coeredi.
Quanto, poi, alla suddivisione tra i coeredi del ricavato della vendita all'asta, merita prelimi-
narmente accoglimento la domanda svolta dalla con-
venuta ed avente ad oggetto il Controparte_2
rimborso delle somme dalla stessa anticipate per consentire lo svolgimento della procedura di ven-
dita all'asta (pari ad euro 5.671,06 complessivi)
e per provvedere al versamento della tassa di re-
gistro della sentenza parziale n. 2403/2015 (pari ad euro 1.155,50), anticipazioni documentate agli atti di causa, il cui importo complessivo, pari ad euro 6.826,56, andrà imputato, in prededuzione, a carico della massa.
La somma residua, pari ad euro 93.173,44, andrà
pertanto assegnata pro quota ai condividenti, come segue: - euro 23.293,36 in favore di parte attri-
ce, euro 23.293,36 in favore della convenuta
[...]
euro 23.293,36 in favore del Controparte_13
convenuto ed euro 23.293,36 in fa- CP_1
vore degli eredi del convenuto Persona_2
.
[...]
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Quanto, infine, alle pretese formulate dai credi-
tori di intervenuti nel presen- Parte_1
te giudizio, si osserva come la sentenza parziale n. 2403/2015, passata in giudicato, abbia statuito testualmente che “gli atti di vendita di immobili
a mezzo notaio posti in essere nell'ambito di un
procedimento di comunione ereditaria, pur essendo
disciplinati dagli art.570 ss. c.p.c., espressa-
mente richiamati dall'art. 788, comma 3, c.p.c.,
non sono riconducibili ad un'azione esecutiva,
avendo solo funzione attuativa dello scioglimento
della comunione e non possono determinare la di-
stribuzione del ricavato a favore di soggetti di-
versi dai condividenti”.
Quanto al diritto di credito dell'interveniente oggetto di pignoramento presso Controparte_9
terzi e di ordinanza di assegnazione del
22.02.2023 del Giudice dell'Esecuzione di codesto
Tribunale (R.G. n. 2276/2002), il medesimo potrà
gravare esclusivamente sulla quota della debitrice
. Parte_1
Da ultimo le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia e della sostanziale soccombenza di tutte le parti in giudizio in rela-
zione alle eccezioni e domande formulate e qui non
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accolte, si reputa opportuno disporre la compensa-
zione totale delle spese di lite, così come delle spese di C.T.U., come già liquidate, in quanto utili alla comunione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione monocra-
tica, in persona del G.O.T. dott.ssa Simona Maria
Domenica Cherubini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria do-
manda, istanza o eccezione disattesa, così provve-
de:
1)assegna all'attrice la somma Parte_1
di euro 23.293,36, con accantonamento della somma di euro 13.613,88 in favore dell'intervenuto
[...]
come da ordinanza di assegnazione CP_14
del 22.02.2023 del Giudice dell'Esecuzione di co-
desto Tribunale (R.G. n. 2276/2022) di cui alla parte motiva;
2) assegna alla convenuta la Controparte_2
somma di euro 23.293,36;
3) assegna al convenuto la somma di CP_1
euro 23.293,36;
4) assegna agli eredi di Persona_2
in ragione di un terzo ciascuno, la somma comples-
siva di euro 23.293,36;
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5) dispone la corresponsione in favore della con-
venuta della somma di euro Controparte_2
6.826,56, a titolo di rimborso delle somme dalla stessa anticipate, come meglio indicate in parte motiva;
6) dispone che il notaio delegato provveda in or-
dine ai pagamenti secondo le disposizioni giudi-
ziali;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U. del presente giudizio.
Così deciso in Bergamo in data 23 aprile 2025.
Il Giudice Unico
G.O.T.
(dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini)
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