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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai OGGETTO:
Somministrazione Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 927/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 27.11.2024 promossa da
OGGETTO: già (C.F. Parte_1 Parte_2
somministrazione
, rappresentata e difesa dall'avv. MARISA OLGA P.IVA_1
MERONI e dall'avv. PAOLO MARRA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO ITALIA N. 13 MILANO
APPELLANTE
Contro pagina 1 di 10 (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, pubblicata in data 24.02.2022 con il n. 496/2022
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, così
giudicare:
In via principale, nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 496 del 24 febbraio 2022, accertare e dichiarare che, per le
Parte ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del
[...]
dei seguenti importi: CP_1
a. € 21.001,16 in linea capitale portato dalle fatture prodotte quali docc.
11-35;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera
a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, di
cui all'elenco prodotto quale doc. 04;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.,
pagina 2 di 10 prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno
sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al
saldo;
d. € 1.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione
di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte quali docc. 11-35;
e. € 706,06 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato
pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti
ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla
precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi)
prodotte quale doc. 05 primo grado;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.,
prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da
almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di
citazione al saldo;
g. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di
€ 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte
dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente CP_2
lettera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
pagina 3 di 10 Parte
Parte In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è
creditrice nei confronti del delle diverse somme, a Controparte_1
titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in
linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle
fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per
il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la
sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note
Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle
cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente
condannare il in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio,
pagina 4 di 10 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA,
contributo unificato, marca e successive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.08.2020 Parte_2
assumendo di essere cessionaria di crediti in forza di due atti di
[...]
cessione pro soluto conclusi con la cedente EL Sole s.r.l., conveniva in giudizio il quale debitore ceduto, al fine di Controparte_1
ottenerne, in via principale, la condanna al pagamento delle seguenti somme:
€ 21.001,16 per sorte capitale di n. 25 fatture riepilogate nell'elenco prodotto, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, entrambi nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs.
231/2002;
€ 1.000 a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2002 calcolato sulle n. 25 fatture;
€ 706,06 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di ulteriori n. 11 crediti, indicati nella CP_1
nota debito interessi prodotta, oltre interessi anatocistici;
€ 440,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2002 calcolato su n. 11 fatture tardivamente pagate e di cui alla nota debito interessi.
pagina 5 di 10 In via subordinata, chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento delle somme a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
All'udienza del 15.12.2020 il era dichiarato Controparte_1
contumace.
Con sentenza n. 496/2022 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda proposta in via principale e dichiarava inammissibile quella subordinata.
Nulla provvedeva sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
Argomentava sostenendo che dalla documentazione prodotta dall'attrice
(segnatamente, i due atti di cessione dei crediti conclusi con EL Sole
s.r.l. e correlati della prova della notificazione al debitore ceduto, la
“convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” stipulata nel 1993 tra EL s.p.a. e il , le Controparte_1
fatture e la nota debito relativa alla somma richiesta per interessi di mora,
la lettera di sollecito inviata al ) emergeva che essa Controparte_1
era cessionaria dei crediti di EL Sole s.r.l. ma non anche che EL Sole
s.r.l. era creditrice di quelle somme verso il . Controparte_1
La “convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” era stata conclusa dal con EL s.p.a., Controparte_1
“soggetto diverso” dalla cedente EL Sole s.r.l.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ha validità solo quando le parti siano costituite e nessun significato può assumere la contumacia pagina 6 di 10 (Cass. n. 14860/2013).
Per carenza della prova del titolo posto a fondamento della domanda principale, era inammissibile quella subordinata (Cass. n. 11682/2018).
proponeva appello formulando le domande sopra Parte_1
richiamate e il restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 27.11.2014 la causa era posta in decisione con assegnazione di termini a difesa ridotti rispetto a quelli ordinari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la convenzione fra EL s.p.a. e il fosse inidonea a provare la fonte dei crediti vantati Controparte_1
da essa cessionaria.
Sostiene che la sentenza è errata se solo si consideravano le seguenti circostanze: essa aveva notificato al debitore l'atto di cessione dei crediti di EL Sole s.r.l. (doc. 6) per lo stesso importo di € 21.001,16 in linea capitale portato dalle 25 fatture elencate (doc. 3) e prodotte (docc. 11-35
(doc. 6), le quali avevano come oggetto la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica (doc. 10); essa EL Sole s.r.l. era subentrata a EL s.p.a. nel settore della pubblica illuminazione a seguito della riorganizzazione del Gruppo EL nel 1999 (doc. 36 prodotto in questo grado di giudizio); in conseguenza di detta riorganizzazione del pagina 7 di 10 Gruppo gli impianti d'illuminazione pubblica sono stati ceduti ai vari
Enti tanto che essa EL Sole aveva venduto al gli CP_1 CP_1
impianti come emergeva dalla delibera della Giunta comunale del
20.4.2016 (doc. 37 prodotto in questo grado di giudizio).
---------------
Il motivo è infondato.
È vero, perché documentalmente provato che EL Sole s.r.l. notificò al con due successivi atti notarili l'uno del Controparte_1
15.12.2016 e l'altro del 14.12.2017 (doc. 6), la cessione in favore di dei crediti descritti nei rispettivi allegati che Parte_2
coincidono con quelli azionati in causa. Si trattava delle fatture emesse da
EL Sole s.r.l. a carico del per gli anni 2014, Controparte_1
2015, 2016, 2017.
Tuttavia è anche vero che, a fronte di fatture di provenienza di chi le aveva emesse, e quindi di EL Sole s.r.l., non vi fu un riconoscimento di debito da parte del che in giudizio si rese contumace. CP_1
Nel giudizio di primo grado si è limitata a Parte_2
produrre la “convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” (doc. 10) stipulata nel 1993 tra il ed CP_1
EL s.p.a., soggetto diverso da EL Sole s.r.l., mentre avrebbe dovuto provare anche che EL Sole s.r.l. era subentrata a EL s.p.a. nella pagina 8 di 10 gestione e nella proprietà degli impianti di illuminazione pubblica siti nel territorio comunale. Solo in questo grado ha allegato che EL Sole s.r.l.
era “la società del creata nel 1999 – nell'ambito della CP_3
riorganizzazione resa necessaria per adeguarsi al c.d. … Per_1 Per_2
- attiva nel settore dell'illuminazione pubblica e alla quale in
conseguenza della predetta riorganizzazione sono stati ceduti gli impianti
di illuminazione pubblica di cui EL era proprietario”, producendo a sostegno una brochure informativa/pubblicitaria di EL Sole s.r.l. (doc.
36).
Parimenti, solo in questo grado, ha prodotto la deliberazione della Giunta
Comunale di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di EL Sole s.r.l. (doc. 37).
La produzione di detti documenti nel grado è tuttavia inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Non può che confermarsi la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del . Controparte_1
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M
.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 496/2022 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai OGGETTO:
Somministrazione Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 927/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 27.11.2024 promossa da
OGGETTO: già (C.F. Parte_1 Parte_2
somministrazione
, rappresentata e difesa dall'avv. MARISA OLGA P.IVA_1
MERONI e dall'avv. PAOLO MARRA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO ITALIA N. 13 MILANO
APPELLANTE
Contro pagina 1 di 10 (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, pubblicata in data 24.02.2022 con il n. 496/2022
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, così
giudicare:
In via principale, nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 496 del 24 febbraio 2022, accertare e dichiarare che, per le
Parte ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del
[...]
dei seguenti importi: CP_1
a. € 21.001,16 in linea capitale portato dalle fatture prodotte quali docc.
11-35;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera
a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, di
cui all'elenco prodotto quale doc. 04;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.,
pagina 2 di 10 prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno
sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al
saldo;
d. € 1.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione
di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte quali docc. 11-35;
e. € 706,06 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato
pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti
ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla
precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi)
prodotte quale doc. 05 primo grado;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.,
prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da
almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di
citazione al saldo;
g. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di
€ 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte
dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente CP_2
lettera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
pagina 3 di 10 Parte
Parte In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è
creditrice nei confronti del delle diverse somme, a Controparte_1
titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in
linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle
fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per
il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la
sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note
Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle
cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente
condannare il in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio,
pagina 4 di 10 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA,
contributo unificato, marca e successive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.08.2020 Parte_2
assumendo di essere cessionaria di crediti in forza di due atti di
[...]
cessione pro soluto conclusi con la cedente EL Sole s.r.l., conveniva in giudizio il quale debitore ceduto, al fine di Controparte_1
ottenerne, in via principale, la condanna al pagamento delle seguenti somme:
€ 21.001,16 per sorte capitale di n. 25 fatture riepilogate nell'elenco prodotto, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, entrambi nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs.
231/2002;
€ 1.000 a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2002 calcolato sulle n. 25 fatture;
€ 706,06 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di ulteriori n. 11 crediti, indicati nella CP_1
nota debito interessi prodotta, oltre interessi anatocistici;
€ 440,00 a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2002 calcolato su n. 11 fatture tardivamente pagate e di cui alla nota debito interessi.
pagina 5 di 10 In via subordinata, chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento delle somme a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
All'udienza del 15.12.2020 il era dichiarato Controparte_1
contumace.
Con sentenza n. 496/2022 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda proposta in via principale e dichiarava inammissibile quella subordinata.
Nulla provvedeva sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
Argomentava sostenendo che dalla documentazione prodotta dall'attrice
(segnatamente, i due atti di cessione dei crediti conclusi con EL Sole
s.r.l. e correlati della prova della notificazione al debitore ceduto, la
“convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” stipulata nel 1993 tra EL s.p.a. e il , le Controparte_1
fatture e la nota debito relativa alla somma richiesta per interessi di mora,
la lettera di sollecito inviata al ) emergeva che essa Controparte_1
era cessionaria dei crediti di EL Sole s.r.l. ma non anche che EL Sole
s.r.l. era creditrice di quelle somme verso il . Controparte_1
La “convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” era stata conclusa dal con EL s.p.a., Controparte_1
“soggetto diverso” dalla cedente EL Sole s.r.l.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ha validità solo quando le parti siano costituite e nessun significato può assumere la contumacia pagina 6 di 10 (Cass. n. 14860/2013).
Per carenza della prova del titolo posto a fondamento della domanda principale, era inammissibile quella subordinata (Cass. n. 11682/2018).
proponeva appello formulando le domande sopra Parte_1
richiamate e il restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 27.11.2014 la causa era posta in decisione con assegnazione di termini a difesa ridotti rispetto a quelli ordinari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la convenzione fra EL s.p.a. e il fosse inidonea a provare la fonte dei crediti vantati Controparte_1
da essa cessionaria.
Sostiene che la sentenza è errata se solo si consideravano le seguenti circostanze: essa aveva notificato al debitore l'atto di cessione dei crediti di EL Sole s.r.l. (doc. 6) per lo stesso importo di € 21.001,16 in linea capitale portato dalle 25 fatture elencate (doc. 3) e prodotte (docc. 11-35
(doc. 6), le quali avevano come oggetto la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica (doc. 10); essa EL Sole s.r.l. era subentrata a EL s.p.a. nel settore della pubblica illuminazione a seguito della riorganizzazione del Gruppo EL nel 1999 (doc. 36 prodotto in questo grado di giudizio); in conseguenza di detta riorganizzazione del pagina 7 di 10 Gruppo gli impianti d'illuminazione pubblica sono stati ceduti ai vari
Enti tanto che essa EL Sole aveva venduto al gli CP_1 CP_1
impianti come emergeva dalla delibera della Giunta comunale del
20.4.2016 (doc. 37 prodotto in questo grado di giudizio).
---------------
Il motivo è infondato.
È vero, perché documentalmente provato che EL Sole s.r.l. notificò al con due successivi atti notarili l'uno del Controparte_1
15.12.2016 e l'altro del 14.12.2017 (doc. 6), la cessione in favore di dei crediti descritti nei rispettivi allegati che Parte_2
coincidono con quelli azionati in causa. Si trattava delle fatture emesse da
EL Sole s.r.l. a carico del per gli anni 2014, Controparte_1
2015, 2016, 2017.
Tuttavia è anche vero che, a fronte di fatture di provenienza di chi le aveva emesse, e quindi di EL Sole s.r.l., non vi fu un riconoscimento di debito da parte del che in giudizio si rese contumace. CP_1
Nel giudizio di primo grado si è limitata a Parte_2
produrre la “convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” (doc. 10) stipulata nel 1993 tra il ed CP_1
EL s.p.a., soggetto diverso da EL Sole s.r.l., mentre avrebbe dovuto provare anche che EL Sole s.r.l. era subentrata a EL s.p.a. nella pagina 8 di 10 gestione e nella proprietà degli impianti di illuminazione pubblica siti nel territorio comunale. Solo in questo grado ha allegato che EL Sole s.r.l.
era “la società del creata nel 1999 – nell'ambito della CP_3
riorganizzazione resa necessaria per adeguarsi al c.d. … Per_1 Per_2
- attiva nel settore dell'illuminazione pubblica e alla quale in
conseguenza della predetta riorganizzazione sono stati ceduti gli impianti
di illuminazione pubblica di cui EL era proprietario”, producendo a sostegno una brochure informativa/pubblicitaria di EL Sole s.r.l. (doc.
36).
Parimenti, solo in questo grado, ha prodotto la deliberazione della Giunta
Comunale di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di EL Sole s.r.l. (doc. 37).
La produzione di detti documenti nel grado è tuttavia inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Non può che confermarsi la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del . Controparte_1
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M
.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 496/2022 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 10 di 10