Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
In tema di false comunicazioni all'autorità di vigilanza, premesso che esiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 134 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e quella prevista dall'art. 2638 cod. civ., quale novellato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, deve ritenersi tuttora configurabile il reato anche nel caso in cui la falsità sia contenuta in giudizi estimativi delle poste di bilancio, atteso che dal novero dei "fatti materiali", indicati dall'attuale norma incriminatrice come possibile oggetto della falsità, vanno escluse soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo, e l'espressione, riferita agli stessi fatti, "ancorché soggetti a valutazione", va intesa in senso concessivo, per cui, in ultima analisi, l'oggetto della vigente norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all'autorità di vigilanza di "fatti non corrispondenti al vero". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità del reato in un caso in cui la falsità era stata ravvisata nella dolosa sopravalutazione della posta di bilancio di un istituto bancario relativa ai crediti vantati nei confronti della clientela per avvenuta concessione di mutui e risultati, in effetti, di difficile o impossibile recupero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44702 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/09/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1884
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 007694/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) GI AT N. IL 08/08/1926;
2) LI AT N. IL 30/05/1929;
3) LO RE IT N. IL 28/01/1940;
4) LU NA N. IL 17/03/1937;
5) EI LE N. IL 11/02/1928;
6) TO EL N. IL 18/02/1933;
7) NI SC N. IL 30/06/1933;
avverso SENTENZA del 16/04/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore avv. DE CARO Umberto del foro di Benevento. OSSERVA
IL tribunale di Agrigento con sentenza 25/11/2002 condannava NG AL, NE AL, Lo Re IT, PO NA, RE LE, TO CA, NI SC e PO IC - componenti del consiglio di amministrazione della "Banca di credito cooperativo" di San Giovanni Gemini - alle pene di legge, ritenendoli responsabili del reato di false comunicazioni all'autorità di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, art. 134 (capo 2 della rubrica).
Agli imputati era stato addebitato di avere - trasmettendo alla Banca d'Italia i bilanci relativi agli anni 1995 e 1996, contenenti false indicazioni sulla valutazione dei crediti nei confronti della clientela - esposto fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e finanziaria dell'istituto, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. L'affermazione di responsabilità era fondata su una relazione ispettiva della Banca d'Italia, redatta nell'aprile 1977 e su una consulenza del P.M. secondo le quali, nei due bilanci indicati, i crediti verso la clientela, per mutui erogati, non erano stati correttamente valutati in quanto un alto numero degli stessi risultava di difficile recupero o irrecuperabile, con la conseguenza che i risultati finali di esercizio, per dette annualità, evidenziavano un utile invece che delle perdite, presentando, quindi, dati falsi sulla reale situazione finanziaria della banca. Il tribunale considerava, inoltre, il bilancio al 31/12/1997, redatto in vista della fusione con altro istituto (CR) nel quale i crediti, valutati tenendo conto dell'effettiva possibilità di realizzo, mettevano in luce significativi scostamenti rispetto alle valutazioni dei bilanci 1995 e 1996.
Il collegio infine dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato di falso in bilancio, contestato al capo n. 1, relativamente ai bilanci 1995 e 1996.
Con sentenza 16/04/2004 la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PO IC in ordine al reato di cui al capo n. 1 della rubrica perché estinto per morte del reo. Assolveva quindi tutti gli imputati dal reato contestato al capo 2 con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", confermando nel resto.
Nella sentenza si premetteva che, mentre il D.Lgs. n. 385 del 1993, articolo 134 - che prevedeva il reato di false comunicazioni sociali alla Banca d'Italia - sanzionava l'esposizione nelle comunicazioni a quest'ultima "di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche...", la nuova formulazione dell'art. 2638 c.c. puniva, invece, i soggetti obbligati (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori ecc.) i quali, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, "al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza" esponevano "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza....". Si argomentava quindi che il legislatore, con l'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché soggetti a valutazione", voleva escludere dall'area della punibilità i giudizi estimativi sulle poste di bilancio, comprendendo,invece, solo "i fatti storici anche se ... sottoposti a giudizi di valore". La Corte territoriale osservava inoltre che, nella specie, si discuteva dell'intero portafoglio dei crediti verso la clientela, che era certo sovrastimato (o meglio non svalutato), condotta, questa, censurabile che era punibile ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 134 ma che non poteva più ritenersi sanzionata ai sensi dell'art. 2638 c.c. Gli imputati infatti non avevano occultato crediti o esposto crediti inesistenti, essendosi limitati a non svalutare nella giusta percentuale quelli non più recuperabili. Pertanto, vertendosi in una ipotesi di abolizione del reato, doveva applicarsi ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, come norma più favorevole, quella di cui all'art. 2638 c.c. pronunciando l'assoluzione degli imputati con la formula prescritta.
Aggiungeva la Corte che - ove si accedesse all'opposta tesi della sostanziale identità fra le figure di reato previste all'abrogato D.Lgs. n. 385 del 1993, articolo 134 e dalla disposizione di cui all'art. 2638 c.c. dovrebbe sempre pervenirsi all'assoluzione per difetto dell'elemento psicologico del reato.
Infatti, se era certo da escludere la buona fede degli imputati, i quali, nel successivo bilancio del 1997, avevano svalutato, benché la situazione non fosse mutata, di circa un terzo gli stessi crediti, non poteva, però, ravvisarsi il dolo specifico richiesto dalla nuova norma ("al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza") per l'integrazione del reato.
Nella specie infatti il falso contestato non era contenuto in una particolare comunicazione all'Istituto di vigilanza ma nel bilancio in quanto tale trasmesso "di routine da ogni banca all'Istituto medesimo" e non poteva pertanto, "nella convinzione della Corte", opinarsi che con la redazione di tali documenti si perseguisse lo scopo di intralciare le attività di controllo.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello do Palermo denunciando, con riguardo all'assoluzione pronunciata nei confronti degli imputati in ordine al reato loro ascritto al capo n. 2, violazione di legge ed illogicità di motivazione.
Deduce, con articolati motivi, che fra la disposizione di cui all'art. 134 della cd. legge bancaria e quella del novellato art. 2638 c.c. sussiste continuità normativa, così come affermato dalla giurisprudenza della Corte suprema e non un'ipotesi di abolizione del reato.
Sostiene quindi che la Corte territoriale ha operato una distorsione nell'interpretazione della norma di cui all'art. 2638 c.c. la quale non ha introdotto alcuna modifica (se non limitatamente alla misura della pena) rispetto ala disposizione precedente, avendo, semmai, ampliato l'area della tutela penale in tema di false comunicazioni. Assume inoltre che erroneamente il giudice d'appello ha escluso la ricorrenza del dolo specifico avendo argomentato che i bilanci non avrebbero possibilità di ostacolare l'attività di controllo, quando, invece, proprio tali atti sono i principali strumenti di comunicazione all'istituto di vigilanza.
Ha proposto ricorso anche l'imputato TO CA denunciando nel primo motivo violazione del precetto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, con riguardo al reato di falso in bilancio, contestato al capo n. 1), in ordine al quale era stata confermata la statuizione di prescrizione.
Assume che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto di non poter pronunciare sentenza assolutoria per il fatto che nel bilancio del 1997, a differenza di quelli del 1995 e 1996, gli imputati avevano riportato le valutazioni dei crediti verso la clientela nelle loro reali dimensioni, rendendo così palese la falsità delle comunicazioni precedenti. Deduce che, al contrario, non si è tenuto conto della circostanza che il bilancio del 1997 era stato redatto in vista della fusione, poi avvenuta, con il CR (Credito Emiliano) e che la differenza nella valutazione dei crediti tra un bilancio di esercizio ed un bilancio di fusione deve ritenersi "fisiologica". Sostiene in un secondo motivo che, con riguardo al reato contestato al capo n. 2, l'assoluzione doveva essere pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto". Il ricorso del Procuratore Generale di Palermo è fondato e va accolto.
Va premesso che secondo il costante orientamento della Corte di legittimità (Cass. Sez. 5^ 14/01/2003, Secchiero;
Cass. Sez. 5^ 05/05/2004, Bernardini) fra la fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. n. 385, art. 134 e come novellato dal D.lgs. n. 61 del 2002, art. 2638 c.c., sussiste rapporto di continuità normativa in quanto la nuova disposizione tutela lo stesso interesse giuridico, consistente nella correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante, al fine di consentire la piena efficacia dell'attività di vigilanza.
È stato, in particolare, sottolineato dalla Corte suprema che le due norme, la vecchia e la nuova, al primo comma, pur con espressioni diverse ma con significati simili, descrivono un reato di pericolo che ha per oggetto l'esposizione, da parte dei soggetti agenti, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dei sottoposti alla vigilanza. Inoltre nel nuovo testo si prevede una ipotesi di reato consistente nell'omissione fraudolenta, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, mentre nella precedente formulazione si parlava del "nascondimento" di tali fatti. L'omissione mediante nascondimento costituisce però - come è stato osservato - una ipotesi di fraudolenza.
L'elemento soggettivo del reato, infine, è descritto in modo identico nelle due norme con la locuzione "al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza", integrando, quindi, un'ipotesi di dolo specifico.
Ciò posto, va anzitutto rilevato che l'espressione "fatti materiali" contenuta nell'art. 2638 c.c. porta solo ad escludere dal perimetro della punibilità le opinioni, le previsioni o le congetture prospettate come tali, cioè quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo.
Deve quindi osservarsi che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che con l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" si sia voluto escludere la rilevanza penale delle false valutazioni. Benché la locuzione abbia dato luogo in dottrina a varie dispute, va considerato che la congiunzione "ancorché" equivalente a "sebbene, quantunque, anche se" ha, nel contesto generale della norma, valore concessivo. Pertanto nell'impostazione della nuova fattispecie la proposizione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione" finisce col corrispondere in tutto all'espressione, contenuta nella disposizione dell'abrogato D.Lgs. n. 385 del 1993, articolo 134, "fatti non corrispondenti al vero".
Va aggiunto che, avendo la stessa sentenza riconosciuto che, nella specie, l'intero portafoglio dei crediti verso la clientela era stato sovrastimato, è evidente che gli imputati avevano esposto nei bilanci in questione non meri pronostici ma dati non conformi al vero.
È erronea inoltre l'affermazione secondo cui nel caso in esame non sarebbe ravvisabile il dolo specifico richiesto dalla norma. Secondo la Corte, poiché i falsi dati non erano contenuti in specifiche comunicazioni alla Banca d'Italia ma nei bilanci che, per routine, vengono trasmessi all'istituto di vigilanza, non poteva inferirsi che, mediante tali comportamenti, si intendesse ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Al contrario, va osservato come le principali comunicazioni penalmente rilevanti sono rappresentate proprio dal bilancio d'esercizio o dai bilanci straordinari in quanto proprio attraverso una falsa rappresentazione dei dati in essi contenuti è possibile ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. E nella specie già il Tribunale - valutando complessivamente la vicenda - aveva riconosciuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Deve concludersi che, - stante la coincidenza strutturale fra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo - correttamente il primo giudice aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 2638 c.c.. La continuità normativa fra le due norme incriminatici imponeva, infatti, l'applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, di quella più favorevole che nella specie, in considerazione dell'entità della pena edittale, risulta essere quella prevista dall'art. 2638 c.c.. Va peraltro rilevato che, risalendo i fatti agli anni 1995 e 1996 è ormai spirato il termine massimo di prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata, limitatamente all'assoluzione pronunciata in ordine al reato di cui all'art. 2638 c.c. - che invece risultava realizzato - deve essere annullata senza rinvio, essendo detto reato rimasto estinto per la causa indicata.
I motivi proposti da TO CA sono destituiti di fondamento ed il ricorso proposto dal predetto deve essere rigettato. Relativamente alla prima ragione di doglianza va osservato che, con adeguata motivazione, i giudici d'appello, nel confermare la declaratoria di prescrizione del delitto di falso in bilancio contestato al capo n. 1 hanno sottolineato che non esistevano le condizioni di evidenza della non colpevolezza per pronunciare un verdetto assolutorio, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. Non v'era dubbio infatti che gli imputati, in entrambi i bilanci incriminati, avevano rappresentato una situazione di floridezza della banca ben diversa dalla realtà, tanto che, nel successivo bilancio del 1997, essi stessi avevano riportato le valutazioni dei crediti verso la clientela alle loro reali dimensioni, con scarti assai notevoli rispetto alle valutazioni pregresse. In tale quadro risulta fallace, perché priva di ogni giustificazione, l'argomentazione difensiva secondo cui la valutazione dei crediti in un cd. "bilancio di fusione" sarebbe "fisiologicamente" diversa dalla valutazione degli stessi crediti in un bilancio d'esercizio.
L'infondatezza del secondo motivo - a parte altre considerazioni - emerge dalla motivazione del presente provvedimento relativamente alla realizzazione del reato di cui al capo n. 2 della rubrica. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di TO CA ed in accoglimento del ricorso del Proc. Gen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione relativa al reato di cui all'art. 2638 c.c. che dichiara estinto per prescrizione. Condanna il TO al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005