Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 1
La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione.
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- 1. La guida sotto effetto di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 gennaio 2024
Secondo la Corte Costituzionale, con Ordinanza 277/2004, nell'Art. 187 CdS “si è in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l'uno, lo stato di alterazione, che è obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria, e per il quale possono valere indici sintomatici; l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, che prescinde dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”. Ora, l'Art. 187 CdS non reca soltanto a …
Leggi di più… - 2. Non dare la precedenza non è sintomo di guida sotto effetto di stupefacente (Cass. 3623/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 marzo 2019
Per la condanna per reato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti il dato clinico non può costituire l'unico elemento per affermare che l'imputata si sia posta alla guida in stato di alterazione psicofisica, nè è possibile lo stato di alterazione attuale può essere desunto da sintomi generici. Corte di Cassazione sentenza 14 gennaio - 27 gennaio 2016, n. 3623 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell'odierna ricorrente P.A. , con sentenza del 16.1.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna, emessa in data 23.12.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado. Il GM del Tribunale di Ravenna aveva dichiarato, all'esito …
Leggi di più… - 3. Guida e assunzione di sostanze stupefacentiRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 23 gennaio 2017
Il giudice di pace di Fermo, con una sentenza del 23 giugno 2016, ha affermato alcuni interessanti principi in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, di cui all'art. 186 Codice della Strada. Nel caso esaminato dal Giudice, una conducente era stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri, i quali le richiedevano di sottoporsi "all'esame di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e a quello di guida in stato di ebbrezza alcolica", nonostante la stessa non avesse mostrato alcun sintomo di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti. I carabinieri, infatti, avevano deciso di sottoporla ai test, "per il solo fatto che …
Leggi di più… - 4. Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto del test antidrogahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dell'eventuale stato di alterazione psico-fisica (test antidroga, 187 CdS) conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope non costituisce reato ma un illecito amministrativo. TRIBUNALE DI LECCO - SENTENZA 9 GIUGNO 2010, GIUDICE SALVATORE Svolgimento del processo Con decreto in data 28.5.2009 il pubblico ministero citava dinanzi al Tribunale di Lecco in composizione monocratica l'imputato B.D., chiamato a rispondere delle fattispecie di cui all'imputazione. All'udienza del 14.4.2010, l'imputato, personalmente, chiedeva l'ammissione al rito abbreviato. Il giudice, sentito il pubblico ministero, ammetteva …
Leggi di più… - 5. Circolazione stradale, stato di ebbrezza, alterazione psico-fisicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33312 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 08/07/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1393
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 40332/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
avverso la sentenza pronunciata in data 8 luglio 2004 dal Giudice di pace di Cesena;
nel procedimento
contro
:
GL US, nato a [...] il [...];
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- udito il difensore d'ufficio dell'imputato, avv. VULCANO Luigi di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Cesena assolveva US GL dall'accusa (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art. 187) di avere guidato la propria autovettura, in Cesena il
14 febbraio 2003, benché si trovasse "in stato di alterazione fisica e mentale per assunzione di sostanze stupefacenti". Riteneva il giudice che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in quanto:
la circostanza, riferita da uno degli agenti accertatori (MARIOTTI MI), che il GL fosse apparso, al momento del controllo, in condizioni psicofisiche alterate ("sembrava sotto shock, aveva le pupille dilatate e l'alito vinoso") poteva essere riconducibile allo stato di ebbrezza alcolica (per la relativa contravvenzione del citato D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 186, comma 2, si era proceduto separatamente), oltre che al trauma subito (l'imputato - così aveva riferito il testimone - "presentava ferite al volto");
- le analisi "per la verifica della presenza di residui di sostanze stupefacenti nel sangue" erano state effettuate successivamente e soltanto perché l'imputato aveva ammesso di averne fatto uso "qualche giorno prima";
- il risultato positivo del "test qualitativo delle urine" (117 mg/ml per cannabinoidi, con presenza di morfina) non provava che GL avesse "guidato in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti", atteso che il direttore del laboratorio, sentito in qualità di testimone, aveva riferito "che i residui dei cannabinoidi potevano essere rinvenuti nelle urine fino a quindici giorni dopo la loro assunzione e che la morfina veniva eliminata attraverso le urine in circa 72 ore" e precisato che non era possibile "risalire al momento effettivo dell'assunzione delle sostanze stupefacenti in base alla quantità delle medesime presente nelle urine".
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, deducendo "erronea applicazione di legge".
Osserva:
- che l'imputato era risultato positivo al test qualitativo delle urine (era, pertanto, "portatore di uno stato di alterazione psico- fisica correlato all'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti");
- che il Giudice di pace aveva ritenuto "processualmente inammissibili" i risultati di detti esami;
- che la contravvenzione di cui al citato art. 187, comma 1, poteva concorrere con quella di cui all'art. 186, comma 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Non è dato comprendere quale sarebbe la "erronea applicazione di legge" addebitabile al giudice del merito il quale non ha affatto ritenuto "processualmente inammissibili" - come sostiene il ricorrente - i risultati degli esami effettuati per accertare la presenza di sostanze stupefacenti, ne' ha affermato che la contravvenzione di "guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" non può concorrere con quella di "guida sotto l'influenza dell'alcool". Il Giudice di pace ha, invece, semplicemente ritenuto che gli elementi raccolti non fossero idonei a dimostrare che GL si era reso responsabile della contravvenzione di cui all'art. 187, avesse cioè guidato "in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti".
In altre parole, le alterate condizioni psico-fisiche del GL (desumibili - secondo l'agente accertatore - da "pupille dilatate ed alito vinoso") ben potevano - secondo il Giudice di pace - essere derivate dalla sola assunzione di alcool;
ciò anche in considerazione del fatto che non era stato possibile accertare il momento in cui il GL aveva fatto uso delle sostanze stupefacenti, le cui tracce erano emerse all'esito dell'esame del campione di liquidi biologici prelevati.
D'altra parte, l'art. 187, non punisce semplicemente chi guidi dopo avere assunto sostanze stupefacenti ma chi guidi "in stato di alterazione psico-fisica", specificazione che lascia intendere come detto stato debba essere, ai fini della configurazione del fatto tipico, casualmente ricollegabile all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Sicché l'assoluzione del GL (a parte l'erroneità della formula utilizzata) trova fondamento proprio nell'aver ritenuto non provato che lo stato di alterazione psico-fisica fosse derivato dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Non nega il Giudice di pace che i cannabinoidi (marijuana e hashish) possano avere un effetto diretto sulla capacità di guida attraverso modificazioni dei riflessi, della concentrazione, della difficoltà di mettere a fuoco visivo ostacoli e via dicendo.
Afferma, invece, che non era provato che le condizioni fisio- psichiche dell'imputato, secondo gli elementi sintomatici descritti dall'agente accertatore (pupille dilatate ed alito vinoso), fossero conseguenti all'uso di cannabinoidi (o di oppiacei, viste le seppur minime tracce di morfina).
E a tale proposito sottolinea il Giudice di pace che l'imputato non era stato sottoposto agli esami anzidetti perché sussisteva "ragionevole motivo di ritenere" che si trovasse "sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti", come previsto dell'art. 187, comma 3, ma soltanto perché egli stesso aveva rivelato che "qualche giorno prima" ne aveva fatto uso. Con queste affermazioni il ricorrente non si confronta. Non sostiene, ad esempio, la sussistenza di elementi, non presi in considerazione dal Giudice di pace, idonei a dimostrare che le condizioni psico-fisiche dell'imputato fossero alterate perché egli si trovava "sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti".
Neppure sostiene che le argomentazioni del Giudice di pace sarebbero prive della necessaria logicità.
Vorrebbe, invece, il ricorrente che i risultati degli esami di laboratorio fossero diversamente valutati (recte, valutati nel senso da lui auspicato, quello cioè che conduce ad un'affermazione di responsabilità).
Ma siffatte ricostruzioni alternative, a maggior ragione se prive di qualsivoglia supporto, non possono essere consentite in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2008