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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1662 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: liquidazione Buoni Fruttiferi Postali, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Biagio Depresbiteris, presso il cui studio sito in Pisa, Via Nino Pisano n. 6, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
E
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Laura Trovato, elettivamente domiciliata presso la Filiale Controparte_1
di Pisa, Piazza V. Emanuele II;
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentire: “accertare e
[...]
dichiarare che i Buoni fruttiferi Postali n. 000.018 e n. 000.019, entrambi serie Q/P da
Lire 5.000.000 ciascuno, emessi da entrambi in data 27/06/1989 in Controparte_1
favore delle Sig.re e debbano essere liquidati sulla base delle prescrizioni Pt_1 Pt_2
contrattuali apposte sul retro degli stessi e, in particolare, dichiarare che, per lo scaglione relativo al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di detenzione, debba essere liquidata in favore delle ricorrenti la somma di L. 1.290,751 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione e, per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento in favore delle Sig.re e della somma pari ad Controparte_1 Pt_1 Pt_2
€ 62.195,14 quale differenza fra la somma già liquidata dalla resistente (€ 55.697,62) e la maggior somma spettante alle odierne ricorrenti (€ 117.892,76)”.
1.1 Più in particolare, per quanto d'interesse, hanno dedotto che:
a) in data 27.06.1989, sottoscriveva presso l'ufficio Postale Parte_1
di Pisa - Riglione, i Buoni Postali fruttiferi n. 000.018 e n. 000.019, serie
Q/P da Lire 5.000.000 ciascuno, intestandoli a sé medesima e alla madre,
con pari facoltà di rimborso;
Parte_2
b) detti titoli riportavano stampigliato sul retro lo schema riepilogativo dei tassi di interesse sul capitale che sarebbero maturati fra il primo ed il ventesimo anno di emissione, mentre per gli anni successivi e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare le condizioni riportate sul retro prevedevano per ciascun buono un incremento in misura fissa di Lire
1.290,751, per ogni bimestre maturato successivo a quello di emissione;
c) in data 31.12.2019, allorquando ne veniva richiesta la liquidazione, le ricorrenti apprendevano che sarebbe stata loro rimborsata la
2 complessiva somma di € 55.697,62 al lordo dell'imposta di bollo e, in particolare, € 27.257,00, al lordo della ritenuta fiscale di € 3.524,96, per il BPF n. 000.018, e € 28.440,62, al lordo della ritenuta fiscale di €
3.694,05, per il BPF n. 000.019;
d) incaricavano, quindi, un perito di fiducia che quantificava il rimborso a loro spettante nella complessiva somma di € 103.801,74 e, in particolare, Contr di € 51.900,87 per ciascun al netto delle ritenute fiscali nella misura del 12,50%, pari ad € 14.091,02;
e) emergeva, perciò, che nella liquidazione non aveva Controparte_1
riconosciuto per entrambi i BPF gli interessi maturati fra il ventesimo e il trentesimo anno di emissione nella misura di Lire 1.290.751 per ogni bimestre;
f) veniva, pertanto, presentato reclamo, che rigettava Controparte_1
con nota del 07.05.2019, e in data 20.02.2020 ricorrevano all'Arbitro
Bancario Finanziario (ABF), che con le decisioni del 15.09.2020 e del
29.09.2020 accoglieva entrambi i ricorsi;
g) tuttavia, poiché le decisioni arbitrali non venivano adempiute, le ricorrenti si determinavano a riscuotere la somma liquidata pari ad €
55.697,62 al lordo dell'imposta di bollo e ad adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle ulteriori somme ad esse spettanti.
2. In data 24.10.2023, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale si è opposta all'accoglimento dell'atto introduttivo.
2.1 In fatto, ha dedotto che: i BPF emessi dall'01.07.1986 al 31.10.1995 appartengono alla serie “Q”, secondo le previsioni dell'art. 4 DM
13/6/1986; tale disposizione consentiva di apporre sui vecchi stampati di Contr il timbro “Q/P” sul fronte e l'altro timbro sul retro sovrapposto alla precedente stampa ad indicare i tassi di interesse sino al 20° anno;
l'importo stampato sul retro dei BPF dal 20° al 30° anno non è più applicabile in
3 quanto anch'esso superato dalle disposizioni di cui al DM.13/6/1986; le ricorrenti dovevano essere a conoscenza delle condizioni praticate posto che ha sempre messo a disposizione dei propri clienti in tutti gli CP_1
uffici postali le tabelle con i tassi d'interesse delle serie di buoni postali fruttiferi di nuova emissione.
3. L' udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata al 16.11.2023, a seguito di istanza per lo svolgimento dell'udienza nelle forme della trattazione scritta, è stata rinviata al 30.11.23.
4. Con ordinanza del 5.03.24, pronunciata all'esito dell'udienza del 30.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la decisione l'udienza del 20 marzo 2025.
5. La domanda va rigettata.
L'odierna controversia trae origine dal fatto che, in seguito all'emissione del
Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 che ha istituito i BPF della nuova serie
“Q”, attributivi di rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti dalla precedente serie “P”, ha emesso i nuovi titoli continuando ad Controparte_1
utilizzare i supporti cartacei della precedente serie di durata trentennale, convertendoli nella serie “Q/P” apposta sul fronte e con l'aggiunta di un timbro sul retro recante l'indicazione dei nuovi tassi di interesse per un periodo di venti anni;
detto timbro, però, non sovrapponendosi interamente alla stampa precedente, lascia visibile il testo prestampato relativamente agli interessi spettanti per l'ultimo decennio, facendo sorgere per tale periodo la questione dell'applicabilità di tale testo ai titoli della serie “Q/P” o piuttosto delle previsioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie “Q”. Ebbene, nella fattispecie, non può invocarsi il principio del legittimo affidamento richiamato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la Contr sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, relativa ad un caso in cui i non contenevano alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse presumere che
4 le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi fossero diverse da quelle risultanti dal medesimo documento. Nel caso de quo, infatti, risulta rispettato il dettato di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986 che recita: «Sono,
a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». Pertanto, l'esigenza di tutela dell'affidamento del risparmiatore, che indubbiamente sussiste nell'ipotesi in cui i buoni non contengano alcun elemento da cui desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e quelle previste dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione, non viene in considerazione nel caso in cui, come prescritto dalla citata norma, in mancanza della stampa di nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, ne siano stati utilizzati di vecchi con l'indicazione della serie “Q/P”, tale da rendere chiara la normativa ad essi applicabile, e recanti sul retro un timbro sostitutivo del testo stampato preesistente. Occorre richiamare, sul punto, le recenti pronunce della Suprema
Corte n. 4384/2022, n. 4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2022, che hanno negato ai sottoscrittori di della serie Q/P il diritto di percepire i rendimenti CP_2
ad importo fisso bimestrale riportati sul retro dei titoli per il decennio tra il ventunesimo e il trentesimo anno dall'emissione. In particolare, il giudice della nomofilachia, dopo aver dato atto che la successiva pronuncia delle Sezioni
Unite n. 3963 dell'11 febbraio 2019 si è posta in continuità con la pronuncia precedente per quanto attiene al carattere negoziale del rapporto di sottoscrizione dei B.P.F., ha dichiarato: “Per un verso, una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi, diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo. E non sembra si possa seriamente dubitare che
5 l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P». Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo
1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo
6 prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”
(Corte di Cassazione 4384/2022).
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
6. In ragione dei contrasti giurisprudenziali che si sono registrati nella giurisprudenza di merito, le spese di lite devono venire compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
7
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1662 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: liquidazione Buoni Fruttiferi Postali, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Biagio Depresbiteris, presso il cui studio sito in Pisa, Via Nino Pisano n. 6, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
E
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Laura Trovato, elettivamente domiciliata presso la Filiale Controparte_1
di Pisa, Piazza V. Emanuele II;
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentire: “accertare e
[...]
dichiarare che i Buoni fruttiferi Postali n. 000.018 e n. 000.019, entrambi serie Q/P da
Lire 5.000.000 ciascuno, emessi da entrambi in data 27/06/1989 in Controparte_1
favore delle Sig.re e debbano essere liquidati sulla base delle prescrizioni Pt_1 Pt_2
contrattuali apposte sul retro degli stessi e, in particolare, dichiarare che, per lo scaglione relativo al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di detenzione, debba essere liquidata in favore delle ricorrenti la somma di L. 1.290,751 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione e, per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento in favore delle Sig.re e della somma pari ad Controparte_1 Pt_1 Pt_2
€ 62.195,14 quale differenza fra la somma già liquidata dalla resistente (€ 55.697,62) e la maggior somma spettante alle odierne ricorrenti (€ 117.892,76)”.
1.1 Più in particolare, per quanto d'interesse, hanno dedotto che:
a) in data 27.06.1989, sottoscriveva presso l'ufficio Postale Parte_1
di Pisa - Riglione, i Buoni Postali fruttiferi n. 000.018 e n. 000.019, serie
Q/P da Lire 5.000.000 ciascuno, intestandoli a sé medesima e alla madre,
con pari facoltà di rimborso;
Parte_2
b) detti titoli riportavano stampigliato sul retro lo schema riepilogativo dei tassi di interesse sul capitale che sarebbero maturati fra il primo ed il ventesimo anno di emissione, mentre per gli anni successivi e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare le condizioni riportate sul retro prevedevano per ciascun buono un incremento in misura fissa di Lire
1.290,751, per ogni bimestre maturato successivo a quello di emissione;
c) in data 31.12.2019, allorquando ne veniva richiesta la liquidazione, le ricorrenti apprendevano che sarebbe stata loro rimborsata la
2 complessiva somma di € 55.697,62 al lordo dell'imposta di bollo e, in particolare, € 27.257,00, al lordo della ritenuta fiscale di € 3.524,96, per il BPF n. 000.018, e € 28.440,62, al lordo della ritenuta fiscale di €
3.694,05, per il BPF n. 000.019;
d) incaricavano, quindi, un perito di fiducia che quantificava il rimborso a loro spettante nella complessiva somma di € 103.801,74 e, in particolare, Contr di € 51.900,87 per ciascun al netto delle ritenute fiscali nella misura del 12,50%, pari ad € 14.091,02;
e) emergeva, perciò, che nella liquidazione non aveva Controparte_1
riconosciuto per entrambi i BPF gli interessi maturati fra il ventesimo e il trentesimo anno di emissione nella misura di Lire 1.290.751 per ogni bimestre;
f) veniva, pertanto, presentato reclamo, che rigettava Controparte_1
con nota del 07.05.2019, e in data 20.02.2020 ricorrevano all'Arbitro
Bancario Finanziario (ABF), che con le decisioni del 15.09.2020 e del
29.09.2020 accoglieva entrambi i ricorsi;
g) tuttavia, poiché le decisioni arbitrali non venivano adempiute, le ricorrenti si determinavano a riscuotere la somma liquidata pari ad €
55.697,62 al lordo dell'imposta di bollo e ad adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle ulteriori somme ad esse spettanti.
2. In data 24.10.2023, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale si è opposta all'accoglimento dell'atto introduttivo.
2.1 In fatto, ha dedotto che: i BPF emessi dall'01.07.1986 al 31.10.1995 appartengono alla serie “Q”, secondo le previsioni dell'art. 4 DM
13/6/1986; tale disposizione consentiva di apporre sui vecchi stampati di Contr il timbro “Q/P” sul fronte e l'altro timbro sul retro sovrapposto alla precedente stampa ad indicare i tassi di interesse sino al 20° anno;
l'importo stampato sul retro dei BPF dal 20° al 30° anno non è più applicabile in
3 quanto anch'esso superato dalle disposizioni di cui al DM.13/6/1986; le ricorrenti dovevano essere a conoscenza delle condizioni praticate posto che ha sempre messo a disposizione dei propri clienti in tutti gli CP_1
uffici postali le tabelle con i tassi d'interesse delle serie di buoni postali fruttiferi di nuova emissione.
3. L' udienza di comparizione delle parti, originariamente fissata al 16.11.2023, a seguito di istanza per lo svolgimento dell'udienza nelle forme della trattazione scritta, è stata rinviata al 30.11.23.
4. Con ordinanza del 5.03.24, pronunciata all'esito dell'udienza del 30.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la decisione l'udienza del 20 marzo 2025.
5. La domanda va rigettata.
L'odierna controversia trae origine dal fatto che, in seguito all'emissione del
Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 che ha istituito i BPF della nuova serie
“Q”, attributivi di rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti dalla precedente serie “P”, ha emesso i nuovi titoli continuando ad Controparte_1
utilizzare i supporti cartacei della precedente serie di durata trentennale, convertendoli nella serie “Q/P” apposta sul fronte e con l'aggiunta di un timbro sul retro recante l'indicazione dei nuovi tassi di interesse per un periodo di venti anni;
detto timbro, però, non sovrapponendosi interamente alla stampa precedente, lascia visibile il testo prestampato relativamente agli interessi spettanti per l'ultimo decennio, facendo sorgere per tale periodo la questione dell'applicabilità di tale testo ai titoli della serie “Q/P” o piuttosto delle previsioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie “Q”. Ebbene, nella fattispecie, non può invocarsi il principio del legittimo affidamento richiamato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la Contr sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, relativa ad un caso in cui i non contenevano alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse presumere che
4 le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi fossero diverse da quelle risultanti dal medesimo documento. Nel caso de quo, infatti, risulta rispettato il dettato di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986 che recita: «Sono,
a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». Pertanto, l'esigenza di tutela dell'affidamento del risparmiatore, che indubbiamente sussiste nell'ipotesi in cui i buoni non contengano alcun elemento da cui desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e quelle previste dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione, non viene in considerazione nel caso in cui, come prescritto dalla citata norma, in mancanza della stampa di nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, ne siano stati utilizzati di vecchi con l'indicazione della serie “Q/P”, tale da rendere chiara la normativa ad essi applicabile, e recanti sul retro un timbro sostitutivo del testo stampato preesistente. Occorre richiamare, sul punto, le recenti pronunce della Suprema
Corte n. 4384/2022, n. 4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2022, che hanno negato ai sottoscrittori di della serie Q/P il diritto di percepire i rendimenti CP_2
ad importo fisso bimestrale riportati sul retro dei titoli per il decennio tra il ventunesimo e il trentesimo anno dall'emissione. In particolare, il giudice della nomofilachia, dopo aver dato atto che la successiva pronuncia delle Sezioni
Unite n. 3963 dell'11 febbraio 2019 si è posta in continuità con la pronuncia precedente per quanto attiene al carattere negoziale del rapporto di sottoscrizione dei B.P.F., ha dichiarato: “Per un verso, una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi, diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo. E non sembra si possa seriamente dubitare che
5 l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P». Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo
1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo
6 prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”
(Corte di Cassazione 4384/2022).
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
6. In ragione dei contrasti giurisprudenziali che si sono registrati nella giurisprudenza di merito, le spese di lite devono venire compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
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