Articolo 40 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 39Articolo 41
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1 agosto 1974
Art. 40. Definizione

E trasporto di cose per conto di terzi l'attivita' imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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