Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2016, n. 7914
CASS
Sentenza 25 gennaio 2016

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Massime1

In tema di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs.10 marzo 2000 n. 74, i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri del 8 settembre 2015, C-105/14, in ordine alla possibilità di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen. se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia (3 settembre 2015).

Commentario1

  • 1Evasioni IVA: sono frodi gravi all’interesse finanziario UE anche se manca la fraudolenza.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 aprile 2022

    In tema di frodi dell'interesse finanziario dell'Unione, le condotte evasive dell'i.v.a. dell'ordinamento italiano possono essere connotate di frode pur in assenza di previsione espressa, nella norma sanzionatoria di riferimento, del requisito della fraudolenza: così, anche la violazione degli art. 5,8 e 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, possono essere connotate quale frodi gravi all'interesse finanziario dell'Unione, che l'art. 325 tfUe tutela. L'art. 133 c.p. è un parametro oggettivo d'individuazione del requisito della gravità della frode per cui il giudice nazionale operi la non applicazione della prescrizione. Tribunale Napoli sez. V, 20/07/2021, (ud. 20/07/2021, dep. 20/07/2021), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2016, n. 7914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7914
Data del deposito : 25 gennaio 2016

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