Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), la condotta del presidente di un istituto di credito soggetto alla vigilanza che invii alla Banca d'Italia una nota, ancorché successiva all'ispezione, contenente controdeduzioni al verbale ispettivo, con la quale si espongano fatti materiali, oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero - nella fattispecie consistenti nelle condizioni economiche e finanziarie che si riflettono sulle previsioni di perdite di un'azienda sottoposta a sequestro di prevenzione - considerato che si tratta di comunicazione pertinente e rilevante al fine dell'esercizio della funzione di vigilanza e che alla falsità dei fatti esposti consegue l'ostacolo alla vigilanza stessa.
Commentari • 4
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FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2006, n. 17290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17290 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 13/01/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 47
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 37183/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TA IO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta 26 luglio 2005 nel procedimento penale n. 3020/03 R.G.N.R.;
sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. Mannino S.F.;
sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l'arringa dei difensori, Avv.ti Grasso Giovanni e Dacquì Giuseppe i quali ne hanno chiesto l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta 26 luglio 2005 nel procedimento penale n. 3020/03 R.G.N.R. - con la quale, in parziale riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta 11 luglio 2005, la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata sostituita con quella del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di due mesi - TA IO IN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Avv. Dacquì:
1. violazione degli artt. 273 c.p.p., e ss., art. 110 c.p. e art.2368 c.c. (art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e)) perché
l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato previsto dall'art. 2638 c.c. sulla base della sola nota del 31 marzo 2005, indirizzata dalla SOFIGE alla Banca d'Italia, in relazione all'accordo illecito intercorso fra l'amministratore giudiziario US e il direttore Greco, sicché dagli atti non emerge alcun contegno dell'indagato tale da configurare l'ipotesi delittuosa contestata, la cui configurazione è condizionata alternativamente all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione economica o il fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, non rientrando peraltro in tali comportamenti l'aver riferito fatti riguardanti non l'istituto di credito (la Banca SOFIGE), ma un cliente di esso (i fratelli OR); inoltre, sotto il profilo del concorso nel reato confermare la fiducia al direttore della banca ed essere a conoscenza dell'operato dello stesso sono circostanze (fra l'altro datate 30 novembre 2004) che nulla hanno a che vedere con la nota inviata il 31 marzo 2005 alla Banca d'Italia, sol se si consideri che la richiesta dell'organo di vigilanza è pervenuta alla Banca il 15 marzo 2005;
- Avv. Grasso:
1. violazione o erronea applicazione dell'art. 2638 c.c. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e)) perché delle due condotte tipiche valutate come parimenti offensive, attorno alle quali è strutturata l'incriminazione, quella commissiva, consistente nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, non sussiste perché il solo fatto materiale esposto dalla SOFIGE nella nota del 31 marzo 2005 concerne l'ammontare dei versamenti complessivi eseguiti nel corso del 2004, pari a Euro 30.000,00, ed ha avuto conferma dai Consulenti tecnici del P.M., mentre la valutazione di carattere previsionale, oggetto della relazione dell'Amministratore giudiziario, non risulta comunque sussumibile nell'area applicativa dell'art. 2638 c.c.; e quella omissiva, consistente nell'occultamento dei fatti che avrebbero dovuto costituire oggetto delle comunicazioni, soggetta al duplice limite dell'impiego di mezzi fraudolenti diversi dalla falsità e dell'obbligo specifico di comunicazione desunto dal participio (dovuto), è resa irrilevante sul piano penale dall'impossibilità di individuare l'obbligo giuridico di riferire all'Organo di vigilanza e, più specificamente, dall'insussistenza in capo alla SOFIGE dell'obbligo di comunicare l'apertura di ogni eventuale conto corrente o deposito a risparmio relativo alla famiglia OR;
considerando che per entrambe le condotte, affinché il delitto possa dirsi integrato si richiede che la condotta ingannatoria incida sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto a vigilanza;
2. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla posizione personale del rag. IN, perché il Tribunale del riesame ha ritenuto l'esistenza dei gravi indizi della sua partecipazione all'accordo illecito, intercorso fra l'amministratore giudiziario US e il direttore Greco, volto a occultare tramite la fraudolenta esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero le reali condizioni economiche e finanziarie del c.d. Gruppo OR, in base a conversazioni intercettate, dalle quali non emergono sufficienti elementi probatori del suo concorso morale, ma solo della sua conoscenza della circostanza che il US stava preparando una relazione illustrativa della situazione del gruppo;
3. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari perché lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo della BCC SOFIGE di Gela con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana in data 14 luglio 2005 e il commissariamento immediatamente successivo da parte del Governatore della Banca d'Italia della BCC SOFIGE di Gela è di per sè elemento idoneo a escludere qualsiasi attuale possibilità di interferenza del rag. IN nell'operato dell'Azienda di credito, sicché è venuto meno sia il pericolo di inquinamento delle prove che quello di eventuale reiterazione di analoghi fatti di reato.
L'impugnazione è infondata.
Con l'ordinanza sottoposta a riesame il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta ha sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari per ragioni di salute, TA IN, ritenuto gravemente indiziato del delitto previsto dall'art. 2638 c.c. continuato e aggravato dall'aggravante della connessione Ideologica (art. 61 c.p., n. 2) e dall'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, perché, nelle sue funzioni di vicepresidente della Banca di credito cooperativo SOFIGE dal 25 aprile 1998 al 30 aprile 2004 e di presidente della stessa nel periodo successivo, si sarebbe reso colpevole, in concorso con altri, del reato previsto dall'art. 2638 c.c. tramite la sistematica violazione degli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle banche e, altresì, di occultare la consumazione di un pregresso reato di peculato, sì da assicurarne il profitto a NU e ZI OR e ad LO SI, titolari della ditta individuale NU OR sottoposta dal Tribunale di Caltanissetta alla misura patrimoniale del sequestro di prevenzione.
Secondo l'accusa gli indagati, con nota del 31 marzo 2005 recante in allegato una relazione dell'amministrazione giudiziario Erminio Pier Maria US, avevano esposto fatti materiali non rispondenti al vero in merito alle previsioni di perdita relative al c.d. Gruppo OR e, anche con le note di risposta del 12 giugno 2003 e del 31 marzo 2005 avevano occultato l'apertura in data 7 febbraio 2003 di un conto corrente semplice intestato ad LO OR - operativo dal 14 marzo 2003 e quindi, in epoca successiva al 28 febbraio 2003, data di ultimazione dell'ispezione della Banca d'Italia - e in data 11 giugno 2003 di un altro conto corrente, intestato a SI Concetta, nonché di un deposito a risparmio intestato alla ditta individuale NU OR, aperto il 24 marzo 2003 e immediatamente operativo. L'imputazione riguarda la fraudolenta apertura e l'attivazione dei predetti rapporti bancali dopo l'ispezione della Banca d'Italia e in presenza di una consolidata posizione di sofferenza del Gruppo OR;
l'intestazione degli stessi a soggetti legati da rapporti di parentela con i destinatari del provvedimento di sequestro;
e il ricorso allo strumento finanziario del deposito a risparmio con metodologie proprie del conto corrente affidato, quali l'elevata movimentazione giornaliera, il versamento frequentissimo di assegni tratti su terzi, il giroconto in favore di altri conti correnti, il saldo a debito.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile il reato contestato solo con riguardo alla nota del 31 marzo 2005, di risposta a richiesta di chiarimenti, trasmessa alla SOFIGE dalla Banca d'Italia il 15 marzo 2005 in relazione alle previsione di perdita ricollegate al provvedimento di sequestro a seguito di condanna a due anni di reclusione della posizione di OR NU, affidato dalla stessa SOFIGE per Euro 180.000,00 e segnalato tra le sofferenze aziendali. Non con riguardo alla nota di risposta del 12 giugno 2003, considerata come comunicazione non obbligatoria per legge e comunque non richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di vigilanza e trasmessa in epoca successiva all'esaurimento, in data 28 febbraio 2003, degli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia e, quindi, non finalizzata ad ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
ne' con riguardo all'occultamento alla Banca d'Italia nelle suddette controdeduzioni scritte del predetto deposito a risparmio, intestato alla ditta OR NU, e dei conti correnti intestati rispettivamente a OR LO e SI Concetta, ritenendone non necessaria la comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ora, l'art. 2638 c.c., configura nei suoi due commi il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza secondo un sistema di fattispecie incriminatici, tutte inquadrate nell'unica oggettività giuridica consistente nella tutela della funzione di vigilanza in materia creditizia, cui corrispondono condotte criminose diverse da parte dei soggetti sottoposti alle autorità pubbliche che la esercitano o tenuti ad obblighi nei loro confronti: l'esposizione nelle comunicazioni previste in base alla legge di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
l'occultamento con mezzi fraudolenti diversi dall'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, di fatti sempre relativi alla situazione predetta, che i soggetti indicati avrebbero dovuto comunicare;
il consapevole ostacolo, da parte dei soggetti indicati, delle funzioni delle predette autorità pubbliche di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante l'omissione delle comunicazioni ad esse dovute. D'altra parte, la disciplina della vigilanza informativa sulle banche, dettata nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 51 e 53, assoggetta gli istituti di credito a un obbligo di comunicazione che si adempie con segnalazioni periodiche, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Autorità di vigilanza. Il collegamento funzionale delle comunicazioni rispetto alla vigilanza informativa fornisce il parametro interpretativo dell'inciso nelle comunicazioni previste in base alla legge contenuto nell'art. 2238 c.c., comma 1, cui si riferisce l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, tali dovendo essere considerate quelle concernenti tutte le informazioni trasmesse alla Banca d'Italia rilevanti per l'esercizio della funzione di controllo ad essa demandata per legge, siano esse inviate periodicamente in base alle modalità e nei termini da essa stabiliti oppure su specifica richiesta dell'istituto di vigilanza. L'ampia formulazione adottata nella redazione dell'inciso non consente, infatti, di individuare categorie di comunicazioni tipiche, come tali qualificate quelle fornite su richiesta o, di più, su contestazione dell'istituto di vigilanza, e comunicazioni di natura diversa, ma solo comunicazioni rilevanti al fine dell'esercizio della funzione di vigilanza in base a un criterio oggettivo di pertinenza (cfr. Cass., Sez. 2^, 3 marzo 1993 n. 5772, ric. P.C. e Di Lisa ed altri).
Pertanto, la nota inviata alla Banca d'Italia da un istituto di credito soggetto alla vigilanza e contenente controdeduzioni a un verbale ispettivo deve ritenersi pertinente all'esercizio della predetta funzione ed esporre fatti materiali conformi al vero, in quanto alla falsità di tali fatti si ricollega l'ostacolo alla vigilanza e non alla circostanza che l'esposizione di essi sia contenuta o meno nella risposta a una richiesta dell'istituto competente.
Nè può dirsi, sotto diverso profilo ma con logica corrispondente, che la potenzialità dei fatti non rispondenti al vero di costituire ostacolo alla vigilanza venga meno se manchi la contestualità con lo svolgimento dell'inchiesta ispettiva, giacché è il riferimento al procedimento ispettivo che rende la comunicazione comunque rilevante. E, in ogni caso, si deve escludere che la suddetta contestualità costituisca un requisito anche implicitamente richiesto dalla norma, dal momento che il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, configura le due forme di vigilanza sulle banche, quella informativa e quella ispettiva, come autonome e complementari.
La decisione del Tribunale del riesame non si è uniformata a questi principi per quanto riguarda la nota del 12 giugno 2003, malgrado la dichiarata pertinenza della comunicazione all'inchiesta ispettiva concernente il rapporto della SOFIGE con il Gruppo OR che la qualificava come sicuramente pertinente alla funzione di vigilanza sotto entrambi i profili indicati nel D.Lgs. n. 395 del 1993, artt. 51 e 54 e, quindi, di per sè idonea ad ostacolarne l'esercizio; anche se tale rilievo, in difetto d'impugnazione, resta limitato agli effetti dell'art.619 c.p.p., comma 1. Ma li ha, tuttavia, applicati per quanto riguarda la nota del 31 marzo 2005, inviata alla Banca d'Italia in risposta alla richiesta di chiarimenti del 15 marzo 2005, concernente, fra l'altro, in ragione del provvedimento di sequestro a seguito di condanna a due anni di reclusione, la posizione di NU OR, affidato dalla SOFIGE per la somma di Euro 180.000,00 e segnalato tra le sofferenze aziendali. Infatti, il Tribunale ha rilevato come sia dalla risposta alla Banca d'Italia del 31 marzo 2005, sia dalla relazione dell'amministratore giudiziario Erminio Pier Maria US ad essa allegata, risultasse l'esposizione di condizioni economiche e finanziaria del Gruppo OR, e conseguentemente la formulazione di previsioni di perdita non rispondenti a quelle effettive, in particolare, nella relazione dell'amministratore giudiziario, inviata dalla SOFIGE in risposta alla richiesta di informazioni dell'Istituto di vigilanza, si era sostenuto, contrariamente alle risultanze obiettive altrimenti emerse, il notevole miglioramento e il risanamento della gestione dell'azienda sequestrata nell'ambito amministrativo-contabile e il regolare adempimento degli impegni finanziari assunti dall'azienda; e si era dato atto, nonostante il mancato reperimento nel fascicolo amministrativo conservato presso i locali della SOFIGE di qualsivoglia documentazione al riguardo, dell'assenso da parte di quest'ultima a un piano di rientro dell'esposizione mediante pagamenti frazionati, accordato in virtù della fiducia mostrata nei confronti dell'amministrazione. Nel provvedimento impugnato si sono ritenuti motivatamente sussistenti i gravi indizi di reità a carico del IN in relazione alla misura cautelare applicatagli, con specifico riferimento alla nota del 31 marzo 2005 da lui sottoscritta nelle funzioni di presidente della SOFIGE, anche in forza della rilevanza concorsuale conseguente alla sua partecipazione all'accordo illecito intercorso fra il direttore Sergio Greco e l'amministratore giudiziario US, volto a occultare, tramite la fraudolenta esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, le reali condizioni economiche e finanziarie del Gruppo OR e le relative previsioni di perdita.
Il Tribunale, infatti, è pervenuto a questa conclusione dopo aver esposto testualmente il contenuto delle conversazioni intercettate riguardanti il IN e comprovanti la sua conoscenza e la sua adesione all'accordo illecito fra il Direttore e l'Amministratore giudiziario prima dell'invio della nota di risposta della SOFIGE alla Banca d'Italia da lui sottoscritta.
Pertanto non è fondata la tesi difensiva, esposta nel motivo del ricorso dell'avv. Dacquì, che non sia emersa alcuna condotta del ricorrente idonea a ostacolare la funzione di vigilanza;
che egli si sia limitato a esprimere la sua fiducia al Direttore e fosse solo a conoscenza dell'operato dello stesso senza avervi aderito. Così come è manifestamente priva di fondamento concreto e di rilevanza giuridica l'affermazione che con la nota di risposta citata si siano riferiti fatti riguardanti non la banca ma un suo cliente.
Il ricorso predetto dev'essere perciò rigettato. Del pari infondato risulta il primo motivo del ricorso dell'avv. Grasso. In proposito si osserva che per quanto riguarda la fattispecie commissiva prevista dall'art. 2638 c.c., i fatti materiali non rispondenti al vero comunicati, risultanti dal provvedimento impugnato, sono quelli sopra elencati e non si esauriscono nell'ammontare dei versamenti eseguiti nel 2004.
Si osserva, inoltre, che nella fattispecie del reato di ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza bancaria, previsto dall'art. 2638 c.c., la formula fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni dev'essere intesa secondo il significato che l'obiettività delle valutazioni è ancorata alla materialità dei fatti valutati, sicché la non rispondenza al vero di questi si trasferisce alle valutazioni che ne dipendono. In questo senso sono rilevanti le previsioni di perdite formulate sulla base dell'esposizione di fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, non rispondenti a verità.
Nella specie il Tribunale ha rappresentato con precisione la correlazione esistente tra l'affermazione del notevole miglioramento e il risanamento dal punto di vista amministrativo e contabile e del regolare adempimento degli impegni finanziari assunti dall'impresa OR nonché dell'esistenza di un piano di rientro della sua esposizione e l'assenza di previsioni di perdita, per cui le positive valutazioni di carattere previsionale dipendenti dalla non veridicità dei fatti materiali predetti appaiono obiettive e rilevanti.
La contraria affermazione del ricorrente appare conseguentemente infondata. Infine, è infondata l'ultima censura proposta dal ricorrente col motivo di ricorso in oggetto. La seconda fattispecie di reato prevista nel primo comma dell'art. 2638 c.c. può considerarsi omissiva solo nel senso che si risolve complessivamente in un'omissione di comunicazione di fatti rilevanti ai finì dell'esercizio dell'attività di sorveglianza e perciò destinati ad essere comunicati.
In realtà, la condotta tipica è costituita da un'azione, consistente nell'occultamento, e con mezzi fraudolenti, dei dati predetti, individuati perché relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto alla vigilanza. E l'obbligo giuridico del soggetto alla vigilanza di comunicarli risulta determinato sotto il profilo oggettivo dalla natura stessa del dato, tipicamente definita in relazione alla funzione di vigilanza informativa cui la comunicazione di esso è coordinata. Nel caso in esame il Tribunale ha individuato i fatti occultati dalla SOFIGE, pur ritenendo, in coerenza con la tesi di carattere generale adottata, che non dovessero essere comunicati perché posti in essere solo dopo l'ispezione della Banca d'Italia e in presenza di una consolidata posizione di sofferenza del Gruppo OR.
La decisione impugnata ha motivatamente concluso che i conti correnti e i depositi a risparmio aventi le caratteristiche del conto corrente affidato (elevata movimentazione giornaliera, versamento frequentissimo di assegni tratti su terzi, giroconto in favore di altri conti correnti, saldo a debito), sono strumenti finanziari, la cui apertura rappresenta un fatto rilevante per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca e, quindi, ai fini dell'esercizio della vigilanza;
e che la destinazione di essi, risultante da quanto è emerso dalle conversazioni intercettate, a realizzare l'indebita concessione di mezzi creditizi a carico della SOFIGE ai titolari di un'azienda sottoposta a sequestro di prevenzione costituisca motivo sufficiente per occultarli all'organo di vigilanza, cui avrebbe dovuto essere comunicati, mediante intestazione fittizia a loro congiunti.
La diagnosi appare corretta e adeguata ai fatti, e anche per questo aspetto il motivo del ricorso in esame appare privo di fondatezza.
Il secondo motivo del secondo ricorso riprende censure mosse col primo, già prese in esame e ritenute infondate.
Il terzo motivo è inammissibile.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale in tema di misure interdittive, non sussiste interesse alla impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso "medio tempore" efficacia. L'interesse a impugnare, di cui all'art. 568 c.p.p., comma 4, non è riconoscibile infatti con riferimento al perseguimento di effetti diversi da quelli ai quali è preordinata la procedura incidentale de liberiate in esame, che adempie alla sola funzione di assicurare un controllo rapido del provvedimento, attraverso una decisione del tutto autonoma, non idonea a integrare il titolo per una eventuale domanda di riparazione pecuniaria (prevista solo per la ingiusta detenzione). Nè sussiste alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per l'indagato quale conseguenza dell'applicazione di una misura interdittiva che abbia poi perso di efficacia, in quanto, ove si considerino in particolare gli aspetti disciplinari, il relativo procedimento è caratterizzato dalla completa autonomia di valutazioni rispetto a quello penale (Cass., Sez. 6^, 23 febbraio 1999 n. 728, ric. Tacchini;
Sez. 6^, 25 gennaio 1999 n. 233, ric. Carelli F.). Il ricorso proposto dall'uno e dall'altro difensore dev'essere perciò rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006