Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44702
CASS
Sentenza 28 settembre 2005

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In tema di false comunicazioni all'autorità di vigilanza, premesso che esiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 134 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e quella prevista dall'art. 2638 cod. civ., quale novellato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, deve ritenersi tuttora configurabile il reato anche nel caso in cui la falsità sia contenuta in giudizi estimativi delle poste di bilancio, atteso che dal novero dei "fatti materiali", indicati dall'attuale norma incriminatrice come possibile oggetto della falsità, vanno escluse soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo, e l'espressione, riferita agli stessi fatti, "ancorché soggetti a valutazione", va intesa in senso concessivo, per cui, in ultima analisi, l'oggetto della vigente norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all'autorità di vigilanza di "fatti non corrispondenti al vero". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità del reato in un caso in cui la falsità era stata ravvisata nella dolosa sopravalutazione della posta di bilancio di un istituto bancario relativa ai crediti vantati nei confronti della clientela per avvenuta concessione di mutui e risultati, in effetti, di difficile o impossibile recupero).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44702
Data del deposito : 28 settembre 2005

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