Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
In materia di rogatorie internazionali, ove lo Stato richiesto ecceda, nella concessione dell'assistenza, i limiti imposti a propria garanzia dalle convenzioni internazionali, nessuna nullità può essere eccepita da parte del soggetto interessato avanti all'autorità giudiziaria italiana in ordine all'atto eseguito all'estero, poiché i limiti posti a garanzia degli Stati riguardano esclusivamente i rapporti interstatali e, in mancanza di una esplicita previsione, non possono far sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli all'interno dei rispettivi ordinamenti (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato la doglianza del ricorrente volta a far rilevare l'invalidità, per violazione del principio della doppia incriminabilità previsto dalla normativa pattizia, del sequestro preventivo eseguito a mezzo di rogatoria dall'autorità giudiziaria dello Stato estero).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2003, n. 20131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20131 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Morelli Presidente
Dott. Giorgio Di Iorio Consigliere
Dott. Pietro A. Sirena Consigliere
Dott. Nicola Bottalico Consigliere
Dott. Giacomo Fumu Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL MISTRO Cesare;
avverso l'ordinanza in data 9.7.2002 del tribunale del riesame di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. G. Fumu;
udita la requisitoria del pubblico ministero rappresentato dal s.p.g. dott. A. Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. F. Caroleo Grimaldi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DEL MISTRO Cesare, sottoposto ad indagini per vari episodi di usura in concorso, impugna l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Trieste ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile e di un'autovettura emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 12 sexies d. l. 8.6.1992, n. 306, dal g.i.p. presso il medesimo tribunale ed eseguito, a mezzo di rogatoria all'estero, dall'autorità giudiziaria spagnola.
Con il ricorso denuncia:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 187 c.p.p.; premesso di aver eccepito la violazione della Convenzione di assistenza giudiziaria fra Italia e NA per la mancata previsione, nell'ordinamento giuridico spagnolo, del reato usura per il quale si procede in Italia, rileva il ricorrente come erroneamente il tribunale abbia ritenuto che fosse compito della difesa dare la prova di tale assunto, essendo viceversa dovere del giudice - secondo il principio iura novit curia - reperire ed applicare al caso concreto la norma giuridica straniera richiamata dall'ordinamento italiano;
reitera comunque la censura principale. La doglianza è infondata, atteso che nessuna conseguenza può derivare, nel diritto interno, dall'eventuale violazione da parte dello Stato estero del principio della doppia punibilità. Ed invero, in materia di rogatorie internazionali, ove lo Stato richiesto ecceda, nella concessione dell'assistenza, i limiti imposti a propria garanzia dalle convenzioni internazionali, nessuna nullità può essere eccepita da parte del soggetto interessato avanti all'autorità giudiziaria italiana in ordine all'atto eseguito all'estero, atteso che i limiti posti a garanzia degli Stati riguardano esclusivamente i rapporti interstatali e, in mancanza di una esplicita previsione, non possono far sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli all'interno dei rispettivi ordinamenti (sez. IV, 13.8.1996, Pacifico, rv 206124; sez. II, 22.11.2000, PM in proc. Berlusconi). - erronea applicazione degli artt. 644, comma sesto, c.p. e 12 sexies d. l. n. 306 del 1992; deduce il ricorrente l'inoperatività, nel caso in esame, della disposizione speciale, la cui ragione ispiratrice è quella di colpire i reati scopo, all'uopo elencati, commessi da associati ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, di talché può trovare applicazione solo qualora il soggetto nei cui confronti è ordinata la confisca sia stato anche condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; ne deriva che avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie l'art. 644, comma sesto, c.p., il quale rende sequestrabili solo i beni legati da nesso pertinenziale con il delitto ovvero solo quelli corrispondenti agli interessi usurari o ai vantaggi effettivamente conseguiti, sicché il vincolo apposto sulla totalità dei beni dell'imputato si palesa non proporzionato ai limiti anzidetti.
La doglianza è infondata.
L'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale ha profondamente innovato la disciplina dell'usura introducendo, tra l'altro, l'istituto della confisca per equivalente richiamato dal ricorrente, fa espressamente salve le disposizioni sui casi particolari di confisca di cui all'art. 12 sexies d. l. n. 306 del 1992 (e succ. mod.), le quali dunque devono trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui sia contestato il delitto di cui all'art. 644 c.p.; e ciò a prescindere dalla riconducibilità o meno del fatto delittuoso all'attuazione del programma criminoso di un'associazione di stampo mafioso, atteso che nessun limite in tal senso è dato ricavare dalla lettera della legge o in via interpretativa. La giurisprudenza di legittimità, del resto, non ha mai posto in dubbio che la confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della riserva di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 sexies predetto, si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura, senza che rilevi se esse derivino o meno dal reato per il quale è stata pronunciata condanna (sez. II, 22.2.1999, Cesana, rv 213214; sez. VI, 26.3.1998, Bosetti, rv 211955).
- violazione degli artt. 1, comma terzo, e 42 l. 9.6.1977, n. 605;
osserva il ricorrente come l'art. 42 della Convenzione di assistenza giudiziaria tra Italia e NA consenta il sequestro di tipo "preventivo", quale quello oggetto dell'impugnazione, solo in connessione con la richiesta di estradizione.
La doglianza è manifestamente fondata;
a prescindere, infatti, dalle considerazioni già svolte a proposito del primo motivo di ricorso circa il rilievo nell'ordinamento interno della volontaria deroga da parte dello Stato richiesto delle norme pattizie poste in sua garanzia, osserva la Corte come l'invocata convenzione di Madrid del 22.5.1973 (resa esecutiva in Italia con legge n. 605 del 1977) disciplini l'assistenza giudiziaria in materia penale fra i Paesi contraenti nel titolo primo (articoli da 1 a 17) e non anche nel titolo secondo (articoli da 18 in fine), dedicato all'estradizione:
erroneamente, dunque, il ricorrente invoca l'applicazione della disposizione di cui all'art. 42, la quale, per la sedes materiae in cui è collocata e per il chiaro tenore letterale dei paragrafi I e II si riferisce, come esattamente ritenuto dal giudice del riesame, al sequestro che accede alla richiesta di estradizione, ma non esclude, ovviamente, che analogo atto possa costituire l'oggetto esclusivo di una richiesta di assistenza, come espressamente previsto dall'art. 1 dell'accordo.
Non può non rilevarsi, altresì, che la Convenzione italo - spagnola del 1973, alla quale si richiama il ricorrente, è stata superata dalla successiva adesione della NA (in data 24.7.1979, esecutiva dal 16.11.1982) alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che all'art. 26 abroga espressamente i precedenti trattati in materia, e dall'Accordo di Schengen (l.30.9.1993, n. 388). - violazione degli artt. 171 e 178 c.p.p., per la nullità delle notificazioni all'indagato del decreto di sequestro preventivo e dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, non effettuate al domicilio eletto ne' a mani proprie.
La doglianza è infondata.
L'assunto del ricorrente, invero, si sostanzia in una mera asserzione, non avendo egli adempiuto all'onere di indicare compiutamente, onde porre la Corte in condizioni di esercitare il suo controllo di legittimità, in quale atto, in quale luogo e presso quale persona è stato eletto il domicilio, atteso che dagli atti del fascicolo qui trasmesso non solo non risulta detta elezione, ma al contrario risulta come "domicilio eletto" (così definito con terminologia impropria, non risultando il nome del domiciliatario, sicché deve riguardarsi come "domicilio dichiarato") dall'indagato quello di Trieste, Strada Nuova per Opicina n. 25, ove risultano notificati con atti ricevuti dalla figlia TI il decreto di sequestro ed il relativo provvedimento di riesame (peraltro ritualmente impugnati) nonché l'avviso dell'udienza camerale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 05 MAGGIO 2003 .