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14 giugno 2015
14 giugno 2015
Art. 9. Modifica dell'articolo 2621 del codice civile 1. L' articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».
Commentari • 20
- 1. False comunicazioni sociali: punibili i c.d. enunciati valutativi anche dopo la modifica all’art. 2621 c.c.Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 novembre 2015 · 14.907049
Con provvedimento del 13 novembre 2015, la Cassazione penale ha confermato che il falso cd. valutativo deve considerarsi ancora punibile anche a seguito della modifica dell'art. 2621 c.c., introdotta dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015 n. 69. […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2025, n. 15236Provvedimento: […] Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti Rv. 268673 - 01). Seppure nella formulazione attuale, ed applicabile raione temporis, il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico non si a più previsto (a seguito delle modifiche apportate all'articolo 2621 cod. civ. dall'articolo 9, comma 1, legge 69/2015), resta necessario che siano prova .e, in capo all'agente, sia il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profittc, sia, soprattutto, la consapevolezza di esporre fatti materiali rilevanti non rispon ienti al vero. 1.1.Nella fattispecie in esame, è incontroverso, attraverso la ricostru _ione effettuata nelle sentenze di merito, che l'imputato: ha effettuato l'acquisto della società FARMER OIL s.r.l. per un valore di poco superiore a 2.000 euro;Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- deposito fiscale·
- inammissibilità ricorso·
- dolo specifico·
- art. 2621 cod. civ.·
- dolo generico·
- valutazione prova indiziaria·
- false comunicazioni sociali·
- acquisizione società·
- motivazione sentenza