Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.
Commentario • 1
- 1. Fatture per operazioni inestenti: l'elemento soggettivo del reatoGrillo Dott. Paolo · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 ottobre 2025
Non c'è pace per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'art. 8 del d.lgs. 74/00 ne disegna la struttura della componente oggettiva e soggettiva con un fraseggio che apparentemente non lascia adito a dubbi. Tuttavia, nella prassi applicativa quotidiana permangono rilevanti incertezze che impediscono l'individuazione di principi ermeneutici sicuri (e soprattutto duraturi). Né c'è da sperare in un cambio di passo in coincidenza con la futura entrata in vigore del d.lgs. 173/24. È previsto – fatte salve le solite dilazioni che ormai fanno parte integrante del sistema normativo nostrano – che il nuovo sistema entri in vigore il primo gennaio 2026: ma il suo testo è …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2008, n. 39359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39359 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1891
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 18127/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IF EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 5.6.2007 dalla Corte d'appello di Milano;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 5.6.2007 la corte d'appello di Milano, parzialmente riformando quella resa in data 29.11.2005 dal Tribunale di Lodi, ha dichiarato non doversi procedere
contro
IF EL per il reato continuato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.8, relativamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, perché estinto per prescrizione, mentre, confermata la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, siccome colpevole dello stesso reato di cui al citato art. 8, comma 3, perché - quale legale rappresentante della s.r.l. Panta Service - negli anni 2000, 2001 e 2002 aveva emesso fatture per operazioni inesistenti, d'importo inferiore a lire trecento milioni per ogni anno di imposta, al fine di consentire alla s.p.a. ITEA di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In sintesi, la corte territoriale ha osservato in fatto e in diritto che:
- la società ITEA, che aveva ricevuto dalla Telecom l'appalto per lavori di cablaggio, si era accordata con la società "cartiera" Panta Service, amministrata dal Biffi, affinché questa emettesse nei confronti della prima fatture fittizie per noleggio di furgoni o per altre operazioni inesistenti, con l'accordo che la Panta Service tratteneva il 3% a copertura delle spese di carburante e di uso e restituiva il 97% alla ITEA, che lo utilizzava per pagare "in nero" le retribuzioni del lavoro straordinario dei propri dipendenti;
- le fatture erano perciò oggettivamente false, perché rappresentavano operazioni diverse da quelli reali, e consentivano alla ITEA sia di evadere i contributi previdenziali dovuti per i lavori dipendenti, sia di portare in deduzione l'i.v.a. non pagata sulle fatture stesse nonché di non versare all'erario quale sostituto d'imposta l'i.r.p.e.f. relativa al lavoro straordinario dei dipendenti retribuito in nero;
sussisteva il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, giacché non era certamente estranea alla volontà del Biffi il fine di consentire alla ITEA di evadere le imposte, anche se il meccanismo concordato serviva anche a far evadere ai dipendenti l'imposta sui redditi per il lavoro straordinario.
2 - Il difensore del Biffi ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con unico motivo carenza di motivazione giacché la corte di merito non aveva adeguatamente risposto alle specifiche doglianze formulate nell'atto di appello.
In particolare il difensore osserva che:
- non si era verificata nessuna evasione d'imposta e quindi nessun danno erariale, giacché l'i.v.a. detratta dalla ITEA era compensata dalla i.v.a. versata dalla Panta Service, mentre l'i.r.p.e.f. evasa dai lavoratori era compensata dalla maggiore imposta sui redditi gravante sulla stessa Panta Service;
- non ricorreva il necessario elemento psicologico - come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità - giacché il fine perseguito era quello di pagare "in nero" il lavoro straordinario dei dipendenti evadendo i relativi contributi previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La sentenza impugnata ha disatteso le censure dell'appellante con motivazione congrua e legittima.
Nessun pregio ha l'argomentazione del difensore ricorrente, secondo cui non sussiste il contestato reato tributario dal momento che non ha cagionato alcuna evasione d'imposta e quindi alcun danno erariale. Com'è noto, infatti, l'evasione d'imposta (e il connesso danno erariale) non è elemento essenziale della fattispecie prevista e punita dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, ma configura soltanto un elemento del dolo specifico richiesto. In altri termini, per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture per operazioni inesistenti si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non è necessario che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione fiscale.
Peraltro, nel caso di specie sembra indubbio che la società ITEA destinataria delle false fatture, in virtù dello stratagemma concordato, abbia beneficiato, non solo della opportunità di dissimulare la retribuzione ai dipendenti del lavoro straordinario prestato, ma anche della possibilità di dedurre l'imposta sul valore aggiunto risultante dalle fatture stesse, ma non versata (almeno integralmente) alla emittente società Panta Service. Quanto all'elemento soggettivo, la costante giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il fine specifico di far evadere le imposte al destinatario delle false fatture non deve essere necessariamente esclusivo, ma può accompagnarsi anche ad altri scopi, sia dell'emittente, sia del destinatario (per esempio lo scopo di evadere i contributi previdenziali, di ottenere crediti industriali in virtù di incrementi fittizi del giro d'affari, di ottenere il rimborso da parte del destinatario dell'i.v.a. versata dall'emittente, etc.).
4 - Da ultimo, va precisato d'ufficio che non è ancora maturata la prescrizione del reato continuato residuo.
Invero, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, sicché a norma del previgente art. 157 c.p., comma 1, n. 4, il termine prescrizionale è di cinque anni, che ai sensi del previgente art.160 c.p., per effetto degli atti interruttivi, deve essere prolungato sino a sette anni e sei mesi (5 anni + 1/2 = 7 anni e mezzo); mentre, dopo la Novella Legislativa 5 dicembre 2001, n. 251, in forza del nuovo testo dell'art. 157 c.p., il termine prescrizionale è di sei anni, che per effetto degli atti interruttivi, ai sensi dei novellati art. 160 c.p., u.c., e art. 161 c.p., u.c., deve essere prolungato sino a sette anni e sei mesi (6 anni + 1/4 = 7 anni e mezzo). A mente della norma transitoria di cui alla predetta L. n. 251 del 2005, art. 10, le nuove norme introdotte dall'art. 6 della stessa legge (ovverosia quelle relative agli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 c.p.) non si applicano ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti (art. 10, comma 2); mentre, se i nuovi termini prescrizionali risultano più brevi, si applicano ai processi in corso, ad esclusione dei processi pendenti in appello o in Cassazione (art. 10, comma 3, come parzialmente modificato dalla nota sentenza n. 393/2006 della Corte costituzionale). Poiché i nuovi termini prescrizionali non risultano più brevi, la disciplina sopravvenuta in tema di prescrizione non si applica ai procedimenti in corso, anche se pendenti in primo grado. Non si applica quindi il testo novellato dell'art. 158 c.p., con la conseguenza che in tema di reato continuato il periodo prescrizionale decorre dal momento in cui è cessata la continuazione, e non dal momento in cui è stato commesso ogni reato unito dal vincolo della continuazione.
Nel caso di specie, quindi, la prescrizione decorre dalla data del 12.3.2002, in cui risulta cessata la continuazione, e pertanto non è ancora maturata.
5 - Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto della impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008