Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2003, n. 20131
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

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In materia di rogatorie internazionali, ove lo Stato richiesto ecceda, nella concessione dell'assistenza, i limiti imposti a propria garanzia dalle convenzioni internazionali, nessuna nullità può essere eccepita da parte del soggetto interessato avanti all'autorità giudiziaria italiana in ordine all'atto eseguito all'estero, poiché i limiti posti a garanzia degli Stati riguardano esclusivamente i rapporti interstatali e, in mancanza di una esplicita previsione, non possono far sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli all'interno dei rispettivi ordinamenti (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato la doglianza del ricorrente volta a far rilevare l'invalidità, per violazione del principio della doppia incriminabilità previsto dalla normativa pattizia, del sequestro preventivo eseguito a mezzo di rogatoria dall'autorità giudiziaria dello Stato estero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2003, n. 20131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20131
    Data del deposito : 2 aprile 2003

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