Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, nel caso in cui la scelta pattizia volta all'applicazione della pena su richiesta ricada anche su una ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 14109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14109 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 28.10.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.1884
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " AN Di OL " N.13472/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT CA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 20 gennaio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il NT è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 353, cpv (capo a), 323, cpv (capo b), 640, cpv (capo c) e 479 (capo d) del codice penale, relativi a fatti che risalgono all'aprile/maggio 1991.
Il tribunale, su concorde richiesta delle parti, gli ha applicato - con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate - la pena di mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa.
Col ricorso lamenta I) erronea qualificazione giuridica del fatto sub c), che andava sussunto sotto la previsione dell'ipotesi delittuosa ex art. 323 cod. pen.; 2) violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, "anche" per effetto della concessione delle attenuanti generiche, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei primi tre reati per intervenuta prescrizione.
Il gravame deve essere rigettato.
Il primo motivo è carente del necessario requisito della specificità poiché si limita ad una mera asserzione, senza che siano indicate le ragioni giuridiche che la giustificano, se si esclude il riferimento assolutamente inconferente - all'essere stato il fatto, contestato come truffa aggravata, commesso nella qualità di pubblico ufficiale.
L'altro motivo è infondato.
Non solo perché consolidato è l'indirizzo giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalle S.U. di questa Corte con sentenza 25.11.1998, Messina, secondo cui nel patteggiamento l'intesa sulle attenuanti non può abbreviare la prescrizione.
Ma per la più generale e assorbente ragione (valevole, quindi, anche con riferimento al secondo capo di imputazione, che, rientrando nella nuova ipotesi formulata 'ex lege' 234/97, concerne, nella fattispecie, un reato già prescritto al momento del patteggiamento, a prescindere dalle concesse attenuanti generiche) che nella scelta pattizia ex art. 444 cod. proc. pen. volta all'applicazione della pena su richiesta anche in relazione ad ipotesi di reato la cui prescrizione anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione (ben possibile, a tenore della sentenza n. 275/90 della Corte Cost.), non più revocabile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999