Sentenza 17 dicembre 2018
Massime • 1
Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni.
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Le parti private nel processo penale non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze via PEC: se però viene utilizzata tale modalità non si configura un'ipotesi di irricevibilità dell'atto e il giudice può prenderlo in considerazione se posto alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 22 ottobre – 22 dicembre 2020, n. 37142 Presidente Cammino – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'8 maggio 2019, confermava la condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 20 giugno 2017, nei confronti di C.F. , per il delitto di rapina. 2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa …
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Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .. o dalla PEC. La notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che, come è di facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2018, n. 11475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11475 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2018 |
Testo completo
1 1475-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n.2911. Elisabetta Rosi sez. Angelo Maria Socci - 17/12/2018 CC R.G.N. 36541/2018 Andrea Gentili Luca Semeraro Giuseppe Noviello -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ✓ a IA OL, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 22/07/2018 del Gip del Tribunale di LE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta di giustizia in favore della cassa delle ammende;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 22 luglio 2018, il G.I.P. presso il Tribunale di LE convalidava il provvedimento del Questore di LE del 16 luglio 2018, notificato all'interessato il successivo 20 luglio 2018, alle ore 8.40, comprensivo dell'obbligo di IA OL di presentarsi, per un periodo precisato dal Gip in cinque anni, presso il competente Ufficio di Polizia, in occasione delle partite giocate dalla squadra di calcio del LE (mezz'ora prima del primo tempo e mezz'ora dopo la fine della partita, nonchè nell'intervallo tra due tempi per le partite in trasferta), oltre che del divieto di accesso a tutte le competizioni calcistiche di qualsiasi società sportiva ed alle competizioni ufficiali della Lega Calcio.
2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. palermitano, IA OL, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 lett. C cod. proc. pen. e 24 Cost., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi, con conseguente violazione del diritto di difesa;
ciò in quanto a fronte della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento al ricorrente, utile per consentire all'indagato di presentare memorie, il difensore di quest'ultimo si era visto costretto a inoltrare una memoria difensiva a mezzo pec presso l'ufficio del Gip, essendo quest'ultimo chiuso in ragione della coincidenza delle ultime 24 ore del predetto termine (coincidente con il 22.7.2018) con un giorno festivo di chiusura del Tribunale. In tale contesto il Gip aveva convalidato il provvedimento del questore il 22.7.2018 alle ore 11.55 senza esaminare la citata memoria, come emerge dal provvedimento di non luogo a provvedere posto dal giudice in calce alla medesima, «essendo la memoria pervenuta all'attenzione di questo giudice il 23.7.2018 dopo lo spirare del termine previsto avendo il difensore inviato la memoria via pec in giorno festivo in assenza di personale di cancelleria addetto alla ricezione atti esterni».
4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per difetto di motivazione del decreto di convalida del Gip. Vi sarebbe vizio di motivazione sia perché il Gip ha convalidato l'intero provvedimento del questore comprensivo dl divieto di accesso presso le manifestazioni sportive, che è sottratto al giudizio di convalida, sia perché il giudice ha fatto riferimento ad una durata dell'efficacia del provvedimento pari a 5 anni anziché otto come indicati dal Questore, così consentendo di non escludere che si sia inteso convalidare l'atto del Questore per una durata minore rispetto a quella «reale». Deduce altresì il vizio di motivazione apparente avendo il Gip effettuato un controllo del provvedimento del Questore meramente formale, senza valutare la pericolosità del ricorrente né gli indizi a carico, oltre a non formulare alcuna considerazione sia in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione alla pg, 2 e indicato anzi in 5 anni piuttosto che otto, sia riguardo alle ragioni eccezionali di necessità ed urgenza che devono essere sottese a tale durata. Il vizio di motivazione conseguirebbe altresì alla mancata valutazione della memoria inviata.
5. Con note scritte il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rilevando l'avvenuto rispetto del diritto di difesa «in ragione della prescrizione temporale prevista per la convalida» ed aggiungendo che «la pericolosità che giustifica la durata emerge dalla condotta descritta, in ogni caso [...] non è suscettibile di sindacato di legittimità» CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
1.1. Si premette che l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 al primo comma descrive un'atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di P.S., mentre al secondo comma delinea la possibile imposizione di un obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S. che assume un carattere accessorio, eventuale e strumentale, avendo la funzione di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento del Questore. Solo quindi la seconda previsione riguarda la libertà personale del soggetto, ed è per questo motivo che solo limitatamente ad essa è prescritta la convalida da parte del Gip (Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, Elia, Rv. 204609; Sez. 1, n. 6689 del 12/12/1996, Chiné, Rv. 206757; Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 Rv. 266488 01 Balducci;
Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896; cfr., sul punto anche Corte cost.le, sentenza n. 136 del 1998).
1.2. Quanto alla struttura del procedimento e del provvedimento di convalida, va precisato che: 1) il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, che quindi non può provvedere prima della relativa scadenza, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato (cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 - 01 La Marca;
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223 - 01 Michelotto;
Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 01 Murari); 2) il termine massimo di 96 ore, stabilito - dall'art. 6, comma 3, I. 401/89 cit., per la convalida del provvedimento, è stabilito a pena di decadenza, decorre dall'ora della notificazione del provvedimento di pubblica sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 17288 del 20/02/2014 Rv. 261502 01 Troise;
Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011 Rv. 251598 01 Tomasi) ― e e, essendo stabilito ad ore, non è in ogni caso soggetto alla proroga di diritto di 3 cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen;
3) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (cfr. Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 (dep. 13/03/2009) Rv. 242988 - 01 Marchesini Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 - 01 Labbia.).
1.3. Quanto ai profili da esaminare da parte del Gip in sede di convalida, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di un'attenta e completa analisi dei presupposti legittimanti l'imposizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di P.S., che quindi non può consistere in una verifica meramente formale (Sez. U, Labbia cit.;). Si è pertanto precisato che: 1) il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (cfr. Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 Rv. 267176 - 01 Olivo;
2) la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura - per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008); 3) L'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore ad otto anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (cfr. Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016 Rv. 270329 01 Leopoldo); 4) la necessità e l'urgenza costituiscono requisiti di legittimità dell'atto e devono riguardare non già gli episodi che hanno determinato la в necessità della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive In proposito è stato precisato che l'omessa motivazione in ordine all'urgenza del provvedere determina l'invalidità del provvedimento del questore ed impedisce quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 Rv. 267294 01 Califano;
Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121). Si è - anche ulteriormente chiarito che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato (cfr. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 Rv. 267256 - 01 Ragnoli); 5) quanto alla motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni); 6) il contraddittorio cartolare assicurato al destinatario del provvedimento del Questore va inteso non in senso meramente formale, come possibilità per il diffidato di interloquire presentando la memoria a difesa, ma come garanzia effettiva, tale per cui in caso di deposito di una memoria a difesa nel suddetto termine di quarantotto ore, il g.i.p., per convalidare il provvedimento del questore, deve valutare la memoria motivando, quand'anche in forma concisa, in ordine alle deduzioni mosse dal diffidato. Ove invece ignori del tutto la memoria, come nell'ipotesi, corrispondente al caso di specie, in cui la memoria, pur presentata tempestivamente, di fatto non gli sia stata sottoposta in visione sicché in concreto non abbia potuto esaminarla, la convalida risulta difettosa e quindi illegittima per violazione del diritto di difesa del diffidato (cfr. Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (dep. 22/01/2015) Rv. 262900 01 Luraschi;
Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010 Rv. 247174 - 01 Vezzoli). Sul medesimo tema generale della mancata considerazione di una memoria difensiva, deve tuttavia aggiungersi la sussistenza di un diverso orientamento per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé alcuna nullità, e, 5 в piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017 Rv. 271600 - 01 Mazzaferro;
Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018 Rv. 272542 - 01 Tropea); 7) la motivazione deve attenere anche alla valutazione della durata dell'obbligo, di cui deve verificare la congruità tanto che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche «sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l'applicazione della misura preventiva dell'obbligo di presentazione» (cfr. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 - 01 Labbia, cit., anche in motivazione;
Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010 Rv. 247186 - 01 Beani;
Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 Rv. 272778 - 01 Fici).
2. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo al mancato rispetto sostanziale dei termini concessi per assicurare il contraddittorio cartolare, si devono esaminare preliminarmente, le concrete modalità di realizzazione del medesimo. Come rilevato dallo stesso ricorrente, nel caso di specie il termine per gli eventuali adempimenti difensivi proponibili a fronte della notifica del provvedimento del Questore (del venerdì 20.7.2018 ore 8.40), coincideva con un giorno festivo (ore 8.40 del 22.7.2018). Si tratta di termini espressi in ore, per cui, come sopra già evidenziato, nel caso in esame non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 172 comma 3 cod. proc. pen. ai sensi del quale il termine stabilito a giorni il quale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo». Deve quindi ritenersi, preliminarmente, che la decisione di convalida del Gip, adottata il 22 luglio del 2018 alle ore 11.55 è stata rispettosa del termine di 48 ore concesso all'interessato per rappresentare le proprie ragioni.
3. Attiene quindi ad un profilo diverso dal rispetto dei termini di 48 ore, la ulteriore questione, anch'essa rappresentata già nel primo motivo di impugnazione, della mancata valutazione da parte del Gip della memoria inviata presso il suo ufficio entro le 48 ore, a mezzo pec, dal difensore del ricorrente, come risulta indubitabilmente dagli atti.
3.1. In proposito, occorre premettere che l'utilizzo della p.e.c. nel processo penale è attualmente disciplinato dall'art. 16 D.L. n. 179 del 2012 con riferimento alla materia delle notificazioni e riguarda gli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, attinenti alle notificazioni effettuate da parte della cancelleria a persone diverse dall'imputato. Come è stato già rilevato (cfr. sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 - 01 е Barzanti), partendo da tale considerazione di fondo la Suprema Corte, in alcuni casi, ha ritenuto esulanti dal predetto ristretto ambito le istanze o comunicazioni 6 indirizzate ad uffici giudiziari mediante pec (cfr. in tema di inammissibilità della trasmissione a mezzo pec dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte del difensore di fiducia dell'imputato, Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017 Rv. 270702; in ordine all' impossibilità di presentazione di memorie mediante l'uso della posta elettronica certificata nel giudizio di cassazione, Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017 Rv. 270858; in relazione al deposito della lista testimoniale con tale strumento Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016 Rv. 269197). In altri casi, al contrario, la Corte ha ammesso l'efficacia giuridica di comunicazioni tra parti del processo (cfr. in ordine all'ammissibilità della notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa, sez. 2, n. 6320 del 11/01/2017 Rv. 268984; in tema di possibile efficacia, nonostante l'irritualità rispetto al modello legale ex art. 121 cod. proc. pen., della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio di cancelleria dei giudice procedente, sez. 6 n. 35217 del 19.4.2017 Rv 270912, C).
3.2. La complessità dell'argomento si arricchisce della peculiarità del procedimento afferente al cd. DASPO, in ordine al quale questa Corte, nel manifestare apertura a forme di comunicazione ulteriori rispetto al rituale deposito presso la cancelleria segreteria dell'AG, come la pec o il fax (cfr. sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 - 01 Barzanti;
nel medesimo senso, per l'ammissibilità dell'invio delle comunicazioni difensive a mezzo fax Sez. 3, n. - 01 Sangrelli) ha 5621 del 08/07/2016 (dep. 07/02/2017) Rv. 269304 valorizzato a tali fini, in maniera condivisibile, l'autonomia, nonché il carattere informale e cartolare che tale procedura (di prevenzione) assume rispetto al processo penale e la necessità di regole che assicurino comunque le esigenze della difesa in materia di libertà personale, nella ristrettezza dei tempi stabiliti (ad horas) per la convalida. Tanto più alla luce della previsione per cui l'art. 6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989 prevede la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida senza tuttavia prescrivere espressamente che essa debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria. Si aggiunga, inoltre, la circostanza per cui l'art. 48 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 - 'Codice dell'amministrazione digitale' - così come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - equipara la posta elettronica certificata (P.E.C.) alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata. Va quindi anche precisato, alla luce di quest'ultima considerazione, che I''ammissibilità della pec, che va riconosciuta in ordine alla procedura in esame, in ogni caso può consentire di ritenere la medesima produttiva di effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida e non quando la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale. 7 3.3. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso si rileva che la memoria redatta nell'interesse del ricorrente è stata inviata con p.e.c. indirizzata alla posta elettronica dell'ufficio g.i.p. del tribunale alle ore 7.33 del 22 luglio 2018. Per poi essere sottoposta al Gip solo il giorno successivo come da attestazione in calce alla memoria medesima.
3.4. Ciò precisato, osserva il Collegio che va dunque riconosciuta l'ammissibilità ed efficacia della seguita modalità di presentazione della memoria, come emersa dagli atti disponibili e sopra illustrata.
4. Alla luce di quest'ultima considerazione, occorre allora osservare come con riferimento al primo motivo di impugnazione non emerga alcuna violazione del diritto di intervento e rappresentanza del ricorrente, in realtà validamente esercitato nei termini di legge mediante l'invio della memoria a mezzo pec.
5. Diverse sono invece le considerazioni formulabili in relazione al secondo motivo di impugnazione, con riferimento all'eccepito vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
5.1. A fronte dell'appurata, mancata valutazione della memoria presentata, questo collegio ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento per cui in tale caso l'omissione non configura di per sé alcuna nullità, ma, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento riguardante la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017 Rv. 271600 01 Mazzaferro;
- Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018 Rv. 272542 - 01 Tropea).
5.2. Occorre quindi evidenziare come al fine di prospettare adeguatamente le doglianze riguardanti il provvedimento impugnato, privo della considerazione della memoria difensiva, sia necessario che il ricorso si connoti, come nel caso di specie, per l'allegazione della memoria da una parte e per l'illustrazione, dall'altra, di specifici motivi di impugnazione. La conoscenza delle questioni sviluppate nella memoria e delle ragioni sottese, consentono infatti di apprezzare o meno l'effettiva mancata valutazione da parte del giudice dei profili in essa dedotti e la rilevanza delle argomentazioni per la decisione. Ciò in quanto, proprio alla luce del suesposto principio circa la rilevanza della omessa lettura della memoria difensiva non in via "automatica" bensì in via eventuale e sotto il profilo della congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento, deve ritenersi che l'onere motivazionale in rapporto alla convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia può essere comunque assolto в anche dal complessivo tenore del provvedimento, da cui emerga l'esclusione, anche implicita, della loro fondatezza. Si tratta di fare applicazione di principi 8 giurisprudenziali generali in materia di motivazione della sentenza secondo cui la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un'indicazione logica ed adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo. In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese» (cfr. in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 46223 del 16/11/2011 Rv. 251330 - 01 Di Lonardo) 5.3 Nel caso in esame, le motivazioni dell'ordinanza del G.i.p., esaminate alla luce dei principi suesposti e in rapporto alle questioni prospettate dal ricorrente in memoria oltre che nei motivi di impugnazione, non consentono di risalire pienamente alle ragioni che hanno portato all'obbligo di presentazione al commissariato, anche, ma non solo, con riferimento alla determinazione delle modalità di presentazione, alla durata dell'obbligo di presentazione, all'individuazione delle esigenze di necessità della adozione della misura stessa;
si tratta di profili che, sollevati espressamente dalla difesa sin dalla memoria, risultano privi di esplicite o comunque chiare considerazioni a fronte delle prospettazioni difensive, concentrate, per quanto è dato leggere, nell'incensuratezzza dell'istante, nell'assenza di esigenze di necessità, nell'ultroneità dell'obbligo di presentazione alla pg in assenza di elementi che facciano ritenere probabile la violazione della prescrizione del divieto di accesso a manifestazioni sportive. Invero, in motivazione si rinviene solo la descrizione, alquanto asettica, degli scontri avvenuti e che avrebbero giustificato l'adozione della misura disposta oltre che degli elementi giustificativi del coinvolgimento del ricorrente nei medesimi fatti. Motivazione dunque inadeguata, tanto più in considerazione anche di una modulazione del termine di durata dell'obbligo entro i limiti massimi, pur a fronte di espressa richiesta di riduzione riportata in memoria.
6. La fondatezza del ricorso in ordine alla carenza di motivazione come sopra illustrata implica l'illegittimità del provvedimento di convalida impugnato in parte qua, ossia nella parte in cui si riferisce alla prescrizione dell'obbligo di presentazione e non al divieto di accesso agli stadi.
7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte inerente la prescrizione dell'obbligo di presentazione e con rinvio al Gip del tribunale di LE per nuovo esame in cui si valuti anche la memoria suddetta, dichiarando contestualmente sospesa 9 l'efficacia del provvedimento del questore di LE limitatamente all'obbligo di presentazione alla PS.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di LE ufficio Gip - per nuovo esame. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del questore di LE in data 16 luglio 2018 limitatamente all'obbligo di presentazione alla PS. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al questore di LE. Così deciso, il 17 dicembre 2018. Il Consigliere estensoreConsigliere extensore Elisabetta RosiExcel Ro te холь Il Presiden Giuseppe Noviello سل انت تسم * 14 MAY 2019 Jus RE 10