Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2017 |
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- 1. Art. 83 c.d.s.: Uso proprioAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
1.Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussitenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali. 2.La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in …
Leggi di più… - 2. Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dellAutorità di regolazione dei trasportihttps://www.brocardi.it/
- 3. Servizio di trasporto di cose per conto terziAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
1.Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente. 2.La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 3.Chiunque adibisce al trasporto di cose …
Leggi di più… - 4. CAPO I - DISPOSIZIONI FINALIWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 5. Cassazione penale n. 4904/1999https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) La disposizione dellart. 88, comma 2, parte seconda, del nuovo codice della strada, che ha stabilito che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui allart. 46 L. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, …
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 866Provvedimento: RE BBLICA ITAN A PU REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione s c r i t t a d e l 04/03/2025 h a pronunciato la seguente SENTENZA n e l l a causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11563/2024 R.G. promossa da: ' rapp. e dif. dagli avv.ti FRANCESCO STOLFA e DANILO VOLPE; Parte 1 RICORRENTE contro rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE; CP 1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata spiegava l'odierna opposizione …Leggi di più...
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- 5. Trib. Rimini, sentenza 16/10/2024, n. 913Provvedimento: R.G. Nr. 900/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 900/2023 promossa da: P.I. PL , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Kruk Emilia Anna, come da procura alle liti in atti; APPELLANTE contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ex lege; …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Istituzione dell'albo nazionale : Degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- Art. 1. Istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo e condizione necessaria per lo esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
((Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma)) - Art. 2. Costituzione dei comitati
Sono costituiti:
a) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;
b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;
c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione gia' sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.
Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.