Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi. (Fattispecie di ritenuta insussistenza del dolo giacché caratterizzata dall'emissione di fatture relativamente a prestazioni effettuate da terza persona onde consentire a quest'ultima l'abusivo esercizio della professione di odontoiatra).
Commentari • 2
- 1. Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistentihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indice: Che cos'è e quando si configura La riforma …
Leggi di più… - 2. Frode fiscaleGiovanna Molteni · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2021
Cos'è Elemento materiale Elemento psicologico Frode fiscale e truffa Frode fiscale: giurisprudenza Cassazione Cos'è la frode fiscale [Torna su] Il delitto di frode fiscale, dopo l'abrogazione della Legge 516 del 1982, trova la sua disciplina negli articoli 2 e seguenti del Decreto Legislativo numero 74 del 2000. Esso si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. È, altresì, sanzionata la condotta di chi emette fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 17525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17525 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 573
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 38548/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di UR AN, nato a [...] il 15 agosto del 1978;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 3 luglio del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Giudiceandrea Bonificio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 3 luglio del 2009,confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 18 aprile del 2008, con cui UR AN era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile:
a) del delitto di cui all'art. 348 c.p., per avere agevolato EN PA nell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra per avere messo a disposizione del EN uno studio dentistico, per avere eseguito con il predetto interventi in equipe ed emesso a proprio nome fatture per interventi in realtà effettuati dal EN;
b) del delitto di cui all'art. 81 capo c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso al fine di consentire a EN PA di evadere le imposte relative agli anni 2004 e 2005 emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il EN nel suo studio effettuava prestazioni odontoiatriche che non avrebbe potuto espletare perché sprovvisto del relativo titolo abilitativo. Pertanto a fronte del pagamento di tali prestazioni emetteva fatture prima a nome del dott. Cardilli e successivamente dell'attuale ricorrente subentrato al dott. Cardilli.
Inoltre il prevenuto, esponendo la targa con il proprio nome di medico, aveva consentito al EN di mantenere la clientela. Ricorre per Cassazione il UR per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 c.p. nonché omessa motivazione sul punto in quanto nessuno dei quattro comportamenti materiali indicati nel capo d'imputazione: a) avere messo a disposizione del EN lo studio dentistico;
b) avere eseguito con il predetto interventi di equipe;
c) avere acquistato materiale poi messo a disposizione del predetto;
d) avere emesso tre fatture per operazioni soggettivamente inesistenti aveva trovato adeguata giustificazione nella sentenza;
la violazione della norma incriminatrice con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 nonché contraddittorietà della motivazione sul punto;
sostiene che le tre fatture incriminate erano state emesse dal EN all'insaputa del UR ed erano state inserite in buona fede nella contabilità del UR perché si era fatto credere che il denaro consegnato, relativo alle fatture,provenisse da prestazione in precedenza effettuate dal ricorrente;
pertanto manca nella fattispecie quanto meno il dolo specifico;
violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 per la mancata sospensione del processo al fine di consentire al UR di avvalersi della procedura di cui alla norma dianzi citata nonché contraddittorietà della motivazione per avere i giudici del merito negato la sospensione per l'inesistenza del debito tributario: invece se si riteneva insussistente il debito fiscale, il reato non poteva considerarsi integrato;
se viceversa si riteneva configurabile il reato, il dibattimento doveva essere sospeso per consentire l'accertamento e la comunicazione all'imputato dell'ammontare del debito tributario;
l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 13 se interpretato nella maniera indicata dai giudici del merito. IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Il primo motivo è infondato.
I giudici del merito hanno accertato e dato atto che il EN svolgeva nel suo studio prestazioni di tipo odontoiatrico, che non avrebbe potuto effettuare non essendo munito del relativo titolo professionale e, a fronte del pagamento delle prestazioni abusive, emetteva fatture prima a nome del dott. Cardilli e successivamente a nome dell'attuale ricorrente. L'attività di agevolazione posta in essere dal UR è quindi consistita, anzitutto, nell'emissione di tali fatture e, in secondo luogo, nell'esposizione della propria targa. In tal modo la clientela era indotta a ritenere che in quello studio operavano solo professionisti abilitati ad effettuare le prestazioni per le quali venivano rilasciate le fatture. La consapevolezza da parte del UR dell'emissione delle relative fatture,come accertato dai giudici del merito,è emersa dalla testimonianza del EN e dall'inserimento delle fatture nella contabilità del UR. Il EN ha infatti dichiarato che l'emissione delle fatture era stata concordata con il UR al quale egli rimborsava il surplus di imposte pagate sui compensi fatturati. Fondato è invece il secondo motivo, ancorché come sopra precisato si sia accertato che le fatture erano consapevolmente emesse, in quanto manca il fine specifico Questo è costituito dal "fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto" comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta e del fine di consentirli a terzi. Tale fine può anche non essere esclusivo nel senso che il reato non è escluso se commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale.
In altre parole altre finalità possono concorrere con quella fiscale, ma quest'ultima deve sempre sussistere perché, mancando il dolo di evasione, il reato non è configurabile.
Nella fattispecie, come accertato dai giudici del merito, non v'è stata alcuna evasione d'imposta tanto è vero che non è stato sospeso il processo a norma del cit. D.Lgs., art. 13 per consentire al prevenuto di pagare il debito erariale proprio perché non v'era alcun debito da saldare. L'unico fine emergente dagli atti è quello di consentire l'abusivo esercizio della professione di odontoiatra. Si tratta quindi di una finalità diversa dal dolo di evasione fiscale richiesto dalla norma. Il terzo motivo si deve ritenere assorbito L'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata in via subordinata è di conseguenza divenuta irrilevante.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 62 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 perché il fatto non costituisce reato e rinvia al tribunale di Bolzano per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010