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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 132.
(Mancanza dell'atto di celebrazione).
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio puo' essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non e' stato inserito nei registri a cio' destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio e' ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
(Mancanza dell'atto di celebrazione).
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio puo' essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non e' stato inserito nei registri a cio' destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio e' ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
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- 1. Cassazione civile n. 9218/1995https://www.brocardi.it/ · 83.24917
[…] con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 c.c., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 130 c.c., e che la prova, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 19254Provvedimento: […] ha evidenziato che sussisteva la deroga di cui agli artt. 132 e 452 cod. civ. per il caso di distruzione o smarrimento dei registri di stato civile, […] non poteva la Corte d'appello invocare la previsione dell'art. 130 cod. civ. e ritenere che la prova del titolo successorio del coniuge deve essere dato mediante la presentazione dell'atto di matrimonio, senza considerare compiutamente le previsioni dell'art. 132 cod. civ., […] ove non constava che vi fossero stati bombardamenti dal 1945; da ciò la sentenza ha evidentemente tratto elementi per escludere l'applicazione del primo comma dell'art. 132 co. 1 cod. civ. laddove, […] aveva chiaramente fatto applicazione dell'art. 132 co. 2 cod. civ.; quindi, […]Leggi di più...
- mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri·
- mezzo di prova·
- necessità·
- utilizzabilità di ogni mezzo di prova·
- atti dello stato civile·
- ammissibilità·
- rapporto di parentela·
- qualità di erede·
- successioni "mortis causa"·
- successione legittima ("ab intestato")