Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
L'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma primo ter, cod. proc. pen. presuppone che la deposizione riguardi formalmente l'esatto contenuto degli atti acquisiti per via rogatoriale, ma non inibisce l'utilizzabilità della prova dichiarativa, che abbia ad oggetto gli stessi fatti storici o le stesse circostanze degli atti rogatoriali inutilizzabili, dei quali il dichiarante abbia avuto conoscenza diretta ed autonoma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2016, n. 31424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31424 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
31 424/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аспав Sent. n. sez..Composta da - Presidente - U.P. 31/03/2016 Elisabetta Rosi R.G.N. 21208/2015 Enrico Manzon Angelo Matteo Socci -Relatore Gastone Andreazza Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da : SP Di San Pietro PI NI, n. a Vicenza il 07/10/1946; PA UC CH, n. a Sorengo (Svizzera) il 13/10/1970; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 10/11/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Tocci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia di SP, Avv. T. Bellani, che ha concluso per l'accoglimento; udite le conclusioni del Difensore di fiducia di PA, Avv. Carrara in sostituzione dell'Avv. M. Gerosa, che si è riportato ai motivi;
RITENUTO IN FATTO 1. PI NI SP di San Pietro e PA UC CH hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 10/11/2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a dell'imputazione) con riferimento alle fatture emesse nel 2006 in quanto estinto per prescrizione, mentre ha rideterminato la pena, per SP, con riferimento alla condotta di emissione della residua fattura relativa al 2007, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art.8 cit., in anni uno di reclusione e, con riferimento al reato di cui al capo b), ritenuta l'ipotesi di corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p., in quella di mesi otto di reclusione in aumento rispetto alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 04/05/2010, e, per PA, con riferimento al reato di cui al capo c), sempre per il reato di corruzione impropria, in mesi otto di reclusione. A SP era stato infatti contestato al capo a) il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 per avere in concorso con persone non identificate al fine di consentirgli di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, fatto emettere a due società (la HT con sede in Vienna e la RE LI con sede in Gran Bretagna) fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, consistenti in prestazioni di mediazione, per un ammontare complessivo pari ad euro 765.788 il cui importo veniva poi in parte accreditato su conto corrente a lui intestato e in parte a lui consegnato in contanti. Sempre a SP era stato poi contestato al capo b) il reato di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p., poi appunto riqualificato dalla Corte milanese in quello ex art. 318 c.p., in relazione all'avere fatto ottenere a PA UC la ripetizione del contratto d'appalto per il servizio di progettazione e fornitura in noleggio di allestimenti fieristici ricevendo dallo stesso come controprestazione la somma di euro 10.000 e a PA il medesimo reato per avere consegnato a SP gli euro 10.000 per avere ottenuto appunto la ripetizione del predetto contratto d'appalto.
2. Con un primo motivo di ricorso SP, con riferimento al reato di corruzione, dopo avere premesso che con l'atto di appello si era dedotta la violazione dell'art. 192 c.p.p. in punto di errata valutazione delle dichiarazioni del coimputato PA, e dell'imputato di reato connesso ET, utilizzate come prove della condotta di corruzione, lamenta la nullità della sentenza per l'erronea applicazione dell'art. 192 cit. in relazione alla insussistenza del riscontro esterno ravvisato in sentenza nelle dichiarazioni del coimputato PA rispetto a quelle dell'imputato di reato connesso ET. In particolare lamenta che mentre la doglianza difensiva era focalizzata sul tema giuridico delle regole di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato PA rispetto a quelle rese dall'imputato di reato connesso ET, la Corte ha motivato sul diverso profilo della attendibilità. Inoltre le dichiarazioni di PA sono state 2 ritenute riscontro a quelle di ET in punto di dazione della somma di denaro a SP non considerando la genesi storica delle dichiarazioni dei due, aventi peraltro ad oggetto una differente ragione alla base della dazione della somma. In sostanza, l'unica fonte delle dichiarazioni di PA dell'interrogatorio al P.M. del 30/07/2010 sono le dichiarazioni di ET che dovrebbero in realtà essere riscontrate dalle prime.
3. Con un secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per l'erronea applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. in relazione alla violazione delle regole sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del coimputato PA e dell'imputato di reato connesso ET. In particolare lamenta che la Corte territoriale abbia violato le regole in punto di attendibilità intrinseca della prima fonte dichiarativa e attendibilità estrinseca degli altri elementi di prova ritenendo inoltre erroneamente irrilevante la distinzione fra la dichiarazione da riscontrare e quella riscontrante, tanto più in quanto le dichiarazioni di ET, ovvero quelle da riscontrare, erano state considerate pacificamente inattendibili dal Tribunale, sì che non poteva neppure passarsi ad esaminare il secondo aspetto della attendibilità estrinseca;
e tanto più, ancora, in quanto, nonostante quanto affermato dalla sentenza, dalle dichiarazioni di ET non poteva discendere nessun rischio di incriminazione nei suoi confronti (rischio ritenuto dalla Corte quale elemento di credibilità dello stesso). Quanto poi al profilo del riscontro esterno la Corte ha illogicamente dato atto di un grado di coincidenza tra le dichiarazioni di ET e quelle di PA del tutto inesistente come risultante dagli atti processuali, senza considerare che PA aveva reso in dibattimento dichiarazioni completamente difformi da quelle rese in sede di indagini soprattutto sul punto centrale della ragione alla base della dazione di denaro a ET. Evidenzia poi l'irrilevanza, rispetto alla valutazione di attendibilità delle chiamate in correità, degli ulteriori due riscontri citati dalla Corte d'appello, ovvero da un lato le dichiarazioni di SP quanto alla L consegna di cesti natalizi contenenti prosciutti da PA a ET e dall'altro . il contenuto dei tabulati telefonici che attesterebbero la contestuale presenza dei due in Morbegno seguita dall'immediato rientro di ET presso l'ufficio di SP.
4. Con un terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 318 c.p. e la mancanza di motivazione in particolare con riguardo alle dichiarazioni di PA circa le ragioni della dazione della somma di denaro a SP, niente affatto nel senso, preteso dalla sentenza, di porre in relazione la stessa 3 con la ripetizione del contratto d'appalto, atteso che, in realtà, i 10.000 euro vennero dati da PA a ET per precisa scelta del primo di contribuire sostanzialmente alle spese della politica, anche confidando nella possibilità di poter un giorno ricevere nomine o candidature. Del resto evidenzia che la ripetizione del contratto venne decisa e concessa in un momento di molto anteriore all'incontro del 09/11/2009 con SP, così escludendosi la prospettata relazione causale tra dazione di soldi e ripetizione di contratto. Lamenta poi, come, nonostante la stessa sentenza abbia fatto rilevare l'estraneità all'ufficio di SP della decisione sulla ripetizione del contratto, abbia poi ugualmente ritenuto integrato il reato di corruzione impropria, per la cui sussistenza è invece necessario che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera di influenza dell'ufficio alla quale appartiene il soggetto corrotto. Né la sentenza avrebbe correttamente desunto dalle dichiarazioni di PA la sussistenza in capo a SP di un potere di fatto, circa l'ambito della ripetizione del contratto di appalto, tale da poter configurare comunque il reato di corruzione nonostante l'estraneità dell'imputato rispetto all'ufficio competente per le decisioni sul punto.
5. Con un quarto motivo lamenta la nullità della sentenza per l'erronea applicazione dell'articolo 318, comma 2, c.p., nel testo previgente, in relazione alla non riconosciuta ipotesi di corruzione impropria susseguente, attesa la evidente contraddizione dell'affermazione resa sul punto secondo cui doveva escludersi che i 10.000 euro costituissero una mera ricompensa dell'imprenditore per l'operato del pubblico ufficiale e l'affermazione resa in precedenza in ordine alla sussistenza di una relazione causale tra la violazione di denaro e la ripetizione del contratto.
6. Con un quinto motivo deduce, in relazione al reato di cui all'art. 8 citato, la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice d'appello rilevato la nullità del decreto di giudizio immediato e l'inutilizzabilità sia delle dichiarazioni rese in dibattimento da FÒ CO che dei verbali di sommarie informazioni testimoniali acquisiti al procedimento. Deduce in particolare che l'inserimento nel capo d'imputazione delle circostanze relative all' accreditamento sul conto corrente bancario intestato all'imputato di somme di denaro e della consegna in parte in contante all'imputato stesso da parte di CO FÒ è stato effettuato in violazione del fatto che il procuratore pubblico di Lugano, trasmettendo gli atti e i documenti sequestrati a seguito della richiesta rogatoriale italiana, ha consentito l'utilizzo dei mezzi di prova trasmessi solo ed esclusivamente per il procedimento penale n. 7507 del 2008 (ovvero di altro procedimento penale) con esclusione espressa dei procedimenti tributari;
in tal modo si è realizzata la violazione dell'art. 4 dell'accordo italo - svizzero del 10 settembre 1998 che sancisce appunto il divieto assoluto di utilizzazione per fini fiscali delle informazioni ottenute laddove l'assistenza sia stata esclusa tanto che, a norma dell'art. 729 c.p.p., si prevede che la violazione dell'art. 696 comporti l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi, alla stregua del resto di quanto previsto dall'art. 191 comma 2 c.p.p.. Di qui l'illegittimità di una formulazione del capo d'imputazione fondata su elementi del tutto inutilizzabili e la conseguente nullità del giudizio immediato essendo l'enunciazione del fatto risultante dalla espulsione dei riferimenti non consentiti priva dei requisiti di chiarezza e di determinazione necessari per legge. Censura altresì le affermazioni della Corte riguardanti l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da FÒ in quanto la sua conoscenza sarebbe precedente e indipendente dell'attività rogatoriale;
lamenta infatti che egli è stato l'attore principale di tutta la fase rogatoriale e che l'art. 729, comma 1 ter, c.p.p. prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni da chiunque rese aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1 bis. In particolare egli, nelle sommarie informazioni, ha riferito e commentato i dati numerali desunti dalla documentazione bancaria appresa per via rogatoriale.
7. Con un sesto motivo lamenta la nullità della sentenza nella parte in cui il giudice d'appello non ha rilevato l'indeterminatezza del capo d'imputazione con riguardo alle contestazioni Iva in particolare con riferimento alla mancata indicazione dell'importo evaso non essendo sufficiente, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, la possibilità di desumere facilmente l' imposta evasa in ragione della prestazione di riferimento.
8. Con un settimo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 8 cit. nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto;
in particolare lamenta che, ai fini Iva, le operazioni contestate, di natura Intrastat e correlate alle disposizioni (art.50 del d.l. n. 331 del 1993) che prevedono il regime della non imponibilità Iva per tutte le operazioni internazionali o connesse con gli scambi internazionali, non possono rilevare. Sul punto la sentenza ha affermato che si tratterebbe di fatture relative a prestazioni professionali di intermediazione svolte in Italia in favore di imprenditori italiani non considerando però che, nella specie, si versa in presenza di emissione di fatture da parte delle società HT austriaca e RE LI inglese nei 5 confronti rispettivamente dei ER NA TO e della ER, emesse dunque da imprese comunitarie indubitabilmente afferenti a rapporti internazionali o connessi con gli scambi internazionali non recando del resto le stesse alcuna indicazione dell'Iva relativa.
9. Con un ottavo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata rilevata l'insussistenza del reato di cui all'art.8 per illogicità della motivazione sul punto. Segnatamente rileva che la condotta contestata di emissione delle fatture è stata ricollegata in imputazione all'avere consentito allo stesso imputato emittente di evadere i tributi diretti e indiretti;
tuttavia, da un lato, l'art. 9 del d. lgs. n. 74 del 2000 inibisce la possibilità di ipotizzare il concorso tra soggetto emittente e soggetto utilizzatore e, dall'altro, lo stesso art.8 è strutturato nel senso di far rilevare l'intento di consentire a terzi l'evasione, così escludendosi la possibilità di perseguire una emissione di fatture finalizzata a consentire una evasione propria. 10. Con un nono motivo lamenta la nullità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 8/a, 58, 60 e 220 del Trattato dell'unione europea e assenza ed illogicità della motivazione sul punto. In particolare ribadisce l'assunto, esposto con l'atto d'appello, in ordine alla liceità del comportamento dell'imputato nell'ipotesi in cui lo stesso avesse richiesto la collaborazione delle società fiduciarie in oggetto per l'espletamento dell'attività di intermediazione con le società ER NA TO e ER. Infatti, essendo dette società state regolarmente costituite in Austria e in Gran Bretagna nel rispetto del diritto di costituzione di società commerciali all'interno dell'unione europea, l'eventuale richiesta di collaborazione fiduciaria fatta dall'imputato a dette società avrebbe dovuto considerarsi sicuramente lecita. 11. Con un decimo motivo lamenta la nullità della sentenza in relazione alla erronea applicazione degli artt. 133 c.p., 62 bis c.p. e 323 bis c.p. nonché alla mancata concessione dell'istituto della continuazione sia interna che esterna con i fatti oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 04/05/2010. In particolare, a fronte delle analitiche censure mosse in ordine ai criteri adottati per determinare la pena, la sentenza impugnata non ha motivato alcunché, neppure menzionando la doglianza nelle premesse dei motivi d'appello. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, parimenti con l'atto di appello si era articolata una serie di rilievi inerenti alla messa a disposizione da parte dell'imputato del proprio profitto, alla messa a disposizione } di euro 80.000 a favore della Regione per gli asseriti danni patrimoniali e morali 6 subìti, alla impossibilità di configurare come precedente specifico un reato per il quale era stata pronunciata sentenza di applicazione della pena nell'ambito dello stesso troncone investigativo comune al processo in oggetto. A fronte di ciò la sentenza si è limitata a rilevare in senso ostativo alle attenuanti generiche la complessiva gravità del fatto e la veste dell'imputato di rappresentante delle istituzioni nonché i suoi precedenti penali, sostanzialmente reiterando le argomentazioni già spese dal Tribunale senza nulla osservare in ordine alle doglianze difensive. In ordine poi alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323 bis c.p. ricorda come con l'atto di appello si era censurata la valutazione di assoluta gravità del fatto a fronte del pagamento di € 10.000 complessive e si erano evidenziati i profili soggettivi indicativi di una marginalità del contributo causale dell'imputato stante la sua estraneità alle vicende amministrative connesse alla ripetizione del contratto;
anche su ciò, tuttavia, la sentenza si è limitata a non ravvisare la particolare tenuità del fatto sia in rapporto all'entità della somma versatagli in rapporto al contesto organizzato e al ruolo di rilievo del pubblico ufficiale senza che sia stata formulata alcuna argomentazione a confutazione delle specifiche doglianze difensive.. Quanto alla mancata concessione della continuazione esterna, nessuna motivazione sul punto è stata effettuata dalla sentenza impugnata dimenticando totalmente la doglianza difensiva. Quanto invece alla richiesta della continuazione interna, la sentenza ha illogicamente affermato trattarsi di reati aventi natura del tutto differente giacché commessi dall'imputato in qualità diverse, essendo tuttavia del tutto irrilevante e inconferente rispetto all'istituto della continuazione la diversa natura dei reati;
al contrario, proprio stando all'accusa, l'imputato avrebbe posto in essere entrambi i reati sempre sfruttando la propria veste istituzionale di funzionario pubblico e sempre con lo specifico fine di ricavarne un vantaggio personale. Inoltre la stessa sentenza ha posto in rilievo la circostanza che il reato fiscale ancora in essere è stato commesso in prossimità di quello corruttivo, pur avendo poi omesso di trarne le conseguenze in punto di continuazione. 12. Con un ultimo motivo infine ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per assenza della motivazione in ordine alla richiesta di revoca di tutte le statuizioni civili, avendo ancora una volta la sentenza impugnata riproposto le argomentazioni spese dal Tribunale semplicemente affermando che il danno patrimoniale è stato giustificato dalle attività necessarie all'accertamento dell'imposta evasa e al suo recupero e quello morale dalle ripercussioni negative 7 della vicenda sull'immagine dell'amministrazione. Sennonché con l'atto d'appello si era lamentato che l'Agenzia delle entrate non avesse utilizzato affatto risorse per l'accertamento dell'imposta evasa non essendo intervenuta in alcun modo nella ricostruzione della vicenda per cui è stato processo. In altri termini nessun tipo di sforzo investigativo o istruttorio è emerso tanto da essere rimasto addirittura sconosciuto al processo il dato di entità dell'imposta evasa. Anche con riferimento al danno morale neppure astrattamente si poteva ritenere che dalla emissione delle fatture contestate da parte di società fiduciarie con sede in Europa la collettività italiana avesse potuto maturare una presunta crescente sfiducia nello Stato. 13. Successivamente, il ricorrente SP ha presentato nuovo motivo di ricorso deducendo l'intervenuta estinzione per prescrizione, maturata il 27 maggio 2015, del residuo reato di cui all'art.8 citato con riferimento all'anno di imposta 2007, non potendo in ogni caso farsi applicazione dei principi in materia di prescrizione per quanto riguardante i reati in materia di Iva enunciati dalla sentenza numero 2210 del 2015 con cui si è fatta applicazione dei principi già affermati dalla sentenza Taricco della Corte europea dell'8 settembre 2015, non solo non esistendo alcuna grave violazione, atteso che l'illecito ricade nell'alveo di cui al comma 3 dell'art. 8 cit., ma non esistendo neppure alcuna violazione Iva, non essendo mai stata accertata alcuna violazione della norma comunitaria attesa l'emissione della fattura per operazioni di intermediazione Intrastat ricadenti nell'ambito delle operazioni non imponibili ex art. 50 del d.l. n. 331 del 1993 non essendo in conclusione stati lesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea. 14. Ha proposto ricorso anche UC CH PA. Con un primo motivo ha dedotto violazione di legge, in particolare deducendo che, alla luce della modifica normativa dell'art. 318 c.p. che ha introdotto la fattispecie della corruzione per l'esercizio delle funzioni, la Corte d'Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato anche solo in considerazione del principio della successione di leggi penali nel tempo. Evidenzia infatti che è stata dimostrata l'insussistenza della corruzione a fronte della assoluta modestia della somma di euro 10.000 rispetto alla ipotizzata controprestazione, non è emerso in alcun modo il collegamento tra la procedura relativa alla ripetizione del contratto di appalto e la dazione di denaro da parte dell'imputato che era totalmente privo di potere per determinare l'approvazione del rinnovo, e che da nessuna acquisizione probatoria è risultato provato che tra i due sia intercorso un accordo illecito avente ad oggetto la suddetta procedura di ripetizione poiché l'adozione 8 di denaro era stata effettuata con riferimento a possibili vantaggi ricavabili da un buon rapporto con SP. 15. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, giacché la Corte d'Appello, pur recependo quanto sopra esposto, ed in particolare la carenza dell'elemento della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, la legittimità della ripetizione contrattuale determinatasi e l'assenza di alcun rapporto privilegiato tra i due imputati, ha poi ritenuto ugualmente responsabile l'imputato per il reato di cui all'art. 318 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 16. I primi due motivi del ricorso di SP sono infondati. Va preliminarmente precisato che nell'esame di detti motivi è preclusa a questa Corte ogni valutazione che si risolva in una verifica dello stretto operato della valutazione della prova, compito, questo, riservato ai giudici di merito e il cui risultato, se logicamente e congruamente motivato, è insindacabile. Del resto, in più occasioni questa Corte ha precisato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Anche la denuncia delle pretese incongruenze motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, allorquando, secondo il ricorrente, si sarebbero confuse le dichiarazioni da riscontrare con quelle riscontranti (senza peraltro tenere conto che la vicenda di specie, così come emergente dalla sentenza impugnata, manifesta un inevitabile collegamento tra le dichiarazioni di PA e quelle di SO tale da instaurare tra le stesse un rapporto per cui la dichiarazione dell'uno da riscontrare rappresenta allo stesso tempo un elemento di riscontro della dichiarazione dell'altro) in tanto rileva in quanto dette incongruenze siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di 9 decisività; infatti è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ed allora, tanto premesso, va rilevato che neppure le censure esposte appaiono confutare quella che, nella motivazione della sentenza impugnata, è stata logicamente ritenuta la sostanziale ragione della ritenuta acquisizione della prova della dazione della somma di denaro di euro 10.000 in favore di SP affinché l'esecuzione della ripetizione del contratto d'appalto per il servizio di progettazione e realizzazione di fornitura di allestimenti fieristici non subisse, fino all'ultimo, impedimenti di sorta eventualmente discendenti dalla veste di assessore regionale che SP aveva, ovvero la sostanziale coincidenza, nei punti fondamentali, delle dichiarazioni rese da un lato da ET IO, stretto collaboratore di SP, e, dall'altro, da PA. La sentenza ha infatti posto in evidenza gli elementi fondamentali risultanti dalle dichiarazioni, pur rese in diversi momenti e fasi processuali, di PA e, segnatamente, l'incontro, avvenuto presso l'ufficio di SP in Regione, tra questi e PA nel corso del quale a PA era stato proposto di fare un contratto "fittizio" a ET come consulente per un importo compreso tra 10.000 e 20.000 euro, la rassicurazione fatta da SP nel senso che più PA fosse stato buono più SP si sarebbe ricordato di lui e l'annotazione su un foglio della data e del luogo (presso l'hotel "La ruota di Morbegno") dell'incontro che PA avrebbe dovuto avere con ET una settimana dopo circa;
la sentenza ha poi posto in evidenza quanto risultante dalle dichiarazioni di ET, attivatosi peraltro spontaneamente redigendo a chiarimento di un interrogatorio dinanzi al P.M. una memoria scritta, nel senso della effettiva tenuta dell'incontro con PA presso un albergo e della dazione, in tale circostanza, di una busta contenente 10.000 o 20.000 euro. Di qui la logica e motivata conclusione, dunque, basata sulla sostanziale coerenza logica delle dichiarazioni dell'uno rispetto a quelle dell'altro, e del riscontro che in tal modo ciascuna dichiarazione rappresenta per l'altra senza che, come sottolineato dalla Corte, sia dato comprendere perché ET avrebbe dovuto dichiarare falsamente, tanto più in quanto spontaneamente, il proprio coinvolgimento in un fatto illecito, e perché PA avrebbe dovuto, anche contra se, confermare un incontro mai avvenuto (e riscontrato anche dai tabulati telefonici attestanti la contestuale presenza dei due a Morbegno), della dazione 10 della somma di denaro senza che le obiezioni sollevate in ricorso, tanto più in quanto appunto focalizzate sul profilo valutativo del compendio probatorio, appaiano idonee a contrastare una tale logica ricostruzione. 17. Quanto alle ragioni della dazione stessa, poste in discussione con il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, procedendo correttamente ad una complessiva lettura delle dichiarazioni rese in momenti diversi da PA, ha individuato niente affatto illogicamente la ragione della consegna del denaro nella sostanziale volontà di far sì che SP, che era assessore regionale al turismo (e dunque in un settore chiaramente collegato con l'attività di PA), quanto meno non ostacolasse il positivo sviluppo del contratto in ripetizione, pur se già stipulato. Né, del resto, come già affermato in precedenti occasioni da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (tra le altre, Sez. 20502, n. 02/03/2010, Martinelli e altri, Rv. 247373; Sez. 5, n. 4177 del 27/10/2003, P.G. Napoli, Balsano e altri, Rv. 227100). Anche la diversa accentuazione di sfumature posta da PA, nelle sue dichiarazioni rese in momenti diversi, circa un particolare aspetto rispetto ad altri quale motivo della dazione (la volontà di non perdere contatti utili e vantaggi futuri nelle dichiarazioni rese al P.M., o la volontà di contribuire ai costi della politica nelle dichiarazioni dibattimentali) non appare giustificare le censure svolte con il motivo circa una contraddizione in cui sarebbe incorsa la motivazione della sentenza giacché in tutte le dichiarazioni, così come integralmente riportate in sentenza, la Corte territoriale ha saputo cogliere il dato fondamentale che, pur in termini più o meno espliciti e tra il detto e il non detto SP aveva comunque prospettato a PA, ovvero che egli era comunque l'assessore e che come tale poteva interferire sulla sua attività connessa al contratto in ripetizione (vedi pag. 8 in relazione alle dichiarazioni rese al P.M. : "l'indagato aggiungeva che non voleva perdere contatti utili e faceva riferimento anche a vantaggi futuri genericamente prospettati da SP sia allorché questi aveva evidenziato che avrebbe continuato ad essere lui l'assessore della Regione, sia quando gli aveva fatto presente che 11 quanto più alta fosse stata la somma corrisposta maggiore sarebbe stata la sua riconoscenza"; vedi invece pagg.10-11 in relazione alle dichiarazioni in sede dibattimentale riportate nella sentenza di primo grado: "Aggiungeva che con il suo atteggiamento SP voleva fargli capire che se avesse intrattenuto rapporti con lui ci sarebbe stato comunque un buon quieto vivere;
che comunque l'assessore poteva esercitare il suo potere perché in occasione di ogni fiera il suo operato veniva valutato ed anche se tale funzione spettava ai funzionari, comunque bastava che l'assessore dicesse che secondo lui la moquette non era pulita bene e poi ricadeva tutto su di me"). Proprio il fatto, dunque, che SP avesse a ricordare a PA che lui avrebbe continuato ad essere assessore al Turismo della Regione e che quanto più alta fosse stata la somma maggiore sarebbe stata la sua riconoscenza, sono elementi, compiutamente riportati in sentenza, che giustificano logicamente la conclusione della sentenza, coerentemente motivata sul punto senza che, quindi, la circostanza obiettiva che il contratto, al momento della dazione della somma, fosse già stato formalmente rinnovato, possa incidere sulla logica ricostruzione effettuata dai giudici di appello. A ciò consegue poi, logicamente, che il quarto motivo, relativo alla operata qualificazione della corruzione come antecedente anziché, come si vorrebbe, susseguente, debba essere ritenuto infondato. 18. Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente, come già anticipato sopra, deduce che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità in ordine al reato tributario contestato al capo b) dell'imputazione, i dati desunti dalla rogatoria effettuata dall'autorità giudiziaria svizzera in violazione dell'art.4 dell'accordo italo-svizzero del 10/09/1998 giacché l'autorità richiesta ebbe, in virtù della riserva di specialità, a consentirne l'utilizzo solo per il procedimento penale n. 7507 del 2008 con espressa esclusione invece di procedimenti riguardanti reati tributari;
più in particolare, oltre ad avere il decreto di giudizio immediato fatto indebita utilizzazione di tali dati con conseguente sua nullità, la sentenza avrebbe illegittimamente valorizzato le dichiarazioni rese dal teste FÒ il cui contenuto coinciderebbe con il contenuto degli atti inutilizzabili nel senso predetto. Ciò posto, va anzitutto premesso che la circostanza che sia stata fatta menzione nel capo d'imputazione di circostanze tratte dagli atti della rogatoria suddetta non potrebbe evidentemente comportare comunque, contrariamente a quanto in primo luogo argomentato dal ricorrente, alcuna nullità del decreto di giudizio 12 immediato atteso che la sanzione della inutilizzabilità, in quanto concetto strettamente inerente al solo profilo probatorio (come del resto ricavabile già solo sul piano generale dall'art. 191 c.p.p. e sul piano più specifico dallo stesso art. 729 laddove si parla di "inutilizzabilità dei documenti e dei mezzi di prova"), non può certamente giungere, se non a prezzo di confondere aspetti tra loro sistematicamente distinti, fino al punto di inibire la mera indicazione di quegli stessi fatti nell'addebito, la cui nullità è, del resto, confinata all'interno dei casi tassativamente indicati dagli artt. 429, comma 2, come richiamato, per il giudizio immediato, dall'art. 456, comma 1. Lo stesso art.4 dell'accordo italo svizzero, invocato dal ricorrente, del resto, prevede espressamente che "le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate a fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa" così chiarendo che l'inutilizzabilità è chiaramente collegata al profilo probatorio. 18.1. Quanto all'ulteriore e più significativo aspetto denunciato in ricorso e relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, la sentenza impugnata ha spiegato che la conoscenza dei dati sui cui ha riferito il teste FÒ sarebbe stata precedente e comunque indipendente dall'attività rogatoriale, sul punto, evidentemente, riprendendo quanto già sottolineato dal Tribunale che aveva già spiegato (vedi pag.6 della sentenza di primo grado) che il teste aveva una conoscenza diretta ed antecedente rispetto ai fatti e alle circostanze riportate negli atti oggetto di rogatoria, avendo "funto da tramite nei contatti tra SP, le società fiduciarie HT e RE LI e le società committenti ER NA e ER S.p.a.", avendo "impartito alle società fiduciarie le direttive in ordine alla destinazione dei corrispettivi acquisiti dalle stesse" e in molti casi avendo "formato in prima persona" o "contribuito a formare gli atti e documenti oggetto di rogatoria"; di qui, dunque, la conclusione dei giudici di merito in ordine alla insussistenza della violazione denunciata non essendosi la prova dichiarativa basata sulla utilizzazione dei risultati della rogatoria. Ora, fronte di tale quadro fattuale, evidentemente non sindacabile in questa sede dal ricorrente, nel ricorso pare comunque lamentarsi in ogni caso l'intervenuta violazione dell'art. 729 c.p.p. in ragione del fatto che la deposizione avrebbe avuto comunque "ad oggetto", come previsto dalla norma, il contenuto di quegli stessi atti pervenuti per via rogatoriale con la apposta riserva di specialità. Tale assunto non può essere condiviso. 13 Va anzitutto escluso che possa valorizzarsi in senso contrario alla doglianza l'indirizzo di questa Corte secondo cui nessuna nullità può essere eccepita da parte del soggetto interessato avanti all'autorità giudiziaria italiana in ordine all'atto eseguito all'estero, poiché i limiti posti a garanzia degli Stati riguardano esclusivamente i rapporti interstatali (Sez. 2, n. 20131 del 02/04/2003, Del Mistro, Rv. 225769) giacché tale principio è stato dettato con riferimento alla violazione dei limiti ad opera dello Stato richiesto (e non richiedente) e perché, in ogni caso, nella specie è presente una esplicita previsione (quella appunto dell'art. 729 c.p.p.) che considera gli effetti della violazione anche sul piano dei riflessi processuali. Ciò posto, va però osservato che proprio una corretta esegesi dell'art. 729 comma 1 ter c.p.p. non può che condurre, tenuto conto della ratio della previsione, volta a inibire elusioni del divieto di utilizzazione attraverso il "recupero" per altra via degli atti inutilizzabili, ad un approdo diverso rispetto a quello invocato dal ricorrente. Ed invero, laddove l'art. 729, comma 1 ter, c.p.p. inibisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni "aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili" perché effettuati in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, c.p.p., lo stesso deve essere inteso nel senso della necessità che la deposizione, per potere essere ritenuta inutilizzabile, riguardi formalmente l'esatto contenuto degli stessi atti acquisiti per via rogatoriale;
al contrario, ben può la deposizione, formatasi per via indipendente ad autonoma (come nel caso di specie) rispetto agli atti rogatoriali, avere semplicemente ad oggetto gli stessi fatti storici o le stesse circostanze coincidenti con quelli contenuti nell'atto inutilizzabile senza che da ciò possa derivare alcuna sanzione processuale. : In altri termini, mentre è comprensibile e insito nella previsione di legge che tutte quelle prove che, in qualche modo, traggano origine, direttamente, o per via derivata, dalla rogatoria effettuata con riserva di specialità siano coinvolte nella sanzione di inutilizzabilità, sarebbe del tutto irrazionale che quest'ultima colpisca anche prove originatesi in via autonoma e indipendente dalla rogatoria effettuata o addirittura precedentemente ad essa, seppure giunte, poi, al medesimo esito contenutistico. Ne deriva che le conclusioni adottate dai giudici di merito si pongono in linea con tali principi con conseguente infondatezza del ricorso sul punto. 19. Il sesto motivo è anch'esso infondato posto che la mancata espressa indicazione dell'importo Iva evaso non è causa di indeterminatezza dell'addebito ove sia comunque indicato, come accaduto nella specie, l'ammontare 14 complessivo delle operazioni inesistenti contestate (oltre ai singoli importi corrispondenti alle fatture emesse) di per sé idoneo a consentire l'individuazione dell'imposta evasa;
e ciò, tanto più considerando che l'evasione dell'imposta resta circoscritta, in chiave di dolo specifico, al solo piano della finalizzazione della condotta di emissione o rilascio delle fatture senza, pertanto, alcuna necessità che, ai fini della integrazione del reato, la stessa abbia affettivamente a verificarsi (cfr. Sez.3, n. 39359 del 24/9/2008, Biffi, Rv. 241040; cfr. anche Sez. 3, n. 17525 del 17/3/2010, Mura, Rv. 246991). 20. Il settimo motivo è infondato. Anche a volere prescindere dal fatto che la emissione di fatture è stata comunque finalizzata, nella contestazione della fattispecie, a consentire l'evasione, oltre che dell'Iva, anche delle imposte dirette (e su tale punto già la sentenza del Tribunale ben ha spiegato, a pag. 26, che i redditi rilevanti dall'attività di intermediazione avrebbero dovuto rilevare quale reddito di impresa anche ai fini Irpef ai sensi dell'art. 55, comma 1, del T.u.i.r.) sì che l'eventuale non imponibilità a fini Iva delle operazioni non escluderebbe in ogni caso l'integrazione del reato, l'assunto del ricorrente appare muovere dal presupposto che le fatture sarebbero state emesse da imprese comunitarie (rispettivamente una società austriaca ed una società inglese) afferenti a rapporti internazionali trascurando però il fatto che la prestazione effettiva veniva appunto resa non da tali società apparenti intermediarie bensì dall'imputato (di qui, del resto, discendendo l'inesistenza soggettiva delle operazioni). Ed infatti in particolare la sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, ha dato articolatamente conto, da pag. 7 in poi, mediante puntuali rifermenti agli elementi probatori emersi, del fatto che era SP a svolgere la funzione di intermediario nei rapporti tra il governo eritreo e le ditte fornitrici ER NA TO e ER, mentre, su indicazione dello stesso SP, i compensi per tale attività, che alla fine giungevano sui conti svizzeri dell'imputato, erano fatturate dalla società fiduciarie estere formalmente non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Iva. Appare invece corretta l'impostazione della sentenza impugnata che, proprio facendo leva sul fatto che la prestazione di intermediazione era svolta, al di là di ciò che si voleva far figurare, in Italia da soggetto italiano in favore di imprenditori italiani quali parti di contratto stipulato con società straniera eritrea parastatale, ha concluso per l'assoggettabilità ad Iva delle attività svolte, sottolineando inoltre l'estraneità della fattispecie alle "cessioni all'esportazione" e 15 alle "operazioni assimilate" descritte all'art. 8 lett. a), b) e c) e all'art. 8 bis lett. a), b), c), d) ed e) del d.P.R. n. 633 del 1972. 21. Quanto all'ottavo motivo di ricorso, la relativa censura, nel sottolineare che la previsione dell'art. 8 cit. non contemplerebbe la possibilità che la condotta di emissione sia finalizzata a consentire l'evasione dei redditi dello stesso soggetto emittente posto che il dato testuale circoscrive la finalizzazione della condotta alla evasione di "terzi", trascura di considerare che la contestazione del fatto è stata, nella specie, configurata in chiave di concorso di persone, nel senso cioè di attribuire a SP il ruolo di concorrente nella emissione, posta in essere dalle società fiduciarie HT e RE LI, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Ne consegue che la emissione ad opera di tali società è stata, in linea con la previsione di legge, finalizzata appunto a consentire a terzi (ovvero a SP quale soggetto terzo e distinto rispetto alle persone giuridiche emittenti) l'evasione in oggetto. Né il fatto che il concorrente rispetto all'autore principale della condotta e il soggetto terzo abbiano nella specie a coincidere implica la non configurabilità del reato de quo : da un lato deve ricordarsi che, in generale, ben può il contributo del concorrente provenire anche dal terzo "favorito" dalla condotta delittuosa e, dall'altro, nessun ostacolo può rinvenirsi, come preteso dal ricorrente, nella disposizione dell'art. 9 dello stesso decreto. La norma in questione, infatti, prevede, tre le altre ipotesi, alla lett. b), che, in deroga alla disciplina di concorso nel reato, chi si avvale di fatture per operazioni inesistenti (attraverso l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi) non possa concorrere nel reato di emissione di cui all'art. 8; come si legge, infatti, 11 nella relazione al d. lgs. n. 74 del 2000, essendo...l'emissione punita autonomamente ed "a monte", a prescindere dal successivo comportamento dell'utilizzatore, ammettere che l'emittente possa essere chiamato a rispondere tanto del delitto di emissione che di concorso in quello di dichiarazione fraudolenta significherebbe, in sostanza, punirlo due volte per il medesimo fatto"; ma, se così è, nella specie, ogni possibile questione è tuttavia preclusa in radice in ragione del fatto che nella specie il soggetto potenziale utilizzatore delle fatture emesse deve evidentemente individuarsi non già nell'imputato, ma, all'opposto, nei soggetti destinatari delle prestazioni rese formalmente dalle società fiduciarie riconducibili all'imputato (ovvero le società ER NA TO spa e ER Spa). Né sarebbe esatta una esegesi della norma che individui i terzi la cui evasione viene agevolata dalla emissione delle fatture per operazioni inesistenti 16 unicamente nei soggetti utilizzatori delle fatture stesse;
una tale conclusione è, a ben vedere, il risultato di una lettura dell'art.8 quale norma il cui senso sarebbe ricavabile solo ove posta in collegamento con l'art.2 sì che, in tanto avrebbe ragione di parlarsi di emissione di fatture per operazioni inesistenti in quanto quelle fatture abbiano ad essere utilizzate;
va, al contrario, ritenuto che l'ampia e generica dizione della norma, che si limita a prevedere il comportamento di chi "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", legittimamente consenta, anche in ragione della natura di reato di pericolo astratto della fattispecie, di includervi tutte quelle condotte che siano idonee, per la loro propedeuticità, a ledere l'interesse dello Stato all'accertamento fiscale (cfr., Sez. 3, n. 26395 del 13/05/2004, Madaschi, Rv. 229063; Sez. 3, n. 28654 del 04/06/2009, Righini, non massimata;
Sez. Un., n. 1235/11 del 28/10/2010, Giordano ed altri, Rv. 248869). E, nella specie, per quanto già spiegato sopra, l'imputazione fittizia alle società fiduciarie dei compensi in realtà percepiti dall'imputato per la propria attività di intermediazione, aveva esattamente la funzione di dissimulare tale reddito allo stesso tempo rendendo più difficile l'azione dello Stato di accertamento delle evasione delle imposte dovute. Ne consegue dunque, per tutte le ragioni sin qui esposte, che ben può, concorrere, nel reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti lo stesso soggetto la cui evasione si voglia favorire attraverso l'emissione delle fatture salva restando, in ogni caso, l'impossibilità per costui di essere chiamato a rispondere del reato di utilizzazione di dette fatture in applicazione dell'art. 9 cit. 22. Il nono motivo è manifestamente infondato : la tesi secondo cui l'utilizzazione delle società fiduciarie sarebbe stata condotta del tutto legittima giacché le stesse sarebbero state correttamente costituite in ambito europeo ivi svolgendo regolarmente anche per conto di altri soggetti attività economica fiduciaria è argomento palesemente inidoneo ad escludere la configurabilità del reato;
va ancora una volta ribadito che ciò che viene in rilievo nella specie non è la legittimità ad operare di dette società quanto l'utilizzazione distorsiva delle : stesse al fine di farle figurare come emittenti di fatture per prestazioni in realtà poste in essere dall'imputato, in tal modo venendosi a violare, come esattamente sottolineato dalla Corte territoriale, le norme in materia di imputazione delle prestazioni e di correlato assoggettamento all'Iva. 17 23. Ciò detto, va tuttavia preso atto che, come del resto posto in rilievo dal ricorrente con motivo nuovo, il reato di cui all'art. 8 cit., la cui consumazione viene a coincidere con la data di emissione della fattura in oggetto in data 28/11/2007, si è prescritto per decorrenza del termine di prescrizione pari complessivamente ad anni sette e mesi sei, ed in assenza di cause di sospensione, in data 28/06/2015. Né potrebbe venire comunque in rilievo la disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p.p. (e la conseguente ridecorrenza, a partire dall'ultimo atto interruttivo, del termine di prescrizione per un analogo periodo pari ad anni sette e mesi sei) per assicurare la conformità della disciplina nazionale sulla prescrizione agli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2 del T.f.u.e., (laddove detta normativa interna impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea) così come sancita dalla Corte di Giustizia con la sentenza Grande Sezione, Taricco ed altri del 08/09/2015. Al di là della conformità o meno di tale onere di : disapplicazione con i principi costituzionali che già hanno condotto altre autorità giurisdizionali nonché questa stessa Corte (con ordinanza in data 30/03/2016) a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.2 della I. n. 130 del 2008 per violazione degli artt. 3, 11, 25 comma 2, 27 comma 3, e 101 comma 2 Cost., e al di là della ricorrenza o meno, nella specie, del presupposto di disapplicazione della "gravità della frode" a fronte di un importo di soli euro 109.000 corrispondenti alla fattura n. 711 del 28/11/2007 sul quale dovrebbe essere poi calcolata l'Iva evasa, va infatti pregiudizialmente precisato che, come già chiarito da questa Corte, i principi affermati dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non si applicano ai fatti già prescritti alla data del 03/09/2015 di pubblicazione di tale pronuncia (Sez. 2, n. 7914 del 25/01/2016, Tormenti, Rv. 266078); si è infatti condivisibilmente osservato che non può non ravvisarsi una sorta di "diritto quesito" dell'imputato all'estinzione del reato per il quale fosse già intervenuto il termine di prescrizione, diritto che non appare pregiudicabile per effetto di una forma atipica di ius superveniens come quella introdotta dalla Corte lussemburghese. E nella specie, come già detto, la prescrizione è intervenuta in data 28/06/2015. 24. Il decimo motivo è infondato. Quanto al trattamento sanzionatorio, oltre a doversi tenere conto che la sopraggiunta prescrizione del reato tributario contestato elide sostanzialmente le ragioni della censura che proprio sulla ritenuta non congruità della pena a fronte delle ritenute reali dimensioni dell'illecito si appuntavano per la gran 18 parte, va comunque rilevato, per il resto, che, a fronte di una pena irrogata, in aumento per la continuazione rispetto alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 04/05/2010, in mesi otto di reclusione, il ricorso appare manchevole delle necessarie specificazioni sulla incongruità di detto aumento, tenuto conto che la valorizzazione, sia pure ad altri fini, della non particolare tenuità del fatto sia in rapporto al contesto organizzato sia in relazione al ruolo di rilievo del pubblico ufficiale appare correttamente giustificare l'entità dell'aumento apportato. Quanto alla motivazione in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez.3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); sicché, la Corte territoriale, precisando che alle attenuanti generiche sono di ostacolo i precedenti penali ed il ruolo di rappresentante delle istituzioni, ha fatto corretta applicazione del principio appena enunciato, restando comunque recessive le ragioni evidenziate dal ricorrente. Infine, con riguardo alla invocata circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 323 bis c.p., va rammentato che detta circostanza ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 199 del 19/12/2011, Lia, Rv. 251567); nella specie, coerentemente con tale necessaria impostazione, la sentenza impugnata ha evidenziato in senso ostativo l'entità della somma versata, oggettivamente non compatibile con i termini di una "particolare tenuità" appunto, il contesto organizzato ed il ruolo di rilievo rivestito. Piuttosto, alla intervenuta estinzione del reato tributario per effetto della sopravvenuta prescrizione deve seguire l'eliminazione da parte di questa Corte, attesa l'assenza nell'operazione in questione di alcun margine di discrezionalità, della relativa pena di anni uno di reclusione. 25. L'ultimo motivo è solo parzialmente fondato. Premesso che in virtù dell'art. 578 c.p.p. resta comunque impregiudicato, pur in virtù della declaratoria di estinzione del reato tributario per prescrizione, il profilo delle statuizioni civili, quanto alla condanna al risarcimento del danno non 19 patrimoniale la stessa sentenza ha posto in rilievo le ripercussioni negative della vicenda sull'immagine dell'Amministrazione finanziaria anche in considerazione del ruolo pubblico contestualmente svolto dall'imputato. Ora, una tale motivazione appare in linea con quanto già affermato sul punto da questa Corte (cfr. Sez. fer., n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256583) allorquando si è richiamato in particolare il principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. ed il principio della risarcibilità del danno all'immagine subito da enti preposti al controllo del corretto esercizio di attività (economiche e non) a seguito della commissione di connessi all'espletamento di tali attività. Si è infatti precisato che detto generale principio non può ritenersi derogato, in mancanza di qualsiasi specifica indicazione normativa, dal d.l. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, che pone una norma speciale che si riferisce esclusivamente all'azione per il risarcimento del danno all'immagine esercitata dalle procure della Corte dei Conti recato da pubblici dipendenti all'ente pubblico di appartenenza e non si estende in via generale al risarcimento del danno non patrimoniale liquidabile dal giudice penale a seguito di una condanna per un illecito penale. Peraltro, la motivazione non si è limitata a stabilire una equivalenza tra evasione delle imposte e danno all'immagine così affermando, nella sostanza, un non accettabile danno in re ipsa (cfr. Sez. 3 civ., n. 8421 del 12/04/2011, n. 8421, Rv. 617669), anche per quanto affermato da questa stessa sezione (Sez. 3, n. n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262359), ma ha posto altresì in rilievo, accanto al risalto pubblico della vicenda già evidenziato dalla sentenza di primo grado e non contestato dal ricorrente, l'elemento di fatto del ruolo pubblico rivestito dall'imputato. 25.1. Quanto invece alla condanna al risarcimento del danno materiale che la condotta illecita avrebbe arrecato allo Stato, la sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni del primo giudice, "l'attività necessaria all'accertamento dell'imposta evasa e al suo recupero (in quanto necessariamente integrativa di quella svolta dalla Procura della Repubblica)". Sennonché, oltre a doversi rilevare in ogni caso che, come esattamente lamentato in ricorso, nessuno specifico concreto riferimento è stato offerto dalla motivazione della sentenza circa una intervenuta effettiva attività di accertamento in sede fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate (tanto che, come si è visto sopra, nessuna concreta quantificazione dell'imposta evasa risulta essere stata nella specie effettuata), va ancor prima ribadito (cfr., Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262360) che, in campo tributario, già il 20 legislatore ha specificamente individuato e disciplinato forfettariamente quali sono le conseguenze patrimoniali dannose derivanti dal mancato tempestivo versamento dei tributi dovuti, attraverso la previsione di specifici interessi, sanzioni tributarie, sovrattasse e simili. Ed in questa forfettaria generale previsione delle conseguenze dannose dell'illecito tributario, deve ritenersi che il legislatore abbia ovviamente compreso anche l'eventuale sviamento e turbamento della attività della amministrazione finanziaria, il costo del cui espletamento è posto in via generale a carico del bilancio statale, a prescindere dall'accertamento dei singoli illeciti tributari e penali. Sicché, in definitiva, se non si può in astratto escludere che una particolare attività illecita del contribuente determini, in casi eccezionali, un danno patrimoniale concreto e specifico, ulteriore rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale, deve tuttavia esigersi che l'amministrazione fornisca rigorosamente puntuali elementi di prova sulla sua concreta esistenza ed entità, nella specie per nulla emersi. Ne consegue l'annullamento in parte qua della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 26. Venendo infine ai due motivi del ricorso di PA, congiuntamente esaminabili perché fondamentalmente propositivi di un medesimo assunto, gli stessi, inammissibili laddove sono volti in realtà a sollecitare valutazioni in fatto in contrasto con i limiti cognitivi di questa Corte già ricordati sopra sub § 16, sono per il resto infondati ove ripercorrono sostanzialmente le argomentazioni del ricorso di SP già disattese più sopra nei termini che vanno qui richiamati. 27. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 8 cit. di cui al capo a) dell'imputazione in relazione alla fattura : del 28/11/2007, residuata dalla statuizione di estinzione pronunciata in sede di appello, perché estinto per prescrizione con conseguente eliminazione della corrispondente pena di un anno di reclusione. La sentenza va altresì annullata, come già anticipato, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore della costituita parte civile Agenzia delle entrate con rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. 21 Il ricorso di SP va nel resto rigettato mentre il ricorso di PA UC, che va condannato al pagamento delle spese processuali, va rigettato in toto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SP PI NI limitatamente al reato di cui al capo a) in relazione alla residua fattura perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un anno di reclusione, nonché annulla la statuizione della condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore della costituita parte civile Agenzia delle entrate con rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello;
conferma le restanti statuizioni civilistiche e rigetta nel resto il ricorso di SP. Rigetta il ricorso di PA UC che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Elisabetta RosiEl vest on Gastone DEPOCITATA IN CANCELLERIA 21 LUC 1000 ILque Luand 22