TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10535/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1
p.t., e , CP_2 Controparte_3 in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domiciliano, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.08.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto:
- di aver presentato in data 30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di CP_3
per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e
Collaboratore Scolastico;
- di aver successivamente inoltrato modello “Allegato D3” con l'indicazione delle 30 istituzioni scolastiche della provincia di per cui chiedeva l'inserimento CP_3
1 nelle graduatoria ATA di terza fascia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
- di aver indicato nella predetta domanda il servizio prestato in qualità di Collaboratore
Scolastico dal 14.03.2017 al 30.10.2017 presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore (SA) per un totale di 6 mesi;
- di aver ottenuto, a seguito del controllo sui titoli indicati in domanda ai sensi dell'art. 7, DM 640/2017 effettuati dal Dirigente Scolastico dell' Parte_2
con decreto prot. n. 4337/C4 del 20.12.2018 la convalida del punteggio
[...]
di 13,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- di essere, pertanto, stata individuata quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato: a.s. 2018/2019 dal 21.09.2018 al 30.06.2019 presso l'
[...]
di a.s. 2019/2020 dal 13.09.2019 al 30.06.2020 presso Parte_2 Parte_2
l'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al CP_3
30.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di CP_3
- di aver inoltrato in data 07.05.2021, maturati i 24 mesi di servizio statale come
Collaboratore Scolastico, all'USR Lombardia – ATP di domanda CP_3
m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.5707834.07-05-2021.07-05-2021 di CP_4 inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22;
- di essere stata assunta in data 01.09.2021 dalla graduatoria permanente ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di con la mansione di Collaboratore Scolastico;
CP_3
- di aver ricevuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – ATP di nota prot. 4660 del 19.04.2024 con cui le veniva comunicato l'avvio di un CP_3 procedimento amministrativo per l'esclusione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi statali e conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato;
- che il menzionato procedimento amministrativo è stato generato dalla comunicazione dell' prot. 6581 del 13.03.2023 contenente un'ordinanza di CP_3
applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “Centro Paideia” nel procedimento penale nr. 4756/2018
R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale di Nocera
2 Inferiore, nonché dal disconoscimento del rapporto lavorativo tra detto istituto e la ricorrente da parte dell'INPS di Nocera Inferiore;
- di aver inviato in data 23.04.2024 memoria difensiva volta a dimostrare l'assenza della dichiarazione mendace sui titoli di servizio paritario e la validità giuridica dei servizi statali svolti nel triennio 2018/2021;
- di aver, tuttavia, subito, con decreto prot. 6089 del 20.05.2024 dell'USR Lombardia
– ATP di l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva CP_3 della provincia di dell'a.s. 2021/2022 per carenza di anzianità di almeno CP_3
due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del rapporto di lavoro con l'I.C. “V. Muzio” di nonché, con decreto prot. 5114 del CP_3
21.05.2024 dell' di Afragola (NA), ove Controparte_5 la ricorrente pestava servizio nell'a.s. 2023/2024 in assegnazione provvisoria,
l'esclusione dalla graduatoria permanente e la risoluzione del contratto di lavoro.
Tanto premesso, ha eccepito la violazione dell'art. 21 novies L. 241/90, ha dedotto di aver effettivamente prestato servizio presso l'istituto paritario “Centro Paideia” nel periodo indicato e di non aver, pertanto, rilasciato dichiarazioni mendaci circa lo stesso, con conseguente valutabilità del servizio stesso. Ha, inoltre, dedotto che, anche senza il riconoscimento del predetto servizio e senza il conseguente punteggio, sarebbe stata comunque titolare di un punteggio tale da consentirle di essere destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per il triennio 2018/2021.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “
1. PREVIA DECLARATORIA DI
NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot.
6089 del 20.05.2024 emesso dall'USR LOMBARDIA – ATP di di esclusione CP_3
dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come
Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva
3 reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Il si è costituito in giudizio contestando sulla base Controparte_1
di varie argomentazioni di fatto e di diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
24.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si osserva che tutte le questioni relative a vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati – incompetenza, intempestività, contrasto con i principi di legittimo affidamento ed uguaglianza – non rilevano in sede di giudizio ordinario, volto, in sintesi, ad accertare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a permanere nella graduatoria permanente e ad ottenere la nomina in ruolo a tempo indeterminato, con tutti i relativi effetti giuridici ed economici.
Tanto premesso, in ordine alla dichiarazione apparentemente mendace, relativa allo svolgimento di servizio presso la scuola paritaria, non si condivide l'assunto secondo il quale sarebbe necessario un accertamento definitivo in sede penale, nei confronti del lavoratore, per ritenere legittima la sua esclusione dalle graduatorie citate nonché la risoluzione dei contratti con il medesimo instaurati dall'amministrazione.
In punto di diritto, poi, sono irrilevanti in questa sede i riferimenti all'art. 21-novies L.
241/1990, in quanto il provvedimento censurato non ha rappresentato espressione del potere di autotutela amministrativa in capo al medesimo: esso, al contrario, è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt. 71 ss.
D.P.R. 445/2020, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro in esame, a nulla rilevando, quindi, che la ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio disconosciuto.
Secondo il chiaro disposto dell'art. 8, commi 2, 4 e 5, D.M. 640/2017 “2.
L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano
4 effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false (…) 4. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano
l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 5. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al ricorrente il 19.4.2024 è seguita già in data 20.5.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato all'esclusione dalle graduatorie di c.s.
Come è stato pure rimarcato dal Tribunale di Firenze (ord. 23.12.24), in fattispecie analoga, la risoluzione del rapporto di lavoro, poi, lungi dall'essere una sanzione di natura disciplinare è la conseguenza della perdita del requisito necessario per la assunzione costituito dall'iscrizione nelle graduatorie. Il suindicato vizio genetico ha causato la nullità del contratto, nullità che poteva (e doveva) essere fatta valere unilateralmente dal Ministero, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R.
n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. n. 11951/2019).
5 Di qui l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 21 novies L. 241/90 che la difesa ricorrente invoca a sostegno della dedotta illegittimità dei provvedimenti assunti dal convenuto. CP_1
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per la Provincia di per il triennio 2018/2021 e vi è stata iscritta CP_3
con il punteggio di 13,30, ottenendo la stipula di tre contratti a tempo determinato per lo svolgimento del servizio di collaboratore scolastico, per gli a.s. 2018/19, 2019/20 e
2020/21.
La maturati i 24 mesi di servizio come collaboratrice scolastica, ha inoltrato, in Pt_1 data 07.05.2021, domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22,
a cui ha fatto seguito l'assunzione a tempo indeterminato dall'1.9.2021 presso l'Istituto
Comprensivo V. Muzio di con la mansione di collaboratrice scolastica. CP_3
Successivamente, l'istituto paritario “Centro Paideia”, (scuola paritaria presso la quale la ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio) è stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e l'Inps di Nocera Inferiore, con provvedimento prot. n. 6098 del 10/01/2020, notificato a alla ricorrente in data
21/01/2020, ha disconosciuto i rapporti di lavoro intercorsi tra quest'ultima e la scuola paritaria denominata “Centro studi Paideia” per i periodi dal 14/03/2017 al 31/08/2017 e dall'1/09/2017 al 30/10/2017, circostanza del resto non contestata dalla Pt_1
In ragione di tali circostanze, è intervenuta la risoluzione del contratto stipulato dalla a seguito della sua esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza Pt_1 fascia, ai sensi degli art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 8 del D.M. 640/2017. Cont Costituendosi in giudizio, il ha documentalmente provato che l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa nell'ambito del suddetto procedimento penale muove dall'accertamento dell'esistenza di un'associazione criminale finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di aspiranti i quali – rivolgendosi a soggetti inseriti nel sistema delle predette scuole – avevano lo scopo di
“scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio”
(cfr. pag. 2 – doc. 2, fascicolo resistente).
In base alla precisazione contenuta nella nota 1 alla Tabella a/5 allegata al D.M. 640/2017 relativa al personale ATA “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia
6 stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Il principio è quello per cui il riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria può avvenire solo nella misura in cui questo rapporto sia stato effettivo sotto tutti i profili, retributivi e contributivi, non potendo essere attribuiti punteggi rispetto a rapporti di lavoro irregolari.
In relazione a tale aspetto, e contrariamente a quanto asserito dalla difesa della ricorrente,
è ormai principio pacifico quello per cui è onere del lavoratore fornire la prova della genuinità del rapporto di lavoro, per cui in questo caso la ricorrente avrebbe dovuto offrire elementi precisi in grado di superare quanto emerso dalle indagini della Procura della Repubblica (così, tra le molte, C.d.A. Brescia, 295/21).
Ritiene la scrivente che una prova siffatta non possa certamente essere fornita tramite la produzione di documentazione, quale quella allegata nel caso di specie al ricorso introduttivo e invocata dalla difesa della proveniente dallo stesso Istituto Pt_1
oggetto di indagine, il quale avrebbe agito di concerto con i lavoratori nel senso sopra precisato: alcun valore può essere, dunque, attribuito alla lettera di assunzione o al certificato di servizio, alla comunicazione Unilav effettuata dal “Centro Paideia”, alle buste paga dallo stesso predisposte e al C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego sulla base delle dichiarazioni delle parti del rapporto lavorativo.
Ciò tanto più ove si consideri che: il contratto di lavoro subordinato asseritamente concluso non reca la sottoscrizione del lavoratore e contiene una firma non leggibile con riferimento alla parte datoriale;
le buste paga e i CUD in atti non forniscono prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni, in difetto di deposito di ulteriore documentazione idonea a tal fine, non potendo attribuirsi rilievo alle allegazioni attoree circa l'intervenuto pagamento in contanti, parimenti privo di traccia (ad es. quietanze di pagamento); il certificato di servizio in atti, che non ha efficacia probatoria di atto pubblico (in quanto sottoscritto dal coordinatore delle attività scolastiche della scuola paritaria, che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale), si limita ad indicare che avrebbe prestato servizio nel periodo indicato, “senza specificare i giorni di effettivo servizio e, correlativamente, i giorni di assenza, né indicare l'orario di servizio
7 osservato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la retribuzione concordata”
(così, in vicenda del tutto analoga, Trib. Firenze, sentenza n. 646/2021).
Alle considerazioni svolte si aggiungano gli elementi di segno contrario emersi nel corso del procedimento penale. Con specifico riferimento alla posizione del “Centro Paideia”, infatti, non può non tenersi conto del numero eccessivo e oggettivamente anomalo di rapporti lavorativi instaurati dall'Istituto paritario in parola nel periodo di riferimento, iniziato tra l'altro in concomitanza con il mutamento dell'assetto societario del
25.01.2017, e della sproporzione esistente tra il numero di collaboratori scolastici e le altre figure professionali: nello specifico – come si legge chiaramente nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del Tribunale di Nocera Inferiore - solo negli anni
2017 e 2018 risultano inviate dal Centro Paideia 1248 comunicazioni Unilav di inizio, rettifica, proroga, cessazione e annullamento del rapporto di lavoro, per un numero di 368 dipendenti transitati presso l'Istituto, laddove nel quadriennio precedente risultavano inviate 14 comunicazioni Unilav per un numero di 12 lavoratori (cfr. allegato n.2 alla memoria difensiva).
A fronte delle suddette risultanze documentali, sarebbe stato pertanto onere esclusivo della ricorrente dimostrare l'effettività del servizio reso e la conseguente veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di
III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2018/2021, onere che è stato soddisfatto per le ragioni già sopra espresse.
Né la difesa della ha ritenuto di formulare un solo capitolo di prova o di indicare Pt_1
un solo testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario in parola.
Non può, infine, assumere rilievo la richiesta di archiviazione del procedimento a carico della ricorrente inoltrata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore al GIP, atteso che dalla stessa emerge come - pur in presenza dell'irrilevanza penale del fatto in ragione della valutazione economica del falso ex 316 ter co. 2 c.p., inferiore ad € 4.000 - la condotta di falsa dichiarazione di aver prestato attività lavorativa onde ottenere l'erogazione del punteggio ulteriore in graduatoria resta provata.
Sotto il profilo delle conseguenze, si richiamano in quanto integralmente condivisi i principi e le motivazioni già espresse dal Tribunale di Bergamo nella sent. 1349/2024 e dal Tribunale di Milano nella sent. R.G. 6469/2024, allegate alla memoria, in applicazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
8 Come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia in fattispecie analoghe, è legittima la risoluzione del contratto di lavoro in corso al momento dell'accertamento da parte del Cont
della non autenticità dell'autocertificazione, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 71 e 75 d.p.r. 445/00 (cfr. C.d.A. Brescia 295/2021).
È noto che, ai fini dell'inserimento nelle suddette graduatorie, l'aspirante compila una domanda con cui, tra l'altro, autocertifica, a norma dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000 cit., il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti.
Tale norma prevede che, in generale, siano comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quel che qui rileva, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n).
L'art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000 prevede, poi, che le amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Infine, l'art. 75 del d.p.r. 445/2000 dispone che, ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”
La normativa ha introdotto in via generale la facoltà delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con finalità di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa, ma ha, altresì, previsto l'obbligo dell'amministrazione di effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni medesime e di rilevare le situazioni accertate di non veridicità.
La ratio della norma è, con evidenza, principalmente la tutela dei controinteressati.
Alle disposizioni di legge sopra riportate, si aggiungono l'art.
8.2 del D.M. 640/2017
(disposizioni relative alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il personale ATA) che specifica che l'amministrazione scolastica “dispone l'esclusione degli aspiranti” che “abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false” nonché l'art.
8.4 che dispone che le
9 “autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false, o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla graduatoria di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli art.75 e 76 del d.p.r.
445/2000”.
Pertanto, “il D.P.R. 445/2000 con riferimento alla formazione e all'uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, contiene, oltre ad una specifica previsione di rilievo penale della condotta (art.76), la previsione, a livello amministrativo, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera (art.75)” (C.d.A. Brescia 295/2021).
Le false dichiarazioni comportano quindi il venir meno di quel beneficio a cui l'appellato avrebbe avuto diritto se il dato falsamente dichiarato fosse stato vero, e cioè il diritto all'inserimento nelle graduatorie di III fascia e anche il successivo diritto all'assunzione, una volta occupata una posizione utile nella graduatoria medesima, e il diritto alla correlata stipulazione del contratto di impiego pubblico a tempo determinato.
In proposito, la Corte d'Appello di Brescia ha ricordato come “il legislatore con la previsione del cit.art.75 abbia inteso eliminare qualsiasi discrezionalità della p.a., prevedendo direttamente la conseguenza della falsa dichiarazione e cioè la decadenza dal beneficio al conseguimento del quale era destinata la dichiarazione medesima. Le conseguenze giuridiche della non veridicità della dichiarazione sostitutiva hanno, dunque, carattere vincolato e in fattispecie come quella odierna, il provvedimento di
“decadenza” va inteso come disconoscimento del maggior punteggio attribuito nell'ambito della graduatoria e dei servizi prestati ai fini giuridici e, quindi, come atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale, idoneo ad incidere in maniera definitiva su tutte le condotte e i comportamenti delle parti anche successivi. Proprio sotto tale profilo la Suprema Corte in tema di decadenza ex art. 75, dichiarazioni mendaci e relativi effetti sulle graduatorie, ha avuto occasione di precisare che “sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il
Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e
10 degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
È stato anche affermato che “quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale»
(Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, la decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass. 13150/2006); dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum” (v. Cass. Sez. Lav. n. 22673/2020)” (così C.d.A. Brescia sent. 184/22).
Nel caso del ricorrente, analogamente a quello analizzato dalla Corte d'Appello di
Brescia con la suindicata pronuncia, si determina inevitabilmente, per quanto sopra esposto, la decadenza dal beneficio conseguito mediante l'attribuzione del maggiore punteggio in quella graduatoria (di circolo e di istituto di 3^ fascia ATA triennio 2028/21) ed anche nell'ambito di quella successiva (graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22),
“non potendo i rapporti a termine svolti grazie alla dichiarazione non veritiera essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio” (così C.d.A.
Brescia sent. 184/22).
In altri termini, a nulla rileva il fatto che la senza il punteggio conseguente al Pt_1 servizio svolto presso la scuola paritaria “Centro Paideia”, avrebbe ugualmente ottenuto la stipula di contratti a tempo determinato, poiché, di fatto, alla ha vantato, quale titolo abilitante l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo
11 indeterminato, un servizio di 24 mesi svolto grazie alla mendace dichiarazione e quindi un servizio che, in ossequio al principio sopra esposto, non poteva essere valutato.
In assenza del servizio non valutabile la ricorrente non aveva titolo per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo indeterminato, ragion per cui la risoluzione del rapporto è pienamente aderente al disposto di cui agli artt. 71 e 75
d.p.r. 445/00.
Pertanto, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10535/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1
p.t., e , CP_2 Controparte_3 in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domiciliano, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.08.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto:
- di aver presentato in data 30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di CP_3
per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e
Collaboratore Scolastico;
- di aver successivamente inoltrato modello “Allegato D3” con l'indicazione delle 30 istituzioni scolastiche della provincia di per cui chiedeva l'inserimento CP_3
1 nelle graduatoria ATA di terza fascia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
- di aver indicato nella predetta domanda il servizio prestato in qualità di Collaboratore
Scolastico dal 14.03.2017 al 30.10.2017 presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore (SA) per un totale di 6 mesi;
- di aver ottenuto, a seguito del controllo sui titoli indicati in domanda ai sensi dell'art. 7, DM 640/2017 effettuati dal Dirigente Scolastico dell' Parte_2
con decreto prot. n. 4337/C4 del 20.12.2018 la convalida del punteggio
[...]
di 13,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- di essere, pertanto, stata individuata quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato: a.s. 2018/2019 dal 21.09.2018 al 30.06.2019 presso l'
[...]
di a.s. 2019/2020 dal 13.09.2019 al 30.06.2020 presso Parte_2 Parte_2
l'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al CP_3
30.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di CP_3
- di aver inoltrato in data 07.05.2021, maturati i 24 mesi di servizio statale come
Collaboratore Scolastico, all'USR Lombardia – ATP di domanda CP_3
m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.5707834.07-05-2021.07-05-2021 di CP_4 inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22;
- di essere stata assunta in data 01.09.2021 dalla graduatoria permanente ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di con la mansione di Collaboratore Scolastico;
CP_3
- di aver ricevuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – ATP di nota prot. 4660 del 19.04.2024 con cui le veniva comunicato l'avvio di un CP_3 procedimento amministrativo per l'esclusione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi statali e conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato;
- che il menzionato procedimento amministrativo è stato generato dalla comunicazione dell' prot. 6581 del 13.03.2023 contenente un'ordinanza di CP_3
applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “Centro Paideia” nel procedimento penale nr. 4756/2018
R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale di Nocera
2 Inferiore, nonché dal disconoscimento del rapporto lavorativo tra detto istituto e la ricorrente da parte dell'INPS di Nocera Inferiore;
- di aver inviato in data 23.04.2024 memoria difensiva volta a dimostrare l'assenza della dichiarazione mendace sui titoli di servizio paritario e la validità giuridica dei servizi statali svolti nel triennio 2018/2021;
- di aver, tuttavia, subito, con decreto prot. 6089 del 20.05.2024 dell'USR Lombardia
– ATP di l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva CP_3 della provincia di dell'a.s. 2021/2022 per carenza di anzianità di almeno CP_3
due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del rapporto di lavoro con l'I.C. “V. Muzio” di nonché, con decreto prot. 5114 del CP_3
21.05.2024 dell' di Afragola (NA), ove Controparte_5 la ricorrente pestava servizio nell'a.s. 2023/2024 in assegnazione provvisoria,
l'esclusione dalla graduatoria permanente e la risoluzione del contratto di lavoro.
Tanto premesso, ha eccepito la violazione dell'art. 21 novies L. 241/90, ha dedotto di aver effettivamente prestato servizio presso l'istituto paritario “Centro Paideia” nel periodo indicato e di non aver, pertanto, rilasciato dichiarazioni mendaci circa lo stesso, con conseguente valutabilità del servizio stesso. Ha, inoltre, dedotto che, anche senza il riconoscimento del predetto servizio e senza il conseguente punteggio, sarebbe stata comunque titolare di un punteggio tale da consentirle di essere destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per il triennio 2018/2021.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “
1. PREVIA DECLARATORIA DI
NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot.
6089 del 20.05.2024 emesso dall'USR LOMBARDIA – ATP di di esclusione CP_3
dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come
Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva
3 reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Il si è costituito in giudizio contestando sulla base Controparte_1
di varie argomentazioni di fatto e di diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
24.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si osserva che tutte le questioni relative a vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati – incompetenza, intempestività, contrasto con i principi di legittimo affidamento ed uguaglianza – non rilevano in sede di giudizio ordinario, volto, in sintesi, ad accertare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a permanere nella graduatoria permanente e ad ottenere la nomina in ruolo a tempo indeterminato, con tutti i relativi effetti giuridici ed economici.
Tanto premesso, in ordine alla dichiarazione apparentemente mendace, relativa allo svolgimento di servizio presso la scuola paritaria, non si condivide l'assunto secondo il quale sarebbe necessario un accertamento definitivo in sede penale, nei confronti del lavoratore, per ritenere legittima la sua esclusione dalle graduatorie citate nonché la risoluzione dei contratti con il medesimo instaurati dall'amministrazione.
In punto di diritto, poi, sono irrilevanti in questa sede i riferimenti all'art. 21-novies L.
241/1990, in quanto il provvedimento censurato non ha rappresentato espressione del potere di autotutela amministrativa in capo al medesimo: esso, al contrario, è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt. 71 ss.
D.P.R. 445/2020, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro in esame, a nulla rilevando, quindi, che la ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio disconosciuto.
Secondo il chiaro disposto dell'art. 8, commi 2, 4 e 5, D.M. 640/2017 “2.
L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano
4 effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false (…) 4. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano
l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 5. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al ricorrente il 19.4.2024 è seguita già in data 20.5.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato all'esclusione dalle graduatorie di c.s.
Come è stato pure rimarcato dal Tribunale di Firenze (ord. 23.12.24), in fattispecie analoga, la risoluzione del rapporto di lavoro, poi, lungi dall'essere una sanzione di natura disciplinare è la conseguenza della perdita del requisito necessario per la assunzione costituito dall'iscrizione nelle graduatorie. Il suindicato vizio genetico ha causato la nullità del contratto, nullità che poteva (e doveva) essere fatta valere unilateralmente dal Ministero, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R.
n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. n. 11951/2019).
5 Di qui l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 21 novies L. 241/90 che la difesa ricorrente invoca a sostegno della dedotta illegittimità dei provvedimenti assunti dal convenuto. CP_1
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per la Provincia di per il triennio 2018/2021 e vi è stata iscritta CP_3
con il punteggio di 13,30, ottenendo la stipula di tre contratti a tempo determinato per lo svolgimento del servizio di collaboratore scolastico, per gli a.s. 2018/19, 2019/20 e
2020/21.
La maturati i 24 mesi di servizio come collaboratrice scolastica, ha inoltrato, in Pt_1 data 07.05.2021, domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22,
a cui ha fatto seguito l'assunzione a tempo indeterminato dall'1.9.2021 presso l'Istituto
Comprensivo V. Muzio di con la mansione di collaboratrice scolastica. CP_3
Successivamente, l'istituto paritario “Centro Paideia”, (scuola paritaria presso la quale la ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio) è stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e l'Inps di Nocera Inferiore, con provvedimento prot. n. 6098 del 10/01/2020, notificato a alla ricorrente in data
21/01/2020, ha disconosciuto i rapporti di lavoro intercorsi tra quest'ultima e la scuola paritaria denominata “Centro studi Paideia” per i periodi dal 14/03/2017 al 31/08/2017 e dall'1/09/2017 al 30/10/2017, circostanza del resto non contestata dalla Pt_1
In ragione di tali circostanze, è intervenuta la risoluzione del contratto stipulato dalla a seguito della sua esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza Pt_1 fascia, ai sensi degli art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 8 del D.M. 640/2017. Cont Costituendosi in giudizio, il ha documentalmente provato che l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa nell'ambito del suddetto procedimento penale muove dall'accertamento dell'esistenza di un'associazione criminale finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di aspiranti i quali – rivolgendosi a soggetti inseriti nel sistema delle predette scuole – avevano lo scopo di
“scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio”
(cfr. pag. 2 – doc. 2, fascicolo resistente).
In base alla precisazione contenuta nella nota 1 alla Tabella a/5 allegata al D.M. 640/2017 relativa al personale ATA “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia
6 stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Il principio è quello per cui il riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria può avvenire solo nella misura in cui questo rapporto sia stato effettivo sotto tutti i profili, retributivi e contributivi, non potendo essere attribuiti punteggi rispetto a rapporti di lavoro irregolari.
In relazione a tale aspetto, e contrariamente a quanto asserito dalla difesa della ricorrente,
è ormai principio pacifico quello per cui è onere del lavoratore fornire la prova della genuinità del rapporto di lavoro, per cui in questo caso la ricorrente avrebbe dovuto offrire elementi precisi in grado di superare quanto emerso dalle indagini della Procura della Repubblica (così, tra le molte, C.d.A. Brescia, 295/21).
Ritiene la scrivente che una prova siffatta non possa certamente essere fornita tramite la produzione di documentazione, quale quella allegata nel caso di specie al ricorso introduttivo e invocata dalla difesa della proveniente dallo stesso Istituto Pt_1
oggetto di indagine, il quale avrebbe agito di concerto con i lavoratori nel senso sopra precisato: alcun valore può essere, dunque, attribuito alla lettera di assunzione o al certificato di servizio, alla comunicazione Unilav effettuata dal “Centro Paideia”, alle buste paga dallo stesso predisposte e al C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego sulla base delle dichiarazioni delle parti del rapporto lavorativo.
Ciò tanto più ove si consideri che: il contratto di lavoro subordinato asseritamente concluso non reca la sottoscrizione del lavoratore e contiene una firma non leggibile con riferimento alla parte datoriale;
le buste paga e i CUD in atti non forniscono prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni, in difetto di deposito di ulteriore documentazione idonea a tal fine, non potendo attribuirsi rilievo alle allegazioni attoree circa l'intervenuto pagamento in contanti, parimenti privo di traccia (ad es. quietanze di pagamento); il certificato di servizio in atti, che non ha efficacia probatoria di atto pubblico (in quanto sottoscritto dal coordinatore delle attività scolastiche della scuola paritaria, che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale), si limita ad indicare che avrebbe prestato servizio nel periodo indicato, “senza specificare i giorni di effettivo servizio e, correlativamente, i giorni di assenza, né indicare l'orario di servizio
7 osservato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la retribuzione concordata”
(così, in vicenda del tutto analoga, Trib. Firenze, sentenza n. 646/2021).
Alle considerazioni svolte si aggiungano gli elementi di segno contrario emersi nel corso del procedimento penale. Con specifico riferimento alla posizione del “Centro Paideia”, infatti, non può non tenersi conto del numero eccessivo e oggettivamente anomalo di rapporti lavorativi instaurati dall'Istituto paritario in parola nel periodo di riferimento, iniziato tra l'altro in concomitanza con il mutamento dell'assetto societario del
25.01.2017, e della sproporzione esistente tra il numero di collaboratori scolastici e le altre figure professionali: nello specifico – come si legge chiaramente nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del Tribunale di Nocera Inferiore - solo negli anni
2017 e 2018 risultano inviate dal Centro Paideia 1248 comunicazioni Unilav di inizio, rettifica, proroga, cessazione e annullamento del rapporto di lavoro, per un numero di 368 dipendenti transitati presso l'Istituto, laddove nel quadriennio precedente risultavano inviate 14 comunicazioni Unilav per un numero di 12 lavoratori (cfr. allegato n.2 alla memoria difensiva).
A fronte delle suddette risultanze documentali, sarebbe stato pertanto onere esclusivo della ricorrente dimostrare l'effettività del servizio reso e la conseguente veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di
III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2018/2021, onere che è stato soddisfatto per le ragioni già sopra espresse.
Né la difesa della ha ritenuto di formulare un solo capitolo di prova o di indicare Pt_1
un solo testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario in parola.
Non può, infine, assumere rilievo la richiesta di archiviazione del procedimento a carico della ricorrente inoltrata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore al GIP, atteso che dalla stessa emerge come - pur in presenza dell'irrilevanza penale del fatto in ragione della valutazione economica del falso ex 316 ter co. 2 c.p., inferiore ad € 4.000 - la condotta di falsa dichiarazione di aver prestato attività lavorativa onde ottenere l'erogazione del punteggio ulteriore in graduatoria resta provata.
Sotto il profilo delle conseguenze, si richiamano in quanto integralmente condivisi i principi e le motivazioni già espresse dal Tribunale di Bergamo nella sent. 1349/2024 e dal Tribunale di Milano nella sent. R.G. 6469/2024, allegate alla memoria, in applicazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
8 Come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia in fattispecie analoghe, è legittima la risoluzione del contratto di lavoro in corso al momento dell'accertamento da parte del Cont
della non autenticità dell'autocertificazione, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 71 e 75 d.p.r. 445/00 (cfr. C.d.A. Brescia 295/2021).
È noto che, ai fini dell'inserimento nelle suddette graduatorie, l'aspirante compila una domanda con cui, tra l'altro, autocertifica, a norma dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000 cit., il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti.
Tale norma prevede che, in generale, siano comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quel che qui rileva, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n).
L'art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000 prevede, poi, che le amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Infine, l'art. 75 del d.p.r. 445/2000 dispone che, ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”
La normativa ha introdotto in via generale la facoltà delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con finalità di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa, ma ha, altresì, previsto l'obbligo dell'amministrazione di effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni medesime e di rilevare le situazioni accertate di non veridicità.
La ratio della norma è, con evidenza, principalmente la tutela dei controinteressati.
Alle disposizioni di legge sopra riportate, si aggiungono l'art.
8.2 del D.M. 640/2017
(disposizioni relative alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il personale ATA) che specifica che l'amministrazione scolastica “dispone l'esclusione degli aspiranti” che “abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false” nonché l'art.
8.4 che dispone che le
9 “autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false, o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla graduatoria di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli art.75 e 76 del d.p.r.
445/2000”.
Pertanto, “il D.P.R. 445/2000 con riferimento alla formazione e all'uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, contiene, oltre ad una specifica previsione di rilievo penale della condotta (art.76), la previsione, a livello amministrativo, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera (art.75)” (C.d.A. Brescia 295/2021).
Le false dichiarazioni comportano quindi il venir meno di quel beneficio a cui l'appellato avrebbe avuto diritto se il dato falsamente dichiarato fosse stato vero, e cioè il diritto all'inserimento nelle graduatorie di III fascia e anche il successivo diritto all'assunzione, una volta occupata una posizione utile nella graduatoria medesima, e il diritto alla correlata stipulazione del contratto di impiego pubblico a tempo determinato.
In proposito, la Corte d'Appello di Brescia ha ricordato come “il legislatore con la previsione del cit.art.75 abbia inteso eliminare qualsiasi discrezionalità della p.a., prevedendo direttamente la conseguenza della falsa dichiarazione e cioè la decadenza dal beneficio al conseguimento del quale era destinata la dichiarazione medesima. Le conseguenze giuridiche della non veridicità della dichiarazione sostitutiva hanno, dunque, carattere vincolato e in fattispecie come quella odierna, il provvedimento di
“decadenza” va inteso come disconoscimento del maggior punteggio attribuito nell'ambito della graduatoria e dei servizi prestati ai fini giuridici e, quindi, come atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale, idoneo ad incidere in maniera definitiva su tutte le condotte e i comportamenti delle parti anche successivi. Proprio sotto tale profilo la Suprema Corte in tema di decadenza ex art. 75, dichiarazioni mendaci e relativi effetti sulle graduatorie, ha avuto occasione di precisare che “sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il
Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e
10 degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
È stato anche affermato che “quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale»
(Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, la decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass. 13150/2006); dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum” (v. Cass. Sez. Lav. n. 22673/2020)” (così C.d.A. Brescia sent. 184/22).
Nel caso del ricorrente, analogamente a quello analizzato dalla Corte d'Appello di
Brescia con la suindicata pronuncia, si determina inevitabilmente, per quanto sopra esposto, la decadenza dal beneficio conseguito mediante l'attribuzione del maggiore punteggio in quella graduatoria (di circolo e di istituto di 3^ fascia ATA triennio 2028/21) ed anche nell'ambito di quella successiva (graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22),
“non potendo i rapporti a termine svolti grazie alla dichiarazione non veritiera essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio” (così C.d.A.
Brescia sent. 184/22).
In altri termini, a nulla rileva il fatto che la senza il punteggio conseguente al Pt_1 servizio svolto presso la scuola paritaria “Centro Paideia”, avrebbe ugualmente ottenuto la stipula di contratti a tempo determinato, poiché, di fatto, alla ha vantato, quale titolo abilitante l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo
11 indeterminato, un servizio di 24 mesi svolto grazie alla mendace dichiarazione e quindi un servizio che, in ossequio al principio sopra esposto, non poteva essere valutato.
In assenza del servizio non valutabile la ricorrente non aveva titolo per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo indeterminato, ragion per cui la risoluzione del rapporto è pienamente aderente al disposto di cui agli artt. 71 e 75
d.p.r. 445/00.
Pertanto, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
12