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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 14271/2024 . promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. UGO PECORARO Parte_1 ______________________
e GRECO GIUSEPPE EMANUELE ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio. I
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Per ___________________ CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 22/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 07/10/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
della pensione di inabilità stante la riduzione permanente della capacità
lavorativa nella misura del 100%, a partire dalla presentazione della domanda Il Cancelliere
amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata. Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 100% (cfr. relazione in atti) a partire dall'8.01.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che era in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari necessari per la percezione della pensione di inabilità dall'8.01.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GRECO GIUSEPPE
EMANUELE e dell'avv. UGO PECORARO che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che era in possesso dei requisiti sanitari necessari Parte_1 per la percezione della pensione di inabilità (invalidità civile 100%) dall'8.01.2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi CP_1
€ 3.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.to
GRECO GIUSEPPE EMANUELE e dall'avv. UGO PECORARO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 23/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 14271/2024 . promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. UGO PECORARO Parte_1 ______________________
e GRECO GIUSEPPE EMANUELE ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio. I
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Per ___________________ CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 22/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 07/10/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
della pensione di inabilità stante la riduzione permanente della capacità
lavorativa nella misura del 100%, a partire dalla presentazione della domanda Il Cancelliere
amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata. Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 100% (cfr. relazione in atti) a partire dall'8.01.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che era in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari necessari per la percezione della pensione di inabilità dall'8.01.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GRECO GIUSEPPE
EMANUELE e dell'avv. UGO PECORARO che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che era in possesso dei requisiti sanitari necessari Parte_1 per la percezione della pensione di inabilità (invalidità civile 100%) dall'8.01.2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi CP_1
€ 3.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.to
GRECO GIUSEPPE EMANUELE e dall'avv. UGO PECORARO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 23/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino