Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
30 gennaio 2004
30 gennaio 2004
Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2016, n. 2873Provvedimento: […] Rilevato che col ricorso in esame la Società ricorrente censura il silenzio serbato dalla Regione AZ sulla propria istanza di riconoscimento del materiale raro ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2004, ai fini della successiva autorizzazione ad attività estrattiva di nuova cava;Leggi di più...
- irricevibilità del ricorso·
- compensazione delle spese di lite·
- silenzio amministrativo·
- art. 2, comma 2, legge n. 241/1990·
- riconoscimento materiale raro·
- termine per la conclusione del procedimento·
- autorizzazione attività estrattiva·
- art. 31 c.p.a.