Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9814 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
9 I L 8 L 6 O . B e l N # a , n E 1 e N 8 p O 9 I a 9 8 14/ 1 Z - m A 1 REPUBBLICA ITALIANA e R t 1 T s - i S 4 I s 2 G l E . IN NOM EL LO a R L e A h 3 c D i 2 LA CORTE SU REMA DICASSAZIONE f i E . T d Oggetto T o N R E m S A E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 24752/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.25572 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.04/04/02 - Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato TOMMASO MANZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 17/02/00; relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udita la 743 udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. AN SCHIRO' l'inammissibilità del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo NA AN proponeva, in data 15-11-1999, opposizione avverso la cartella esattoriale del 30- 3-1999, e successivo avviso di mora, emessa nei suoi confronti dal Comune di Roma per l'importo di £ 221.500, a seguito di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. L'adito Tribunale di Roma, con il provvedimento in esame, dichiarava inammissibile il ricorso. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo il NA;
non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 23 della 1. n. 689/81 e dell'art. 101 c.p.c. laddove il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione dell'odierno ricorrente, non rilevando il difetto di notifica della cartella esattoriale in questione. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'inammissibilità del ricorso in esame: come già affermato da que- sta Corte, con indirizzo giurisprudenziale consolidato (tra le altre, Cass. S.U. n. 489/2000 m. 538428), in caso di opposizione, in tema di sanzioni amministrative, con cui si contesta, come nel caso in esame, la validità della cartella esattoriale, per omessa notifica della stessa, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, rimedio processuale da adottare è l'opposizione all'esecuzione e, conseguentemente, avverso la pronuncia di primo grado, l'appello sempre in sede esecutiva. L'opposizione, infatti, ex 1. n. 689/81 e, conseguentemente, il ricorso per cassazione ai sensi di detta legge, è esperibile solo allorché, differentemente dal caso in questione, l'opponente contesti il con- tenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provve- dere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 4-4-2002 Il Presidente Play L'estensore CORTE SUPERA CIONE Depre IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi I 9 L 8 L O 6 e B l . a E n N e E , p 1 N 8 a O I 9 m Z 1 e A - t R 1 s i T 1 s S - I l 4 G a 2 E R e . h L A c i D 3 f i 2 d E T o . N T m E R S E A