Articolo 2621 ter del Codice civile
Articolo 2621 bisArticolo 2622
Versione
14 giugno 2015
Art. 2621-ter
(( (Non punibilita' per particolare tenuita'). )) ((Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis))
Entrata in vigore il 14 giugno 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente