Sentenza 25 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs.10 marzo 2000 n. 74, i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri del 8 settembre 2015, C-105/14, in ordine alla possibilità di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen. se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia (3 settembre 2015).
Commentario • 1
- 1. Evasioni IVA: sono frodi gravi all’interesse finanziario UE anche se manca la fraudolenza.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 aprile 2022
In tema di frodi dell'interesse finanziario dell'Unione, le condotte evasive dell'i.v.a. dell'ordinamento italiano possono essere connotate di frode pur in assenza di previsione espressa, nella norma sanzionatoria di riferimento, del requisito della fraudolenza: così, anche la violazione degli art. 5,8 e 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, possono essere connotate quale frodi gravi all'interesse finanziario dell'Unione, che l'art. 325 tfUe tutela. L'art. 133 c.p. è un parametro oggettivo d'individuazione del requisito della gravità della frode per cui il giudice nazionale operi la non applicazione della prescrizione. Tribunale Napoli sez. V, 20/07/2021, (ud. 20/07/2021, dep. 20/07/2021), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2016, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2016 |
Testo completo
IN CALCE ASR ANNOTAZIONE ACR 1½ 79 14 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 130/2016 FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 25996/2015- Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN VA N. IL 23/04/1960 EN AR N. IL 04/12/1968 EN CO N. IL 11/09/1955 avverso la sentenza n. 1064/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 30/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario PINELLI che ha concluso per l' allamento sense rinvio limitatamente al rests Hi cir al capo C con l'exclusione stille pene accesorie e la rileterum istrione selle fene in orative al rests this and al alfo A;
rifetto nelнавиял reste. Utiti i -ay.Fermende SCRILLI, for RA e NN RM the lue insistito per l'accopliments, deforitants conclusionin e istanze ex est. 23 L. 11.3.1953, n. 87; scritte -aw. Francs COPPI, per RA e VA NT;
che he be innitito per l'accoglimento; avv. Bruno ASSUMMA for LL RM;
che ha insistito for l'accogliments, Ali Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente sentenza della Corte di appello di L'Aquila, disposto dalla 3 Sezione Penale di questa Corte in data 17 ottobre 2013, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza resa il 30 ottobre 2014, riformava parzialmente la pronunzia con la quale il Tribunale di Teramo in composizione collegiale aveva condannato RA RM e LL RM alla pena di nove anni di reclusione e NNi RM alla pena di sei anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, in relazione ai reati di cui al capo B (varie ipotesi di truffa aggravata) e al reato C (condotte qualificate ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), limitatamente alle condotte ivi specificate, reati tra loro uniti nella continuazione, oltre alle statuizioni accessorie;
gli imputati erano stati invece assolti dal reato di cui al capo A. In appello, la Corte territoriale di L'Aquila aveva riformato la pronunzia di primo grado riconoscendo gli imputati responsabili anche del delitto associativo di cui al capo A (art. 416 cod.pen.), dichiarando però assorbito il reato sub B in quello sub C e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. e riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato sub A e quello sub C, aveva rideterminato la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione ciascuno, oltre alle statuizioni accessorie. Con la sentenza da ultimo emessa, la Corte di appello di Perugia dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al capo C, limitatamente alla dichiarazione relativa all'anno 2004, per essere il detto reato estinto per prescrizione;
confermava la dichiarazione di responsabilità dei medesimi in relazione al reato di cui al capo A, in continuazione con le residue condotte di cui al capo C (con esclusione dell'aggravante ivi contestata) e rideterminava la pena in tre anni e sei mesi di reclusione per ciascuno dei tre imputati suddetti;
applicava ai medesimi l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e le ulteriori pene accessorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000; disponeva la confisca del credito IVA nei limiti della somma di € 2.552.976,16 e la restituzione all'avente diritto della somma residua sottoposta a sequestro preventivo, nonché la revoca dei beni della società Navigo.it s.p.a. sottoposti a sequestro, ordinandone la restituzione all'avente diritto, individuato quest'ultimo nella curatela fallimentare;
venivano per il resto confermate le precedenti statuizioni. Brevemente sintetizzando la vicenda per la quale si procede, gli imputati sono accusati di avere costituito un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di numerose violazioni finanziarie e di truffe ai danni dell'erario. In concreto, l'accusa riguarda l'interposizione, da parte degli imputati (nella loro qualità di gestori della società Navigo.it), in varie operazioni commerciali con 2 società italiane ed estere, in relazione alle quali essi vantavano e in parte riscuotevano dallo Stato un credito d'imposta sul valore aggiunto pari a oltre 6 milioni di euro, maturato negli anni 2004 e 2005, credito derivante da acquisti effettuati presso alcune società (Rete Globo s.r.l., ETR s.p.a. e FC s.r.l.) operanti nel settore delle telecomunicazioni, le quali cedevano merce sottocosto previo scorporo dell'IVA in fattura dal prezzo reale;
su tali basi, gli imputati sono in particolare accusati del reato p. e p. dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 in relazione alle dichiarazioni IVA per gli anni 2004 e 2005, caratterizzate dalla presenza di elementi fittizi riferiti all'inserimento delle citate fatturazioni per operazioni soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti, nelle quali ciò che veniva indicato come IVA era in realtà una componente del prezzo, depurato dell'importo dell'IVA mediante il passaggio dei beni attraverso società "cartiere".
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia da ultimo menzionata ricorrono LL RM, RA RM e NNi RM per il tramite dei difensori di fiducia avv.ti RA Coppi e Fernanda De Scrilli, con atto articolato in 21 motivi;
nell'interesse di LL RM viene inoltre presentato ulteriore ricorso, per il tramite dell'avv. Bruno Assumma, articolato in 3 motivi.
3.1. Muovendo dal ricorso presentato tramite gli avv.ti Coppi e De Scrilli, con il primo motivo si denuncia violazione di legge (in riferimento sia alla sentenza che alle ordinanze emesse dalla Corte di merito e meglio indicate nel ricorso) relativa agli artt. 627, comma 3, 531, commi 1 e 2, 420 ter comma 5 cod.proc.pen., nonché agli artt. da 157 a 161 cod.pen.. La doglianza si riferisce, in estrema sintesi, alla dedotta prescrizione del reato di cui all'art.
2. D.Lgs. n. 74/2000 anche con riferimento alla seconda annualità cui esso era riferito (2005), considerando che il relativo termine decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IVA (28 ottobre 2006) e che il calcolo dei periodi di sospensione del detto termine è errato. La censura in esame si appunta in particolare sulla sospensione del termine di prescrizione in relazione all'impedimento per concomitante impegno professionale dell'avv. Lettieri, debitamente documentato all'udienza del 19 ottobre 2011: impedimento che, secondo i ricorrenti, ebbe a determinare una sospensione nel limite di due mesi, e non (come invece ritenuto dalla Corte territoriale) di tre mesi e ventotto giorni, ossia fino all'udienza di rinvio successiva: ciò sulla base della risoluzione, da parte delle Sezioni Unite (sentenza n. 4909 del 18 dicembre 2014), del contrasto giurisprudenziale che precedentemente si era formato sul punto (ossia sulla 3 лы qualificazione dell'impegno professionale del difensore in altra sede come legittimo impedimento ovvero come richiesta, con i noti, differenti effetti di cui all'art. 159 cod.pen.). A fronte del meno favorevole computo eseguito dalla Corte di merito, secondo parametri poi disattesi dalle Sezioni Unite, era stata rigettata la postulazione difensiva, che viceversa era fondata sui criteri poi avallati da queste ultime con la detta sentenza. La corretta determinazione del termine di prescrizione, previa riduzione del periodo di sospensione dello stesso, porta i ricorrenti a concludere che è ampiamente spirato il termine prescrizionale anche con riguardo alle condotte di frode fiscale contestate al capo C e relative all'anno 2005. Erra inoltre la Corte territoriale nel ritenere che, nel giudizio di rinvio, debba applicarsi il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 3 settembre 2013, peraltro emessa dalla Sezione Feriale (e non dalla 3 Sezione che ha poi pronunciato la sentenza di annullamento), in cui veniva seguito l'opposto criterio ai fini della determinazione della sospensione della prescrizione: ed invero, osservano i ricorrenti, nel giudizio di rinvio il principio di diritto vincolante, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc.pen., é unicamente quello contenuto nella sentenza di annullamento. In relazione a quanto precede, i ricorrenti evidenziano che la prescrizione del reato de quo, benché non ritenuta dalla Corte territoriale, era già intervenuta circa un mese prima della sentenza oggi impugnata. Lo spirare del termine di prescrizione viene eccepito dai ricorrenti anche sotto altro profilo, ed in specie quello dell'incertezza del dies a quo (ossia della trasmissione della presunta dichiarazione resa ai fini IVA dagli imputati): in relazione a tale incertezza, volendo anche ammettere che detta dichiarazione sia stata effettivamente presentata, il principio del favor rei deve indurre a individuare il dies a quo nella data del 1 gennaio 2006. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'intervenuta prescrizione del reato sub C, sempre in riferimento anche alla seconda annualità dello stesso, quanto meno dopo la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata, anche nella denegata ipotesi che sia recepito computo della sospensione di detto termine sulla base dei criteri adottati dalla stessa Corte di merito.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta il travisamento della prova e il vizio di motivazione in riferimento alla presentazione, da parte della Navigo.it, della dichiarazione IVA sia per l'anno 2004 che per l'anno 2005, fatto storico costituente elemento perfezionativo della fattispecie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, ma che la Corte di merito non ha accertato né verificato, limitandosi a prendere per buone le dichiarazioni rese dai consulenti del Pubblico ministero, i quali hanno sostenuto di avere esaminato le dichiarazioni, nonché la produzione parziale delle dette dichiarazioni in cartaceo, a fronte della quale, osservano i 4 ricorrenti, non sono agli atti i Modelli unici afferenti le dichiarazioni in esame (redditi e IVA), né le dichiarazioni IVA ricomprese nei detti Modelli unici;
non sono parimenti agli atti le ricevute telematiche delle dette dichiarazioni;
sono invece agli atti copie degli estratti di dette dichiarazioni, ma essi non sono conformi agli originali, essendovi state inserite in modo postumo alcune date. Che le dichiarazioni in parola non siano mai state acquisite agli atti del processo é, del resto, evidenziato dalla Corte di Cassazione nella stessa sentenza di annullamento con rinvio, in cui si rileva che la Corte di merito precedentemente intervenuta non aveva spiegato se le dichiarazioni stesse fossero mai state acquisite, "evidentemente perché ciò non é mai accaduto". Pur a fronte di ciò, la Corte del rinvio non ha espletato alcuna ulteriore attività istruttoria d'ufficio, dando per scontato che invece le dichiarazioni di che trattasi fossero agli atti.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia inoltre, sempre in relazione alle circostanze appena esaminate, la violazione di legge penale riferita all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, per non essere stato verificato ed esaminato un fatto storico costitutivo del reato in esame, costituito dalle dichiarazioni IVA non acquisite agli atti.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione circa la prova che le fatture asseritamente false siano state effettivamente registrate in contabilità e indicate in dichiarazione ai fini della detrazione IVA: la doglianza riguarda il fatto che i dati relativi alle dichiarazioni IVA non sono verificabili, in mancanza della sezione IVA del Modello unico;
che sarebbe indimostrata l'asserzione della Corte territoriale circa la detrazione dell'IVA delle fatture incriminate, asserzione fondata su un ragionamento illogico perché fondato sul confronto fra dati che non possono essere comparati stante la loro eterogeneità; che la Corte di merito non ha specificato quali delle 38 fatture contestate siano state utilizzate nella dichiarazione presentata per l'anno 2006. 3.6. Con il sesto motivo si denuncia, in subordine rispetto al motivo precedente, la nullità della sentenza e delle ordinanze impugnate per violazione di legge (in riferimento all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), per insussistenza dell'elemento perfezionativo costituito dalla dichiarazione IVA in cui sarebbero stati indicati elementi passivi fittizi, previamente inseriti in contabilità.
3.7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen., in relazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, stante l'insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla registrazione nella contabilità della Navigo.it delle fatture controverse, alla presentazione dei Modelli Unici e/o delle dichiarazioni IVA (in specie del Modello Unico 2006 relativo al 2005), all'indicazione delle fatture fittizie nel Modello Unico 2006 ai fini della detrazione 5 delle stesse, a chi firmò il Modello Unico, alla riferibilità di esso ad alcuno degli imputati, nonché alla configurabilità di ogni elemento perfezionativo del reato tributario di cui al ridetto art. 2 D.Lgs. 74/2000 e del reato p. e p. dall'art. 416 cod.pen.. 3.8. Con l'ottavo motivo si lamenta la nullità della sentenza e delle ordinanze impugnate in relazione alla violazione dell'art. 627 comma 2, cod.proc.pen., nonché degli artt. 6 comma 1 e 3 CEDU e 111 Cost.: ci si riferisce in particolare al fatto che la Corte di merito, pur a fronte della concorde richiesta delle parti (ivi compresa la Procura generale territoriale) di rinnovazione parziale dell'istruzione (nuova audizione del perito Gozzi e del millo Ciannarella sull'intercettazione progr. N. 2126; rinnovazione della perizia telefonica espletata in primo grado), ha rigettato la richiesta, fondando erroneamente il proprio divisamento sui criteri di cui all'art. 603 cod.proc.pen. anziché su quelli di cui all'art. 627 cod. proc.pen., nonché travisando le prove già acquisite e compiendo al riguardo attività istruttorie in assenza di contraddittorio, riferite a prove non acquisibili e non utilizzabili.
3.9. Con il nono motivo di ricorso la stessa doglianza di cui al motivo che precede é formulata anche a titolo di vizio di motivazione e di travisamento della prova.
3.10. Con il decimo motivo si lamentano sia il vizio di motivazione che la violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 416 cod.pen.: a fronte dell'assoluzione in primo grado dal reato de quo, la Corte di Appello di L'Aquila, basandosi sulle stesse prove (neppure valutandole in modo alternativo, ma limitandosi a richiamare una parte della giurisprudenza di legittimità) pervenne alla condanna degli imputati;
sul punto, a fronte delle censure della 3 Sezione di questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di Appello di Perugia pervenne al giudizio di colpevolezza dei ricorrenti in ordine al reato in esame sulla sola base della configurabilità dei reati-fine e del fatto che il reato si sarebbe sviluppato su una struttura societaria originariamente lecita, nell'erroneo presupposto che la Corte regolatrice avrebbe condiviso l'impostazione della Corte di Appello di L'Aquila. Quanto risulta agli atti, deducono i ricorrenti, rimane al più circoscritto nel perimetro del concorso di persone nel reato continuato;
ed inoltre, si lamenta il fatto che nella sentenza il ruolo di ciascun imputato é stato acriticamente disegnato sulla rispettiva posizione nella compagine societaria, senza ulteriori precisazioni, e si denuncia altresì l'assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato associativo. e3.11. Con l'undicesimo motivo, si lamenta vizio di motivazione travisamento della prova in ordine alla posizione di NNi RM, che in primo grado fu descritta come «meno esposta≫ rispetto a quella degli altri 6 fratelli. L'impugnata sentenza pone a carico di NNi RM il coinvolgimento nei reati contestati (in particolare in quello associativo, riguardo al quale la responsabilità a lui attribuita é condizione fondante ai fini del numero minimo di associati) solo perché costui é fratello di LL e RA RM, perché questi ultimi ricoprivano le cariche essenziali all'interno della società, e perché tali cariche presupponevano, secondo la Corte territoriale perugina, un sostanziale coinvolgimento di tutti e tre nella politica societaria. Si lamenta inoltre il travisamento della prova a carico di NNi RM con riferimento alle dichiarazioni del teste Favara sul c.d. "episodio dei timbri", in relazione al quale, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di merito, il teste fu assai incerto nel riferire se a tale, unico episodio di rilievo a suo carico NNi RM fosse presente o meno.
3.12. Con il dodicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova a carico degli imputati, in relazione al residuo reato tributario loro contestato, anche con riferimento all'elemento soggettivo.
3.13. Con il tredicesimo motivo, si denuncia la violazione di legge (artt. 585 e 627 cod.proc.pen.) in ordine all'inammissibilità, ritenuta dalla Corte di merito, dei motivi aggiunti in sede di giudizio di rinvio, pur essendo quest'ultimo determinato da annullamento con rinvio non già per violazione di legge, ma per vizio di motivazione.
3.14. Con il quattordicesimo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 192 comma 1 e 546 lettera e) cod.proc.pen., in merito alla valutazione delle prove (e in specie all'omessa valutazione delle testimonianze poste a sostegno della prospettazione difensiva).
3.15. Con il quindicesimo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 e all'art. 627, comma 3, cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione in ordine al profilo della fittizietà delle fatture. I ricorrenti deducono che, poiché viene loro contestato che le fatture fossero soggettivamente inesistenti, sul piano dell'offensività la falsità soggettiva rileva solo se idonea a produrre effetti fiscali;
sotto tale profilo, erra la Corte di merito nel ritenere irrilevanti le questioni attinenti alla inesistenza soggettiva delle fatture, atteso che l'annullamento con rinvio é stato disposto per vizio di motivazione, con la conseguenza che il giudice del rinvio ben poteva procedere a un nuovo esame dei fatti, con l'unico limite di non ripetere i già censurati vizi di motivazione.
3.16. Con il sedicesimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, fondato unicamente sulla pervicacia palesata dai prevenuti nelle loro condotte, pervicacia peraltro inesistente in quanto le condotte stesse sono state contestate esclusivamente con riferimento agli anni 2005 e 2006 (laddove l'attività della 7 Navigo.it si é protratta dal 2000 al 2009); illogico é poi il diniego delle dette attenuanti generiche pur a fronte di un quadro accusatorio che nella stessa sentenza, anche con riferimento agli esiti sanzionatori, si riconosce come ridimensionato.
3.17. Con il diciassettesimo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione alla violazione del giudicato ex art. 649 cod.proc.pen.. La Corte di merito ha, invero, disposto trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Teramo in ordine ai capi D, F e G per essere i fatti diversi da quello contestato, sebbene la Procura della Repubblica, dopo avere proposto appello in relazione a detti capi, non abbia proposto ricorso per cassazione;
la conseguente improcedibilità per detti reati, coperti da giudicato, impediva alla Corte territoriale di pronunciarsi su di essi, ma a fronte di ciò il fatto che invece sia stato statuito su detti capi d'imputazione ha influito anche sui reati per cui vi fu condanna, con riferimento all'arco temporale delle condotte criminose considerate e alle conseguenti, sfavorevoli statuizioni sanzionatorie.
3.18. Con il diciottesimo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'intervenuta prescrizione del reato tributario in riferimento all'annualità 2004: in più passi della sentenza é stata censurata e posta a base del convincimento della Corte di merito la commissione di più reati- fine, sebbene sia stata affermata la penale responsabilità degli imputati soltanto con riferimento al reato tributario riferito all'annualità 2005, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione quello relativo all'annualità precedente.
3.19. Con il diciannovesimo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento al sequestro preventivo, che si assume illegittimamente revocato.
3.20. Con il ventesimo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 2, 200, 240 e 322 ter cod.pen., in quanto la confisca, disposta in un primo tempo ex art. 322 ter cod.pen. (in relazione all'ipotesi di truffa cui essa accedeva, poi assorbita nel reato tributario di cui al capo B), é stata disposta direttamente ex art. 200 cod.pen., il che costituisce violazione del divieto di reformatio in peius, comportando l'applicazione di una norma più sfavorevole al reo in assenza di impugnazione sul punto da parte della pubblica accusa.
3.21. Con il ventunesimo e ultimo motivo, si denuncia l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni di conversazioni ambientali, in quanto non richieste né autorizzate ex art. 266, comma 2 cod.proc.pen. e ss., e delle intercettazioni telefoniche in quanto eseguite con software che consente soltanto l'ascolto, e dunque in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc.pen.. 8 4. Venendo al ricorso presentato nell'interesse del solo LL RM dall'avv. Assumma, esso si articola, come già accennato, in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B (art. 2 D.Lgs. 74/2000), con riferimento al mancato accertamento dell'elemento costitutivo del reato (in specie all'accertamento dell'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale e dell'utilizzo delle 38 fatture incriminate), sulla scorta di argomentazioni che, sebbene ampiamente articolate, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle già viste nel ricorso presentato dagli avv.ti De Scrilli e Coppi nella parte vertente sui medesimi aspetti.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto p. e p. dall'art. 416 cod.pen., sulla base di argomentazioni (l'esclusiva riferibilità della societas sceleris all'appartenenza degli imputati a una medesima compagine societaria;
l'indebita connotazione associativa attribuita a un'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato) sostanzialmente sovrapponibili, anche in questo caso, al ricorso presentato dagli avv.ti De Scrilli e Coppi nella parte vertente sui medesimi aspetti.
4.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento alla confisca diretta ex art. 240 cod.pen., misura di sicurezza facoltativa applicata senza motivazione in ordine alla pericolosità sociale e in carenza del necessario nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di confisca e il reato contestato (e della riferibilità delle somme confiscate a profitto effettivo e concreto del reato stesso, laddove esse sarebbero state unicamente un credito d'imposta, ossia una mera "aspettativa di profitto"). CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I numerosi e articolati motivi di ricorso come sopra sintetizzati possono essere suddivisi, per comodità di trattazione, essenzialmente in cinque categorie di argomenti. Un primo argomento é costituito dall'intervenuta prescrizione, con particolare riguardo al residuo reato p. e p. dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 riferito all'annualità 2005 e alla dichiarazione resa l'anno successivo (si é avuto modo di precisare che la dichiarazione di prescrizione é già intervenuta, ad opera della Corte di merito, con riferimento alla precedente annualità 2004). Un secondo argomento é costituito dall'esclusione, nel merito, del detto reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, che non si sarebbe perfezionato nei suoi elementi costitutivi, o rispetto al quale detti elementi non avrebbero formato oggetto di accertamento. 9 Un terzo argomento riguarda invece l'insussistenza del delitto di associazione per delinquere di cui al capo A, in relazione al fatto che le condotte criminose si sarebbero svolte in un arco di tempo ristretto e definito;
che l'appartenenza degli imputati alla stessa società Navigo.it è stata indebitamente ritenuta come una forma di sfruttamento a fini criminosi della compagine societaria suddetta;
che mancherebbe il numero minimo di tre associati, tale non potendosi qualificare NNi RM;
che, infine, si verserebbe al più in un'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato. Un quarto argomento concerne varie questioni processuali, inerenti fra l'altro alla valutazione delle prove (ritenuta viziata tanto sul piano della violazione di legge che sotto il profilo del difetto di motivazione), alla mancata osservanza dei principi di diritto affermati nella sentenza d'annullamento (in violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen.) e all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Un quinto e ultimo argomento riguarda infine le statuizioni sanzionatorie e quelle reali disposte con la sentenza impugnata.
6. Mette conto evidenziare, a questo punto, che la 3 Sezione della Corte, con la sentenza di annullamento con rinvio emessa in data 17 ottobre 2013, ha censurato la precedente sentenza della Corte di Appello di L'Aquila nei suoi aspetti sostanziali, riferiti tanto al reato associativo contestato al capo A, quanto al reato tributario contestato al capo C: a proposito del primo (vds. punto 13 della sentenza d'annullamento), le censure ineriscono alla carenza di motivazione in ordine all'aspetto della programmazione di una serie indeterminata di reati di natura fiscale, carenza di motivazione sulla quale, del resto, si riverberano, accentuandola, gli elementi deficitari della motivazione in ordine al reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 contestato al capo C;
a proposito di quest'ultimo (punto 14.2 della sentenza d'annullamento), le censure vertenti sulla motivazione della consumazione del reato, da individuarsi nella presentazione della dichiarazione fraudolenta, rilevano che la Corte di merito che emise la sentenza annullata non fornì in motivazione elementi probatori decisivi in ordine al fatto che le dichiarazioni sarebbero state presentate, non risultando oltretutto che dette dichiarazioni siano mai state acquisite agli atti del processo.
7. Ciò posto, deve constatarsi che é, innanzitutto, fondato il primo motivo di ricorso presentato dagli avv.ti De Scrilli e Coppi. Deve infatti ritenersi pacifico (ed è del resto espressamente riconosciuto dalla Corte perugina nell'impugnata sentenza) che, indipendentemente dalla effettiva presentazione della dichiarazione fraudolenta relativa all'annualità 2005, essa doveva intendersi 10 temporalmente collocata al 28 ottobre 2006. Il termine di prescrizione massimo del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (esclusi i periodi sospensivi del corso del detto termine di prescrizione) é di sette anni e sei mesi (con scadenza, quindi, il 28 aprile 2014). A tale periodo vanno aggiunti i periodi sospensivi, calcolati sulla base dell'interpretazione dell'art. 159 cod.pen. recepita oggi dalla giurisprudenza apicale di legittimità e correttamente riportati nel ricorso degli avv.ti De Scrilli e Coppi alle pagine 5 e 6: é, in particolare, corretta (alla luce della sentenza Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913) l'affermazione secondo cui il periodo di sospensione conseguente al concomitante impegno professionale dell'avv. Lettieri dedotto all'udienza del 19 ottobre 2011 deve determinarsi in 60 giorni, e non nell'arco temporale decorrente dalla detta udienza a quella successiva del 17 febbraio 2012 (mesi 3 e giorni 28) come ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. Complessivamente, quindi, i periodi di sospensione del termine di prescrizione assommano a cinque mesi e tre giorni;
aggiungendo tali periodi alla scadenza del termine sopra indicata (28 aprile 2014) si perviene allo spirare del termine di prescrizione in data 1 ottobre 2014, ormai ampiamente decorso e già maturato alla data di emissione della sentenza impugnata. Ora, é noto che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice é legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; in terminis, fra le tante, vds. Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). Al riguardo, pur a fronte delle ampie argomentazioni spese dai ricorrenti per contestare la sentenza impugnata nella parte in cui essa conferma la condanna per il reato di cui all'art. 2, D.Lgs. 74/2000, e a fronte della motivazione con cui detta sentenza ravvisa gli estremi per affermare la sussistenza del reato de quo, non può certo parlarsi, nella specie, di evidenza ictu oculi dell'insussistenza del reato di cui al capo C.
7.1. Per amor di compiutezza, va peraltro dato conto di un'ulteriore questione, riguardante l'applicazione delle previsioni sopra richiamate in ordine al decorso del termine di prescrizione e sollevata dalla difesa in sede di discussione. 11 È noto che, recentemente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Grande Sezione, IC ed altri, 8 settembre 2015) ha affermato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato, di cui al combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, e dell'articolo 161 cod.pen. (come risultanti dalle modifiche di cui alla legge 5 dicembre 2005, n. 251) è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. In relazione a ciò, la Corte di Lussemburgo ha affermato che «Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE». In esito a tale pronunzia, questa Corte ha disapplicato in subiecta materia la prescrizione disciplinata dalle norme nazionali sopra richiamate (Sez. 3, sentenza 17/09/2015, n. 2210, Pennacchini). Medio tempore, va segnalata l'ordinanza della Corte di appello di Milano, 2 Sezione penale, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, legge 130/2008, nella parte in cui essa impone l'applicazione dell'art. 325, §§ 1 e 2 del TFUE, da cui discenderebbe l'obbligo di disapplicazione degli artt. 160 ultimo comma e 161 comma 2 cod.pen., nei sensi di cui alla citata sentenza IC della CGUE.
7.2. Senza addentrarsi analiticamente nelle complesse questioni affrontate nelle decisioni appena richiamate, questo Collegio ritiene doversi valorizzare due fondamentali aspetti, che inducono a ritenere non applicabili, nel caso di specie, i principi indicati dalla sentenza IC. Il primo aspetto è riferito alla determinazione della soglia minima di gravità delle frodi in relazione alle quali andrebbe disapplicata la disciplina nazionale sulla prescrizione, in base alla ridetta decisione della CGUE. Il secondo aspetto è di ordine intertemporale, e concerne la questione della disapplicabilità della detta disciplina nazionale a seconda che, in base ad essa, la prescrizione sia già maturata, ovvero il suo termine sia ancora pendente.
7.3. Partendo dal primo aspetto, la sentenza IC fa espresso richiamo a casi di frode grave», senza precisare quale sarebbe la soglia di gravità minima in cui il reato dovrebbe concretizzarsi ai fini della disapplicazione della 12 prescrizione: l'unico criterio è riferito alla lesività del reato rispetto agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ora, nel caso di specie, si è dato conto del fatto che già la Corte di appello di L'Aquila ha escluso, in relazione al reato di cui al capo C (ossia quello p. e p. dall'art. 2, D.Lgs. 74/2000), l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. (danno patrimoniale di rilevante gravità), e tale valutazione non è stata posta in discussione né dalla 3 Sezione di questa Corte, né dalla Corte di merito che ha giudicato in sede di rinvio;
siffatto elemento decisorio, da considerarsi ormai intangibile, non può che riverberare i propri effetti sulla determinazione della gravità del reato nella specie commesso, gravità che non è apparsa tale da giustificare un regime sanzionatorio di particolare severità. A ciò si deve aggiungere che, oltre al complessivo ridimensionamento dell'impostazione accusatoria con riferimento alla portata dell'illecito tributario ascritto agli odierni ricorrenti, esso risulta ulteriormente circoscritto dalla declaratoria di prescrizione del reato in riferimento alla dichiarazione asseritamente presentata nel 2005 in riferimento all'annualità 2004; declaratoria che, a sua volta, è ormai intangibile. A fronte di ciò, ove si consideri che nel caso IC il sistema associativo finalizzato alle frodi c.d. carosello riguardava condotte protrattesi per diversi anni, in riferimento alle quali gli imputati erano accusati di aver commesso una frode in materia di IVA per vari milioni di euro, deve ritenersi che, in relazione a quanto residua nell'imputazione del reato tributario oggetto del presente giudizio (a parte quanto si dirà in ordine alle carenze riscontrate dalla 3 Sezione di questa Corte negli elementi probatori del reato de quo) si versi in un'ipotesi caratterizzata da ben minore gravità. Ciò assume rilievo in ordine allo scrutinio, affidato al giudice nazionale dalla CGUE quale organo tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione disapplicando, all'occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse alla luce dell'art. 325 TFUE, ove dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave» non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l'adozione di decisioni giudiziarie definitive. Al di là dell'intrinseca complessità del compito interpretativo così affidato al giudice nazionale, chiamato in sostanza a una valutazione d'impatto delle disposizioni di riferimento che esula dal caso concreto a lui affidato, sembra in radice da escludere che nel caso di specie possa parlarsi di gravità nel senso indicato dalla Corte lussemburghese, avuto riguardo al sicuro ridimensionamento e alla non ancora definita entità dell'imposta di cui si assume l'evasione.
7.4. Sul piano intertemporale, si impongono due ordini di considerazioni. 13 Il primo, e più evidente, è che il reato, con riferimento a una delle due annualità per le quali esso era contestato, è stato già dichiarato prescritto, e la 2 relativa declaratoria è coperta da giudicato. Non può sfuggire come, in relazione alla residua e successiva annualità, sarebbe inaccettabile, anche sotto il profilo giuridico, che la prescrizione del reato (che risulta a sua volta decorsa, come si è detto, già prima della sentenza impugnata, in base alla legislazione nazionale e al diritto vivente) possa oggi essere vanificata per effetto di un'interpretazione sopravvenuta dell'art. 325 del TFUE, come quella offerta dalla sentenza IC. Il secondo aspetto riguarda, più in generale, l'interpretazione della pronunzia della Corte di Lussemburgo nella sua portata dispositiva. Va considerato al riguardo che, nelle sue conclusioni nell'ambito della causa IC e altri avanti la CGUE, l'Avvocato Generale presso la Corte, Juliane Kokott, aveva espressamente precisato che l'interpretazione proposta a quest'ultima, poi recepita nella sentenza, «apre, in tutti i casi in cui non è ancora intervenuta la prescrizione, un margine discrezionale ai fini della considerazione di valutazioni di diritto dell'Unione che i giudici degli Stati membri devono sfruttare completamente in sede di applicazione del rispettivo diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività»> (§ 121), aggiungendo poi che «Non si tratta, in proposito, di ricavare nuovi termini di prescrizione direttamente dal diritto dell'Unione. Gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 325 TFUE non contengono comunque, al riguardo, al pari del regolamento n. 2988/95 e della convenzione PIF, disposizioni sufficientemente concrete che consentirebbero un'applicazione diretta nei confronti del singolo» (§ 122). Se dunque tali profili sono stati affrontati avanti la Corte di Lussemburgo nei termini appena detti, non può non ravvisarsi (come parte della dottrina ha d'altronde osservato all'indomani della sentenza IC) una sorta di "diritto quesito" dell'imputato all'estinzione del reato per il quale fosse già intervenuto il termine di prescrizione, diritto che non appare pregiudicabile per effetto di una forma atipica di ius superveniens come quella introdotta dalla Corte lussemburghese con la più volte citata pronunzia. In tal senso, appare ragionevole sostenere che la disapplicazione degli artt. 160 e 161 cod.pen., per assicurare la tenuta dei principi ispiratori del sistema penale nazionale (a cominciare dall'art. 25, comma 2, Cost.) e al tempo stesso il rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea (art. 117, comma 1 Cost.), debba valutarsi rispetto ai fatti non ancora prescritti alla data della pubblicazione della sentenza IC (3 settembre 2015), fra i quali non rientra il caso in esame.
7.5. Per il complesso di ragioni fin qui enunciate, non viene accolta la sollecitazione difensiva, formulata in via gradata, di sollevare sul punto questione 14 di legittimità costituzionale, atteso che detta questione appare priva del requisito della rilevanza ai fini del caso per cui si procede. Da tutto ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato di cui al capo C, anche in riferimento alla residua annualità, estinto per prescrizione.
8. Cionondimeno, passando alle doglianze dei ricorrenti avverso la condanna per il reato p. e p. dall'art. 416 cod.pen., va comunque incidentalmente e sommariamente sviluppata l'analisi del ridetto reato sub C come reato-fine rispetto al reato associativo di cui al capo A, atteso che la Corte regolatrice, con la sentenza d'annullamento con rinvio, ha appuntato le proprie censure, oltreché sulle carenze motivazionali in ordine alla programmazione di una serie indeterminata di reati fiscali, anche sulla non esaustiva motivazione, da parte della precedente Corte territoriale, in punto di consumazione di detto reato-fine (con particolare riguardo alla presentazione della dichiarazione fraudolenta per gli anni 2004 e 2005). Sempre con riferimento al reato associativo sub A, sulla base in particolare dell'undicesimo motivo del ricorso presentato dagli avv.ti De Scrilli e Coppi, occorre altresì verificare la sussistenza del numero minimo di associati, con specifico riguardo alla posizione del terzo associato, NNi RM. Deve rilevarsi che, se invero la Corte territoriale ha convenientemente dato conto della sussistenza di una struttura criminosa tesa alla realizzazione di una pluralità indeterminata di violazioni finanziarie (descrivendo con ampiezza e ricchezza di elementi l'organizzazione delle c.d. frodi-carosello e argomentando da ciò la destinazione del sistema criminoso così congegnato a durare indefinitamente nel tempo), maggiori perplessità desta l'impugnata sentenza con riferimento all'assunto dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni a fini IVA per il 2004 e il 2005 e dell'inserimento, nelle stesse, delle fatture incriminate;
e, soprattutto, alla compartecipazione del numero minimo di associati, in particolare di NNi RM. Sotto il primo profilo, va ribadito che, in tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (ex multis, Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358); inoltre, deve 15 evidenziarsi che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) é integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall'inserimento nella dichiarazione d'imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità (Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 2012, Malago', Rv. 252513). Nel caso de quo, per come si legge nella motivazione dell'impugnata sentenza (pp. 54 e ss.), la Corte perugina ha tratto la convinzione che la società Navigo.it aveva presentato le dichiarazioni annuali a fini fiscali unicamente sulla base delle dichiarazioni dei consulenti del Pubblico ministero, i quali hanno riferito che le dette dichiarazioni sarebbero state presentate rispettivamente il 24 ottobre 2005 (per l'annualità 2004) e il 28 ottobre 2006 (per l'annualità 2005), nonchè sulla base di una copia parziale in cartaceo della dichiarazione a fini IVA, in allegato alla relazione dei consulenti. Quanto poi all'inserimento, non solo in contabilità, ma nelle dette dichiarazioni d'imposta dei denunciati elementi fittizi (riferiti nella specie a fatture soggettivamente inesistenti), la Corte di merito ha tratto il relativo convincimento unicamente dalle dichiarazioni del teste operante Di Girolamo, il quale ha riferito sulla verifica contabile inerente all'effettività dei rapporti e all'incremento del volume d'affari della società; nonché dall'analisi dell'ammontare complessivo dei crediti IVA che sarebbero stati dichiarati e prodotti nelle dette dichiarazioni. Ma solo in termini congetturali e genericamente deduttivi la Corte territoriale si esprime a proposito dell'effettivo inserimento delle 38 fatture che si assumono riferite a operazioni inesistenti nelle ridette dichiarazioni annuali (pp. 57-58 sentenza impugnata). Il che sta a significare, come del resto aveva già osservato la Corte regolatrice con la sentenza di annullamento in data 17 ottobre 2013, che da un lato, in realtà, le dichiarazioni non sono state mai acquisite nel processo;
e che dall'altro, e soprattutto, nell'impugnata sentenza non si è tenuto conto di quanto affermato dalla stessa Corte regolatrice circa il fatto che sarebbe stato necessario dimostrare l'utilizzo specifico delle 38 fatture incriminate, e non di altre, ai fini dell'esposizione dei crediti IVA nell'ambito delle dichiarazioni annuali. Resta perciò sostanzialmente inevasa, sul punto, la carenza motivazionale evidenziata nella sentenza della 3 Sezione. Ma anche con riferimento al ruolo di NNi RM quale compartecipe dell'associazione per delinquere (ruolo che a questo punto risulta essenziale per la sussistenza del reato, atteso che dall'imputazione de qua sono stati definitivamente assolti gli imputati Di BI e AU, e che il reato é ormai 16 contestato ai soli tre fratelli RM) l'impugnata sentenza non offre elementi dirimenti. Da un lato, infatti, é stata operata dalla Corte perugina una sorta di equazione fra il ruolo di costui nel preteso sodalizio criminoso e la sua posizione di legale rappresentante della Navigo.it. Dall'altro, per suffragare la tesi dell'inserimento nella societas sceleris del NNi RM, si é attribuito rilievo alle dichiarazioni del teste Favara in ordine a uno specifico episodio cui costui avrebbe partecipato, nonché ad alcune conversazioni, in una soltanto delle quali compare NNi RM. Alla luce degli atti, nessuno dei citati elementi appare però probatoriamente significativo di un concreto e consapevole apporto del detto imputato all'attività criminosa associata oggetto di contestazione: l'episodio di cui riferisce il teste Favara concerne unicamente la rimozione di timbri doganali da alcune casse di cellulari (e peraltro non vi é neppure certezza, nel dichiarato del teste, circa la presenza di NNi RM in quell'occasione); del pari non é chiaro in che modo l'intercettazione n. 957 RIT 24/06 integri elementi rilevanti ai fini della compartecipazione di NNi RM a una qualche condotta criminosa;
men che meno ciò é dato comprendere alla luce delle ulteriori conversazioni intercettate (nn. 64 e 2484 RIT 24/06), nelle quali il detto imputato neppure compare. Quanto poi alle dichiarazioni dei testi ER e BE, a loro volte riportate nella motivazione della sentenza impugnata (p. 59), esse non fanno che confermare il ruolo di NNi RM nella compagine societaria (fra l'altro il ER riferisce di averlo visto solo una volta), il che non può certo equivalere ex se a un inserimento del detto imputato nel sodalizio criminoso. É noto, del resto, che ai fini della prova circa la partecipazione a un'associazione per delinquere é necessaria la prestazione, da parte dell'associato, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa (arg. ex Sez. 2, Sentenza n. 2350 del 21/12/2004, dep. 2005, Papalia e altri, Rv. 230718); e va altresì ricordato che, in materia di associazione per delinquere, se non sussiste la prova che i reati fine siano stati progettati dall'intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, dalla commissione dei singoli reati non può essere fatta discendere la responsabilità per l'appartenenza all'associazione criminosa (Sez. 2, n. 5075 del 12/01/2006, D'Erme ed altri, Rv. 233156).
8.1. S'impone pertanto una rivalutazione, in sede di ulteriore rinvio, della sussistenza del reato associativo contestato al capo A, sia con riferimento alla 17 consumazione del reato-fine di cui al capo C (peraltro, come si é detto, prescritto) mediante l'effettiva presentazione della dichiarazione contenente gli elementi passivi fittizi (ossia le 38 fatture oggetto di contestazione a tal fine), sia con riferimento alla sussistenza del numero minimo di associati e, in particolare, alla posizione di NNi RM. Restano all'evidenza assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dai ricorrenti, in quanto la rivalutazione riferita ai fondamenti del reato associativo (unico a non essere allo stato estinto, risultando il medesimo contestato fino al 2008 ed essendovi contestazione in fatto, nei confronti dei tre imputati, della qualifica di soggetti che costituirono l'associazione, e dunque del comma 1 dell'art. 416 cod.pen.) é chiaramente pregiudiziale rispetto alla delibazione di dette questioni.
9. Conclusivamente, e in conseguenza di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al residuo reato tributario p. e p. dall'art. 2, D.Lgs. 74/2000 (capo C), per essere lo stesso estinto per prescrizione;
e con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila quanto al reato p. e p. dall'art. 416 cod.pen. (capo A), per nuovo esame sul punto, in relazione agli aspetti come sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio quanto al reato di cui al capo C, perché estinto per prescrizione;
e con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila quanto al reato di cui al capo A, per nuovo esame sul punto. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016. il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Pavich (Francesco Ciampi) E Susth aw T R O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dyssa Gabriella Lamelza 18 do CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Cassazione - Quarta Sesione яno 29653/16 del 21/6/2016 Perole - con sentenza deportata il 13/7/2016 :ll Diggane dhe, nella motivasion della sentenza n. 7914/16 del 25 gennaio 2016, emessa dalla 4 Sezione della Corte di Cassazione nei Confronti di NNi RM, LL RM e RA RM, vel dispritivo della stessa Sentenza uisento vella sentenza-documents e in quello amotato a ruolo, laddove è uidicata quale competente per gurdizio di rinvio il la Corte d'Appello di L'Aquila, si intende mivece midicata come tale la Corte d'ap= pello di Firenze 77. DI M E 2016Roma, 28 LUG 2005 R Il Funzionario Giudiziario P U E Filippo GRECO T R O C