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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 84/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione e con questa elett.te domiciliata in Avellino, alla via Fra Scipione Bellabona n. 11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- ( ) in persona del Direttore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parrella e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente , Parte_2 chiede il riconoscimento della malattia professionale conseguita per espletamento dell'attività lavorativa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione economica, CP_1 con arretrati, oltre interessi come per legge.
1 L' si è costituito. CP_1
2) La ricorrente, dipendente presso l'U.O. di Riabilitazione del
Distretto Sanitario di Avellino Centro Australia, con mansioni di fisioterapista addetta al trattamento riabilitativo di soggetti affetti da esiti di malattie e/o accidenti neurologici, asserisce di aver presentato, in data 02.10.2023, domanda all' volta al riconoscimento della CP_1 malattia professionale per aver riscontrato problematiche di natura artritico -degenerativo, cervico – lombalgia con limitazione funzionale e dolorabilità con limitazione funzionale della spalla destra, in un soggetto destrimane.
Tale domanda, con provvedimento dello 08.12.2023, veniva rigettata dall' in quanto dagli accertamenti effettuati per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale non si evinceva il nesso eziologico tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
3) Il ricorso va rigettato.
“.... Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, ma non quando il fatto è stato allegato correttamente ma, per mero errore, è stato prodotto un documento non pertinente.” (Cass. civ. n. 25148/2017).
La ricorrente nulla allega quanto alle mansioni svolte, limitandosi ad affermare di aver svolto attività di fisioterapista addetta al trattamento riabilitativo di soggetti affetti da esiti di malattie e/o accidenti neurologici, senza allegare in che cosa tale attività si è concretizzata.
Nel ricorso manca ogni riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, la quale non viene nemmeno descritta.
Pag. 2 di 3 Mancano quindi gli elementi necessari alla valutazione , prima ancora che alla prova, della ipotetica sussistenza del presunto nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia lamentata dalla ricorrente.
5) Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D. M. 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#2.109#(duemilacentonove) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
84/2025 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida nella somma di
€#2.109#(duemilacentonove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 26 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 84/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione e con questa elett.te domiciliata in Avellino, alla via Fra Scipione Bellabona n. 11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- ( ) in persona del Direttore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parrella e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente , Parte_2 chiede il riconoscimento della malattia professionale conseguita per espletamento dell'attività lavorativa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione economica, CP_1 con arretrati, oltre interessi come per legge.
1 L' si è costituito. CP_1
2) La ricorrente, dipendente presso l'U.O. di Riabilitazione del
Distretto Sanitario di Avellino Centro Australia, con mansioni di fisioterapista addetta al trattamento riabilitativo di soggetti affetti da esiti di malattie e/o accidenti neurologici, asserisce di aver presentato, in data 02.10.2023, domanda all' volta al riconoscimento della CP_1 malattia professionale per aver riscontrato problematiche di natura artritico -degenerativo, cervico – lombalgia con limitazione funzionale e dolorabilità con limitazione funzionale della spalla destra, in un soggetto destrimane.
Tale domanda, con provvedimento dello 08.12.2023, veniva rigettata dall' in quanto dagli accertamenti effettuati per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale non si evinceva il nesso eziologico tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
3) Il ricorso va rigettato.
“.... Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, ma non quando il fatto è stato allegato correttamente ma, per mero errore, è stato prodotto un documento non pertinente.” (Cass. civ. n. 25148/2017).
La ricorrente nulla allega quanto alle mansioni svolte, limitandosi ad affermare di aver svolto attività di fisioterapista addetta al trattamento riabilitativo di soggetti affetti da esiti di malattie e/o accidenti neurologici, senza allegare in che cosa tale attività si è concretizzata.
Nel ricorso manca ogni riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, la quale non viene nemmeno descritta.
Pag. 2 di 3 Mancano quindi gli elementi necessari alla valutazione , prima ancora che alla prova, della ipotetica sussistenza del presunto nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia lamentata dalla ricorrente.
5) Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D. M. 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#2.109#(duemilacentonove) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
84/2025 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida nella somma di
€#2.109#(duemilacentonove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 26 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3