Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo, tra l'altro, Giorgio D. e Andrea P. da alcuni specifici episodi di peculato; riconoscendo a Luca B. l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; rideterminando la pena per quest'ultimo e riducendo la pena accessoria per tutti gli imputati e la confisca per due di loro - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato: - Luigi Giuseppe V. in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 c.p., per essersi, nella sua qualità di capogruppo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ TO S. Presidente del 19/12/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere N. 1886
Dott. CONTI Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia Consigliere N. 30151/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ON N. IL 10/06/1942;
avverso la sentenza n. 1688/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del 02/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Alberini CIno che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte;
Udito il difensore Avv. Borgogno Roberto che si associa alle conclusioni del P.G..
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 9/3/2007 il Tribunale di Lecce dichiarava IA TO colpevole dei reati di concorso in truffa aggravata continuata ex artt. 81 - 110 - 640 cpv c.p. - art. 61 c.p., n. 9 (capo a), di concorso in falso per induzione ex art. 110 - 48 - 479 c.p. (capo b) e di tentata concussione ex artt. 56 - 317 c.p. (capo c) e riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, unificati i reati per continuazione, lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore di PO RA, costituitosi parte civile. Si contestava all'imputato di avere, in concorso con i coniugi IZ SA e NO CI, usando i suoi poteri di Sindaco del Comune di Specchia, con artifici e raggiri, consistiti nel rappresentare falsamente all'amministrazione comunale che la NO era proprietaria di un frantoio ipogeo, già in possesso in realtà alla PO CO IC s.n.c. e per essa a PO RA, promissoria acquirente dalla proprietaria IA TA, e nello stipulare di concerto con i predetti un contratto di compravendita al Comune dell'immobile, inducevano in errore la amministrazione, che acquistava dalla NO il frantoio, di cui costei non era proprietaria, con danno del Comune, che pagava in corrispettivo la somma di Lire 15.000.000 a vantaggio dei due coniugi, che non vantavano alcun diritto sul bene.
Si contestava altresì al predetto di avere nell'esercizio delle funzioni di Sindaco predisposto e adottato le delibere e gli atti amministrativi concernenti la procedura per l'acquisto di detto immobile, nei quali contrariamente al vero si attestava che il frantoio ipogeo era di proprietà della NO CI, in tal modo inducendo al falso i tecnici del comune e la G.M..
Infine si addebitava all'imputato di avere, abusando della qualità e dei poteri di Sindaco, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco ad indurre PO RA - possessore del frantoio, che a sua volta aveva promesso in vendita il medesimo bene ai coniugi Piazza, impegnandosi a regolarizzare il passaggio di proprietà, in cambio di lavori di sistemazione dei locali di proprietà PO e di asfaltatura del piazzale antistante ad opera del Piazza - a stipulare contro la sua volontà una transazione che prevedeva il trasferimento al Comune della proprietà del frantoio, che nel frattempo l'ente aveva acquistato dalla NO in conseguenza della condotta illecita di cui al capo a), minacciandolo tra l'altro di porre in esecuzione due ordinanze di chiusura con effetto immediato delle sue attività commerciali, per presunti abusi edilizi, mai eseguite, nonché due ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per detti abusi, predisposte e non firmate. A seguito di gravame degli imputati la corte di Appello di Lecce con sentenza in data 2/10/2009 in riforma della sentenza di primo grado dichiarava n.d.p.
contro
IZ SA e NO CI dal reato di truffa, perché estinto per prescrizione, assolveva il IA dal medesimo reato per non avere commesso il fatto e dal reato di falso ideologico per induzione perché il fatto non costituisce reato, confermava nel resto la sentenza impugnata, rideterminando la pena per il residuo reato di tentata concussione come da dispositivo e liquidando le ulteriori spese di costituzione di parte civile, sostenute in quella fase. Condivideva la corte di merito la ricostruzione della vicenda operata in prime cure, non dubitando alla stregua della prova documentale e dichiarativa della sussistenza della truffa, dalla quale però escludeva la partecipazione dell'imputato, ritenuto vittima del raggiro, posto in essere da IZ SA;
riteneva non imputabile al Sindaco la falsità ideologica degli atti amministrativi, non essendovi prova che il IA avesse provocato intenzionalmente con la sua condotta l'errore, che era alla base della false attestazioni circa la proprietà della NO del frantoio de quo.
Quanto alla tentata concussione, riteneva ben configurabile l'ipotesi del tentativo di concussione, contestato al IA nella sua qualità, ritenendo provato che costui, dopo avere perso la speranza di acquisire direttamente dalla proprietaria IA TA in tempi ristretti, imposti dalla scadenza del finanziamento pubblico, la piena proprietà dell'immobile, di cui l'ente aveva solo il possesso e per l'acquisto del quale vi era stato un esborso dalla casse comunali della somma di Lire 15.000.000 in favore della NO, della quale lo stesso Sindaco poteva essere chiamato a rispondere, aveva iniziato a compulsare in modo illecito per indurlo a cedere in via transattiva il frantoio il recalcitrante PO RA, il quale nel frattempo aveva intrapreso una serie di iniziative legali contro il Comune, vissute dall'imputato come una minaccia per il timore di vedersi vanificare la sua iniziativa politica, con conseguente responsabilità contabile a suo carico per gli esborsi erogati sine causa. Valorizzava a tal fine la coincidenza temporale tra la dichiarazione di pubblica utilità dell'immobile e la diffida al PO, affinché stesse attento, perché aveva "una attività", una telefonata diretta al padre, PO CO AR, amministratore della s.n.c, promissaria acquirente dalla TA, nel corso della quale diceva "giacché sei andato all'avvocato, domani ti mando il sopralluogo", nonché l'attività ispettiva posta in essere dal comandante della polizia municipale, sfociata nella emissione di due ordinanze di sospensione dell'attività commerciale dell'azienda PO per presunti abusi edilizi, e la conseguente predisposizione di atti sanzionatori, ritenuti chiaramente protesi ad ottenere una utilità diversa da quella istituzionale e sintomatici dello scopo di mettere i PO in una condizione di difficoltà economica e lavorativa e conseguentemente di forte pressione psicologica per indurli a cedere la proprietà del frantoio. Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo dei suoi difensori i quali a sostegno della richiesta di annullamento articolano vari motivi.
Con il primo motivo denunciano la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 c.p.p. e art. 546 c.p.p., nn. 2 e 3, in riferimento alla mancanza di sottoscrizione del Presidente del collegio, sostituita dalla sottoscrizione oltre che del relatore, dell'altro componente del collegio, senza alcuna indicazione dei motivi della mancata sottoscrizione del Presidente, e censurano l'errore della corte di merito che solo nella motivazione impugnata avevano fatto riferimento alla decadenza dalle funzioni del predetto magistrato, assente ingiustificato, ipotesi questa, che non trovava conferma nella norma di cui all'art. 546, comma 2 che eccezionalmente prevedeva la sottoscrizione dei due giudici a latere nei soli casi di morte o altro impedimento del Presidente. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge processuale in riferimento alla ritenuta inammissibilità, perché tardiva, della richiesta di rinnovazione del dibattimento e censurano l'errore della corte distrettuale nell'avere applicato il disposto di cui all'art. 601 c.p.p., comma 4 in luogo di quello ex art. 585 c.p.p., comma 4, che consentiva la presentazione di nuovi motivi fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), in riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva, costituita dall'acquisizione di documentazione sopravvenuta a firma della costituita parte civile, contenente una denuncia di infortunio sul lavoro, subito dal PO RA presso il frantoio de quo, avvenuto in data prossima al giudizio di appello, che dimostrava l'iniziativa strumentale e speculativa, posta in essere dal predetto allo scopo di ottenere un ulteriore vantaggio patrimoniale a scapito del Comune attraverso la prospettazione di una improbabile, quanto illegittima richiesta di annullamento della transazione riferita ai fatti del processo, e che il giudice aveva liquidato superficialmente ritenendola mera questione civile. Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 56 - 317 c.p. e il vizio di motivazione testualmente rilevabile in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di concussione e stigmatizza l'operato della corte territoriale, laddove con motivazione incongrua e non coerente con le risultanze processuali aveva erroneamente ritenuto sussistere i requisiti della norma incriminatrice, fino a valorizzare come "altra utilità" l'utilità politica come evento perseguito dall'imputato, che la giurisprudenza di legittimità aveva già escluso dal novero dei vantaggi per il pubblico ufficiale, attesa la sua natura non personale, e non aveva dato il giusto peso alla ipotesi della desistenza volontaria, resa evidente dal rilascio della concessione in sanatoria avvenuta in data 25/10/2001 e dalla nuova bozza di transazione, successivamente approvata con Delib. G.M. 30 novembre 2001.
Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 62/bis - 69 c.p., artt. 317 bis e 323 bis c.p. e il vizio di motivazione testualmente rilevabile in riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, venuto meno, a seguito delle ipotesi di truffa e falso, e alla mancata concessione della attenuante di particolare tenuità del fatto, introdotta con la norma di cui all'art. 323 bis c.p., nonché alla mancata esclusione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che per le attenuanti concesse doveva essere sostituita con quella temporanea, secondo quanto dispone l'art. 317 bis cit. e infine alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Il ricorso non ha fondamento.
La censura di cui al primo motivo, ha già costituito oggetto di esame e valutazione da parte del giudice del gravame, la cui decisione non appare in violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 2, ne' manifestamente illogica, giacché correttamente l'assenza ingiustificata dal servizio del Presidente, che si protraeva dalla data del 29 Maggio 2007 e persisteva alla data del 7 Giugno 2007 del deposito della sentenza, è stata equiparata all'impedimento assoluto, in quanto manifestazione della volontà del magistrato di abbandonare le funzioni, a nulla rilevando che il lasso di tempo intercorso tra le suindicate date non coprisse il termine di quindici giorni, necessari per incorrere nella decadenza dal servizio di cui all'art. 127 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, essendo evidente che la decisione del Presidente del collegio di non rientrare più in servizio era già conosciuta dagli altri componenti del collegio certamente da epoca precedente a quella del 29/5/2007. Le censure di cui al secondo e terzo motivo, concernenti la mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla richiesta di acquisizione della documentazione, relativa ad un infortunio sul lavoro, subito dalla parte civile, dimostrativa dell'intento speculativo del PO, che, sebbene correttamente proposta nel termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, è stata comunque ritenuta dal giudice del gravame (pagg.53-54 della sentenza impugnata) sostanzialmente non idonea ad incidere sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'affermazione della colpevolezza, ma sulla quantificazione del danno.
Quanto alla censura di cui al quarto motivo, corretta si ravvisa la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal IA come tentativo di concussione. L'abuso è consistito nella strumentalizzazione da parte del predetto dei suoi poteri di sindaco, nella cui veste ha esercitato in maniera distorta le attribuzioni del suo ufficio, piegandone la finalità e gli obiettivi per il perseguimento di interessi particolari, estranei all'interesse pubblico, quale quello di compulsare a concludere una transazione con la p.a., volta alla cessione del frantoio, un privato, che era libero di non stipulare, utilizzando contro quest'ultimo lo strumento delle violazioni delle norme urbanistiche e della disciplina del commercio di alimenti al solo scopo di evitare di dover rispondere sul piano politico e contabile dell'acquisto a non domino da NO CI, alla quale era stato già corrisposto gran parte del prezzo, nonché delle spese di ristrutturazione su di un bene non ancora acquisito al patrimonio comunale, a nulla rilevando la condotta refrattaria e la pervicacia del PO nel non volere addivenire all'accordo transattivo, predisposto dal IA, perché non ritenuto di suo gradimento.
È noto che per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei a costringere o indurre taluno a dare o promettere danaro o altra utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del "metus pubblicae potestatis". La refrattarietà del soggetto passivo ad intimorirsi, la sua mancanza di soggezione e perfino la sua decisione di denunciare subito il tentativo subito all'autorità giudiziaria, non escludono la sussistenza del reato, essendo sufficiente che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a ingenerare quel timore per integrare l'ipotesi del tentativo di concussione (Cass. Sez. 6, 26- 2/11- 6/2009 n. 24251 Rv. 244354; 19/6-25/8/2008 n. 33843 Rv. 240797; 25/2-25/5/94 n. 6113 Rv.198497).
Quanto alla questione del requisito dell'"altra utilità", che la difesa ha voluto riproporre in questa sede, ricorda il collegio che la giurisprudenza di questa Corte è ormai attestata al principio, qui pienamente condiviso, a mente del quale ai fini della configurabilità del delitto di concussione, nell'espressione "altra utilità", di cui all'art. 317 c.p., va ricompresso anche il vantaggio di natura politica, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale, e indica tutto ciò che rappresenta per il soggetto attivo un vantaggio, materiale e morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare, quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune (Cass. Sez. 6, 19/6-25/8/2008 n. 33843 Rv. 240796; 1/2 - 22/6/2006 n. 21991 Rv. 234613; 9/1-27/2/1997 n. 1894 Rv.207523).
Nel caso in esame i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, laddove con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui si è fatto cenno, hanno evidenziato come, nonostante la indiscutibilità dell'incremento del patrimonio comunale, derivante dalla valorizzazione dell'immobile, fosse evidente l'utilità personale del IA TO, che da un lato evitava di incorrere in responsabilità contabile per le spese indebite, e dall'altro rafforzava la sua posizione sul piano politico.
Anche la riproposta questione della desistenza è destituita di fondamento, essendo la motivazione sul punto della sentenza impugnata immune da vizi logici o interne contraddizioni, laddove sottolinea, che, nonostante il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, rimaneva sempre pendente l'ordine immediato di chiusura dell'azienda, oltre che le minacciate sanzioni pecuniarie, inerenti le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività commerciale, assai gravose per l'impresa di piccoli produttori di olio, e i controlli posti in essere dalla AGECONTROL, di cui risultava Presidente p.t. proprio il IA. I numerosi restanti rilievi formulati al riguardo dalla difesa tendono a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Infine le censure di cui al quinto motivo non hanno pregio. Ed invero quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323/bis c.p., il giudice del gravame ha ampiamente giustificato il diniego, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'attenuante de qua ricorre solo quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Cass. Sez. 6, 22/9/04-21/1/05 n. 1898 Rv.231444). Nel caso in esame la motivazione sulla intensità del dolo del pubblico ufficiale a sostegno della non meritevolezza dell'attenuante è incensurabile in questa sede. La pena inflitta appare contenuta nel minimo edittale e si è tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, essendo stata la pena base di anni due di reclusione, la stessa dalla quale era partito il giudice di primo grado, ridotta a anni uno e mesi quattro di reclusione.
È ovvio che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, già in primo grado rapportata alla durata della pena principale, si intende rapportata alla durata della nuova pena inflitta.
Infine vi è congrua motivazione in riferimento al diniego del beneficio della non menzione della condanna.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile per questo grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere quelle sostenute in questo grado del giudizio dalla parte civile, che liquida in Euro 1.780,00, complessivi, oltre C.P.A..
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012