Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2006, n. 17290
CASS
Sentenza 13 gennaio 2006

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Integra il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), la condotta del presidente di un istituto di credito soggetto alla vigilanza che invii alla Banca d'Italia una nota, ancorché successiva all'ispezione, contenente controdeduzioni al verbale ispettivo, con la quale si espongano fatti materiali, oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero - nella fattispecie consistenti nelle condizioni economiche e finanziarie che si riflettono sulle previsioni di perdite di un'azienda sottoposta a sequestro di prevenzione - considerato che si tratta di comunicazione pertinente e rilevante al fine dell'esercizio della funzione di vigilanza e che alla falsità dei fatti esposti consegue l'ostacolo alla vigilanza stessa.

Commentari4

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    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2017

    FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2006, n. 17290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17290
Data del deposito : 13 gennaio 2006

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